TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 831/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 831/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 12.01.2024 da:
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmela Caliandro,
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del patrocinio a spese Controparte_1 dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Domenica Genchi,
-RESISTENTE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE- FATTO I.- Con ricorso depositato in data 12.01.2024, domandava la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio con particolare riferimento alla percezione dell'Assegno unico universale interamente a favore della stessa e alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli, Per_ e posto a carico del coniuge . Per_2 Controparte_1 Ebbene, per quanto ivi rileva, a seguito dell'emissione di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, n. 3965/2017 pubbl. il 02/08/2017, venivano recepite le condizioni personali ed economiche, confermando le condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale, che a loro volta richiamano quelle già stabilite in sede separativa. La sentenza stabiliva quanto di seguito: l'affidamento condiviso della prole con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_ l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario per i figli (15.09.2006) e Per_2 (13.07.2009) in misura pari ad € 180,00 mensili cadauno oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 21.04.2024 si costituiva in giudizio concludendo per il Controparte_1 rigetto del ricorso introduttivo e la conferma delle statuizioni sul mantenimento della prole previste nella sentenza di divorzio n. 3965/2017 del 02.08.2017 resa dal Tribunale di Bari. La causa veniva istruita anche con le produzioni documentali delle parti. II.-La domanda è, in parte, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni del divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede divorzile. Nel caso di specie la ricorrente deduceva una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che la stessa, all'epoca dell'instaurazione della causa di divorzio, seppur non costituendosi in tale giudizio, era alle prese con l'aggravamento delle condizioni di salute dell'anziano padre, deceduto il 2 marzo 2017, sul quale poteva contare sull'aiuto per il mantenimento dei suoi figli. Successivamente, nel 2019, l'azienda presso la quale la lavorava cessava l'attività. Da quel momento in poi la Parte_1 attraversava un periodo di disoccupazione, che si concludeva nel marzo 2021 allorquando Parte_1 veniva assunta, con contratto part time, presso l'azienda Agritecnica s.r.l. La ricorrente deduceva, quindi, di avere una minore capacità reddituale dovuta al fatto che attualmente non prestava più attività lavorativa full time come accadeva, invece, all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio (periodo in cui percepiva uno stipendio di € 1.400,00, rispetto alle attuali € 750,00). La sosteneva, inoltre, di essere gravata anche dal pagamento Parte_1 del canone locativo di € 460,00, avendo rinunciato all'attribuzione della casa coniugale, che è di proprietà di entrambe le parti in misura di ½ ciascuno. La stessa ricorrente aggiungeva che da marzo 2022 ciascuna delle parti percepiva la quota di
€189,00 dell'assegno unico universale erogato dall'INPS in favore dei genitori con figli a carico, riconosciuto complessivamente nella misura di € 378,00. La sottolineava, inoltre, come le esigenze dei figli adolescenti fossero aumentate con Parte_1 l'età e che il versamento del contributo paterno al mantenimento degli stessi, seppur stabilito in misura minima, non venisse corrisposto puntualmente dal così come le spese straordinarie. In CP_1 sostanza, la sosteneva l'importanza della corresponsione totalitaria in suo favore dell'AUU Parte_1 che, qualora fosse corrisposto interamente a parte ricorrente, consentirebbe di mantenere alla stessa e alla prole un tenore di vita più dignitoso.
Le circostanze fattuali dedotte da parte resistente, nell'opporsi alle avverse richieste, si sono dimostrate, solo in parte, puntuali e rilevanti nel giudizio de quo. In particolare, il deduceva che l'art. 2 comma 2 del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, CP_1
n. 230 stabilisce che l'assegno unico universale spetti, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e soltanto in caso di affidamento esclusivo l'assegno spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In quest'ottica, parte resistente riteneva legittimo percepire il 50% dell'assegno versato dall'Inps, esercitando lo stesso la responsabilità genitoriale congiuntamente alla Parte_1 Parte resistente, a sostegno della propria tesi, esponeva che lo stesso, trovandosi in stato di disoccupazione, riusciva a contribuire alle spese straordinarie soltanto grazie all'importo dell'AUU percepito mensilmente, e che, frequentemente, ricorreva all'aiuto dell'anziana madre per provvedere ai pagamenti del mantenimento in favore dei figli, come attestato in atti.
Orbene, nel caso che ci occupa, stante la mutata situazione reddituale della ricorrente (per come comprovata dal deposito della busta paga relativa alla mensilità di novembre 2023, dalla quale emerge un reddito esiguo, dimezzato rispetto a quello percepito in sede separativa e poi divorzile) il Tribunale ritiene meritevole di accoglimento del ricorso in parte qua, ovvero in ordine alla richiesta di assegnazione in favore della del 100 percento dell'assegno unico universale;
tanto si Parte_1 afferma, peraltro, tenuto conto del fatto che parte resistente ha prestato adesione (con dichiarazione resa a verbale di udienza del 06.02.2025) a quanto disposto con ordinanza del 23 maggio 2024 dal Giudice istruttore, con il cui provvedimento era stato disposto che l'AUU, a partire da giugno 2024, fosse versato nella misura del 100% alla madre, genitrice collocataria della prole minore.
III.- Quanto, invece, alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, vanno senz'altro integralmente confermate, nella presente sede, le previsioni in atto. Non può, infatti, trovare accoglimento la richiesta economica, articolata da Parte_1 volta all'incremento del contributo paterno al mantenimento in favore dei figli, poichè si ritiene che difettino, nel caso di specie, i presupposti fattuali e giuridici che potrebbero giustificare siffatto aumento.
IV.-Le spese di lite vanno compensate, in ragione del parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente e della soccombenza di rispetto alla richiesta di percezione in misura Controparte_1 integrale dell'AUU in favore della Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 831/2024 proposto con ricorso del 12.01.2024, proposto da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni altra questione, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 3965/2017 del 02.08.2017 nell'ambito del giudizio R.G. 11624/2016, in parziale accoglimento della domanda principale, così provvede:
1. DISPONE, a far data dalla mensilità di giugno 2024, che l'Assegno unico e universale venga versato al 100%, alla madre ricorrente, la quale potrà rivolgersi autonomamente Parte_1 all'ente erogatore onde consentire la corresponsione integrale del beneficio economico di cui trattasi;
2. CONFERMA, le condizioni personali ed economiche, del vigente assetto divorzile;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Nel procedimento iscritto al N. 831/2024 Ruolo Generale, avente ad oggetto “Modifica condizioni di divorzio”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA a seguito di ricorso presentato in data 12.01.2024 da:
, nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmela Caliandro,
-RICORRENTE- nei confronti di
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio del patrocinio a spese Controparte_1 dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Domenica Genchi,
-RESISTENTE- nonché PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-INTERVENIENTE EX LEGE- FATTO I.- Con ricorso depositato in data 12.01.2024, domandava la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio con particolare riferimento alla percezione dell'Assegno unico universale interamente a favore della stessa e alla richiesta di aumento del contributo al mantenimento dei figli, Per_ e posto a carico del coniuge . Per_2 Controparte_1 Ebbene, per quanto ivi rileva, a seguito dell'emissione di sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, n. 3965/2017 pubbl. il 02/08/2017, venivano recepite le condizioni personali ed economiche, confermando le condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale, che a loro volta richiamano quelle già stabilite in sede separativa. La sentenza stabiliva quanto di seguito: l'affidamento condiviso della prole con collocamento preferenziale presso la madre;
Per_ l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario per i figli (15.09.2006) e Per_2 (13.07.2009) in misura pari ad € 180,00 mensili cadauno oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva del 21.04.2024 si costituiva in giudizio concludendo per il Controparte_1 rigetto del ricorso introduttivo e la conferma delle statuizioni sul mantenimento della prole previste nella sentenza di divorzio n. 3965/2017 del 02.08.2017 resa dal Tribunale di Bari. La causa veniva istruita anche con le produzioni documentali delle parti. II.-La domanda è, in parte, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente è utile precisare che la modifica delle condizioni del divorzio può essere disposta solo a fronte della sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare un riequilibrio dell'assetto degli interessi familiari così come già definito in sede divorzile. Nel caso di specie la ricorrente deduceva una circostanza essenziale e dirimente, consistente nel fatto che la stessa, all'epoca dell'instaurazione della causa di divorzio, seppur non costituendosi in tale giudizio, era alle prese con l'aggravamento delle condizioni di salute dell'anziano padre, deceduto il 2 marzo 2017, sul quale poteva contare sull'aiuto per il mantenimento dei suoi figli. Successivamente, nel 2019, l'azienda presso la quale la lavorava cessava l'attività. Da quel momento in poi la Parte_1 attraversava un periodo di disoccupazione, che si concludeva nel marzo 2021 allorquando Parte_1 veniva assunta, con contratto part time, presso l'azienda Agritecnica s.r.l. La ricorrente deduceva, quindi, di avere una minore capacità reddituale dovuta al fatto che attualmente non prestava più attività lavorativa full time come accadeva, invece, all'epoca dell'emissione della sentenza di divorzio (periodo in cui percepiva uno stipendio di € 1.400,00, rispetto alle attuali € 750,00). La sosteneva, inoltre, di essere gravata anche dal pagamento Parte_1 del canone locativo di € 460,00, avendo rinunciato all'attribuzione della casa coniugale, che è di proprietà di entrambe le parti in misura di ½ ciascuno. La stessa ricorrente aggiungeva che da marzo 2022 ciascuna delle parti percepiva la quota di
€189,00 dell'assegno unico universale erogato dall'INPS in favore dei genitori con figli a carico, riconosciuto complessivamente nella misura di € 378,00. La sottolineava, inoltre, come le esigenze dei figli adolescenti fossero aumentate con Parte_1 l'età e che il versamento del contributo paterno al mantenimento degli stessi, seppur stabilito in misura minima, non venisse corrisposto puntualmente dal così come le spese straordinarie. In CP_1 sostanza, la sosteneva l'importanza della corresponsione totalitaria in suo favore dell'AUU Parte_1 che, qualora fosse corrisposto interamente a parte ricorrente, consentirebbe di mantenere alla stessa e alla prole un tenore di vita più dignitoso.
