Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 maggio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 maggio 2009 |
Commentario • 1
- 1. Nuovo decreto riparto fondi referendum 2025Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 agosto 2025
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo decreto parametri referendum 8 e 9 giugno 2025, con relativo riparto risorse. DECRETO RIPARTO RISORSE Il Ministero dell'Interno in proposito ha ricordato il comunicato del 23 giugno 2025 con il quale è stata data notizia dell'avvenuta adozione, in data 19 giugno 2025, del decreto ministeriale di determinazione dell'importo massimo rimborsabile a ciascun comune per le spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie abbinate a quelle amministrative dell'8 e 9 giugno 2025. Nel calcolo delle somme attribuite a ciascun comune per il trattamento economico dei componenti dei seggi, il citato decreto ministeriale non ha tenuto conto …
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Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Lecce, sentenza 02/02/2021, n. 288Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 9578/2018 R.G., TRA Parte_1 , Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Lecce; - appellante - CONTRO CP_1 , Rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pinca, procuratore domiciliatario; - appellata - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3630/18 R.S. del 03.9.2018 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva accolto la domanda proposta da CP_1 dichiarando che l'onorario a lei dovuto quale …Leggi di più...
- competenza giudice tributario·
- diritto di rivalsa·
- art. 83 D.L. 18/2020·
- art. 3 L. 70/80·
- art. 11 L. 120/99·
- compensazione spese·
- art. 9 L. 53/90·
- art. 190 c.p.c.·
- ritenute alla fonte·
- giurisdizione giudice ordinario
Versioni del testo
- Art. 1.
In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum. - Art. 2. (( 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori e' aumentato a quattro ))
- Art. 3.
I commi primo e secondo dell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , sono sostituiti dai seguenti:
"Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130 .
Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonche' ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , sostituito dall' articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 , spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda".