TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 968/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 968/2013 R.G., avente ad oggetto “domanda di divisione ereditaria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Gela, via G. N. Bresmes 102, presso lo studio dell'avv. Beatrice Calabrò, che la rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...] ( , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliati in Gela, corso Salvatore Aldisio n. 42, presso lo studio dell'avv. Rosalia Comandatore, che li rappresenta e difende;
- Convenuti -
E CONTRO
, nato il [...] a [...], , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
e , successori di , nata il [...] Controparte_6 CP_7 Persona_1
a Gela, , nato il [...] a [...], Controparte_8 [...]
nata il [...] a [...]; Controparte_9
- Convenuti contumaci -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con sentenza non definitiva, pubblicata l'8 gennaio 2024, il Tribunale di Gela, dopo aver qualificato la domanda attrice come di collazione dell'asse ereditario, ha così disposto: “Il Giudice
1 Unico, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 968/2013 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, in accoglimento della domanda di parte attrice, dispone la collazione degli immobili oggetto di donazione con atto pubblico del 9 marzo 2000, ovvero piano primo, secondo, terzo, quarto e lastrico solare, siti in Gela, via Ettore Romagnoli 105 in catasto al foglio
177 part.lle 477/2, 477/3, 477/5, 477/6, 477/7 nella massa ereditaria pervenuta dalla successione di
e nella misura che eccede la disponibile, dispone lo scioglimento Persona_2 Persona_3
della comunione sussistente inter partes;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza”.
All'esito della pronuncia emessa in corso di causa, dunque, il thema decidendum del giudizio
è stato limitato alla sola concreta divisione dei beni compresi nella comunione intercorrente tra le parti, avente titolo nella successione legittima di e Persona_2 Persona_3
Al fine di determinare la consistenza dell'asse ereditario, il precedente titolare del ruolo ha disposto apposita CTU, sottoponendo al tecnico nominato i seguenti quesiti:
“1) si indichino gli immobili che appartengono alla massa ereditaria pervenuta dalla successione di e indicati a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, si Persona_4 Persona_3
quantifichi il loro valore attuale, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata e ove i beni non siano comodamente divisibili, si dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità;
2) si descrivano dettagliatamente i beni stessi dandone rappresentazione grafica e fotografica
e si rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica
e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif;
3) si stimi la massa ereditaria comprendendo, oltre il valore dei beni relitti sopra indicati, il valore al tempo dell'apertura della successione degli immobili donati dai de cuius e indicati nella sentenza non definitiva emessa in data odierna, e sull'asse così formato si calcoli, anche alla luce di quanto statuito in sentenza con riferimento alla determinazione delle quote, il valore della quota di riserva spettante a ciascuno dei figli (2/3 della massa ereditaria diviso in parti uguali tra i sette figli)
e il valore della quota disponibile (1/3),
4) si determini il valore della quota di ciascuno e tenendo conto delle donazioni ricevute dagli eredi donatari, indicati in sentenza, si stabilisca se le donazioni superino la quota riservata al legittimario donatario e la disponibile e, in caso positivo, si determini la somma di denaro corrispondente all'esubero che deve versare il donatario alla massa, o, in alternativa, i beni che ciascuno dei coeredi non donatari deve prelevare in proporzione della propria quota, dalla massa ereditaria, per conseguire la quota a lui spettante;
2 5) ove residuino beni ulteriori rispetto ai prelevamenti, predisponga, con riguardo al loro attuale valore di mercato, un comodo progetto di divisione tra tutti i condividenti” (cfr. ordinanza dell'8 gennaio 2024).
Esaurita l'istruttoria, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il CTU nominato, all'esito degli accertamenti delegati, dopo aver ricostruito i beni della massa ereditaria e il loro valore, secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza di nomina, ha effettuato i seguenti calcoli:
- stima dei beni donati pari a € 452.340,00;
- stima dei beni relitti pari a € 144.780,00;
- stima della quota disponibile pari a € 199.040;
- stima della quota indivisa di riserva pari a € 398.080;
- stima della quota di riserva per ognuno dei sette figli pari a € 56.868,57 (considerando la rinuncia all'eredità dei genitori da parte di ). Persona_5
Quanto alla valutazione degli immobili e del valore delle quote, nessuna delle parti ha presentato osservazioni alla CTU.
