Sentenza 21 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
1 Aula 'A' 04 064 /0 2 IN EL POPOLO JALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente - R.G.N. 20679/99 Cron. 9529 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 12/12/01 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TO GN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO G.G. BELLI BELLOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.P.A., in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato che lo rappresenta e difendeLUIGI FIORILLO, ROBERTO PESSI, giusta delega 2001 unitamente all'avvocato 4939 in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 323/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 06/10/99 R.G.N. 466/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subardine il rigetto. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il sign. ZI RR, dipendente della Poste Italiane spa presso l'ufficio postale di Firenze, ha adito il Pretore della città stessa affinchè accertasse l'assenza di ogni sua responsabilità in ordine al pagamento di un vaglia internazionale effettuato due volte alla beneficiaria;
2- che le Poste hanno chiesto il rigetto della domanda ed hanno, a loro volta, proposto domanda riconvenzionale nei confronti del proprio dipendente per i danni loro cagionati per violazione delle procedure relative alla riscossione dei vagli in questione, essenzialmente, per non averlo restituito all'emittente pur essendo trascorsi 30 giorni dal suo arrivo nell'ufficio postale;
e per non aver rilevato l'apposizione di due timbri guller, di data diversa, su modello 30; 3- che il RE ha rigettato la domanda principale ed accolto la riconvenzionale;
4- che la decisione di primo grado è stata confermata dal Tribunale di Firenze con sentenza del 6.10.99, il quale ha ritenuto che: a) il duplice pagamento era avvenuto, essenzialmente, perché l'appellante aveva, irregolarmente, spedito alla beneficiaria il mod.26 (invito alla riscossione); b) che la presenza di due timbri di data diversa sul mod.30 integrava un'anomalia che avrebbe dovuto indurlo ad accertare la causa di tale irregolarità; c) che sussisteva l'obbligo dell'appellante di restituire il vaglia all'emittente atteso che la circolare n.77/91, regolante la materia, non è abrogativa della n. 241/90, bensì esplicativa della stessa;
3- che il sign. RR chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui la spa Poste Italiane resiste con controricorso;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e sostiene che il testo della circolare n. 241/90 impone il comportamento da lui adottato, ossia la compilazione del mod.26 con invito al beneficiario ad incassare il vaglia non riscosso, mentre la presenza di due timbri di data diversa non costituiscono anomalia che avrebbe dovuto allertarlo anche ciò per effetto di interpretazione della circolare la quale, secondo il ricorrente prescrive, nella fattispecie in esame, cosa deve esser fatto ma non in quali tempi vada fatto, con conseguente possibilità di arrivo del telex ed emissione di vaglia non contestualmente;
Il Tribunale non ha attribuito alcun rilievo alle osservazioni dell'ispettore che aveva, nell'organizzazione dell'ufficio, rilevato carenze e ritardi;
e non ha considerato che l'attenzione da parte dell'impiegato che effettua il pagamento va potata sul vaglia e non sul telex;
2- che la censura non denuncia alcuna violazione di canoni ermeneutici, né alcun vizio logico o di motivazione, in cui sia incorso il Tribunale ed, in realtà, fornisce una diversa interpretazione delle circolari su cui il Tribunale ha pure fondato il suo convincimento- e contrappone agli elementi di colpevolezza individuati dal 2 Tribunale altri che, ad avviso del ricorrente, dovrebbero comportare il suo esonero da ogni responsabilità - ed essa è, pertanto, inammissibile;
3- che con il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto in relazione Alla L.n. 1051/57 che rinvia all'art. 1 1. n.536/49 in base alla quale è stato emanato il d.m. n.585/94,e lamenta che le spese sono state liquidate ignorando il valore della causa che è di lire 345.000,procede quindi alla determinazione delle stesse sulla base del predetto valore;
4- che anche tale censura è infondata atteso che il valore della domanda deve ritenersi indeterminato tendendo il ricorrente, con il giudizio cui egli ha dato luogo, a far accertare la insussistenza di ogni sua responsabilità,evidentemente nella prospettiva di una non compromissione della sua affidabilità professionale nell'ambito aziendale, che rappresenta il bene la cui presunta lesione egli intendeva rimuovere con il giudizio;
5- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
6- che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite L D E 5 L 8 1 - L A - E E G G 2 3 2 1 N 7 T . 0 1 L A R L ' I N S S E D E O I A T R D T I I O E N S E T E D A I M P O S T A D B O I L L O , D I A S , E D E S R O E S G N T I T G A A S R , A P S O I
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese . Roma 12 dicembre 2001 Il Consigliere es. Lorado Guglie Dhill Il Presidente HAU IL CANCELUÉRE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR. 2002 all IL CANCELLIERE