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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TURTURICI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Ricorrente 1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono _1 - CF_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 69 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-3T-001046-000-001-2024-00 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Ricorrente 1 S.R.L. (cf. P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 (cf. CF_Rappresentante_1) rappresentato e difeso dal Commercialista dott. Difensore_2 (cf.CF_Difensore 2) con studio in indirizzo 3, presso cui elettivamente domiciliato, nonché dalla Commercialista d.ssa Difensore_1
(cf. CF_1), proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. 2019/3T/001046/000/001/2024/009, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena e notificato in data 17.06.25.
Si richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2024 (pari ad €1.602,00, oltre a sanzione di €106,20 ed interessi pari ad €21.26), relativa ad un contratto di locazione ad uso commerciale (di immobile sito in Indirizzo_2), registrato a Poggibonsi il 29/4/2019, intercorrente tra la società
Ricorrente 1 srl, parte conduttrice e Rappresentante_1 e Nominativo_1, quali proprietari.
Parte ricorrente precisava in fatto quanto segue.
La suddetta registrazione prevedeva l'opzione per l'assoggettamento ad imposta di registro del 2%, versata nel tempo sino all'annualità 2021 compresa. In data 1.5.19 le parti modificavano il contratto di locazione, in quanto i due soci/proprietari non intendevano procedere all'aggiornamento del canone locatizio, essendo " sia inquilini che proprietari. In data 12.5.21 Rappresentante_1 e Nominativo_1 presentavano all'AdE con modello RLI la comunicazione per l'opzione a cedolare secca ex art.1, co.59, L.n.145/2018, per cui i due proprietari dell'immobile locato versavano per i periodi successivi la cedolare secca, anziché l'imposta di registro del 2%. Per gli anni 2022-2023, l'AdE respingeva in data 8.5.25 l'istanza di annullamento in autotutela presentata, perché "L'opzione cedolare non risulta esercitata".
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:
1) Illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato e della pretesa tributaria ivi contenuta per falsa applicazione dell'art. 1 comma 59 della L. 145/2018; 2) Illegittimità della pretesa tributaria per falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. 16/2012 in materia di remissione in bonis.
Tutte le argomentazioni difensive di parte ricorrente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte ricorrente concludeva per la declaratoria di illegittimità della pretesa tributaria per falsa applicazione dell'art. 1, co.59, L.n.145/2018 ed, in via subordinata, di inapplicabilità delle sanzioni irrogate ex art.8 Dlgs.
n.546/92.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando le controdeduzioni ed insistendo sulla fondatezza del proprio operato e, quindi, chiedeva la reiezione del ricorso.
L'Agenzia così precisava in fatto: "....anche con riferimento alle annualità 2022 e 2023, l'Ufficio aveva notificato a tutti i soggetti coinvolti analoghi avvisi per il recupero dell'imposta di registro relativa alle annualità successive del contratto di locazione registrato nel 2019. In entrambi i casi, gli avvisi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, avendo poi il locatore ed il conduttore impugnato (congiuntamente per ciascuna annualità) le cartelle loro notificate in ragione di tale debito definitivamente accertato".
Tutte le argomentazioni difensive di parte resistente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte. In data 22.12.25 parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza del 12.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, quindi, il ricorso va rigettato.
Nella specie, al momento della stipula del contratto di locazione ad uso commerciale (registrato il 29/4/2019), nessuna opzione per la cedolare secca è stata effettuata. In data 1.5.19 i proprietari dell'immobile procedevano all'inserimento nel contratto di una postilla (e più precisamente sulla copia in loro possesso, senza procedere ad una nuova registrazione), relativa alla sola volontà di non procedere ad aggiornamento del canone. In data 12.5.21 i locatori hanno inviato, telematicamente, il modello RLI previsto da AdE per esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca.
Orbene, per i primi anni 2019-2020-2021, il contratto de quo è stato assoggettato al regime ordinario e pagato le imposte di registro dovute.
L'annotazione su tale contratto, datata 1.5.19, della volontà di non aggiornare il canone non appare idonea produrre l'effetto di assoggettare il contratto al regime della cedolare secca, perché, da un lato, nella postilla integrativa del contratto non è manifestata espressamente tale volontà, ma solamente quella di non applicare l'aggiornamento del canone e dall'altro, stante la mancata registrazione, non è stata portata a conoscenza dell'Agenzia.
Inoltre, qualora l'opzione venga esercitata negli anni successivi, come nella specie., l'art.3, co. 11, D.Lgs.
n.23/2011 prevede, inderogabilmente, che il locatore la comunichi in via preventiva al conduttore con lettera raccomandata (al fine della data certa). Tale dempimento formale è stato omesso.
In più, il sistema, in automatico, non ha acquisito la suddetta opzione esercitata con specifico modello in data 12.5.21, perché carente dei requisiti prescritti dalla norma vigente.
Prova che l'invio telematico dell'opzione de quo non sia andato a buon fine si rileva dalla interrogazione, datata 15.7.25, del contratto in questione (si veda allegato n.4 a controdeduzioni AdE). In tale contesto emerge, in corrispondenza del periodo che inizia il 01.05.2021, la chiusura per cedolare con data incongruente (01/01/0001) e nei tre anni successivi la stessa non è riportata.
Tanto più, è da notare che, a seguito della presentazione del 14.5.25 presso l'Agenzia di un ulteriore modello per la comunicazione della variazione, il tutto è andato a buon fine, ma non può che produrre effetti solo per il futuro, non potendosi, quindi, applicare, per quanto sopra esposto, la remissione in bonis così come richiesto da parte ricorrente (anche perché per le annualità 2022 e 2023 sussistono autonomi contenziosi).
In conclusione, per l'anno 2024, oggetto del ricorso in esame, l'avviso impugnato risulta legittimo e fondato e, per l'effetto, l'imposta di registro liquidata e la sanzione irrogata sono dovute, oltre accessori.
In punto di spese, viene seguito il criterio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 200,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TURTURICI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 184/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 Ricorrente 1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono _1 - CF_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Viale Europa 69 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-3T-001046-000-001-2024-00 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La soc. Ricorrente 1 S.R.L. (cf. P.IVA_1), con sede in Indirizzo_1, Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 (cf. CF_Rappresentante_1) rappresentato e difeso dal Commercialista dott. Difensore_2 (cf.CF_Difensore 2) con studio in indirizzo 3, presso cui elettivamente domiciliato, nonché dalla Commercialista d.ssa Difensore_1
(cf. CF_1), proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione sanzioni n. 2019/3T/001046/000/001/2024/009, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Siena e notificato in data 17.06.25.
Si richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2024 (pari ad €1.602,00, oltre a sanzione di €106,20 ed interessi pari ad €21.26), relativa ad un contratto di locazione ad uso commerciale (di immobile sito in Indirizzo_2), registrato a Poggibonsi il 29/4/2019, intercorrente tra la società
Ricorrente 1 srl, parte conduttrice e Rappresentante_1 e Nominativo_1, quali proprietari.
Parte ricorrente precisava in fatto quanto segue.
La suddetta registrazione prevedeva l'opzione per l'assoggettamento ad imposta di registro del 2%, versata nel tempo sino all'annualità 2021 compresa. In data 1.5.19 le parti modificavano il contratto di locazione, in quanto i due soci/proprietari non intendevano procedere all'aggiornamento del canone locatizio, essendo " sia inquilini che proprietari. In data 12.5.21 Rappresentante_1 e Nominativo_1 presentavano all'AdE con modello RLI la comunicazione per l'opzione a cedolare secca ex art.1, co.59, L.n.145/2018, per cui i due proprietari dell'immobile locato versavano per i periodi successivi la cedolare secca, anziché l'imposta di registro del 2%. Per gli anni 2022-2023, l'AdE respingeva in data 8.5.25 l'istanza di annullamento in autotutela presentata, perché "L'opzione cedolare non risulta esercitata".
Parte ricorrente indicava i seguenti motivi di impugnazione:
1) Illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato e della pretesa tributaria ivi contenuta per falsa applicazione dell'art. 1 comma 59 della L. 145/2018; 2) Illegittimità della pretesa tributaria per falsa applicazione dell'art. 2 del D.L. 16/2012 in materia di remissione in bonis.
Tutte le argomentazioni difensive di parte ricorrente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte.
Parte ricorrente concludeva per la declaratoria di illegittimità della pretesa tributaria per falsa applicazione dell'art. 1, co.59, L.n.145/2018 ed, in via subordinata, di inapplicabilità delle sanzioni irrogate ex art.8 Dlgs.
n.546/92.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, depositando le controdeduzioni ed insistendo sulla fondatezza del proprio operato e, quindi, chiedeva la reiezione del ricorso.
L'Agenzia così precisava in fatto: "....anche con riferimento alle annualità 2022 e 2023, l'Ufficio aveva notificato a tutti i soggetti coinvolti analoghi avvisi per il recupero dell'imposta di registro relativa alle annualità successive del contratto di locazione registrato nel 2019. In entrambi i casi, gli avvisi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione, avendo poi il locatore ed il conduttore impugnato (congiuntamente per ciascuna annualità) le cartelle loro notificate in ragione di tale debito definitivamente accertato".
Tutte le argomentazioni difensive di parte resistente sono da intendersi qui richiamate ed integralmente trascritte. In data 22.12.25 parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'udienza del 12.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, ritiene infondati i motivi di impugnazione e, quindi, il ricorso va rigettato.
Nella specie, al momento della stipula del contratto di locazione ad uso commerciale (registrato il 29/4/2019), nessuna opzione per la cedolare secca è stata effettuata. In data 1.5.19 i proprietari dell'immobile procedevano all'inserimento nel contratto di una postilla (e più precisamente sulla copia in loro possesso, senza procedere ad una nuova registrazione), relativa alla sola volontà di non procedere ad aggiornamento del canone. In data 12.5.21 i locatori hanno inviato, telematicamente, il modello RLI previsto da AdE per esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca.
Orbene, per i primi anni 2019-2020-2021, il contratto de quo è stato assoggettato al regime ordinario e pagato le imposte di registro dovute.
L'annotazione su tale contratto, datata 1.5.19, della volontà di non aggiornare il canone non appare idonea produrre l'effetto di assoggettare il contratto al regime della cedolare secca, perché, da un lato, nella postilla integrativa del contratto non è manifestata espressamente tale volontà, ma solamente quella di non applicare l'aggiornamento del canone e dall'altro, stante la mancata registrazione, non è stata portata a conoscenza dell'Agenzia.
Inoltre, qualora l'opzione venga esercitata negli anni successivi, come nella specie., l'art.3, co. 11, D.Lgs.
n.23/2011 prevede, inderogabilmente, che il locatore la comunichi in via preventiva al conduttore con lettera raccomandata (al fine della data certa). Tale dempimento formale è stato omesso.
In più, il sistema, in automatico, non ha acquisito la suddetta opzione esercitata con specifico modello in data 12.5.21, perché carente dei requisiti prescritti dalla norma vigente.
Prova che l'invio telematico dell'opzione de quo non sia andato a buon fine si rileva dalla interrogazione, datata 15.7.25, del contratto in questione (si veda allegato n.4 a controdeduzioni AdE). In tale contesto emerge, in corrispondenza del periodo che inizia il 01.05.2021, la chiusura per cedolare con data incongruente (01/01/0001) e nei tre anni successivi la stessa non è riportata.
Tanto più, è da notare che, a seguito della presentazione del 14.5.25 presso l'Agenzia di un ulteriore modello per la comunicazione della variazione, il tutto è andato a buon fine, ma non può che produrre effetti solo per il futuro, non potendosi, quindi, applicare, per quanto sopra esposto, la remissione in bonis così come richiesto da parte ricorrente (anche perché per le annualità 2022 e 2023 sussistono autonomi contenziosi).
In conclusione, per l'anno 2024, oggetto del ricorso in esame, l'avviso impugnato risulta legittimo e fondato e, per l'effetto, l'imposta di registro liquidata e la sanzione irrogata sono dovute, oltre accessori.
In punto di spese, viene seguito il criterio della soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 200,00.