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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 834/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 834 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Achille Parte_1
Reccia e Cipriano Di Tella giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1093/2024, pubblicata in data 30/01/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 14.8.2023 chiedeva il riconoscimento del Parte_1 proprio diritto ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge
n. 107/2015 (Carta docente) in relazione agli anni di servizio a tempo determinato svolti (a.s. 2020/2021 dal 23.09.20 al 30.6.21 – a.s. 2021/2022 dal
07.09.21 al 30.06.22 – a.s. 2022/2023 dal 02.09.22 al 31.08.23) per la complessiva somma di € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascuna annualità). A fondamento della domanda deduceva di essere docente assunta con contratti a termine, di aver prestato servizio sino al termine delle attività per ciascun anno scolastico, di aver insegnato le materie della propria classe di concorso e aver effettuato gli scrutini finali, di aver svolto, dunque, identica attività a quella svolta dai colleghi di ruolo non avendo però potuto usufruire, contrariamente a quest'ultimi, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23.9.2015 per il solo fatto di essere stata assunta a tempo determinato.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione della “Carta docente” ex art. 1 comma 121 della L. 107/2015 e condannava il convenuto a CP_1 corrispondere il suddetto beneficio di € 500,00 annui, in riferimento agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, oltre interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite, censurando la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistere elementi idonei a disporre la compensazione integrale delle spese processuali. L'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza 3
di legittimità, secondo cui ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali” ragioni che giustificano la compensazione integrale o parziale devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo farsi ricorso a formule generiche, inidonee a consentire un adeguato controllo sull'iter motivazionale seguito dal Giudice;
deduce altresì che tali ragioni, proprio in quanto gravi ed eccezionali, non possono essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento applicato né dalle disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia.
Si è costituito tardivamente il Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 7.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
La tardività della costituzione del e la sua mancata CP_1 comparizione in udienza consentono di ravvisare eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese fra le parti.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello; spese compensate;
4
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 14/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 834/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 834 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Achille Parte_1
Reccia e Cipriano Di Tella giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1093/2024, pubblicata in data 30/01/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 14.8.2023 chiedeva il riconoscimento del Parte_1 proprio diritto ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge
n. 107/2015 (Carta docente) in relazione agli anni di servizio a tempo determinato svolti (a.s. 2020/2021 dal 23.09.20 al 30.6.21 – a.s. 2021/2022 dal
07.09.21 al 30.06.22 – a.s. 2022/2023 dal 02.09.22 al 31.08.23) per la complessiva somma di € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascuna annualità). A fondamento della domanda deduceva di essere docente assunta con contratti a termine, di aver prestato servizio sino al termine delle attività per ciascun anno scolastico, di aver insegnato le materie della propria classe di concorso e aver effettuato gli scrutini finali, di aver svolto, dunque, identica attività a quella svolta dai colleghi di ruolo non avendo però potuto usufruire, contrariamente a quest'ultimi, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 e pedissequo DPCM del 23.9.2015 per il solo fatto di essere stata assunta a tempo determinato.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1 resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione della “Carta docente” ex art. 1 comma 121 della L. 107/2015 e condannava il convenuto a CP_1 corrispondere il suddetto beneficio di € 500,00 annui, in riferimento agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, oltre interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite, censurando la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto sussistere elementi idonei a disporre la compensazione integrale delle spese processuali. L'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza 3
di legittimità, secondo cui ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le “gravi ed eccezionali” ragioni che giustificano la compensazione integrale o parziale devono essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo farsi ricorso a formule generiche, inidonee a consentire un adeguato controllo sull'iter motivazionale seguito dal Giudice;
deduce altresì che tali ragioni, proprio in quanto gravi ed eccezionali, non possono essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento applicato né dalle disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia.
Si è costituito tardivamente il Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 7.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Anche all'odierna udienza nessuno è comparso nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e la causa è stata quindi decisa con sentenza contestuale.
Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, giacché la parte non è comparsa per due successive udienze, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nonostante la ritualità della comunicazione. L'art. 348 c.p.c. risulta applicabile al rito lavoro, nonostante la specialità (cfr. Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
La tardività della costituzione del e la sua mancata CP_1 comparizione in udienza consentono di ravvisare eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese fra le parti.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello; spese compensate;
4
dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 14/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)