Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, cosicchè l'offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo.
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Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Non sono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 23881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23881 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
238 8 1/ 1 6 21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Acr Composta da 534 Sent. n. Aldo Fiale -Presidente - UP 23/02/2016 Renato Grillo R.G.N. 43612/2014 Enrico Manzon -Relatore - Angelo Matteo Socci Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2014 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia De Nardo che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena;
RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 13 maggio 2014 la Corte d'appello di Brescia parzialmente riformava la sentenza in data 9 dicembre 2013 con la quale il Tribunale di Brescia aveva condannato IO AM alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La Corte territoriale per un verso affermava la correttezza del giudizio di responsabilità penale del Tribunale, per altro verso tuttavia non ne condivideva il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, per altro ancora riteneva di dover rideterminare il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il AM deducendo due motivi.
2.1 Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità penale, sul punto osservando che le SU della Cassazione hanno affermato il principio del necessario accertamento in concreto della potenzialità drogante della sostanza in sequestro e che ciò dovesse comunque correlarsi alla sua personalità ed alle sue esigenze di consumatore diretto di marijuana, anche quale aderente al rastafarianesimo.
2.2 Con un secondo motivo denuncia vizio motivazionale conseguenziale alla mancata considerazione di detta scelta di tipo religioso in senso favorevole quoad poenam. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Con i due motivi proposti il AM censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità penale sia relativamente al correlativo trattamento sanzionatorio. In buona sostanza il ricorrente si duole della mancata valorizzazione in riguardo ad entrambi tali punti della decisione della modesta potenzialità drogante delle piante di marijuana sequestrategli e della finalità essenzialmente personale/religiosa della loro coltivazione. I motivi sono entrambi infondati. Il Collegio anzitutto condivide ed intende ribadire il principio di diritto secondo il quale «Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale» (v. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920 e successive conformi). Quanto poi alla denunciata assenza di motivazione circa la "offensività" della condotta ascritta al prevenuto, va rilevato che la Corte territoriale si è correttamente adeguata al, condivisibile, principio enunciato nella prevalente giurisprudenza di legittimità che « Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. (In motivazione la Corte ha precisato che il dato ponderale può assumere rilevanza, al fine di fornire indicazioni sull'offensività in concreto della condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l'effetto psicotropo) (tra le 2 molte, cfr. in questo senso, da ultimo, Sez. 4, n. 44136 del 27/10/2015, Cinus, Rv. 264910). Il giudice di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha ritenuto applicabile detto principio di diritto al caso concreto, tenuto conto delle caratteristiche delle piante sequestrate quali emergenti dalle correlative analisi chimico-tossicologiche. Sul punto infine deve affermarsi la irrilevanza delle scelte confessionali e di vita del prevenuto.
3. La decisione della Corte bresciana deve tuttavia essere annullata in punto trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale infatti si è pronunciata dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, ma prima dell' entrata in vigore della L. n. 79 del 2014, avendo sia la prima che poi quest'ultima modificato in senso più favorevole all'imputato le pene edittali. E' perciò necessario, in virtù del principio generale di obbligatoria applicazione della lex mitior ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., che il giudice di appello in sede di rinvio proceda a nuova determinazione della pena da infliggere al AM.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia limitatamente alla determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 23/02/2016 Il Consi iere estensore Il Presidente Enrico Manzon Aldo Fiale Aerofale DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 GIU 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3