Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/04/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11165 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/06/1966, residente in [...]17 / 11 16139 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SARCLETTI MICHELA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIGNARALE
LETIZIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._4
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dalla signora al fine di ottenere la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che nel corso del procedimento, con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 19/03/1987 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato che il procedimento penale per i reati commessi dal signor ai danni della CP_1
signora isulta essere in corso, Parte_1
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto CP_2
le seguenti condizioni essenziali prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) la proprietà della ex casa coniugale, sita in Genova Via Monte Rosa 17/11, viene trasferita dal SI alla SI.ra Il SI , al fine di acclarare e regolare CP_1 Parte_1 CP_1
definitivamente i loro rapporti economici e patrimoniali relativi alla separazione, si impegna a trasferire l'intera proprietà del suddetto immobile gratuitamente con tutte le più ampie garanzie di legge, a mezzo di rogito notarile, da formalizzarsi entro mesi 1 dalla data di deposito del decreto di omologa del verbale di separazione consensuale;
Detto immobile è catastalmente censito come di seguito: , Sez. GeD, Foglio PartitaIVA_1
33, n.460, Sub.12, Cat. A/3, Classe 2.
Sono compresi in detto trasferimento i mobili e gli arredi presenti;
ad esclusione di quelli personali del SI. . CP_1
E' da intendersi a carico della signora ogni spesa necessaria per il trasferimento Parte_1
della quota dell'immobile di proprietà del signor . CP_1
Per detto trasferimento le parti chiedono fin d'ora la totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987, sussistendone i presupposti, in quanto il suindicato trasferimento immobiliare verrà a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi e per il loro adeguamento nell'ambito della definizione delle condizioni di separazione e comunque al fine di definire ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale relativo alla stessa:
3) i coniugi concordano che il sig. rilascerà l'immobile, ex casa coniugale, entro e CP_1
non oltre il termine del 31/4/2025;
4) i coniugi, n ragione delle condizioni di cui al punto 4, si dichiarano economicamente indipendenti;
5) spese legali compensate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
N. 157 parte I - anno 1987 - Comune di GENOVA) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, il 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni