Ordinanza cautelare 16 aprile 2024
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/03/2026, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1252 del 2024, proposto da OM RO LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Longobardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - PO 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IU La AL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
- della Deliberazione n. 78 del 16 gennaio 2024 con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud, preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per progressione verticale, riservati al personale del comparto in applicazione dell’art.22, comma 15 del D. L.vo n.75/2017 per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo, disponeva l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale e di tutti gli atti connessi e conseguenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 108 - PO 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa AN LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 24.03 2026, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la Deliberazione n. 78 del 16 gennaio 2024 (e gli atti ad essa presupposti), con la quale il Direttore Generale dell’ASL NAPOLI 3 Sud ha disposto l’esclusione del ricorrente medesimo dalla procedura concorsuale per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo presso la predetta Azienda Sanitaria.
Espone in fatto di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la progressione verticale, riservata al personale del comparto in applicazione dell’art. 22, comma 15 del D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 9 posti di Collaboratore Amministrativo, cat. D e, dopo l’espletamento delle altre prove, di essere stato convocato, il 9.11.2023, per lo svolgimento della prova pratica consistente “nell’elaborazione di uno specifico atto attinente la posizione funzionale da conferire”.
La Commissione, a seguito di molteplici somiglianze riscontrate tra le prove partiche dei candidati, concludeva i lavori “ ritenendo che, in base alla normativa citata, tutti i candidati ammessi alla prova pratica sono inammissibili ”. Sulla scorta delle risultanze della Commissione Esaminatrice, il Direttore Generale dell’ASL NA 3 Sud, con la deliberazione impugnata, deliberava “ di escludere dalla procedura tutti i candidati che non hanno superato la prova pratica; di non poter procedere alla prova colloquio in quanto nessun candidato è risultato idoneo alla prova pratica ”.
Espone, dunque, di essere stato escluso dalla procedura concorsuale, unitamente agli atri 13 concorrenti, con la seguente motivazione “ La Commissione durante la lettura dell’elaborato rilevava innumerevoli somiglianze rispetto agli altri elaborati ”.
Avverso la deliberazione impugnata ha articolato il seguente motivo di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali; - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, l. n. 241/1990 (difetto di motivazione); - violazione dell’art. 3 Cost.; - violazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; - eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria, per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento
L’esclusione sarebbe illegittima, in quanto la Commissione avrebbe completamente omesso di indicare quali sarebbero le parti dell’elaborato redatto da parte ricorrente dalle quali sarebbe possibile ricavare la presunta coincidenza con quella di altri candidati. Non sarebbe possibile desumere, peraltro, se la rilettura degli elaborati sarebbe avvenuta prima o dopo l’individuazione nominativa dei candidati. Inoltre, secondo parte ricorrente, dall’analisi di alcuni elaborati ottenuti con richiesta di accesso documentale, emergerebbe la diversità tra gli stessi per incipit, struttura e stile linguistico. Tra l’altro, secondo parte ricorrente, la somiglianza degli elaborati potrebbe derivare dalla natura pratica della prova - che aveva ad oggetto la predisposizione di una deliberazione per la presa d’atto di una convenzione per prestazioni professionali da parte di dirigenti radiologi - e dall’esperienza che ognuno dei candidati possiederebbe al riguardo, in quanto quotidianamente impegnati nella predisposizione o partecipazione alla predisposizione di tali deliberazioni. Infine la Commissione non si sarebbe avveduta di alcun contatto tra i candidati, durante l’espletamento della prova, e ciò confermerebbe che non vi sarebbe stato alcun reciproco plagio tra le prove pratiche degli stessi.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha depositato copiosa documentazione e, con memoria del 12.04.2024 ha controdedotto alle cesure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n. 765/2024 è stata respinta la richiesta cautelare avanzata da parte ricorrente.
4. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il ricorrente, a seguito della delibera che lo ha escluso, assieme a tutti gli altri candidati, dal concorso de quo, per “innumerevoli somiglianze” tra gli elaborati dei candidati medesimi, si duole del fatto che l’Amministrazione non avrebbe indicato quando sarebbe avvenuto il riesame, se prima o dopo l’identificazione nominativa dei candidati, non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle parti asseritamene somiglianti tra gli elaborati dei candidati né avrebbe approfondito la priorità delle reciproche somiglianze, non tenendo conto, infine, che avendo la prova pratica ad oggetto la stesura di una deliberazione dell’ASL presso cui tutti candidati presterebbero servizio, le predette somiglianze ben avrebbero potuto essere manifestazione della competenza acquista da ciascun candidato nella propria esperienza lavorativa.
Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare positiva valutazione.
2.1. Giova, preliminarmente, evidenziare che la valutazione della Commissione è espressione di un giudizio tecnico/discrezionale sottratto allo scrutinio da parte del giudice amministrativo a meno che non sussistano vizi logici o della funzione o travisamenti ictu oculi manifesti, nel caso di specie non sussistenti.
Con riferimento alla doglianza relativa ad un’asserita mancanza di chiarezza in ordine al momento in cui la Commissione avrebbe proceduto alla rilettura delle prove, se prima o dopo l’identificazione nominativa dei candidati, dall’esame della documentazione in atti e, in particolare, del verbale n. 7 del 1° dicembre 2023, emerge che la Commissione, dopo la correzione degli elaborati e resasi conto della mancanza di originalità negli stessi, ha sospeso i lavori, senza proseguire nell’apertura delle buste identificative dei nominativi dei candidati. Ha poi proceduto alla rilettura degli elaborati al fine della verifica dell’ipotesi di plagio, sempre prima dell’identificazione dei nominativi. A seguito della predetta rilettura, ha redatto una tabella sintetica ove ha sintetizzato gli esiti della stessa, procedendo, poi, nel medesimo verbale, a illustrare più diffusamente le ragioni del proprio operato.
La difesa dell’Amministrazione, peraltro, ha depositato in atti un prospetto riepilogativo sinottico contenente, per tutti gli elaborati in discorso, le parti somiglianti – in tutto o in larga parte – con la delibera n. 1236 del 16 ottobre 2023 dell’ASL PO 3 Sud (individuata come la fonte da cui i candidati hanno attinto per redigere le loro prove pratiche), atto che non era, tuttavia, ammesso in consultazione in sede di esame.
Dall’analisi di tale prospetto emerge chiaramente quanto evidenziato dalla Commissione e cioè che tutte le prove – tra cui quella del ricorrente - rappresentano una pedissequa riproduzione della delibera n. 1236/2023, non ammessa in consultazione all’esame. Al fine di elidere tale circostanza non sono idonee le censure di parte ricorrente riguardo alla mancata individuazione della priorità della riproduzione, delle modalità di “contagio” tra gli elaborati o dell’individuazione degli elementi identificativi della fattispecie medesima di plagio.
Al riguardo, invero, sono da sottolineare i principi affermati dalla giurisprudenza : “a) risulta illegittima, per difetto di motivazione e di istruttoria, l'esclusione di due partecipanti ad una procedura idoneativa o concorsuale disposta per plagio, in quanto basata, nonostante i criteri di valutazione prefissati, sulla semplicistica scelta della Commissione di annullare le prove di entrambi i candidati senza valutare chi fosse il plagiante sulla base degli elementi concreti rilevabili dalle prove stesse (T.A.R. Campania, PO, VIII, n. 4348/2017); b) la motivazione dell'annullamento per plagio di un elaborato risulta lacunosa, ove la Commissione, pur facendo riferimento - in giudizio - a tracce da cui desumere il plagio, non abbia evidenziato quanta parte dell'elaborato ritenga derivi da plagio e quanta, invece, dal candidato, non avendo evidenziato il "peso" che avevano avuto tali brani sul compito nel suo complesso, nonché cosa avesse portato ad escludere che essi derivassero direttamente dalla copiatura di un testo piuttosto che dalla memoria della candidata.” (T.A.R. Catania Sicilia, sez. III, 17.01.2019, n. 44).
Nel caso di specie la Commissione, dopo aver dato sinteticamente conto della motivazione dell’annullamento della prova pratica del candidato (così come per tutti gli altri candidati), ha diffusamente evidenziato le ragioni sottese a tale decisione (verbale n. 7/2023), affermando di trattarsi, senza ombra di dubbio, della fattispecie di plagio per tutti gli elaborati.
Con riferimento agli elementi identificativi del plagio, inoltre, deve evidenziarsi che “… diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, per potersi ritenere sussistente un plagio non è neppure necessaria l'assoluta identità dei due elaborati, avendo ritenuto la giurisprudenza sussistente tale fattispecie anche in caso di "un'impostazione del tema o di parte di esso che costituisca un'imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto" purché basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti. ” (T.A.R. PO Campania, sez. VIII, 03.06.2020, n. 2151).
Nel caso di specie tutti i candidati (14) – compreso il ricorrente - hanno redatto prove pratiche pedissequamente riproduttive della citata delibera n. 1236/2023, così come, peraltro, plasticamente cristallizzato nel prospetto sinottico depositato in giudizio (che non è altro che la sintetica rappresentazione di quanto emerge dalla lettura delle prove, anch’esse depositate), di talché è indubbia la configurazione della fattispecie di plagio, con conseguente corretto annullamento degli elaborati così redatti. Al riguardo, infatti, deve rilevarsi la sostanziale identità degli elaborati, che solo in alcuni casi si differenziano solo per incipit, chiusure giuridicamente irrilevanti e omissioni (nell’elaborato del ricorrente, ad esempio, mancano alcune parti della delibera n. 1236/2023, riproducendo, per il resto, il contenuto della stessa) ma oltre a seguire lo stesso iter logico argomentativo, condividono premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni.
Ciò ha reso, da un lato, impossibile e superfluo, da parte della Commissione individuare il primo candidato da cui vi sarebbe stato il contagio, perché ha ritenuto (correttamente, secondo questo Collegio) che tutti i candidati abbiano riprodotto la medesima fonte (la predetta delibera n. 1236/2023), dall’altro è evidente che tale pedissequa riproduzione non avrebbe potuto trovare causa – come invece riterrebbe il ricorrente - da una esperienza professionale dei candidati, tenuto conto che, come ha evidenziato la difesa dell’amministrazione medesima, gli uffici di provenienza dei candidati erano diversi e il contenuto della prova pratica aveva ad oggetto un ambito specifico e di rilevanza non generale, tale da non dover essere conosciuto da tutti di dipendenti.
Nell’attività dell’Amministrazione, dunque, non si rileva alcuno dei vizi evidenziati dalla parte ricorrente, né sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, né sotto quello dell’eccesso di potere, in quanto la stessa, dopo una rilettura delle prove pratiche che contenevano “innumerevoli somiglianze” tra di loro, ha individuato la fonte del plagio, ha sinteticamente (nel verbale n. 7/2023) indicato le motivazioni dell’annullamento per singolo candidato, per poi diffusamente argomentare le ragioni giuridiche e fattuali di tale determinazione.
3. Per i motivi esposti, il ricorso va respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO AS Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
AN LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LE | MO AS Di PO |
IL SEGRETARIO