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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6613/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli, 8 90143
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1528/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160083353892000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo proponeva appello avverso la sentenza n. 1528/07/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo in data 4 dicembre 2017 e depositata il 25 marzo 2019, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620160083353892000.
Si costituiva l'appellata, depositando controdeduzioni e resistendo all'impugnazione.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'udienza pubblica del 16 ottobre 2023 la difesa dell'appellata dichiarava di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., della Legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater)
e di avere effettuato il pagamento della prima rata, depositando la relativa documentazione.
Con ordinanza del 16 ottobre 2023, questa Corte, rilevata la pendenza della procedura di definizione agevolata, disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022,
All'udienza del 19.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nella specie, dagli atti risulta l'adesione alla definizione di cui all'art. 1, commi 231–252, della L. 29 dicembre
2022, n. 197, con pagamento della prima rata
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la cartella impugnata in prime cure – definita all'interno del perimetro della rottamazione – e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese anche del secondo grado.
Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
MI OL NT AR
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NO ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6613/2019 depositato il 29/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via E. Morselli, 8 90143
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1528/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 25/03/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160083353892000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 18 ottobre 2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo proponeva appello avverso la sentenza n. 1528/07/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Palermo in data 4 dicembre 2017 e depositata il 25 marzo 2019, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente Resistente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29620160083353892000.
Si costituiva l'appellata, depositando controdeduzioni e resistendo all'impugnazione.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'udienza pubblica del 16 ottobre 2023 la difesa dell'appellata dichiarava di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231 e ss., della Legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater)
e di avere effettuato il pagamento della prima rata, depositando la relativa documentazione.
Con ordinanza del 16 ottobre 2023, questa Corte, rilevata la pendenza della procedura di definizione agevolata, disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022,
All'udienza del 19.1.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nella specie, dagli atti risulta l'adesione alla definizione di cui all'art. 1, commi 231–252, della L. 29 dicembre
2022, n. 197, con pagamento della prima rata
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la cartella impugnata in prime cure – definita all'interno del perimetro della rottamazione – e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese anche del secondo grado.
Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
MI OL NT AR