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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5944 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “querela di falso”, e vertente TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e della SI.ra , nata a [...] il [...], C.F.
[...] Parte_2
, entrambe residenti in [...]
Antonio Vivaldi n. 13, rappresentate e difese dall'Avv. Nicola Di Benedetto, C.F.
giusta procura speciale alle liti in atti, elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliate presso lo studio del difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Carlo Santagata n. 73, Centro Direzionale “Contemporanea”,
ATTORE E nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...] ed C.F._4 elettivamente domiciliato in Afragola (NA) alla II trav. Duca degli Abruzzi n. 21-23 presso lo studio dall'avv. Anna Laura Coppeta, c.f.
, che lo rappresenta e difende, giusta procura ad litem in C.F._5 atti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Adriana Tolli ( ) C.F._6
CONVENUTO PUBBLICO MINISTERO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da comparse di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Pt_2
proponevano una querela di falso in via principale, convenendo in
[...] giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“-In via preliminare disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione degli originali degli atti di delega dei quali si contesta la falsità delle sottoscrizioni, ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 224 c.p.c., il sequestro dei medesimi, i quali si trovano presso l'Ufficio Settore III Urbanistica del Comune
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di Frattaminore (NA); In via principale: - accertati i fatti di causa, accogliere la querela e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle sottoscrizioni riportate in calce agli atti di delega – dichiarare a seguito dell'accoglimento della presente querela, nulle e/o inesistenti le sottoscrizioni degli atti di delega (…) Adottare ogni e consequenziale provvedimento di legge ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c. in esito all'accertamento della falsità. Condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle attrici da liquidarsi in separato giudizio. Esponevano le istanti di essere proprietarie, nella misura del 50% cadauna, di un'unità abitativa facente parte del fabbricato condominiale sito nel Comune di Frattaminore (NA) alla via Roma n. 22; altresì di aver appreso dal conduttore dell'immobile che tutti i proprietari avevano incaricato una ditta per lo svolgimento di lavori di manutenzione e, acquisita la documentazione dal Comune di Frattaminore, appuravano che a loro insaputa erano state presentate dal sig. proprietario di altro Controparte_1 appartamento dello stesso complesso immobiliare e qualificatosi come delegato di tutti i proprietari, comunicazioni di inizio lavori (cila e cilas) alle quali erano stati allegati due atti di delega recanti la data del 8.11.2021 e le firme delle istanti, dalle stesse mai apposte e dunque apocrife. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la non Controparte_1 integrità del contraddittorio non essendo stati evocati in giudizio gli altri comproprietari nei cui confronti la decisione del presente giudizio produce effetti giuridici;
altresì l'infondatezza in fatto e in diritto della detta querela e delle connesse domande, chiedendone il rigetto. Deduceva il convenuto che i lavori di manutenzione erano stati concordati da tutti i proprietari e che le firme delle signore e Parte_1 Parte_2 sugli atti di delega del 08.11.2021 non sono state apposte in presenza del convenuto avendo quest'ultimo consegnato la Controparte_1 documentazioni al padre delle attrici per la raccolta delle firme, per cui alcuna responsabilità poteva essergli addebitata per l'eventuale falsificazione;
altresì che firme identiche a quelle contenute negli atti delega risultavano apposte sulla SCIA in sanatoria del 25.10.2021 relativa all'immobile delle attrici;
infine, che la prospettazione attorea risulta smentita dalla circostanza che nel verbale di assemblea dei proprietari del 30.09.2022 cui erano presenti le attrici e il padre veniva ratificato l'operato del convenuto. Persona_1
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art 171 ter n 1 c.p.c. le istanti proponevano istanza di disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni relative ai documenti (i) SCIA in sanatoria presentata presso lo Sportello Unico di Edilizia del Comune di Frattaminore in data 25.10.2021; (ii) nota di trasmissione della documentazione relativa alla pratica SCIA in sanatoria, datata 25.10.2021 e protocollata dal Comune di Frattaminore in data 04.11.2021, depositati nel presente giudizio dal SI. Controparte_1
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Disposta la comunicazione al PM e acquisita la conferma della querela ai sensi dell'art 99 disp. Att. al c.c., all'esito dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per la decisione. In via preliminare, deve darsi atto che la presente controversia è sottoposta alla cognizione e decisione del giudice monocratico, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 28.2.2023 cui si applica il disposto dell'art 225 c.p.c. (“Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica”) come modificato dal Dlgs 10 ottobre 2022 n 149. Sempre preliminarmente, può ritenersi assolto l'onere del querelante di indicare gli elementi e le prove della falsità, avendo richiesto l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio per accertare l'apocrifia della sottoscrizione (cfr. in tal senso Cass. 8718/ 2023). Quanto alla partecipazione del Pubblico ministero, questa non va intesa nel senso di partecipazione attiva al processo, essendo sufficiente l'avvenuta comunicazione degli atti per consentirgli di intervenire nel giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11.08.1982, n. 4526: “Anche nel giudizio di falso, l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero (art. 221 terzo comma cod. proc. civ.), la quale si ricollega all'esigenza di tutelare interessi generali in tema di pubblica fede e di ricerca dell'autore della falsità, non richiede la presenza di un rappresentante di quell'ufficio nelle udienze, ne' la formulazione di conclusioni da parte del medesimo, essendo sufficiente che egli sia informato del procedimento, per essere posto in condizione di svolgere l'attività che ritenga opportuna, tenendo altresì conto della sua possibilità di spiegare intervento pure quando la causa sia davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all'udienza (art. 3 disp. Att. Cod. proc. civ.). ( V 4906/77, mass n 388506; ( V 810/65).”; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, ord. 16.12.2021, n. 40377). Posto quanto precede, occorre affrontare l'eccezione di non integrità del contraddittorio formulata dal convenuto, secondo cui sarebbe necessaria la partecipazione al giudizio degli altri comproprietari nella cui sfera giuridica la decisione è destinata ad esplicare i suoi effetti nonché i connessi profili della carenza di legittimazione passiva e dell'interesse ad agire. Giova fin da subito chiarire che oggetto della presente querela di falso è la firma delle attrici apposta sulle deleghe datate 8.11.2021, utilizzata dal convenuto per la presentazione di comunicazioni di inizio lavori, come incontestatamente risulta dalla documentazione depositata dalle parti. L'interesse ad agire del querelante si fonda sulla necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi avvalere concretamente di esso (cfr. Cass. Civ. Sez.I, sent. n. 19413 del 2017). La querela di falso ha, infatti, il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta, l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia esso meno l'autore della
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falsificazione(cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sent.30.08.2007 n.18323). In particolare, lo strumento processuale de quo ha il fine di privare un atto pubblico(o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Occorre rimarcare che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, nei giudizi di querela di falso il soggetto legittimato passivo, in via esclusiva, non è l'autore della asserita falsificazione o, comunque, colui il quale sia concorso nella falsificazione, ma colui che intenda avvalersi dell'atto falso (cfr. Cass. Civ.Sez.I sent. 30.08.2007 n. 18323 e ribadito da Cass Civ., Sesta Sez. Civ- 2 ord. n.19281 del 17.07.2019 secondo la quale “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intenda valersi in giudizio per fondarvi una domanda o un eccezione e non già l'autore del falso ovvero chi comunque sia concorso nella falsità”). Pertanto, stante quanto sopra esposto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che parte attrice abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento, oggetto di querela di falso, a prescindere dal coinvolgimento materiale del convenuto nella sua formazione, possa essere da quest'ultimo utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti delle istanti. Per tali ragioni, l'eccezione di non integrità del contraddittorio è infondata, avuto riguardo all'azione proposta, alle allegazioni su cui essa si fonda e all'interesse manifestato dall'attore all'accertamento della dedotta falsità della firma apposta sulle deleghe. Avendo parte attrice azionato querela di falso in via principale al fine di rimuovere il valore degli atti di delega del 08.11.2021 erga omnes, ed avendo interesse a tale azione per l'azione risarcitoria che ha dichiarato di voler promuovere in danno del convenuto, non possono che rigettarsi le avverse eccezioni di inammissibilità sollevate in merito dal