Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 77/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 77 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
[...]
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), elett.te dom.ti in Gorizia, alla via
[...] C.F._2
Randaccio 6, presso lo studio dell'avv. STRATTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 10.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2025, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Gorizia il 09/07/2016, nel corso del quale è nata, il 13.9.2016, la figlia alle condizioni di Per_1
seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
si danno il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
2) La sig.ra e la minore risiedono nell'appartamento Pt_1 Persona_2
di via Locchi 5, Gorizia;
il sig. è attualmente residente in [...]
1
3) La minore è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso e con collocazione prevalente presso la sig.ra Pt_1
Il sig. si intratterrà con con le seguenti modalità: Parte_2 Per_1
PRIMA SETTIMANA si intratterrà con la figlia due pomeriggi alla settimana
(attualmente il lunedì e il mercoledì), prelevandola dall'istituto scolastico al termine delle lezioni fino alle ore 19, presso l'appartamento di via Locchi 5; appena avrà trovato un nuovo alloggio, si intratterrà nei medesimi giorni con fino alle ore 19:00, occupandosi anche della cena e della doccia e Per_1
riaccompagnando la minore a casa della madre.
SECONDA SETTIMANA si intratterrà con la figlia due pomeriggi alla settimana (indicativamente il lunedì e il mercoledì), prelevandola dall'istituto scolastico al termine delle lezioni fino alle ore 19:00, presso l'appartamento di via Locchi 5; appena avrà trovato un nuovo alloggio, si intratterrà nei medesimi giorni con fino alle 19 occupandosi anche della cena e della doccia e Per_1
riaccompagnando la minore a casa della madre.
Inoltre, si occuperà della figlia il weekend (prelevandola il sabato alle ore 9.30-
10:00 dalla casa della madre e ivi riportandola la domenica alle ore 19:00).
Entrambi i genitori accompagneranno nei giorni di competenza alle Per_1
attività extrascolastiche (attualmente ginnastica) e sono fatti salvi diversi accordi tra i coniugi in dipendenza di esigenze lavorative.
Per quanto riguarda le feste natalizie trascorrerà con entrambi i genitori Per_1
il 24 dicembre, con la mamma il 25 e con il papà il 26 o il primo giorno in cui il padre non lavora, riprendendo poi la gestione settimanale delle visite di cui ai paragrafi precedenti per tutto il periodo natalizio.
Sono fatti salvi diversi accordi tra coniugi, qualora gli stessi volessero allontanarsi con la minore per un periodo di più giorni o fossero impossibilitati per esigenze lavorative.
Per quanto riguarda le festività pasquali, ad anni alternati, trascorrerà Per_1
con un genitore il giorno di Pasqua (nel 2025 con la madre) e l'altro genitore la terrà il giorno di Pasquetta, riprendendo poi la gestione settimanale delle visite di cui ai paragrafi precedenti per tutto il periodo pasquale.
Sono fatti salvi diversi accordi tra coniugi, qualora gli stessi volessero
2 allontanarsi con la minore per un periodo di più giorni o fossero impossibilitati per esigenze lavorative.
Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con per evitare sovrapposizioni, ciascun Per_1
genitore comunicherà all'altro il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno, alternandosi i coniugi di anno in anno nella scelta del primo periodo.
Qualora nei periodi di propria competenza, uno dei genitori fosse impossibilitato ad intrattenersi con la minore, l'altro si impegna a rendersi disponibile a stare con la stessa.
Nei predetti periodi, in caso di indisponibilità assoluta di entrambi i genitori e in mancanza di altri famigliari e amici, le parti potranno ricorrere ad una baby- sitter, la cui spesa verrà sostenuta dal genitore che necessita dell'aiuto.
Durante i periodi feriali e festivi sarà garantita al genitore che non si intrattiene con una fascia oraria per contattarla telefonicamente. Per_1
Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti tenuto conto del primario interesse della minore.
4) A ottobre 2024 la sig.ra ha guadagnato € 1.876 netti e sostiene Pt_1
mensilmente le seguenti spese:
a) € 440 canone alloggio b) € 130 spese condominiali c) € 75 utenze (circa)
d) € 15 ricarica proprio cellulare e) € 75 assicurazione auto Opel Corsa targata EK300YW
f) € 16 bollo auto Opel Corsa targata EK300YW
g) € 10 revisione auto Opel Corsa targata EK300YW (all. 6).
A ciò vanno aggiunte la spesa alimentare, il vestiario, la benzina, le eventuali spese mediche.
Il sig. guadagna circa € 1.850 netti al mese (esclusa tredicesima) e Parte_2
sostiene mensilmente le seguenti spese:
a) € 227 finanziamento auto Peugeot 208 targata FR430JN fino a giugno
2025
b) € 36 assicurazione auto Peugeot 208 targata FR430JN
c) € 14 bollo auto Peugeot 208 targata FR430JN
d) € 17 tagliando auto Peugeot 208 targata FR430JN
3 e) € 36 ricarica cellulare e telefono fisso di via Locchi 5
f) € 57 per l'alloggio di servizio g) € 15 assicurazione motoveicolo 46 targato X7VJCG. CP_1
Si precisa che il sig. continuerà a versare l'importo dell'abbonamento Parte_2
comprensivo del proprio cellulare, della linea fissa e della linea dati internet che rimarrà presso l'abitazione utilizzata dalla sig.ra Pt_1
Oltre ad alimenti, vestiario, benzina, eventuali spese mediche e le spese dell'alloggio che reperirà.
4A) Il sig. verserà, entro il giorno 25 di ogni mese alla sig.ra Parte_2 Pt_1
sul proprio conto corrente che questa ha già comunicato al marito, quale contributo al mantenimento della minore l'importo di € 250,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa siglato in data 1.6.2016 tra il Presidente del Tribunale di Gorizia e l' di Gorizia Controparte_2
(all. 7), finché non avrà reperito un alloggio compatibile con le esigenze di finché rispetterà i tempi di permanenza di cui ai punti 3A e 3B e Per_1
finché vi saranno i benefici di cui al successivo punto 4B.
Le parti si impegnano a rivedere l'importo qualora la situazione si modifichi
(concordando fin d'ora che l'importo verrà diminuito a € 190,00 quando il sig. si trasferirà in un proprio appartamento sostenendo le relative spese Parte_2
in misura simile a quella della sig.ra . Pt_1
4B) Attualmente i coniugi godono, su base ISEE personale:
- della “dote famiglia”, contributo regionale rivolto ai figli minori fino a 18 anni per incentivare la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo;
i coniugi concordano che la sig.ra presenterà la relativa Pt_1
domanda e suddividerà l'importo a metà con il marito;
- del “bonus affitti”, incentivo del Comune di Gorizia a sostegno dei conduttori nel pagamento del canone di locazione, pari a circa € 1.400/1.500 annuali. I coniugi concordano che tale beneficio sarà richiesto, gestito e goduto singolarmente dalle parti, ognuno in relazione al proprio alloggio;
- del bonus gas, contributo erogato dallo Stato tramite Poste Italiane. I coniugi concordano che tale beneficio sarà richiesto, gestito e goduto singolarmente dalle parti, ognuno in relazione al proprio alloggio;
- del bonus sociale energia elettrica e gas cottura. I coniugi concordano che tale
4 beneficio sarà richiesto, gestito e goduto singolarmente dalle parti, ognuno in relazione al proprio alloggio.
4C) La sig.ra è titolare di: Pt_1
- un conto corrente presso Cassa Rurale Artigiana FVG, nr. 000074675 con carta prepagata n. 086228512930
- un libretto postale nr. 000051440980 (all. 8).
Il sig. è titolare di: Parte_2
- un libretto postale personale nr. 4023601007462468 e una PostPay, collegata al conto,
- un conto corrente presso Cassa Rurale Artigiana FVG, nr. 000074671 con relativa una carta ricaricabile nr. 000053272026 (all. 9).
I coniugi avevano aperto un libretto postale per nr. 000053272026, Per_1
alimentato con i soldi provenienti dai nonni paterni e gestito anche disgiuntamente dalle parti, che attualmente ha un saldo di circa € 2.600,24 (all.
10) e che verrà utilizzato per le esigenze della minore, previo accordo tra le parti.
Nel caso in cui uno dei genitori si rendesse inadempiente nella condivisione della gestione, utilizzando l'importo di cui sopra per necessità diverse da quelle di o non condivise, si impegna a reintegrare il libretto con la somma/le Per_1
somme prelevata/e, entro 10 giorni dalla richiesta del genitore non inadempiente.
Le parti valuteranno di comune accordo l'eventuale estinzione anticipata del libretto e l'utilizzo del denaro ivi custodito.
4D) L'assegno unico (attualmente pari a € 199,40) viene percepito totalmente dalla sig.ra Pt_1
Le detrazioni d'imposta per figlia a carico e i bonus e contributi richiesti per le spese della figlia della coppia verranno goduti al 50% dalle parti.
5) L'auto Peugeot 208, targata FR430JN, e il motociclo 46, targato CP_1
X7VJCG, intestati al sig. rimarranno nella sua esclusiva Parte_2
disponibilità. L'auto Opel Corsa targata EK300YW acquistata dalla sig.ra Pt_1
e intestata a quest'ultima, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
6) Le spese per la procedura di scioglimento del matrimonio verranno corrisposte dai coniugi a metà ciascuno.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, i ricorrenti, con dichiarazione
5 personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale omologata, dal Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 9/2024, pubblicata il 12.3.2024, munita di attestazione del passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come successivamente modificata, e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, i quali non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse della minore.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Stante la natura del presente procedimento, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni riportate in parte motiva, di cui prende atto, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Gorizia il 09/07/2016 (atto n. 29, parte 1, S. A, reg. Atti Matrimonio anno
2016);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Gorizia per gli incombenti di legge;
c) compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia in camera di consiglio il 03/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Dott. Riccardo Merluzzi
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