Sentenza 22 gennaio 2026
Decreto collegiale 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Marini Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto datato 22/1/2022, con n. prot. -OMISSIS- del 23/2/2022, notificato con pec del 23/2/2022, con cui il Questore della Provincia di Cosenza, vista l'istanza del 5/1/2022 presentata dall'odierno istante, (con cui veniva richiesta “la restituzione del porto d'armi per uso caccia nr -OMISSIS-, rilasciato il 29/6/2016 e ritirato in via cautelare in data 29/6/2019 ovvero la revoca del diniego alla detenzione delle armi e al rilascio del porto d'armi”, e allegata la sentenza di assoluzione piena per insussistenza dei fatti a quest'ultimo ascritti e che avevano determinato i provvedimenti amministrativi suindicati), procedeva a rigettarla senza una corretta istruttoria e non adottando un percorso logico-motivazionale coerente con la documentazione allegata;
- nonché, del presupposto provvedimento n. -OMISSIS- DEL 25/7/2019 di revoca del porto d'armi uso caccia, emesso dalla Questura di Cosenza;
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa NA AT, nessuno presente per le parti, preso atto che hanno depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ‘atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il rigetto dell’istanza di restituzione del porto d’armi per uso caccia e avverso la revoca della relativa licenza, atti adottati a seguito della denuncia presentata dalla P.O. per fatti di violenza, la quale ha aperto un procedimento che in seguito ha visto l’assoluzione del ricorrente “ perché il fatto non sussiste ”.
Nelle motivazioni del provvedimento di rigetto, la circostanza della sentenza di assoluzione viene così valutata in punto di bilanciamento di interessi: “della sentenza di assoluzione come sopra richiamata non si evincono elementi tali da addivenire ad una definizione dell’istanza in oggetto in senso favorevole per l’istante. Dalla sentenza emerge, invece un chiaro rapporto conflittuale tra querelante e querelato che, dalla lettura degli atti d’ufficio, sono coniugi in rapporto di separazione legale. Dalla lettura della sentenza si evince come il rapporto tra i due soggetti sia stato e sia rimasto conflittuale. La circostanza che il -OMISSIS- sia stato assolto per l’insussistenza dei fatti ascrittigli in querela, prima, e nel capo di imputazione, poi, evidenzia tale conflittualità che addirittura sembrerebbe sfociata nella rappresentazione all’AG, da parte di uno di essi, di fatti, poi, non dimostrati in giudizio, il che evidenzierebbe un livello preoccupante di acredine. Né può ritenersi che i rapporti tra i due coniugi in stato di separazione siano definitivamente interrotti, attesa l’esistenza di una figlia minore, all’epoca dei fatti di nove anni, da gestire in comune sotto l’aspetto sia educativo che economico. È noto, infatti, che la gestione dei figli è spesso motivo di grave dissidio tra ex coniugi.”.
2. L’impugnazione è affidata al seguente motivo di gravame: “ Vizio di illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità e difetto di istruttoria del provvedimento adottato ”. Parte ricorrente deduce l’erronea valutazione del provvedimento nel momento in cui pone a fondamento del rigetto il clima di litigiosità tra coniugi senza considerare il giudizio assolutorio che dovrebbe, invece, dare conferma dell’affidabilità del soggetto.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con una difesa meramente formale e depositando documenti.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigetto per le seguenti ragioni.
Come inquadramento generale delle questioni sottoposte all’attenzione di questo Tribunale, il Collegio vuole dare seguito, condividendolo, al consolidato indirizzo giurisprudenziale che non attribuisce la natura di diritto assoluto al possesso del porto d’armi, poiché esso rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi, il cui apprezzamento è interamente demandato alla discrezionalità dell’autorità amministrativa alla quale viene imposto di motivare le proprie decisioni in modo congruo, ponendo a fondamento del decidere una apprezzamento che non sia irrazionale. E in relazione a quest’ultimo aspetto, il Collegio ritiene di aderire, condividendolo, all’orientamento che vede all’intero delle conflittualità familiari valide ragioni per non concedere il porto d’armi, ovvero revocare quello in precedenza rilasciato. In relazione al primo aspetto si veda, tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 20/01/2023, n.726: << Il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività .>>; Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2022, n.11474: << L'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di 'non affidabilità' del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati .>>. E in relazione al secondo aspetto, si veda Consiglio di Stato sez. III - 22/01/2025, n. 478: “ Il divieto di detenzione delle armi si fonda esclusivamente su una valutazione discrezionale circa l'affidabilità del soggetto che le detiene, che può venire meno anche qualora non vi siano condanne per reati o denunce, ma sia comunque nota una situazione di conflittualità; l'autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva e cautelare senza dover dimostrare abusi ”; T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 11/11/2024, n. 20043: “ L'eccessiva conflittualità tra il ricorrente e la moglie al momento dell'adozione del provvedimento di annullamento del porto d'armi può rappresentare un indicatore della mancanza di affidabilità del soggetto .”; T.A.R. Sicilia sez. IV - Palermo, 21/11/2023, n. 3435 “ In riferimento alla licenza di porto d'armi, la situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione ”; T.A.R. Toscana sez. II - Firenze, 14/11/2022, n. 1305 “Una situazione di conflittualità familiare nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in riferimento alla detenzione di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione ”.
Alla luce di quanto premesso l’unico motivo di gravame presentato è infondato. Il provvedimento di gravame diffusamente analizza la sentenza assolutoria e considera prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza della collettività, rispetto a quello privato che vorrebbe ritornare in possesso della licenza di porto motivando, in punto di pericolo, quell’imperante litigiosità tra i coniugi che non permette alla P.A. di concedere la fiducia necessaria a concedere il porto d’armi al privato. Sul punto si veda la motivazione del provvedimento che esprime in modo chiaro e lineare il bilanciamento di interessi sotteso al caso concreto: “ Dalla lettura della sentenza si evince come il rapporto tra i due soggetti sia stato e sia rimasto conflittuale. La circostanza che il -OMISSIS- sia stato assolto per l’insussistenza dei fatti ascrittigli in querela, prima, e nel capo di imputazione, poi, evidenzia tale conflittualità che addirittura sembrerebbe sfociata nella rappresentazione all’AG, da parte di uno di essi, di fatti, poi, non dimostrati in giudizio, il che evidenzierebbe un livello preoccupante di acredine ”.
Siffatta motivazione deve ritenersi sorretta da un’adeguata istruttoria che ha attentamente soppesato l’esistenza della sentenza di assoluzione, analizzando la verità processuale che è emersa da giudizio penale, e deve ritenersi adeguata nell’indicazione delle ragioni del provvedimento di rigetto la cui discrezionalità deve dirsi immune da censure, non evidenziandosi nel percorso logico svolto alcun elemento di irrazionalità, illogicità, arbitrarietà ovvero travisamento dei fatti.
2. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, con l'intervento dei magistrati:
GE RR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
NA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AT | GE RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.