Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2013, n. 38342
CASS
Sentenza 25 giugno 2013

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Massime1

La mera condizione di cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno non è sufficiente, di per sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale e l'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la lettura delle dichiarazioni rese da una donna straniera che risiedeva stabilmente nello Stato, svolgeva attività lavorativa e solo successivamente era stata espulsa).

Commentario1

  • 1L'irreperibilità del migrante sentito a S.I.T. comporta l'acquisizione ex art. 512 c.p.p.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2022

    In tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno condotti presso una struttura di accoglienza, ove era ragionevole ipotizzare permanessero sino al momento dell'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero). Cassazione penale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2013, n. 38342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38342
Data del deposito : 25 giugno 2013

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