convenuto. Va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, avendo egli interesse ad avvalersi del documento quantomeno come eccezione al fine di contrastare la pretesa risarcitoria che le attrici hanno già dichiarato di voler azionare in suo danno per i fatti di causa (e ciò indipendentemente dalla ammissibilità e fondatezza della detta domanda risarcitoria che non spetta a questo Tribunale scrutinare per quanto di seguito si dirà). Nel merito va accolta la domanda di declaratoria della falsità della sottoscrizione degli atti di delega datato 08.11.2021. Invero, la querela di falso può proporsi anche contro la scrittura privata non riconosciuta, pur non avendo quest'ultima alcuna efficacia di prova legale, non ponendo la legge alcuna restrizione all'ammissibilità di detta querela. “Alla parte
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cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti "erga omnes".(cass 15823/2020). L'espletata ctu, all'esito dei rigorosi accertamenti tecnici espletati, concernenti le rilevazioni strumentali, grafologiche e grafometriche, ha accertato sulla base delle numerose divergenze di oggettiva rilevanza peritale riscontrate e per l'assenza di significative uguaglianze emerse che le firme in verifica sono apocrife ovvero non attribuibili alle attrici, ma imitazioni a mano libera. L'indagine del CTU si è estesa e conclusa con la medesima valutazione di apocrifia e non appartenenza alle attrici anche alle firme apposte sulla SCIA in sanatoria presentata presso lo sportello unico di edilizia del comune di Frattaminore in data 25.20.2021, trattandosi di documentazione addotta in comparazione dal convenuto e prontamente disconosciuta dalle attrici. In ordine a tale esito nessuna delle parti ha fatto pervenire osservazioni così avvalorando la correttezza ed esaustività delle risultanze peritali riportate. In ragione di ciò, acclarato il difetto di autografia della sottoscrizione degli atti impugnati, in accoglimento della querela di falso, va dichiarata la falsità della sottoscrizione dell'atto di delega datato 08.11.2021 recante firma apparente delle attrici. A tale statuizione consegue la pronuncia dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., come sancito dall'art. 226, comma 2, c.p.c. Va quindi ordinata la cancellazione delle predette sottoscrizioni, di cui è stata accertata la falsità, al passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 227 c.p.c.). Quanto alla domanda risarcitoria (“condannare il convenuto al risarcimento dei danni, subiti e subendi dalle attrici, nella misura che il Giudice liquiderà anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c.”), è stata inammissibilmente azionata nel presente giudizio di querela di falso, dal momento che il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti dalla prima ovvero risarcitorie. A riguardo, ha infatti affermato la giurisprudenza che ”Sono inammissibili le domande ulteriori nel giudizio di querela di falso proposta in via principale, in quanto quest'ultimo dà luogo ad un giudizio autonomo, volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria. Pertanto, all'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti erga omnes e quindi, oltre il limite
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del giudicato senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa” (cfr. Cass. civ. n. 13190/06; Trib. Siena, 15/10/2018, n.1176; Trib. Benevento sez. II, 30/01/2020, n.243). L'accoglimento della domanda di querela di falso e la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre per la restante parte le spese seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità e con clausola di distrazione. Come di recente affermato dalla giurisprudenza, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. civ. n. 3438 del 22.2.2016).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE II CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) dichiara la falsità delle firme delle attrici apposte sugli atti di delega del 8.11.2021 e ordina la cancellazione delle sottoscrizioni apposte sul predetto documento;
2) dispone che l'esecuzione della presente sentenza avvenga subordinatamente al passaggio in giudicato della stessa ai sensi dell'art 227 c.p.c.;
3) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
4) compensa per la metà le spese di lite e condanna al Controparte_1 pagamento della restante metà delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida nell'importo di € 545,00 per esborsi ed euro 3808,00 per compensi
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oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa con attribuzione al procuratore anticipatario;
5) pone a carico del convenuto le spese della ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa, 24 luglio 2025. IL GIUDICE
dott. Dora Alessia Limongelli
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