Articolo 7 della Legge 9 gennaio 1973, n. 3
Articolo 6Articolo 8
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14 febbraio 1973
Art. 7.
L'articolo 128 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e' sostituito dal seguente:
"Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che puo' essere usufruito anche in periodi frazionati.
Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sara' concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.
Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1973