Ciò posto, come affermato nella comparsa conclusionali e nella memoria di replica da parte dell'unica attrice costituita, , deve essere garantita l'attribuzione ai figli non donatari - e Parte_1
conseguentemente ai loro eredi - della quota di riserva pari a € 56.868,57.
Ritiene il Tribunale che la possibilità di procedere a una vendita dei beni relitti, come prospettato dal CTU, non sia una scelta ragionevole, ciò in quanto il valore degli immobili verrebbe notevolmente deprezzato e, soprattutto, le spese per la relativa procedura risulterebbero eccessivamente onerose per le parti, considerando anche il valore degli immobili.
Ne discende che appare opportuno attribuire agli eredi non donatori gli immobili per raggiungere il valore indicato e disporre gli opportuni conguagli. Anche in considerazione della non comoda divisibilità degli immobili, possibilità che, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr.
Cassazione civile sez. II, 23/04/2018, n. 9979).
In ragione di ciò, all'attrice va attribuito l'appartamento sito in Gela nella Via E. Parte_1
Romagnoli n. 105, piano terra e zona verde di pertinenza, al NCEU di Gela F 177, part.477, sub 1,
3 del valore di € 94.800,00 (indicato nella CTU come “Immobile 1”). Tale attribuzione determina un esubero pari a € 37.931,43, che deve essere oggetto di conguaglio.
Agli eredi di vanno attribuiti i seguenti immobili: immobile sito in Gela Persona_1
nella Via Quintino Sella n. 70, piano terra, al NCEU di Gela al foglio 183, particella 1218, sub 1, del valore di € 20.800,00 (indicato nella CTU come “Immobile 2”); immobile sito in Gela nella Via
Quintino Sella n. 68, piano primo e sovrastante lastrico solare , al N.C.E. U. di Gela foglio 183, particella 1218, sub 2, del valore di € 22.800,00 (indicato nella CTU come “Immobile 3”); terreno seminativo irriguo, sito in agro di Gela, Contrada Marabusca, esteso are 44 e centiare 40, identificato al NCT del Comune di Gela al foglio 125, particella 75, del valore di € 5.280,00 (indicato nella CTU come “Immobile 4”); terreno seminativo sito in agro di Gela, contrada Passo di Piazza, al NCT Foglio
231 particelle 60, 83 e 178 esteso complessivamente are 22 e centiare 50, ovvero mq 2.250, del valore di € 1.100,00 (indicato nella CTU come “Immobile 5”). Così attribuendo immobili per un complessivo valore di € 49.980,00. Essendo tale valore inferiore alla quota di riserva, si dispone che versi in loro favore la somma, a titolo di conguaglio, pari a € 6.888,57 Parte_1
Agli eredi di va, invece, attribuito un conguaglio pari alla quota di riserva, che CP_9 dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: € 31.042,86 da parte di;
€ 25.825,71 Parte_1
da parte degli altri figli donatari, in parti eguali.
Le determinazioni sin qui effettuate non possono essere messe in discussione dalla circostanza, rilevata in sede di comparsa conclusionale dai convenuti costituiti, secondo la quale l'immobile sito a piano terra di via E. Romagnoli (indicato nella CTU come “Immobile 1”) sia stato edificato, a suo tempo, in assenza di licenza edilizia. In proposito, il CTU ha rilevato che è stata presentata domanda di condono edilizio in data 8 ottobre 1986, protocollo n. 71717, per la quale sono state pagate L. 3.121.000 (lire tremilionicentoventunomila) costituente l'intero ammontare della relativa intera oblazione, e L. 1.499.000 (lire unmilionequattrocentonovantanovemila) costituente l'intero importo autodeterminato degli oneri concessori. Sicché lo stesso può essere soggetto a divisione (cfr. Cass. n. 9255/2023: “la domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U., n. 25021/2019). L'ulteriore rilievo che si legge nella sentenza impugnata, desunto dalla relazione del consulente tecnico, che il aveva richiesto CP_10
documentazione integrativa che non era stata presentata, di per sé, non fornisce argomento per negare le implicazioni derivanti, sotto il profilo della commerciabilità del bene, dalla esistenza della domanda di condono e dal pagamento delle due rate. E' circostanza pacifica nella causa che la quota
4 indivisa dell'immobile, ritenuto non divisibile dalla Corte territoriale, era stata oggetto di atto notarile inter vivos”).
3. Spese.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia. Le stesse sono poste, nella misura della metà, in favore dell'attrice e a CP_9
carico dei convenuti costituiti, che si sono opposti alla domanda di collazione con riferimento all'immobile di via E. Romagnoli n. 105, per come anche espresso nella sentenza non definitiva. La restante parte deve essere compensata, considerata la comune volontà degli eredi alla pronuncia di divisione.
Quanto alle spese di consulenza tecnica, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse di tutte le parti, quelle occasionate dalla concreta determinazione delle quote devono essere posto a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, sicché il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con sparato decreto, vanno poste a carico di tutte le pari in egual misura
(Cassazione civile, sez. VI, 13/05/2015, n. 9813).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dispone lo scioglimento della comunione intercorrente inter partes; attribuisce a l'appartamento sito in Gela nella Via E. Romagnoli n. 105, piano Parte_1
terra e zona verde di pertinenza, al NCEU di Gela F 177, part. 477, sub 1; attribuisce a , , e , eredi di CP_4 Controparte_5 CP_7 Controparte_6 Per_1
i seguenti immobili: immobile sito in Gela nella Via Quintino Sella n. 70, piano terra, al
[...]
NCEU di Gela al foglio 183, particella 1218, sub 1; immobile sito in Gela nella Via Quintino Sella
n. 68, piano primo e sovrastante lastrico solare, al N.C.E. U. di Gela foglio 183, particella 1218, sub
2; terreno seminativo irriguo, sito in agro di Gela, Contrada Marabusca, esteso are 44 e centiare 40, identificato al NCT del Comune di Gela al foglio 125, particella 75; terreno seminativo sito in agro di Gela, contrada Passo di Piazza, al NCT Foglio 231 particelle 60, 83 e 178 esteso complessivamente are 22 e centiare 50; dispone che versi in favore di , e Parte_1 CP_4 Controparte_5 CP_7 [...]
, eredi di la somma, a titolo di conguaglio, di € 6.888,57, oltre interessi CP_6 Persona_1
al saggio legale dalla presente statuizione sino al saldo;
5 dispone che versi in favore degli eredi di la somma, a titolo di Parte_1 Persona_6 conguaglio, di € € 31.042,86, oltre interessi al saggio legale dalla presente statuizione sino al saldo;
dispone che , , e gli eredi di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
versino in favore degli eredi di , a titolo di conguaglio, ognuno la somma CP_8 CP_9 di € 6.456,43 (complessivamente pari a € 25.825,71); condanna, in solido, , e gli eredi di , Controparte_2 Controparte_1 CP_8 in solido, in favore dell'attrice , al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1
€ 14.596,50 per compensi (somma già dimidiata), oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, oltre al rimborso di € 462,62 delle spese vive;
compensa integralmente le spese nei rapporti tra le parti costituite e le altre parti contumaci;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in parti uguali fra le parti in causa.
Gela, 6 luglio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 968/2013 R.G., avente ad oggetto “domanda di divisione ereditaria”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Gela, via G. N. Bresmes 102, presso lo studio dell'avv. Beatrice Calabrò, che la rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. , e Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
, nato a [...] il [...] ( , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliati in Gela, corso Salvatore Aldisio n. 42, presso lo studio dell'avv. Rosalia Comandatore, che li rappresenta e difende;
- Convenuti -
E CONTRO
, nato il [...] a [...], , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
e , successori di , nata il [...] Controparte_6 CP_7 Persona_1
a Gela, , nato il [...] a [...], Controparte_8 [...]
nata il [...] a [...]; Controparte_9
- Convenuti contumaci -
*************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con sentenza non definitiva, pubblicata l'8 gennaio 2024, il Tribunale di Gela, dopo aver qualificato la domanda attrice come di collazione dell'asse ereditario, ha così disposto: “Il Giudice
1 Unico, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 968/2013 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, in accoglimento della domanda di parte attrice, dispone la collazione degli immobili oggetto di donazione con atto pubblico del 9 marzo 2000, ovvero piano primo, secondo, terzo, quarto e lastrico solare, siti in Gela, via Ettore Romagnoli 105 in catasto al foglio
177 part.lle 477/2, 477/3, 477/5, 477/6, 477/7 nella massa ereditaria pervenuta dalla successione di
e nella misura che eccede la disponibile, dispone lo scioglimento Persona_2 Persona_3
della comunione sussistente inter partes;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza”.
All'esito della pronuncia emessa in corso di causa, dunque, il thema decidendum del giudizio
è stato limitato alla sola concreta divisione dei beni compresi nella comunione intercorrente tra le parti, avente titolo nella successione legittima di e Persona_2 Persona_3
Al fine di determinare la consistenza dell'asse ereditario, il precedente titolare del ruolo ha disposto apposita CTU, sottoponendo al tecnico nominato i seguenti quesiti:
“1) si indichino gli immobili che appartengono alla massa ereditaria pervenuta dalla successione di e indicati a pag. 3 e 4 dell'atto di citazione, si Persona_4 Persona_3
quantifichi il loro valore attuale, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata e ove i beni non siano comodamente divisibili, si dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità;
2) si descrivano dettagliatamente i beni stessi dandone rappresentazione grafica e fotografica
e si rilevi se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica
e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 28.2.85 n. 47 e succ. modif;
3) si stimi la massa ereditaria comprendendo, oltre il valore dei beni relitti sopra indicati, il valore al tempo dell'apertura della successione degli immobili donati dai de cuius e indicati nella sentenza non definitiva emessa in data odierna, e sull'asse così formato si calcoli, anche alla luce di quanto statuito in sentenza con riferimento alla determinazione delle quote, il valore della quota di riserva spettante a ciascuno dei figli (2/3 della massa ereditaria diviso in parti uguali tra i sette figli)
e il valore della quota disponibile (1/3),
4) si determini il valore della quota di ciascuno e tenendo conto delle donazioni ricevute dagli eredi donatari, indicati in sentenza, si stabilisca se le donazioni superino la quota riservata al legittimario donatario e la disponibile e, in caso positivo, si determini la somma di denaro corrispondente all'esubero che deve versare il donatario alla massa, o, in alternativa, i beni che ciascuno dei coeredi non donatari deve prelevare in proporzione della propria quota, dalla massa ereditaria, per conseguire la quota a lui spettante;
2 5) ove residuino beni ulteriori rispetto ai prelevamenti, predisponga, con riguardo al loro attuale valore di mercato, un comodo progetto di divisione tra tutti i condividenti” (cfr. ordinanza dell'8 gennaio 2024).
Esaurita l'istruttoria, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del deposito delle memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il CTU nominato, all'esito degli accertamenti delegati, dopo aver ricostruito i beni della massa ereditaria e il loro valore, secondo le indicazioni contenute nell'ordinanza di nomina, ha effettuato i seguenti calcoli:
- stima dei beni donati pari a € 452.340,00;
- stima dei beni relitti pari a € 144.780,00;
- stima della quota disponibile pari a € 199.040;
- stima della quota indivisa di riserva pari a € 398.080;
- stima della quota di riserva per ognuno dei sette figli pari a € 56.868,57 (considerando la rinuncia all'eredità dei genitori da parte di ). Persona_5
Quanto alla valutazione degli immobili e del valore delle quote, nessuna delle parti ha presentato osservazioni alla CTU.
Ciò posto, come affermato nella comparsa conclusionali e nella memoria di replica da parte dell'unica attrice costituita, , deve essere garantita l'attribuzione ai figli non donatari - e Parte_1
conseguentemente ai loro eredi - della quota di riserva pari a € 56.868,57.
Ritiene il Tribunale che la possibilità di procedere a una vendita dei beni relitti, come prospettato dal CTU, non sia una scelta ragionevole, ciò in quanto il valore degli immobili verrebbe notevolmente deprezzato e, soprattutto, le spese per la relativa procedura risulterebbero eccessivamente onerose per le parti, considerando anche il valore degli immobili.
Ne discende che appare opportuno attribuire agli eredi non donatori gli immobili per raggiungere il valore indicato e disporre gli opportuni conguagli. Anche in considerazione della non comoda divisibilità degli immobili, possibilità che, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr.
Cassazione civile sez. II, 23/04/2018, n. 9979).
In ragione di ciò, all'attrice va attribuito l'appartamento sito in Gela nella Via E. Parte_1
Romagnoli n. 105, piano terra e zona verde di pertinenza, al NCEU di Gela F 177, part.477, sub 1,
3 del valore di € 94.800,00 (indicato nella CTU come “Immobile 1”). Tale attribuzione determina un esubero pari a € 37.931,43, che deve essere oggetto di conguaglio.
Agli eredi di vanno attribuiti i seguenti immobili: immobile sito in Gela Persona_1
nella Via Quintino Sella n. 70, piano terra, al NCEU di Gela al foglio 183, particella 1218, sub 1, del valore di € 20.800,00 (indicato nella CTU come “Immobile 2”); immobile sito in Gela nella Via
Quintino Sella n. 68, piano primo e sovrastante lastrico solare , al N.C.E. U. di Gela foglio 183, particella 1218, sub 2, del valore di € 22.800,00 (indicato nella CTU come “Immobile 3”); terreno seminativo irriguo, sito in agro di Gela, Contrada Marabusca, esteso are 44 e centiare 40, identificato al NCT del Comune di Gela al foglio 125, particella 75, del valore di € 5.280,00 (indicato nella CTU come “Immobile 4”); terreno seminativo sito in agro di Gela, contrada Passo di Piazza, al NCT Foglio
231 particelle 60, 83 e 178 esteso complessivamente are 22 e centiare 50, ovvero mq 2.250, del valore di € 1.100,00 (indicato nella CTU come “Immobile 5”). Così attribuendo immobili per un complessivo valore di € 49.980,00. Essendo tale valore inferiore alla quota di riserva, si dispone che versi in loro favore la somma, a titolo di conguaglio, pari a € 6.888,57 Parte_1
Agli eredi di va, invece, attribuito un conguaglio pari alla quota di riserva, che CP_9 dovrà essere versata secondo le seguenti modalità: € 31.042,86 da parte di;
€ 25.825,71 Parte_1
da parte degli altri figli donatari, in parti eguali.
Le determinazioni sin qui effettuate non possono essere messe in discussione dalla circostanza, rilevata in sede di comparsa conclusionale dai convenuti costituiti, secondo la quale l'immobile sito a piano terra di via E. Romagnoli (indicato nella CTU come “Immobile 1”) sia stato edificato, a suo tempo, in assenza di licenza edilizia. In proposito, il CTU ha rilevato che è stata presentata domanda di condono edilizio in data 8 ottobre 1986, protocollo n. 71717, per la quale sono state pagate L. 3.121.000 (lire tremilionicentoventunomila) costituente l'intero ammontare della relativa intera oblazione, e L. 1.499.000 (lire unmilionequattrocentonovantanovemila) costituente l'intero importo autodeterminato degli oneri concessori. Sicché lo stesso può essere soggetto a divisione (cfr. Cass. n. 9255/2023: “la domanda di condono corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione costituisce documentazione alternativa rispetto alla concessione in sanatoria (Cass. n. 20258/2009), tale da comportare il venir meno dell'impedimento giuridico alla divisione (Cass. S.U., n. 25021/2019). L'ulteriore rilievo che si legge nella sentenza impugnata, desunto dalla relazione del consulente tecnico, che il aveva richiesto CP_10
documentazione integrativa che non era stata presentata, di per sé, non fornisce argomento per negare le implicazioni derivanti, sotto il profilo della commerciabilità del bene, dalla esistenza della domanda di condono e dal pagamento delle due rate. E' circostanza pacifica nella causa che la quota
4 indivisa dell'immobile, ritenuto non divisibile dalla Corte territoriale, era stata oggetto di atto notarile inter vivos”).
3. Spese.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia. Le stesse sono poste, nella misura della metà, in favore dell'attrice e a CP_9
carico dei convenuti costituiti, che si sono opposti alla domanda di collazione con riferimento all'immobile di via E. Romagnoli n. 105, per come anche espresso nella sentenza non definitiva. La restante parte deve essere compensata, considerata la comune volontà degli eredi alla pronuncia di divisione.
Quanto alle spese di consulenza tecnica, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse di tutte le parti, quelle occasionate dalla concreta determinazione delle quote devono essere posto a carico di tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote, sicché il costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con sparato decreto, vanno poste a carico di tutte le pari in egual misura
(Cassazione civile, sez. VI, 13/05/2015, n. 9813).
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dispone lo scioglimento della comunione intercorrente inter partes; attribuisce a l'appartamento sito in Gela nella Via E. Romagnoli n. 105, piano Parte_1
terra e zona verde di pertinenza, al NCEU di Gela F 177, part. 477, sub 1; attribuisce a , , e , eredi di CP_4 Controparte_5 CP_7 Controparte_6 Per_1
i seguenti immobili: immobile sito in Gela nella Via Quintino Sella n. 70, piano terra, al
[...]
NCEU di Gela al foglio 183, particella 1218, sub 1; immobile sito in Gela nella Via Quintino Sella
n. 68, piano primo e sovrastante lastrico solare, al N.C.E. U. di Gela foglio 183, particella 1218, sub
2; terreno seminativo irriguo, sito in agro di Gela, Contrada Marabusca, esteso are 44 e centiare 40, identificato al NCT del Comune di Gela al foglio 125, particella 75; terreno seminativo sito in agro di Gela, contrada Passo di Piazza, al NCT Foglio 231 particelle 60, 83 e 178 esteso complessivamente are 22 e centiare 50; dispone che versi in favore di , e Parte_1 CP_4 Controparte_5 CP_7 [...]
, eredi di la somma, a titolo di conguaglio, di € 6.888,57, oltre interessi CP_6 Persona_1
al saggio legale dalla presente statuizione sino al saldo;
5 dispone che versi in favore degli eredi di la somma, a titolo di Parte_1 Persona_6 conguaglio, di € € 31.042,86, oltre interessi al saggio legale dalla presente statuizione sino al saldo;
dispone che , , e gli eredi di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
versino in favore degli eredi di , a titolo di conguaglio, ognuno la somma CP_8 CP_9 di € 6.456,43 (complessivamente pari a € 25.825,71); condanna, in solido, , e gli eredi di , Controparte_2 Controparte_1 CP_8 in solido, in favore dell'attrice , al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Parte_1
€ 14.596,50 per compensi (somma già dimidiata), oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, oltre al rimborso di € 462,62 delle spese vive;
compensa integralmente le spese nei rapporti tra le parti costituite e le altre parti contumaci;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in parti uguali fra le parti in causa.
Gela, 6 luglio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6