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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 16.04.2025 N. 9933/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Pironti, l'Avv. Laratro e l'Avv. Vitale del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 28
- RICORRENTE -
contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Giardetti del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
- RESISTENTE - contro
(C.F. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Prisco del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, Viale Monte Nero n. 32
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento, a far data dall'1 Parte_1 gennaio 2014, nel livello C2 C.C.N.L. Cooperative Sociali.
Accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro impiegato dalla ricorrente deve essere computato nell'orario di lavoro, trattandosi di obbligo disciplinato dalla parte datoriale e, comunque, derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza proprie dell'attività lavorativa.
Accerta e dichiara, conseguentemente, il diritto di di vedere Parte_1 retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, da quantificarsi in base alla retribuzione di riferimento in ragione di 7 minuti all'inizio e 5 minuti alla fine di ogni turno di lavoro, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023, e tenuto conto dei soli giorni di effettiva presenza in servizio. Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante alla ricorrente in ragione delle suddette statuizioni tenuto conto della non assorbibilità del superminimo riconosciuto alla lavoratrice, per le conseguenti pronunzie di condanna anche in via solidale, nonché per la pronunzia in punto di manleva.
Spese al definitivo.
Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.
Milano, 16 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Pironti, l'Avv. Laratro e l'Avv. Vitale del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Monte Nero n. 28
- RICORRENTE -
contro
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. Giardetti del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso domicilio digitale all'indirizzo PEC Email_1
- RESISTENTE - contro
(C.F. e P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 con l'Avv. Prisco del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, Viale Monte Nero n. 32
- RESISTENTE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di all'inquadramento, a far data dall'1 Parte_1 gennaio 2014, nel livello C2 C.C.N.L. Cooperative Sociali.
Accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro impiegato dalla ricorrente deve essere computato nell'orario di lavoro, trattandosi di obbligo disciplinato dalla parte datoriale e, comunque, derivante da superiori esigenze di igiene e sicurezza proprie dell'attività lavorativa.
Accerta e dichiara, conseguentemente, il diritto di di vedere Parte_1 retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro, da quantificarsi in base alla retribuzione di riferimento in ragione di 7 minuti all'inizio e 5 minuti alla fine di ogni turno di lavoro, limitatamente al periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023, e tenuto conto dei soli giorni di effettiva presenza in servizio. Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione e liquidazione di quanto spettante alla ricorrente in ragione delle suddette statuizioni tenuto conto della non assorbibilità del superminimo riconosciuto alla lavoratrice, per le conseguenti pronunzie di condanna anche in via solidale, nonché per la pronunzia in punto di manleva.
Spese al definitivo.
Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.
Milano, 16 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO