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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3048/2025 VG
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
AN LA - Presidente
Morris Recla - Giudice
TE RA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3048/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da:
, nata il [...] a [...], codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. MADEO GIANFRANCO, giusta delega C.F._1
dimessa in atti,
pagina 1 di 17 e
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_2
, con l'avv. BIASETTI DAVID, giusta delega dimessa in atti, C.F._2
- ricorrenti -
;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473bis.47 e 473bis.51. c.p.c.;
Il Tribunale
rilevato che le parti hanno presentato domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi di modifica delle condizioni precedentemente disposti dalla sentenza di separazione n.473/2025 del 09.5.2025, pubblicata il
12/05/2025 (cfr. artt. 337quinquies c.c., 473bis.47 e 473bis.51 c.p.c.);
che l'art. 337ter, comma 2, c.c. prescrive, che il giudice “[…] prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi di modifica intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge e, in particolare, non sono contrari all'interesse della prole ( , Persona_1
nato il [...], e , nato il [...]); Persona_2
pagina 2 di 17 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei due figli minorenni non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale omologa gli accordi di modifica delle condizioni di separazione
(disposte dalla sentenza di separazione del Tribunale di Bolzano n. 473/2025 di data
09/05/2025 e pubblicata in data 12/05/2025), accordi intervenuti tra i sopra indicati coniugi, come formulati nel relativo ricorso introduttivo, telematicamente depositato in data 28/07/2025, riprodotti nel verbale d'udienza del 06/10/2025, nel quale è stato raccolto il consenso delle parti personalmente presenti, e qui di seguito fedelmente riportati:
“Le parti formulano congiuntamente le seguenti conclusioni, relative alle nuove condizioni che modificano parzialmente quelle stabilite nella sentenza di separazione n.
473/2025 del Tribunale di Bolzano:
1) a scioglimento della comunione legale e a regolamentazione definitiva dei rapporti pagina 3 di 17 economici tra i due coniugi, il GN , nato a [...] il [...], Parte_2
Cod.Fisc. , residente in [...]
Giulini n.19/C, cittadino italiano, trasferisce il suo diritto di comproprietà pari ad 1/2
(un mezzo) indiviso dell'intero dei seguenti immobili alla signora , nata Parte_1
a Città dell'Avana (Cuba) il 9/8/1983, Cod.Fisc. , residente in C.F._1
39100 Bolzano, alla via Carlo Maria Giulini n.19/C, cittadina italiana, che accetta, e ne diventa così proprietaria integrale ed esclusiva: in Comune Catastale Gries,
Partita Tavolare 6609/II (seimilaseicentonove barra secondo), della porzione materiale
28 (ventotto) della particella edificiale 5419 (cinquemila quattrocentodiciannove);
Partita Tavolare 6607/II (seimilaseicentosette barra secondo), - partita del diritto di superficie a tempo indeterminato, delle porzioni materiali 38 (trentotto) e 75
(settantacinque) della particella edificiale >---< 5421
(cinquemilaquattrocentoventuno),
nella consistenza, con tutte le parti in comune e i diritti reali congiunti, quali risultano dal competente Ufficio Tavolare.
Le porzioni materiali oggetto del presente atto hanno la seguente consistenza tavolare:
p.m. 28 della p.ed. 5419: al 1° piano: 1 atrio, 1 corridoio, 1 soggiorno, 1 cucina, 3
stanze, 1 ripostiglio, 1 bagno, 1 doccia, 2 balconi, 1 superficie a verde;
p.m. 38 della p.ed. >---< 5421: al 1° piano interrato: 1 garage;
p.m. 75 della p.ed. >---< 5421: al 1° piano interrato: 1 cantina;
Nel Catasto Fabbricati:
pagina 4 di 17 p.m. 28 della p.ed. 5419, foglio 24, sub. 28, Via Carlo Maria Giulini n. 19C, p. 1, cat.
A/2, cl. 3, vani 6, superficie mq. 122, R.C. Euro 836,66; p.m. 38 della p.ed. >---< 5421,
foglio 24, sub. 38, Via Carlo Maria Giulini, p. S1, cat. C/6, cl. 4, consistenza mq. 15,
superficie mq. 18, R.C. Euro 101,48;
p.m. 75 della p.ed. >---< 5421, foglio 24, sub. 75, Via Carlo Maria Giulini, p. S1, cat.
C/2, cl. 2, consistenza mq. 6, superficie mq. 8, R.C. Euro 27,27.
Anche tutti gli arredi e corredi contenuti nei cennati immobili diventano di proprietà
esclusiva della GNa . Parte_1
1.1) La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come a lei pervenuto con il contratto di assegnazione di unità immobiliari a soci di cooperativa edilizia dd.5/8/2021 per atto pubblico Notaio
Dott.ssa di Bolzano, Rep.n.107497, Racc.n.19168, intavolato Persona_3
con GN 7744/21, giusto decreto tavolare dd.26/8/2021, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati,
individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la
GNa dichiara di ben conoscere ed accettare (all.n.7); Parte_1
1.2) la parte cessionaria dichiara espressamente di accettare le unità immobiliari a lei cedute a corpo, con ogni arredo e corredo, nella consistenza, con tutte le parti in comune ed i diritti reali congiunti, quali risultano nel competente Ufficio Tavolare, in particolare:
pagina 5 di 17 a) con il diritto di proprietà congiunto della p.ed. 5419:
- con le pp.ed.ed. 5415, 5420 e 5425 e con le pp.ff. 1258/4, 3210, 3211, 3212, 3213,3215
per quota di 20982/100.000 ciascuna;
- con le pp.ed.ed. 5393, 5236 e con la p.f. 1256/9 per quota di 101738/1.000.000
ciascuna;
- con la p.m. 125 della p.ed. >---< 5422 per quota di 1844/10000;
b) con il diritto di proprietà congiunto della p.ed. >---< 5421 con la p.ed. 5423 per quota di 1/1.
1.3) Le singole unità immobiliari vengono cedute ed accettate, nello stato di fatto, di diritto e di manutenzione in cui oggi si trovano, con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù
attive e passive come risultanti dal libro fondiario, libere però da oneri ipotecari,
arretrati di imposte e tasse e vincoli di qualsiasi genere, ad eccezione:
- del vincolo sociale ventennale ai sensi dell'art. 86 in combinazione con l'art. 62 della
L.P. 17.12.1998 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni iscritto a carico di tutte le porzioni materiali oggetto della presente cessione sub G.N. 3961/2020;
- dell'evidenza dei diritti di superficie a tempo indeterminato rispettivamente: * sopra il suolo di parte della p.ed. 5419 insiste la p.ed. 5420 >-- ---<; * sotto il suolo di parte della p.ed. 5419 esiste la p.ed. >---< 5421>-- ---<, entrambi iscritti a carico della p.ed.
5419 sub G.N. 3961/2020;
- del diritto di ipoteca volontaria a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per l'importo complessivo di Euro 219.200,00 con annotazione simultaneità a carico della pagina 6 di 17 p.m. 28 della p.ed 5419 in P.T. 6609/II CC Gries quale principale e a carico delle pp.mm. 38 e 75 della p.ed. 5421 in P.T. 6607/II CC Gries derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario dd.12/8/2021 sub GN 7958/2021.
A tal proposito la GNa si accolla per intero a partire dal mese Parte_1
successivo all'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale le rate residue del cennato mutuo fondiario ipotecario (all. n.8) cointestato ai due ricorrenti, mentre il GN
farà da garante dell'adempimento delle obbligazioni a carico della Parte_2
GNa nascenti dal cennato contratto di mutuo, obbligandosi Parte_1
personalmente verso la creditrice Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
Le parti si impegneranno a concordare ed a comunicare tutto quanto sopra all'istituto mutuante, ai fini del relativo recepimento.
1.4) il corrispettivo pattuito per il cennato trasferimento di proprietà è di Euro
40.000,00 (quarantamila/00). Esso è stato pagato con ordine di bonifico bancario n.264058578, TRNID: 2508041038240247481160411600IT15015, dell'importo di Euro
40.000,00 (quarantamila/00), eseguito il 4/8/2025 dalla sig.ra dal Parte_1
proprio conto corrente numero 56 1442768 57 presso Banca Popolare dell'Alto Adige
S.p.a. Filiale 0056-Bolzano/Zona Europa a favore del GN sul conto Parte_2
corrente bancario di quest'ultimo Iban: [...] presso Cassa
di Risparmio di Bolzano S.p.a., Filiale di Bolzano, via Roma come da doc. n. 17 allegato alle note di deposito di data 24.09.2025. Il sig. dà ampia, finale e Parte_2
liberatoria quietanza. Le parti dichiarano che le comproprietà congiunte in parte non pagina 7 di 17 hanno valore economico a sé stante ed in parte il loro valore è compreso in quanto sopra pattuito.
Il GN rinuncia comunque sin d'ora all'iscrizione dell'ipoteca legale Parte_2
con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
1.5) I signori e richiamati sulle sanzioni penali per le Parte_2 Parte_1
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000,
previamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'articolo 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano:
di essere entrambi cittadini italiani;
di essere stati coniugati tra loro in regime di comunione di beni;
che l'immobile è ubicato sul territorio del Comune in cui il cedente e la cessionaria hanno la propria residenza;
che il trasferimento ha per oggetto immobili ad uso abitativo non di lusso e non classificati in alcune delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
1.6) Ai sensi dell'art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010: a) le parti dichiarano: a1) di avere individuato gli intestatari catastali e di aver verificato la conformità con le risultanze del libro fondiario;
a2) che l'oggetto del presente atto è
identificato catastalmente come precedentemente indicato;
a3) che i predetti dati di identificazione catastale sono quelli in catasto riferiti alle planimetrie raffiguranti l'oggetto del presente atto;
a4) che la norma di cui sopra non è applicabile alle comproprietà congiunte, con intestazione riferita a “proprietà protempore”, in quanto pagina 8 di 17 trattasi di beni comuni non censibili non produttivi di reddito autonomo o di beni comuni censibili, oggetto di mero trasferimento di quote e diritti congiunti alle unità
oggetto del presente trasferimento e non oggetto di autonomo trasferimento;
b) la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che i predetti dati di identificazione catastale e le planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, al Prot.3542.001.2020 Data pres. 03/02/2020
in atti dal 14/07/2020 (per P.ed. 5419, Sub.28, p.m. 28), al Prot.3545.001.2020 Data
pres.03/02/2020 in atti dal 14/07/2020 (per P.ed. 5421, Sub 75, p.m. 75) e al
Prot.8109.001.2021 Data pres. 14/04/2021 in atti dal 19/04/2021 (per P.ed. 5421,
Sub.38, p.m.38), che si allegano al presente atto previa visione ed approvazione, sono conformi allo stato di fatto dell'oggetto del presente atto (all.da n.12 a n.14).
1.7) la parte cedente, ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia,
dichiara: - che i fabbricati pp.ed. ed. 5415, 5419, 5420, 5421, 5422 e 5425, di cui al presente atto, sono stati realizzati in base alla concessione edilizia prat. ed. n. 2016/417
di data 29 dicembre 2016 e successive varianti di data 29 gennaio 2018, 29 ottobre
2018, 18 giugno 2019, 25 ottobre 2019, 02 luglio 2020, il tutto rilasciato dal Comune di
Bolzano;
- che i fabbricati pp.ed.ed 5236 e 5393 di cui al presente atto sono stati realizzati in base alle concessioni edilizie prat. ed. n. 2015-253 di data 25 agosto 2016, prat. ed. n.
2015-305 di data 25 agosto 2016 e varianti di data 18 febbraio 2019 e di data 22 aprile pagina 9 di 17 2021, il tutto rilasciato dal Comune di Bolzano;
- che il fabbricato p.ed. 5423 è stato realizzato in base alla concessione edilizia n.
pratica 2015-49-0 prot. n. 14339 di data 23 agosto 2016 (urbanizzazione primaria) e concessione edilizia n. pratica 2019-350-0 di data 19 settembre 2019 (sistemazioni esterne), entrambe rilasciate dal Comune di Bolzano;
- di non aver modificato l'originaria destinazione d'uso degli immobili oggetto della presente cessione e di non aver realizzato interventi edilizi senza i necessari provvedimenti amministrativi previsti dalla legge 28.1.1977 n. 10 o da altre leggi in materia.
1.8) La parte cedente dichiara che sono stati rilasciati dal Comune di Bolzano: - per le pp.ed. ed.ed. 5415, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423 e 5425 i certificati di abitabilità/agibilità rispettivamente n. prot. 209422/2019 in data 16 luglio 2020 e n.
prot. 125244/2020 di data 27 aprile 2021;
- per le pp.ed.ed 5236 e 5393 i certificati di abitabilità/agibilità in data primo marzo
2019, 8 gennaio 2020, 19 marzo 2020 e 27 aprile 2021.
1.9) Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la parte cedente dichiara che i terreni che circondano ciascun edificio e i diritti agli stessi congiunti costituiscono pertinenza di edificio censito al Catasto Fabbricati e che la superficie degli stessi terreni è inferiore a 5.000 mq.
1.10) Le parti dichiarano tutte concordemente di non avere affidato ai sottoscritti
Avvocati l'onere di provvedere ad accertamenti urbanistici ed edilizi ivi inclusa la pagina 10 di 17 sussistenza dei requisiti di agibilità degli immobili in oggetto, né di controllare la corrispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni come sopra rese dalla rispettiva parte cedente. Dichiarano di essere state informate sull'importanza di verificare, tramite tecnico abilitato, che gli immobili in oggetto siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
peraltro, le parti garantiscono tale conformità.
1.11) PRESTAZIONE ENERGETICA-D.LGS 192/2005.
Ai sensi del decreto legislativo 192/2005 nel testo vigente il cedente dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 DPR 29/12/2000 n.445, previamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, che gli immobili oggetto del trasferimento appartengono alla classe energetica "A". La parte cessionaria dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione riguardante la prestazione energetica degli immobili pp.ed.ed. 5419, 5420 e 5421 in oggetto ai sensi della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010 e della Deliberazione della Giunta Provinciale del 4 marzo 2013 n. 362
ed in particolare la certificazione CasaClima rilasciata dall'Agenzia CasaClima della
Provincia Autonoma di Bolzano in data 13 novembre 2019, N.-2019-07570, che si allega sotto il numero 15 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Le parti, in persona come sopra, prendono atto che l'attestato/certificazione ha un'efficacia di 10 (dieci) anni a condizione:
a) che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e pagina 11 di 17 b) che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio.
- La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto non sono stati effettuati interventi che hanno modificato in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge.
- La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto non sono stati effettuati interventi che hanno modificato in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge.
- Le parti dichiarano e riconoscono che per gli immobili in oggetto, tavolarmente individuati come pp.ee.dd. 5415, 5423, 5425, 5393, 5236 e 5422, non sono prescritti il rilascio e la consegna della certificazione energetica in quanto l'energia non è
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard degli stessi e pertanto l'energia non è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni e che le norme sulla sicurezza degli impianti e sulla relativa documentazione non si applicano dato che si tratta di immobili privi di impianti.
1.12) SICUREZZA IMPIANTI
La parte cedente dichiara che tutti gli impianti installati negli immobili in oggetto sono pagina 12 di 17 conformi con riferimento alla normativa vigente all'epoca della loro installazione;
la parte cessionaria esonera espressamente la parte cedente dal produrre le relative certificazioni e/o dichiarazioni di conformità degli impianti stessi.
1.13) Effetti attivi e passivi connessi con quanto trasferito competono alla GNa
con decorrenza dall'intavolazione del trasferimento immobiliare. Parte_1
Possesso e godimento degli immobili oggetto del trasferimento passano alla cessionaria dal deposito in Cancelleria del presente ricorso, quando verranno altresì consegnate tutte le chiavi in possesso della parte cedente.
1.14) La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione che assorbe l'obbligo previsto dal D.L. 21.03.1978 n. 59 ai sensi del D.L.
70/2011 art. 5 comma 4, convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106, art. 5, comma 1)
lettera d, prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare al Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21.03.1978 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79
come modificato dal D.Lgs. 22.01.2016, n. 10.
1.15) Le parti dichiarano ai sensi dell'articolo 59, 1 c lettera I, n1 del Decreto
Legislativo 446/1997 di essere edotte dell'obbligo di comunicare il presente trasferimento presso il Comune di Bolzano circa l'IMI.
1.16) REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E SPESE CONDOMINIALI
La parte cessionaria è a conoscenza che quanto acquistato con il presente atto è parte pagina 13 di 17 di fabbricato condominiale. La parte cessionaria accetta per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo l'attuale regolamento di condominio e le annesse tabelle millesimali.
Le spese condominiali di ordinaria amministrazione fino alla data odierna e quelle di straordinaria amministrazione già deliberate alla data odierna, ancorché riguardanti opere non ancora eseguite, sono a carico della parte cedente.
La parte cedente dichiara di essere edotta che rimarrà coobbligata solidalmente con la parte cessionaria, nei confronti del , per tutti i contributi maturati, fino a CP_1
quando non verrà comunicata all'amministratore la presente cessione.
La parte cessionaria dichiara di essere edotta della responsabilità solidale con la parte cedente nei confronti del per il pagamento dei contributi e spese CP_1
condominiali relative all'anno in corso e dell'anno precedente.
1.17) MEDIAZIONE
Ai sensi dell'art.35, comma 22 della l.4/8/2006 n.248 ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n.445, consapevoli delle responsabilità penali previste dall'art.76 del citato D.P.R.,
entrambe le parti dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore.
1.18) INTAVOLAZIONE
Le parti chiedono che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili a solo nome della parte cessionaria.
1.19) Il tutto esente da imposte, contributi e tasse ai sensi e agli effetti dell'art.19 della legge nr.74/1987 e successive modifiche e integrazioni, giusta sentenza nr.154 del
29.04.1999 della Corte Costituzionale, e di cui si chiede l'applicazione, anche con pagina 14 di 17 riferimento ai principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del
16.03.2000, n.27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21.02.2014,
nonché della Risposta all'interpello n. 260 del 11 maggio 2022 ed alla Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019, posto che la cessione, relativa ad immobile acquistato nell'anno 2021 e già oggetto di agevolazione 'prima casa', essendo finalizzata alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio nel caso di mancato riacquisto da parte del cedente stesso di altro immobile entro un anno dalla cessione.
2) il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1
in via anticipata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i due figli minorenni , nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nato il [...], e pari nel complesso ad € 200,00 e così € 100,00 mensili per
[...]
ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ASTAT al consumo, con prima rivalutazione a giugno 2026 (base giugno
2025) e sarà corrisposto sino a quando i figli, pur avendo raggiunto la maggiore età,
non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
3) Per quanto concerne le spese straordinarie necessarie per i due figli minori, quelle mediche non mutuabili e quelle scolastiche (comprese quelle di inizio anno scolastico,
quelle per eventuali gite e/o altre attività organizzate dalla scuola e quelle relative a lezioni private suggerite dal corpo insegnante) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Le eventuali altre spese straordinarie che dovessero necessitare pagina 15 di 17 per i figli, per attività ludico, sportive e/o ricreative, saranno sempre a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ma dovranno essere oggetto di previo accordo tra i genitori stessi, fermo il diritto dei ragazzi a frequentare un corso sportivo ed uno ricreativo all'anno, per i quali non necessiterà alcun accordo tra i genitori. Le parti fanno espresso riferimento al relativo protocollo vigente del Tribunale di Bolzano.
4) restano confermate, invariate e valide tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di separazione personale del Tribunale di Bolzano n.473/2025, pubblicata il 12/5/2025, e relativo verbale di udienza dd.17/3/2025 nel procedimento di separazione personale sub n.3572/2024 R.G. del Tribunale di Bolzano che costituisce parte integrante della cennata sentenza.
5) Con l'esatto adempimento di tutto quanto stabilito sopra e nella sentenza di separazione n.473/2025 del Tribunale di Bolzano le parti dichiarano di avere definito ogni reciproca questione anche economico patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo, con espressa rinuncia quindi ad ogni eventuale ragione di credito che non fosse espressamente ricompresa nel presente atto;
6) spese integralmente compensate tra le parti.
Il Giudice dichiara, ai sensi dell'art. 88, comma 1, disp. att. c.p.c., che le parti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, lì hanno accettati”.
Si prende atto che il certificato energetico “Casa Clima” (doc. 15 del ricorso) fa parte integrante della presente sentenza.
pagina 16 di 17 Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TE RA AN LA
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 3048/2025 VG
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
AN LA - Presidente
Morris Recla - Giudice
TE RA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3048/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da:
, nata il [...] a [...], codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. MADEO GIANFRANCO, giusta delega C.F._1
dimessa in atti,
pagina 1 di 17 e
, nato il [...] a [...], codice fiscale: Parte_2
, con l'avv. BIASETTI DAVID, giusta delega dimessa in atti, C.F._2
- ricorrenti -
;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione ex artt. 473bis.47 e 473bis.51. c.p.c.;
Il Tribunale
rilevato che le parti hanno presentato domanda congiunta con la quale chiedono che questo
Tribunale prenda atto degli accordi di modifica delle condizioni precedentemente disposti dalla sentenza di separazione n.473/2025 del 09.5.2025, pubblicata il
12/05/2025 (cfr. artt. 337quinquies c.c., 473bis.47 e 473bis.51 c.p.c.);
che l'art. 337ter, comma 2, c.c. prescrive, che il giudice “[…] prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi di modifica intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge e, in particolare, non sono contrari all'interesse della prole ( , Persona_1
nato il [...], e , nato il [...]); Persona_2
pagina 2 di 17 che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei due figli minorenni non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale omologa gli accordi di modifica delle condizioni di separazione
(disposte dalla sentenza di separazione del Tribunale di Bolzano n. 473/2025 di data
09/05/2025 e pubblicata in data 12/05/2025), accordi intervenuti tra i sopra indicati coniugi, come formulati nel relativo ricorso introduttivo, telematicamente depositato in data 28/07/2025, riprodotti nel verbale d'udienza del 06/10/2025, nel quale è stato raccolto il consenso delle parti personalmente presenti, e qui di seguito fedelmente riportati:
“Le parti formulano congiuntamente le seguenti conclusioni, relative alle nuove condizioni che modificano parzialmente quelle stabilite nella sentenza di separazione n.
473/2025 del Tribunale di Bolzano:
1) a scioglimento della comunione legale e a regolamentazione definitiva dei rapporti pagina 3 di 17 economici tra i due coniugi, il GN , nato a [...] il [...], Parte_2
Cod.Fisc. , residente in [...]
Giulini n.19/C, cittadino italiano, trasferisce il suo diritto di comproprietà pari ad 1/2
(un mezzo) indiviso dell'intero dei seguenti immobili alla signora , nata Parte_1
a Città dell'Avana (Cuba) il 9/8/1983, Cod.Fisc. , residente in C.F._1
39100 Bolzano, alla via Carlo Maria Giulini n.19/C, cittadina italiana, che accetta, e ne diventa così proprietaria integrale ed esclusiva: in Comune Catastale Gries,
Partita Tavolare 6609/II (seimilaseicentonove barra secondo), della porzione materiale
28 (ventotto) della particella edificiale 5419 (cinquemila quattrocentodiciannove);
Partita Tavolare 6607/II (seimilaseicentosette barra secondo), - partita del diritto di superficie a tempo indeterminato, delle porzioni materiali 38 (trentotto) e 75
(settantacinque) della particella edificiale >---< 5421
(cinquemilaquattrocentoventuno),
nella consistenza, con tutte le parti in comune e i diritti reali congiunti, quali risultano dal competente Ufficio Tavolare.
Le porzioni materiali oggetto del presente atto hanno la seguente consistenza tavolare:
p.m. 28 della p.ed. 5419: al 1° piano: 1 atrio, 1 corridoio, 1 soggiorno, 1 cucina, 3
stanze, 1 ripostiglio, 1 bagno, 1 doccia, 2 balconi, 1 superficie a verde;
p.m. 38 della p.ed. >---< 5421: al 1° piano interrato: 1 garage;
p.m. 75 della p.ed. >---< 5421: al 1° piano interrato: 1 cantina;
Nel Catasto Fabbricati:
pagina 4 di 17 p.m. 28 della p.ed. 5419, foglio 24, sub. 28, Via Carlo Maria Giulini n. 19C, p. 1, cat.
A/2, cl. 3, vani 6, superficie mq. 122, R.C. Euro 836,66; p.m. 38 della p.ed. >---< 5421,
foglio 24, sub. 38, Via Carlo Maria Giulini, p. S1, cat. C/6, cl. 4, consistenza mq. 15,
superficie mq. 18, R.C. Euro 101,48;
p.m. 75 della p.ed. >---< 5421, foglio 24, sub. 75, Via Carlo Maria Giulini, p. S1, cat.
C/2, cl. 2, consistenza mq. 6, superficie mq. 8, R.C. Euro 27,27.
Anche tutti gli arredi e corredi contenuti nei cennati immobili diventano di proprietà
esclusiva della GNa . Parte_1
1.1) La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come a lei pervenuto con il contratto di assegnazione di unità immobiliari a soci di cooperativa edilizia dd.5/8/2021 per atto pubblico Notaio
Dott.ssa di Bolzano, Rep.n.107497, Racc.n.19168, intavolato Persona_3
con GN 7744/21, giusto decreto tavolare dd.26/8/2021, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati,
individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la
GNa dichiara di ben conoscere ed accettare (all.n.7); Parte_1
1.2) la parte cessionaria dichiara espressamente di accettare le unità immobiliari a lei cedute a corpo, con ogni arredo e corredo, nella consistenza, con tutte le parti in comune ed i diritti reali congiunti, quali risultano nel competente Ufficio Tavolare, in particolare:
pagina 5 di 17 a) con il diritto di proprietà congiunto della p.ed. 5419:
- con le pp.ed.ed. 5415, 5420 e 5425 e con le pp.ff. 1258/4, 3210, 3211, 3212, 3213,3215
per quota di 20982/100.000 ciascuna;
- con le pp.ed.ed. 5393, 5236 e con la p.f. 1256/9 per quota di 101738/1.000.000
ciascuna;
- con la p.m. 125 della p.ed. >---< 5422 per quota di 1844/10000;
b) con il diritto di proprietà congiunto della p.ed. >---< 5421 con la p.ed. 5423 per quota di 1/1.
1.3) Le singole unità immobiliari vengono cedute ed accettate, nello stato di fatto, di diritto e di manutenzione in cui oggi si trovano, con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù
attive e passive come risultanti dal libro fondiario, libere però da oneri ipotecari,
arretrati di imposte e tasse e vincoli di qualsiasi genere, ad eccezione:
- del vincolo sociale ventennale ai sensi dell'art. 86 in combinazione con l'art. 62 della
L.P. 17.12.1998 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni iscritto a carico di tutte le porzioni materiali oggetto della presente cessione sub G.N. 3961/2020;
- dell'evidenza dei diritti di superficie a tempo indeterminato rispettivamente: * sopra il suolo di parte della p.ed. 5419 insiste la p.ed. 5420 >-- ---<; * sotto il suolo di parte della p.ed. 5419 esiste la p.ed. >---< 5421>-- ---<, entrambi iscritti a carico della p.ed.
5419 sub G.N. 3961/2020;
- del diritto di ipoteca volontaria a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per l'importo complessivo di Euro 219.200,00 con annotazione simultaneità a carico della pagina 6 di 17 p.m. 28 della p.ed 5419 in P.T. 6609/II CC Gries quale principale e a carico delle pp.mm. 38 e 75 della p.ed. 5421 in P.T. 6607/II CC Gries derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario dd.12/8/2021 sub GN 7958/2021.
A tal proposito la GNa si accolla per intero a partire dal mese Parte_1
successivo all'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale le rate residue del cennato mutuo fondiario ipotecario (all. n.8) cointestato ai due ricorrenti, mentre il GN
farà da garante dell'adempimento delle obbligazioni a carico della Parte_2
GNa nascenti dal cennato contratto di mutuo, obbligandosi Parte_1
personalmente verso la creditrice Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
Le parti si impegneranno a concordare ed a comunicare tutto quanto sopra all'istituto mutuante, ai fini del relativo recepimento.
1.4) il corrispettivo pattuito per il cennato trasferimento di proprietà è di Euro
40.000,00 (quarantamila/00). Esso è stato pagato con ordine di bonifico bancario n.264058578, TRNID: 2508041038240247481160411600IT15015, dell'importo di Euro
40.000,00 (quarantamila/00), eseguito il 4/8/2025 dalla sig.ra dal Parte_1
proprio conto corrente numero 56 1442768 57 presso Banca Popolare dell'Alto Adige
S.p.a. Filiale 0056-Bolzano/Zona Europa a favore del GN sul conto Parte_2
corrente bancario di quest'ultimo Iban: [...] presso Cassa
di Risparmio di Bolzano S.p.a., Filiale di Bolzano, via Roma come da doc. n. 17 allegato alle note di deposito di data 24.09.2025. Il sig. dà ampia, finale e Parte_2
liberatoria quietanza. Le parti dichiarano che le comproprietà congiunte in parte non pagina 7 di 17 hanno valore economico a sé stante ed in parte il loro valore è compreso in quanto sopra pattuito.
Il GN rinuncia comunque sin d'ora all'iscrizione dell'ipoteca legale Parte_2
con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
1.5) I signori e richiamati sulle sanzioni penali per le Parte_2 Parte_1
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000,
previamente ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'articolo 76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano:
di essere entrambi cittadini italiani;
di essere stati coniugati tra loro in regime di comunione di beni;
che l'immobile è ubicato sul territorio del Comune in cui il cedente e la cessionaria hanno la propria residenza;
che il trasferimento ha per oggetto immobili ad uso abitativo non di lusso e non classificati in alcune delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
1.6) Ai sensi dell'art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010: a) le parti dichiarano: a1) di avere individuato gli intestatari catastali e di aver verificato la conformità con le risultanze del libro fondiario;
a2) che l'oggetto del presente atto è
identificato catastalmente come precedentemente indicato;
a3) che i predetti dati di identificazione catastale sono quelli in catasto riferiti alle planimetrie raffiguranti l'oggetto del presente atto;
a4) che la norma di cui sopra non è applicabile alle comproprietà congiunte, con intestazione riferita a “proprietà protempore”, in quanto pagina 8 di 17 trattasi di beni comuni non censibili non produttivi di reddito autonomo o di beni comuni censibili, oggetto di mero trasferimento di quote e diritti congiunti alle unità
oggetto del presente trasferimento e non oggetto di autonomo trasferimento;
b) la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che i predetti dati di identificazione catastale e le planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, al Prot.3542.001.2020 Data pres. 03/02/2020
in atti dal 14/07/2020 (per P.ed. 5419, Sub.28, p.m. 28), al Prot.3545.001.2020 Data
pres.03/02/2020 in atti dal 14/07/2020 (per P.ed. 5421, Sub 75, p.m. 75) e al
Prot.8109.001.2021 Data pres. 14/04/2021 in atti dal 19/04/2021 (per P.ed. 5421,
Sub.38, p.m.38), che si allegano al presente atto previa visione ed approvazione, sono conformi allo stato di fatto dell'oggetto del presente atto (all.da n.12 a n.14).
1.7) la parte cedente, ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia,
dichiara: - che i fabbricati pp.ed. ed. 5415, 5419, 5420, 5421, 5422 e 5425, di cui al presente atto, sono stati realizzati in base alla concessione edilizia prat. ed. n. 2016/417
di data 29 dicembre 2016 e successive varianti di data 29 gennaio 2018, 29 ottobre
2018, 18 giugno 2019, 25 ottobre 2019, 02 luglio 2020, il tutto rilasciato dal Comune di
Bolzano;
- che i fabbricati pp.ed.ed 5236 e 5393 di cui al presente atto sono stati realizzati in base alle concessioni edilizie prat. ed. n. 2015-253 di data 25 agosto 2016, prat. ed. n.
2015-305 di data 25 agosto 2016 e varianti di data 18 febbraio 2019 e di data 22 aprile pagina 9 di 17 2021, il tutto rilasciato dal Comune di Bolzano;
- che il fabbricato p.ed. 5423 è stato realizzato in base alla concessione edilizia n.
pratica 2015-49-0 prot. n. 14339 di data 23 agosto 2016 (urbanizzazione primaria) e concessione edilizia n. pratica 2019-350-0 di data 19 settembre 2019 (sistemazioni esterne), entrambe rilasciate dal Comune di Bolzano;
- di non aver modificato l'originaria destinazione d'uso degli immobili oggetto della presente cessione e di non aver realizzato interventi edilizi senza i necessari provvedimenti amministrativi previsti dalla legge 28.1.1977 n. 10 o da altre leggi in materia.
1.8) La parte cedente dichiara che sono stati rilasciati dal Comune di Bolzano: - per le pp.ed. ed.ed. 5415, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423 e 5425 i certificati di abitabilità/agibilità rispettivamente n. prot. 209422/2019 in data 16 luglio 2020 e n.
prot. 125244/2020 di data 27 aprile 2021;
- per le pp.ed.ed 5236 e 5393 i certificati di abitabilità/agibilità in data primo marzo
2019, 8 gennaio 2020, 19 marzo 2020 e 27 aprile 2021.
1.9) Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la parte cedente dichiara che i terreni che circondano ciascun edificio e i diritti agli stessi congiunti costituiscono pertinenza di edificio censito al Catasto Fabbricati e che la superficie degli stessi terreni è inferiore a 5.000 mq.
1.10) Le parti dichiarano tutte concordemente di non avere affidato ai sottoscritti
Avvocati l'onere di provvedere ad accertamenti urbanistici ed edilizi ivi inclusa la pagina 10 di 17 sussistenza dei requisiti di agibilità degli immobili in oggetto, né di controllare la corrispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni come sopra rese dalla rispettiva parte cedente. Dichiarano di essere state informate sull'importanza di verificare, tramite tecnico abilitato, che gli immobili in oggetto siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
peraltro, le parti garantiscono tale conformità.
1.11) PRESTAZIONE ENERGETICA-D.LGS 192/2005.
Ai sensi del decreto legislativo 192/2005 nel testo vigente il cedente dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 DPR 29/12/2000 n.445, previamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, che gli immobili oggetto del trasferimento appartengono alla classe energetica "A". La parte cessionaria dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione riguardante la prestazione energetica degli immobili pp.ed.ed. 5419, 5420 e 5421 in oggetto ai sensi della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 maggio 2010 e della Deliberazione della Giunta Provinciale del 4 marzo 2013 n. 362
ed in particolare la certificazione CasaClima rilasciata dall'Agenzia CasaClima della
Provincia Autonoma di Bolzano in data 13 novembre 2019, N.-2019-07570, che si allega sotto il numero 15 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Le parti, in persona come sopra, prendono atto che l'attestato/certificazione ha un'efficacia di 10 (dieci) anni a condizione:
a) che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e pagina 11 di 17 b) che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio.
- La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto non sono stati effettuati interventi che hanno modificato in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge.
- La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto non sono stati effettuati interventi che hanno modificato in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per legge.
- Le parti dichiarano e riconoscono che per gli immobili in oggetto, tavolarmente individuati come pp.ee.dd. 5415, 5423, 5425, 5393, 5236 e 5422, non sono prescritti il rilascio e la consegna della certificazione energetica in quanto l'energia non è
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard degli stessi e pertanto l'energia non è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni e che le norme sulla sicurezza degli impianti e sulla relativa documentazione non si applicano dato che si tratta di immobili privi di impianti.
1.12) SICUREZZA IMPIANTI
La parte cedente dichiara che tutti gli impianti installati negli immobili in oggetto sono pagina 12 di 17 conformi con riferimento alla normativa vigente all'epoca della loro installazione;
la parte cessionaria esonera espressamente la parte cedente dal produrre le relative certificazioni e/o dichiarazioni di conformità degli impianti stessi.
1.13) Effetti attivi e passivi connessi con quanto trasferito competono alla GNa
con decorrenza dall'intavolazione del trasferimento immobiliare. Parte_1
Possesso e godimento degli immobili oggetto del trasferimento passano alla cessionaria dal deposito in Cancelleria del presente ricorso, quando verranno altresì consegnate tutte le chiavi in possesso della parte cedente.
1.14) La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione che assorbe l'obbligo previsto dal D.L. 21.03.1978 n. 59 ai sensi del D.L.
70/2011 art. 5 comma 4, convertito con L. 12 luglio 2011 n. 106, art. 5, comma 1)
lettera d, prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare al Questore competente per territorio il presente trasferimento immobiliare, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21.03.1978 n. 59, richiamato dal comma 3 del DL 20/06/2012, n. 79
come modificato dal D.Lgs. 22.01.2016, n. 10.
1.15) Le parti dichiarano ai sensi dell'articolo 59, 1 c lettera I, n1 del Decreto
Legislativo 446/1997 di essere edotte dell'obbligo di comunicare il presente trasferimento presso il Comune di Bolzano circa l'IMI.
1.16) REGOLAMENTO DI CONDOMINIO E SPESE CONDOMINIALI
La parte cessionaria è a conoscenza che quanto acquistato con il presente atto è parte pagina 13 di 17 di fabbricato condominiale. La parte cessionaria accetta per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo l'attuale regolamento di condominio e le annesse tabelle millesimali.
Le spese condominiali di ordinaria amministrazione fino alla data odierna e quelle di straordinaria amministrazione già deliberate alla data odierna, ancorché riguardanti opere non ancora eseguite, sono a carico della parte cedente.
La parte cedente dichiara di essere edotta che rimarrà coobbligata solidalmente con la parte cessionaria, nei confronti del , per tutti i contributi maturati, fino a CP_1
quando non verrà comunicata all'amministratore la presente cessione.
La parte cessionaria dichiara di essere edotta della responsabilità solidale con la parte cedente nei confronti del per il pagamento dei contributi e spese CP_1
condominiali relative all'anno in corso e dell'anno precedente.
1.17) MEDIAZIONE
Ai sensi dell'art.35, comma 22 della l.4/8/2006 n.248 ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n.445, consapevoli delle responsabilità penali previste dall'art.76 del citato D.P.R.,
entrambe le parti dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore.
1.18) INTAVOLAZIONE
Le parti chiedono che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili a solo nome della parte cessionaria.
1.19) Il tutto esente da imposte, contributi e tasse ai sensi e agli effetti dell'art.19 della legge nr.74/1987 e successive modifiche e integrazioni, giusta sentenza nr.154 del
29.04.1999 della Corte Costituzionale, e di cui si chiede l'applicazione, anche con pagina 14 di 17 riferimento ai principi di cui alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del
16.03.2000, n.27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21.02.2014,
nonché della Risposta all'interpello n. 260 del 11 maggio 2022 ed alla Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019, posto che la cessione, relativa ad immobile acquistato nell'anno 2021 e già oggetto di agevolazione 'prima casa', essendo finalizzata alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio nel caso di mancato riacquisto da parte del cedente stesso di altro immobile entro un anno dalla cessione.
2) il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1
in via anticipata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i due figli minorenni , nato il [...], e Persona_1 Per_2
, nato il [...], e pari nel complesso ad € 200,00 e così € 100,00 mensili per
[...]
ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100%
degli indici ASTAT al consumo, con prima rivalutazione a giugno 2026 (base giugno
2025) e sarà corrisposto sino a quando i figli, pur avendo raggiunto la maggiore età,
non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
3) Per quanto concerne le spese straordinarie necessarie per i due figli minori, quelle mediche non mutuabili e quelle scolastiche (comprese quelle di inizio anno scolastico,
quelle per eventuali gite e/o altre attività organizzate dalla scuola e quelle relative a lezioni private suggerite dal corpo insegnante) saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Le eventuali altre spese straordinarie che dovessero necessitare pagina 15 di 17 per i figli, per attività ludico, sportive e/o ricreative, saranno sempre a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ma dovranno essere oggetto di previo accordo tra i genitori stessi, fermo il diritto dei ragazzi a frequentare un corso sportivo ed uno ricreativo all'anno, per i quali non necessiterà alcun accordo tra i genitori. Le parti fanno espresso riferimento al relativo protocollo vigente del Tribunale di Bolzano.
4) restano confermate, invariate e valide tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di separazione personale del Tribunale di Bolzano n.473/2025, pubblicata il 12/5/2025, e relativo verbale di udienza dd.17/3/2025 nel procedimento di separazione personale sub n.3572/2024 R.G. del Tribunale di Bolzano che costituisce parte integrante della cennata sentenza.
5) Con l'esatto adempimento di tutto quanto stabilito sopra e nella sentenza di separazione n.473/2025 del Tribunale di Bolzano le parti dichiarano di avere definito ogni reciproca questione anche economico patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo, con espressa rinuncia quindi ad ogni eventuale ragione di credito che non fosse espressamente ricompresa nel presente atto;
6) spese integralmente compensate tra le parti.
Il Giudice dichiara, ai sensi dell'art. 88, comma 1, disp. att. c.p.c., che le parti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, lì hanno accettati”.
Si prende atto che il certificato energetico “Casa Clima” (doc. 15 del ricorso) fa parte integrante della presente sentenza.
pagina 16 di 17 Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
TE RA AN LA
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 17 di 17