Le circostanze fattuali dedotte da parte resistente, nell'opporsi alle avverse richieste, si sono dimostrate, solo in parte, puntuali e rilevanti nel giudizio de quo. In particolare, il deduceva che l'art. 2 comma 2 del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, CP_1
n. 230 stabilisce che l'assegno unico universale spetti, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale e soltanto in caso di affidamento esclusivo l'assegno spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In quest'ottica, parte resistente riteneva legittimo percepire il 50% dell'assegno versato dall'Inps, esercitando lo stesso la responsabilità genitoriale congiuntamente alla Parte_1 Parte resistente, a sostegno della propria tesi, esponeva che lo stesso, trovandosi in stato di disoccupazione, riusciva a contribuire alle spese straordinarie soltanto grazie all'importo dell'AUU percepito mensilmente, e che, frequentemente, ricorreva all'aiuto dell'anziana madre per provvedere ai pagamenti del mantenimento in favore dei figli, come attestato in atti.
Orbene, nel caso che ci occupa, stante la mutata situazione reddituale della ricorrente (per come comprovata dal deposito della busta paga relativa alla mensilità di novembre 2023, dalla quale emerge un reddito esiguo, dimezzato rispetto a quello percepito in sede separativa e poi divorzile) il Tribunale ritiene meritevole di accoglimento del ricorso in parte qua, ovvero in ordine alla richiesta di assegnazione in favore della del 100 percento dell'assegno unico universale;
tanto si Parte_1 afferma, peraltro, tenuto conto del fatto che parte resistente ha prestato adesione (con dichiarazione resa a verbale di udienza del 06.02.2025) a quanto disposto con ordinanza del 23 maggio 2024 dal Giudice istruttore, con il cui provvedimento era stato disposto che l'AUU, a partire da giugno 2024, fosse versato nella misura del 100% alla madre, genitrice collocataria della prole minore.
III.- Quanto, invece, alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, vanno senz'altro integralmente confermate, nella presente sede, le previsioni in atto. Non può, infatti, trovare accoglimento la richiesta economica, articolata da Parte_1 volta all'incremento del contributo paterno al mantenimento in favore dei figli, poichè si ritiene che difettino, nel caso di specie, i presupposti fattuali e giuridici che potrebbero giustificare siffatto aumento.
IV.-Le spese di lite vanno compensate, in ragione del parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente e della soccombenza di rispetto alla richiesta di percezione in misura Controparte_1 integrale dell'AUU in favore della Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio R.G. 831/2024 proposto con ricorso del 12.01.2024, proposto da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni altra questione, a modifica delle condizioni di divorzio pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 3965/2017 del 02.08.2017 nell'ambito del giudizio R.G. 11624/2016, in parziale accoglimento della domanda principale, così provvede:
1. DISPONE, a far data dalla mensilità di giugno 2024, che l'Assegno unico e universale venga versato al 100%, alla madre ricorrente, la quale potrà rivolgersi autonomamente Parte_1 all'ente erogatore onde consentire la corresponsione integrale del beneficio economico di cui trattasi;
2. CONFERMA, le condizioni personali ed economiche, del vigente assetto divorzile;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato