TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/03/2026, n. 1542
TAR
Ordinanza cautelare 16 aprile 2024
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, l. n. 241/1990 (difetto di motivazione); violazione dell’art. 3 Cost.; violazione del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria, per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento

    La valutazione della Commissione è espressione di un giudizio tecnico/discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo in assenza di vizi logici o della funzione o travisamenti manifesti. La Commissione ha sospeso i lavori prima dell'apertura delle buste identificative dei candidati e ha riletto gli elaborati per verificare l'ipotesi di plagio. L'amministrazione ha depositato un prospetto che evidenzia la riproduzione pedissequa di una delibera non ammessa in consultazione. La giurisprudenza ammette il plagio anche in caso di imitazione pedissequa e fraudolenta, basata su elementi oggettivi. La sostanziale identità degli elaborati, che seguono lo stesso iter logico argomentativo e condividono premesse, conclusioni, argomentazioni e citazioni, conferma la fattispecie di plagio. L'esperienza professionale non giustifica tale riproduzione, dato che i candidati provenivano da uffici diversi e la prova riguardava un ambito specifico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 05/03/2026, n. 1542
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1542
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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