Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/06/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 437/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 437/2023 promossa da:
, C.F.: elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Parte_1 C.F._1
Venezia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Chiarizia, C.F.: , che la C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura posta in atti
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Atessa, alla via E. Giampietro 29, presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Roberto Scarinci, C.F.: che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._3 in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese condominiali.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a D.I. n. 147/2023 provvisoriamente esecutivo, emesso in data 6 giugno 2023 dal Giudice del Tribunale di Chieti, sezione di Ortona, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il contestando la richiesta di
[...] Controparte_3 pagamento degli oneri condominiali essendo proprietaria dell'appartamento sito nel Condominio per ½
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694/2015 al vaglio della Suprema Corte (RG 13792/2021) ed aperta la successione legittima con conseguente divisione ereditaria. Eccepiva che, pur ammettendo per ipotesi che la scheda testamentaria fosse nulla, in applicazione dell'art. 754 c.c. che prevede espressamente che la pretesa dell'adempimento non può eccedere la rispettiva quota ereditaria, sarebbe tenuta al pagamento dei soli oneri condominiali relativi all'appartamento ricevuto pari alla somma di euro 8.160,68 in caso di successione testamentaria o di euro 5.993,70 in caso di successione legittima. Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare e nel rito, sospendere, anche inaudita altera parte, e prima dell'udienza di comparizione, per i motivi di cui in narrativa e pervio accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone i gravi motivi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023, concesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del in Controparte_4
Francavilla al Mare in data 17.05.2023 e notificato in uno con l'atto di precetto in data 14.07.2023; nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accogliere in toto o parzialmente l'opposizione e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 147/2023 del 17.05.2023 emesso dal Tribunale di Chieti sezione distaccata di Ortona a favore del in Francavilla al Controparte_4 CP_4
Mare, con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio regolarmente il esponendo che le unità Controparte_1 immobiliari oggetto di causa erano di proprietà esclusiva della sig.ra deceduta il Persona_1
5.6.2012 e che i predetti immobili sono occupati dagli eredi legittimi Persona_2 Per_3
e . Gli immobili non sono stati ancora catastalmente volturati in favore
[...] Persona_4 di ciascun erede. Dal prospetto di riparto condominiale risultano rate condominiali scadute relative alla comunione ereditaria per complessivi euro 16.321,35. Diffidati gli eredi, questi non Per_1 provvedevano al pagamento delle predette rate così che si rendeva necessario adire la giustizia.
Precisava che l'annullamento del testamento anche se non in via definitiva ha effetto retroattivo comportando il ripristino della situazione giuridica al momento dell'apertura della successione.
L'opponente aveva già accettato tacitamente l'eredità abitando un cespite della defunta Non Per_1 trova applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 754 c.c. non essendo gli oneri condominiali scaduti e reclamati debiti contratti in vita dalla de cuius ma oneri maturati dopo l'apertura pagina 2 di 6 della successione;
gravano così su tutti gli eredi dall'accettazione dell'eredità. Essendo la sentenza ancora al vaglio della Corte la comunione ereditaria non si può considerare sciolta. Ad ogni buon conto l'opponente nell'atto introduttivo ipotizza due modi di essere debitrice degli oneri condominiali o come erede per testamento olografo o come successore legittimo riconoscendo di dover adempiere nell'uno o nell'altro modo. Queste le argomentazioni del per concludere con la richiesta di CP_1 accoglimento di quanto di seguito riportato:
“in via principale: rigettare l'opposizione per le ragioni esposte in narrativa ai punti da 20 a 31 con conferma del decreto ingiuntivo n. 147/2023 del 6/6/2023; in via subordinata: nella denegata ipotesi per cui si ritenesse già esecutiva, con efficacia ex tunc, la divisione ereditaria omologata dal Tribunale di
Chieti con sentenza n. 99/2017 (non passata in giudicato), condannare l'attrice al Parte_1 pagamento di euro 5.933,70 in favore del , alla luce Controparte_5 della ricognizione di codesto debito operata nell'atto di citazione;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi per cui si ritenesse valido ed efficace il testamento olografo di Persona_1 reso in data 12.09.2009 e pubblicato in data 18.10.2012, sebbene annullato, con sentenza n.
[...]
694/2015 (non passata in giudicato) dal Tribunale di Chieti, condannare l'attrice al Parte_1 pagamento di euro 8.160,86 in favore del , in ragione della Controparte_5 ricognizione di codesto debito operata nell'atto di citazione;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche alla luce della condotta stragiudiziale serbata dall'attrice (v.punti da 32 a
34 della narrativa)”.
Con decreto del 7.9.2023, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione di un decreto inaudita altera parte per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, veniva fissata udienza per la sola decisione su tale istanza per il 23/10/2023, con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine alla parte ricorrente sino al 2/10/2023 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte e sino al 11/10/2023 al resistente per il deposito di memorie difensive.
Alla predetta udienza nessuna delle parti depositava le note scritte nei termini fissati dal giudice;
visti gli artt. 181/309 c.p.c. la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti odierni all'udienza del
6/11/2023.
In tale data nessuno compariva e il Giudice dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. Effettuate tali verifiche fissava udienza ex art. 183 c.p.c. al 4.3.2024 a trattazione scritta.
Con ordinanza del 19.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio all'udienza del 27 .01.2025 ore 11,30 per la remissione della causa in decisione concedendo i termini perentori ex art 189 c.p.c. In tale data la causa veniva rimessa in decisione. Con ordinanza dell'8.5.2,
pagina 3 di 6 ritenuto necessario acquisire la sentenza della Corte di Cassazione, veniva rimessa la causa in istruttoria per l'acquisizione della sentenza della Corte di Cassazione intervenuta nelle more del presente giudizio e fissata l'udienza del 26 maggio ore 10,00 per la comparizione delle parti invitando le medesime a depositare la predetta sentenza della Cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Parte opponente effettuava il deposito della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila con il passaggio in giudicato da cui risulta la declaratoria di inammissibilità emessa dalla Corte di Cassazione in ordine al ricorso in appello avverso le sentenze sopra richiamate del Tribunale di Chieti e all'udienza del 26 maggio le parti chiedevano la remissione in decisione della causa.
La causa è giunta a decisione con il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ed è stata istruita a mezzo produzione documentale. E' stata avviata la procedura di mediazione così come risulta dal doc. n. c depositato dal CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la questione va decisa tenendo conto della sentenza n. 340/2021 della
Corte d'Appello di L'Aquila passata in giudicato prodotta dall'opponente in data 19 maggio 2025 su autorizzazione di codesto giudicante. Tale sentenza ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 694/2015 emessa dal Tribunale di Chieti ed avente ad oggetto i beni caduti in successione.
Con la sentenza n. 340/21 la Corte ha rigettato l'appello con cui gli appellanti , Persona_3
e avevano chiesto la riforma Parte_2 Parte_3 Controparte_6 della sentenza non definitiva n. 694/2015 e n. 99/2017 emesse dal Tribunale di Chieti nelle cause riunite iscritte al n. 105/2013 RG e al n. 409/2015 RG. Il giudizio 105/2013 era stato promosso da per impugnare il testamento olografo del 12.9.2009 per incapacità di intendere e Persona_4 volere della sig.ra Il giudizio n. 409/2015 era stato promosso da Persona_1 Per_2 con richiesta di declaratoria di nullità del testamento olografo per incapacità di intendere e
[...] volere della testatrice con richiesta di successione e di indegnità a succedere. Con la sentenza non definitiva n. 694/2015 era stato annullato il testamento e ripristinata la comunione ereditaria, aperto il testamento e ordinata la divisione dei beni con nomina del consulente per la divisione. Con sentenza definitiva n. 99/2017 il Tribunale di Chieti disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria. La sentenza definitiva n. 99/2017 in realtà non è stata appellata e ciò risulta dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello richiamata.
La Corte d'Appello di L'Aquila ha ritenuto che il Tribunale di Chieti ha compiuto una approfondita valutazione in ordine alla sussistenza della capacità di intendere e volere della al momento della Per_1 redazione del testamento olografo, basandosi non solo sulle conclusioni della CTU ma anche su altre pagina 4 di 6 valutazioni come la testimonianza del medico della e l'audizione della da parte del Per_1 Per_1
Giudice tutelare e dichiarava inammissibili le censure mosse solo in sede di comparsa conclusionale.
La Corte ha rigettato quindi l'appello e la sentenza n. 340/21 è passata in giudicato in data 4.2.2025 con ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso così come risulta in calce alla sentenza n 340/21 della Corte di Appello di L'Aquila prodotta.
Fatte queste premesse, si ribadisce che non essendo valido ed efficace il testamento olografo per incapacità di intendere e volere della testatrice, ai fini della decisione del presente giudizio, si deve tener conto della successione legittima e di quanto statuito nelle sentenze definitive richiamate, quindi anche della divisione giudiziale espletata a seguito di sentenza n 99/2017 passata in giudicato in quanto non appellata e divenuta esecutiva. Alla stregua della documentazione acquisita è possibile verificare se il debito relativo agli oneri condominiali reclamati nel presente giudizio possa essere attribuito solamente all'opponente.
E' da dire che il aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della sola CP_1 erede e fino al passaggio in giudicato delle sentenze e alla divisione ed Parte_1 assegnazione dei beni ereditari la domanda avrebbe meritato accoglimento non essendo fino ad allora applicabile la disciplina dell'art. 754 c.c. Ma ad oggi, tenuto conto dell'evolversi della questione così come sopra evidenziata, non sussistendo più la comunione ereditaria, va accolta l'opposizione in quanto l'opponente non è più tenuta al pagamento degli oneri condominiali nella misura indicata nel decreto ingiuntivo e cioè per tutti gli eredi. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente alla quota di sua spettanza. Già l'attrice opponente nell'atto introduttivo ipotizzava le due ipotesi di debito nei confronti del così come si legge testualmente e CP_1 riportato di seguito :”in applicazione dell'art. 754 c.c., in base al quale "... i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, l'attrice opponente sarebbe tenuta al pagamento dei soli oneri condominiali relativi all'appartamento ricevuto in eredità testamentaria o ex lege e quindi della somma di € 8.160,68 in caso di successione testamentaria o di € 5.933,70 in caso di successione legittima.”. La divisione dei beni e le assegnazioni sono avvenute mediante successione legittima per cui l'opponente è tenuta al pagamento della somma di euro 5.993,70 come dalla medesima indicato.
Da ultimo, un breve cenno va fatto sull'eccezione di tardività sollevata dal in ordine alla CP_1 richiesta avanzata dall'opponente di accoglimento dell'opposizione “con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto non essendo stata la delibera condominiale, posta a fondamento della domanda monitoria, mai comunicata dall'amministratore, se non irritualmente attraverso il suo legale, all'opponente.” che va disattesa in quanto avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, alla luce dell'evolversi della questione, si ritiene possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 147/23 emesso in data 6.6.2023 dal Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona;
2) Condanna l'opponente al pagamento della somma di euro € 5.933,70 a titolo di oneri condominiali di sua spettanza in favore dell'opposto oltre interessi Controparte_7 legali dalla domanda al soddisfo;
3) Spese compensate.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Ortona, 28 giugno 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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