Art. 1.
In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.