Art. 12.
In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonche' le imprese private di cui all' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani e vedove di caduti sul lavoro.
Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove di guerra, salve restando le aliquote di riserva e le percentuali previste dalla legge 15 novembre 1965, n. 1228 , sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e alle vedove dei caduti sul lavoro.
Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro.
In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonche' le imprese private di cui all' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani e vedove di caduti sul lavoro.
Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani e delle vedove di guerra, salve restando le aliquote di riserva e le percentuali previste dalla legge 15 novembre 1965, n. 1228 , sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e alle vedove dei caduti sul lavoro.
Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro.