Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
I), nato a [...] il [...] e Parte 1 (C.F. C.F. 1
residente in Antonimina C.da Solfureo n. 22, elettivamente domiciliato agli effetti del presente atto in LOCRI Via Garibaldi n. 234, presso lo Studio Legale del suo difensore Avv. Salvatore Rodinò che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
), nata ad [...] il [...], Controparte 1 (c.f. C.F. 2
CP_2 (c.f.residente in [...] e C.F. 3 (), nata ad [...] il [...], residente in [...]alla via Miramare n.
79, rappresentate e difese dall' Avv. Luigi Giuseppe Greco ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Gioiosa Jonica via Condercuri n. 63/d - giusta procura in atti;
OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a precetto.
Entrambe le parti costituite hanno depositato note ex art. 127 ter cpc con le quali si riportano alle conclusioni rispettivamente rassegnate nei propri scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
spiegava opposizione, ai sensiCon atto di citazione ritualmente notificato il Sig. Parte 1
dell'art. 615 cpc, agli atti di precetto sia di pagamento che di rilascio notificatogli in data 30.11.2022 fondati su ordinanza di convalida di sfratto per morosità dei canoni e contestuale rilascio d'immobile adibito ad attività commerciale munita della formula esecutiva e su decreto ingiuntivo n. 170/2022 tutti emessi nel proc. civ. n. 579/2022 R.G. A.C.C. del Tribunale di Locri;
in uno gli veniva intimato di provvedere al pagamento della somma di €. 7.283,38 per canoni scaduti dal 01.12.2020 al
30.11.2022 oltre €. 1.110,00 quali spese di procedura ed €. 357,36 quali spese per atto di precetto il tutto entro 10 giorni dalla notifica;
nell'altro gli veniva intimato il rilascio dell'immobile adibito ad attività commerciale di bar, vendita di souvenirs e tabaccheria ubicato in Antonimina C.da Bagni ed identificato nel NCEU al foglio 18 particella n. 60 sub. 1 composto da una sala a p.t., con retrostanti bagno, stanzino e cucina oltre alle spese di tale atto di precetto pari ad €. 357,36 il tutto entro 10 giorni dalla notifica. Contestava loro il diritto a procedere in quanto l'odierno opponente aveva da sempre provveduto al pagamento dei canoni. In particolare, per ciò che riguardava il mancato pagamento dei canoni dal 01.12.2020, tale circostanza non corrispondeva al vero perché dalla documentazione risultava la corresponsione di una somma anche superiore a quella richiesta ed infatti dai prospetti relativi al periodo Dicembre 2020- Luglio 2022 che si allegavano risultava un versamento mensile pari ad €.500,00 e non a quelli stabiliti in €. 300,00 e che comunque il pagamento della somma di €. 500,00 mensile invece che €. 300,00 si protraeva da circa sette/otto anni, per cui nulla era dovuto. Inoltre la predetta somma veniva versata o personalmente dal signor [...]
Pt 1 o dal padre Persona 1 per cui nel periodo in contestazione Dicembre 2020 - Luglio
2022 egli aveva versato complessivamente la somma di €. 10.000,00 e che ha continuato i pagamenti anche dopo il mese di Luglio 2022 e fino a Novembre 2022 versando l'ulteriore somma di €. 2.000,00 pari appunto a €. 500,00 al mese invece che quella pattuita come canone e pari ad €. 300,00 sempre mensile. Infine deduceva che, poiché il signor Parte 1 è titolare di attività commerciale e nello specifico una tabaccheria per legge dovevano essere le signore Controparte 1 e CP_2
[ …..] a trovare un altro immobile prima di poter eventualmente sfrattarlo poiché titolare di un'attività commerciale soggetta al controllo dei Monopoli di Stato. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto sussistendone i presupposti. Si costituivano le opposte che contestavano l'opposizione del tutto infondata posto che il motivo dell'opposizione non è pertinente alla natura dell'opposizione ex art.615 cpc, ma riguardava il merito oramai coperto da giudicato, per mancata impugnazione nei termini di rito. Chiedevano pertanto il rigetto dell'opposizione, opponendosi alla richiesta di sospensione. In ordine alle ricevute di pagamento prodotte da controparte e recanti la dicitura Affitto 2020 - Affitto 2021 - Affitto 2022, ne rilevavano la falsità per apocrifia delle firme sia della sig.ra Controparte_1 che del sig. CP 3
[...] e per le quali presentavano denuncia querela. In merito all'ulteriore motivo di opposizione secondo il quale le germane CP_1 avrebbero dovuto trovare altro immobile al Pt 1 poiché lo stesso è titolare di una tabaccheria, rilevavano l'inammissibilità dello stesso, poiché frutto dell'esclusiva fantasia dell'opponente e non regolamentato da alcuna norma giuridica. Sul punto si evidenzia che, ed CP 1 al fine di non creare alcun disagio al Pt 1 in data CP 2
2/12/2021 con raccomandata a/r inoltravano il preavviso di risoluzione contrattuale e messa in mora,
e dopo non aver avuto alcun riscontro, solo in data 12/05/2022 iscrivevano a ruolo l'intimazione di sfratto per morosità.
Alla prima udienza il giudice, su richiesta delle parti, concedeva al procuratore dell'opponente un termine per consultarsi con il proprio cliente in ordine al rituale interpello sulla volontà di volersi avvalere della documentazione che le parti opposte avevano impugnato con querela di falso proposta in via incidentale. Alla successiva udienza l'opponente personalmente comparso dichiarava di volersi avvalere della documentazione impugnata, per cui il giudice riservava la decisione in ordine all'ammissibilità della querela di falso e sulla eventuale richiesta di CTU grafologica formulata dalle opponenti. Con ordinanza del 23.10.2023 il giudice, rilevato che la documentazione prodotta dall'opponente era da considerare già prova costituita in data antecedente al procedimento di intimazione e convalida di sfratto per morosità, oramai definito con ordinanza di convalida ed ingiunzione di pagamento, riteneva del tutto irrilevante ai fini del decidere la documentazione prodotta, per cui non ammetteva la querela di falso e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more l'opponente dichiarava di aver rilasciato l'immobile in data 15.2.2024 e con note ritualmente depositate entrambe le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate.
L'opposizione è infondata.
Per come già evidenziato con la propria ordinanza del 23.10.2023, l'unico motivo posto a base dell'opposizione è inammissibile, considerato che non rientra nell'ambito delle questioni attinenti l'opposizione proposta ai sensi dell'art.615 cpc. Va infatti ricordato che entrambi i precetti opposti si fondano sulla convalida di sfratto esecutiva e definitiva e sulla ingiunzione di pagamento emessa nel procedimento di intimazione e convalida di sfratto per morosità nel quale l'odierno opponente -che non ha dato prova alcuna di non aver ricevuto la notifica degli atti del procedimento di sfratto- non si
è costituito. Per tale ragione, non si è ritenuto di dover ammettere la querela di falso proposta in via incidentale dalle opposte, in quanto ai sensi dell'art. 222 cpc, il documento impugnato, presumibilmente originato in data antecedente alla procedura di sfratto, non poteva trovare ingresso nel presente giudizio. E' pertanto pleonastico, precisare che le questioni coperte da giudicato come quella che costituisce l'unico motivo della presente opposizione, non possono essere oggetto dell'opposizione a precetto, finalizzata quest'ultima, alla contestazione del titolo esecutivo sotto il profilo del diritto di credito per fatti successivi alla formazione del titolo. Si rammenta in proposito il principio statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., sent. n.8013/2009) con cui, in materia di sfratto per morosità, precisa che l'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto passata in giudicato acquista una portata ampia ricoprendo l'esistenza del contratto di locazione, del credito per il pagamento dei canoni e l'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'uno o dell'altro che non siano stati dedotti nel corso del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nell'importo tariffario minimo stante le questioni trattate di facile soluzione.
Quanto alla richiesta di condanna ex art.96 cpc formulata dalle opposte, la stessa non può essere accolta, mancando la prova della mala fede o della colpa grave dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 e CP_2
, con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in €.1.700,00 per compensi secondo le tariffe forensi vigenti e per le fasi trattate, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 6 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis