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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 982/2024
Oggi 20 febbraio 2025, alle ore 12.02, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per 'avv. NOCCO LUCA Parte_1
Per l'avv. GERMINARA ELOISA Controparte_1
Le parti si riportano agli scritti difensivi.
Il giudice trattiene in decisione.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele
Emanuele Venzo
N. R.G. 982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2024 promossa da:
(C.F. con gli avv.ti FRANCESCA VANNI (C.F. Parte_1 C.F._1
), LUCA NOCCO (C.F. ) e (C.F. C.F._2 CodiceFiscale_3 Parte_2
) C.F._4
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2
sede di (C.F. Controparte_3 CP_3
)) con i funzionari delegati (C.F. ) e P.IVA_3 Controparte_4 C.F._5
ELOISA GERMINARA (C.F. ) C.F._6
PARTE RESISTENTE
***
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché codesto Ill.mo
Tribunale, previa eventuale declaratoria di nullità delle pattuizioni contrattuali, ove in ipotesi ritenute in contrasto con la domanda formulata in giudizio, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la voce retributiva della “Retribuzione Professionale NT” per i periodi indicati al punto 2 delle premesse in fatto o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
Per l'effetto, voglia condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, della Retribuzione Professionale NT illegittimamente non corrisposta per il periodo lavorato di cui al punto
2 del ricorso per la somma di € 972,54= o la diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. A sostegno della domanda di pagamento delle differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, il ricorrente, dipendente del e attualmente servizio presso l'istituto tecnico commerciale “F. Marchi”, ha Controparte_1 dedotto di essere stato utilizzato dall'amministrazione scolastica convenuta in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, nell'anno scolastico 2021/22; ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte in virtù di plurimi contratti a tempo determinato nel suindicato anno scolastico (e, segnatamente, contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 20.01.2022 al 31.03.202 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Commerciale F. Marchi di Pescia (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 01.04.2022 al 10.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Commerciale F. Marchi di Pescia (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal
11.06.2022 al 14.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Commerciale F. Marchi di
Pescia (PT)) la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro 164,00 mensili fino al
28.2.2018 e di euro 174,50 mensili dal 1.3.2018; ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio;
ha quantificato le differenze retributive spettanti nella somma di euro 1.066,44, pari all'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (euro 5,47 fino al 28.2.2018 ed euro 5,82 dal 1.3.2018, ottenuti dividendo per 30 giorni la somma di euro 164,00, fino al 28.2.2018, e di euro 174,50, dal 01.03.2018) moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate, con riduzione proporzionale del rivendicato elemento accessorio nei casi in cui la lavoratrice ha espletato attività lavorativa per un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi in giudizio, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo sig.
Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Accogliere l'istanza di trattazione cartolare;
2) ritenere e dichiarare l'infondatezza e la inammissibilità di tutte le domande avanzate da parte ricorrente, in relazione alla retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, rigettarle;
3) In subordine, nominare CTU contabile per valutare la misura corretta della somma che dovesse risultare dovuta a parte ricorrente;
4) Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc.”. In particolare, l'amministrazione resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell' OP
; ha contestato la fondatezza in diritto della domanda avversaria.
[...] Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. In via pregiudiziale di rito deve essere respinta, siccome infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell OP Controparte_3 sollevata dalla resistente.
Al riguardo è sufficiente osservare come il ricorrente abbia proposto domanda giudiziale nei confronti del solo e non anche delle dette articolazioni territoriali. Controparte_1
2. Nel merito la domanda del ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Controparte_6
Cont NT (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'UN Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'UN e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
UN Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'UN (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016). In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6
d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale, quindi, condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Tanto premesso, nel caso di specie, deve escludersi che il ricorrente, supplente temporaneo nei periodi dal 20.01.2022 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 10.06.2022, dal 11.06.20221 al 14.06.2022, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. doc.1 Contratti di lavoro , per il solo fatto di essere Parte_1 stato assunto per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, al di là di generiche affermazioni di principio sulle mansioni svolte dai supplenti temporanei in generale (cfr. memoria di costituzione pp. 4 ss.), il nulla ha concretamente Controparte_1 dedotto a sostegno delle proprie difese con particolare riferimento alla vicenda lavorativa del ricorrente, di talché le allegazioni da quest'ultimo offerte in ricorso sono da ritenere incontroverse ex art. 115 c.p.c.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che il ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'esso diritto al riconoscimento del RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta. Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve allora essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale NT per i periodi di servizio svolti con supplenze brevi nel corso dell'a.s. 2021/22 meglio specificati supra, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma dovuta a tale titolo pari ad euro 972,54, stante la
[...] mancata contestazione in punto di quantum debeatur.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza svolta, esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_1 euro 972,54 a titolo di Retribuzione Professionali NT per il periodo indicato in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 982/2024
Oggi 20 febbraio 2025, alle ore 12.02, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per 'avv. NOCCO LUCA Parte_1
Per l'avv. GERMINARA ELOISA Controparte_1
Le parti si riportano agli scritti difensivi.
Il giudice trattiene in decisione.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele
Emanuele Venzo
N. R.G. 982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 982/2024 promossa da:
(C.F. con gli avv.ti FRANCESCA VANNI (C.F. Parte_1 C.F._1
), LUCA NOCCO (C.F. ) e (C.F. C.F._2 CodiceFiscale_3 Parte_2
) C.F._4
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) e Controparte_2 P.IVA_2
sede di (C.F. Controparte_3 CP_3
)) con i funzionari delegati (C.F. ) e P.IVA_3 Controparte_4 C.F._5
ELOISA GERMINARA (C.F. ) C.F._6
PARTE RESISTENTE
***
Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affinché codesto Ill.mo
Tribunale, previa eventuale declaratoria di nullità delle pattuizioni contrattuali, ove in ipotesi ritenute in contrasto con la domanda formulata in giudizio, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la voce retributiva della “Retribuzione Professionale NT” per i periodi indicati al punto 2 delle premesse in fatto o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
Per l'effetto, voglia condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, della Retribuzione Professionale NT illegittimamente non corrisposta per il periodo lavorato di cui al punto
2 del ricorso per la somma di € 972,54= o la diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge. Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. A sostegno della domanda di pagamento delle differenze retributive in relazione alla omessa percezione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, il ricorrente, dipendente del e attualmente servizio presso l'istituto tecnico commerciale “F. Marchi”, ha Controparte_1 dedotto di essere stato utilizzato dall'amministrazione scolastica convenuta in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, nell'anno scolastico 2021/22; ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte in virtù di plurimi contratti a tempo determinato nel suindicato anno scolastico (e, segnatamente, contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 20.01.2022 al 31.03.202 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Commerciale F. Marchi di Pescia (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal 01.04.2022 al 10.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Commerciale F. Marchi di Pescia (PT), contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente con decorrenza dal
11.06.2022 al 14.06.2022 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto Tecnico Commerciale F. Marchi di
Pescia (PT)) la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del
15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro 164,00 mensili fino al
28.2.2018 e di euro 174,50 mensili dal 1.3.2018; ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio;
ha quantificato le differenze retributive spettanti nella somma di euro 1.066,44, pari all'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (euro 5,47 fino al 28.2.2018 ed euro 5,82 dal 1.3.2018, ottenuti dividendo per 30 giorni la somma di euro 164,00, fino al 28.2.2018, e di euro 174,50, dal 01.03.2018) moltiplicato per le giornate effettivamente lavorate, con riduzione proporzionale del rivendicato elemento accessorio nei casi in cui la lavoratrice ha espletato attività lavorativa per un numero inferiore di ore rispetto all'orario di servizio.
L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi in giudizio, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo sig.
Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) Accogliere l'istanza di trattazione cartolare;
2) ritenere e dichiarare l'infondatezza e la inammissibilità di tutte le domande avanzate da parte ricorrente, in relazione alla retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, rigettarle;
3) In subordine, nominare CTU contabile per valutare la misura corretta della somma che dovesse risultare dovuta a parte ricorrente;
4) Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc.”. In particolare, l'amministrazione resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell' OP
; ha contestato la fondatezza in diritto della domanda avversaria.
[...] Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. In via pregiudiziale di rito deve essere respinta, siccome infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell OP Controparte_3 sollevata dalla resistente.
Al riguardo è sufficiente osservare come il ricorrente abbia proposto domanda giudiziale nei confronti del solo e non anche delle dette articolazioni territoriali. Controparte_1
2. Nel merito la domanda del ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 7, comma 1, del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Controparte_6
Cont NT (di seguito ), prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”" ed aggiungendo, al comma
3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. 17773/2017).
Tale emolumento, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'UN Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'UN e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
UN Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'UN (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016). In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6
d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Il Tribunale, quindi, condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Tanto premesso, nel caso di specie, deve escludersi che il ricorrente, supplente temporaneo nei periodi dal 20.01.2022 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 10.06.2022, dal 11.06.20221 al 14.06.2022, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. doc.1 Contratti di lavoro , per il solo fatto di essere Parte_1 stato assunto per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, al di là di generiche affermazioni di principio sulle mansioni svolte dai supplenti temporanei in generale (cfr. memoria di costituzione pp. 4 ss.), il nulla ha concretamente Controparte_1 dedotto a sostegno delle proprie difese con particolare riferimento alla vicenda lavorativa del ricorrente, di talché le allegazioni da quest'ultimo offerte in ricorso sono da ritenere incontroverse ex art. 115 c.p.c.
Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che il ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'esso diritto al riconoscimento del RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta. Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve allora essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale NT per i periodi di servizio svolti con supplenze brevi nel corso dell'a.s. 2021/22 meglio specificati supra, con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma dovuta a tale titolo pari ad euro 972,54, stante la
[...] mancata contestazione in punto di quantum debeatur.
A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347).
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza svolta, esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_1 euro 972,54 a titolo di Retribuzione Professionali NT per il periodo indicato in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo