Versione
5 giugno 1986
5 giugno 1986
Art. 13. 1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.
2. La proposta di revoca della onorificenza e' comunicata all'interessato affinche', entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
3. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzategli dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.
4. Previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La proposta di revoca della onorificenza e' comunicata all'interessato affinche', entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
3. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzategli dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.
4. Previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica.
Commentario • 1
- 1. Compiti del Garante - Norme sull'Ordine cavalleresco al Merito del Lavoro - 14 gennaio 1999 [1088543]Garante Privacy · 14 gennaio 1999 · 7.25361
[…] In quest´ultima comunicazione si potrà inserire anche l´ulteriore trattamento di dati concernenti il casellario giudiziale che viene svolto in ordine alla procedura di revoca dell´onorificenza medesima (art. 13 legge n. 194/1986).
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