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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AZ LA, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4779/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032760631000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032760631000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120055088541000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120055088541000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2761/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento N. 296 2024 90327606 31000 notificata il 9.10.2024, relativa alla cartella esattoriale n. 29620120055088541000 per ADDIZIONALE IRPEF 2004, eccependo la prescrizione della pretesa.
Si è costituita soltanto ADE contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la pretesa è prescritta.
Ed infatti, sono state provate sia la notifica della cartella quale atto presupposto intervenuta in data 6-12-2012
(risultano infatti adempiute tutte le formalità conseguenti al deposito in Casa Comunale), sia la notifica, in data 11.7.2013, del preavviso di fermo amministrativo (anch'esso correttamente notificato via posta con consegna alla moglie convivente, ipotesi in cui non è necessaria ulteriore raccomandata di avviso): tuttavia, tra l'ultimo atto notificato e l'intimazione impugnata sono decorsi oltre dieci anni con conseguente prescrizione della pretesa.
All'accoglimento del ricorso segue comunque la compensazione delle spese, non essendo stato contestato il merito del tributo (Cass., ord. 30720 del 14.11.2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
spese compensate Palermo, 7.11.2025 La giudice Daniela Galazzi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AZ LA, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4779/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032760631000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249032760631000 IRPEF-ALTRO 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120055088541000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120055088541000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2761/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'Intimazione di Pagamento N. 296 2024 90327606 31000 notificata il 9.10.2024, relativa alla cartella esattoriale n. 29620120055088541000 per ADDIZIONALE IRPEF 2004, eccependo la prescrizione della pretesa.
Si è costituita soltanto ADE contestando il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la pretesa è prescritta.
Ed infatti, sono state provate sia la notifica della cartella quale atto presupposto intervenuta in data 6-12-2012
(risultano infatti adempiute tutte le formalità conseguenti al deposito in Casa Comunale), sia la notifica, in data 11.7.2013, del preavviso di fermo amministrativo (anch'esso correttamente notificato via posta con consegna alla moglie convivente, ipotesi in cui non è necessaria ulteriore raccomandata di avviso): tuttavia, tra l'ultimo atto notificato e l'intimazione impugnata sono decorsi oltre dieci anni con conseguente prescrizione della pretesa.
All'accoglimento del ricorso segue comunque la compensazione delle spese, non essendo stato contestato il merito del tributo (Cass., ord. 30720 del 14.11.2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
spese compensate Palermo, 7.11.2025 La giudice Daniela Galazzi