Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01321/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Musso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno - Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno motivi lavoro stagionale nel procedimento amministrativo instaurato presso la Questura di Ragusa il 5/12/2024, ricevuta n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Ragusa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. DI NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- l’istanza per cui è giudizio è stata presentata il 5 dicembre 2024, ed il ricorso è stato notificato via PEC il 3 ottobre 2025 e depositato lo stesso 3 ottobre 2025;
- parte ricorrente ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- la Commissione presso questo TAR Sicilia – Catania, con decreto 13 ottobre 2025, n. 149 Reg. Patr., ha concesso al ricorrente trenta giorni per depositare documentazione integrativa, senza che tale adempimento risulti essere stato effettuato nel termine concesso, essendo stata depositata documentazione al riguardo non alla Commissione, ma direttamente nel fascicolo processuale, ed in data 11 marzo 2026;
- con memoria depositata il 28 novembre 2025, l’Avvocatura dello Stato ha comunicato che «...la pratica risulta validata, e pertanto la comparente Amministrazione è prossima al rilascio del titolo richiesto. Per quanto sopra, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite...» ;
- con nota depositata in data 11 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto che:
- l’istanza per cui è giudizio è stata presentata il 5 dicembre 2024 ed il ricorso è stato notificato via PEC il 3 ottobre 2025 e depositato lo stesso 3 ottobre 2025;
- a tenore della memoria dell’Avvocatura dello Stato depositata il 28 novembre 2025, alla data di proposizione del ricorso il procedimento non era ancora stato concluso;
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, alla luce della dichiarazione di parte ricorrente;
- non possa farsi luogo all’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, atteso il superamento del termine concesso dalla Commissione con il citato decreto -OMISSIS-;
- le spese di lite possano essere in parte compensate per il comportamento tenuto da parte ricorrente, per la violazione del termine concesso con il citato decreto -OMISSIS-, ed in parte regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione ha emesso il provvedimento favorevole dopo la proposizione del ricorso, venendo liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario (nota depositata in data 11 marzo 2026);
- sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorra mandare alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara improcedibile; b) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, nonché, eventualmente fosse stato corrisposto, alla rifusione di quanto eventualmente corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato per il presente giudizio; compensa nel resto; c) manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US EG, Presidente
DI NA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| DI NA | US EG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.