Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 23881
CASS
Sentenza 23 febbraio 2016

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Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, cosicchè l'offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 23881
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23881
Data del deposito : 23 febbraio 2016

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