Articolo 1 della Legge 22 maggio 1978, n. 199
Articolo 2
Versione
25 maggio 1978
Art. 1.

In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Entrata in vigore il 25 maggio 1978