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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 6.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2851 del ruolo del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Maria Michela Albano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pontecagnano Faiano, alla via Carducci n. 1;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
1 OGGETTO: Reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.5.2023 , premesso di aver Parte_1
lavorato negli anni 2019 e 2020 alle dipendenze della Controparte_2
per n. 51 giornate, occupandosi della “piantumazione, concimazione,
[...]
irrigazione, raccolta e pulizia di piante fiorite, fiori recisi e foglie ornamentali …, nei terreni siti prevalentemente nel comune di Eboli e talvolta in quello di
Battipaglia e Giffoni Sei Casali”, esponeva che l , “con il provvedimento in CP_1
atti”, aveva disposto la sua cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le citate annualità.
La AN adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo che, previa ammissione della prova per testi articolata in ricorso, fosse dichiarata la sussistenza dei rapporti lavorativi dedotti in giudizio e, conseguentemente, fosse ordinato all' di procedere alla reiscrizione di CP_1
essa ricorrente negli elenchi bracciantili per gli anni 2019 e 2020, per n. 51 giornate, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 21.6.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'infondatezza dell'avversa domanda, alla luce delle risultanze dell'indagine ispettiva, invocando il rigetto del ricorso, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, ammessa ed espletata la prova per testi hinc et inde articolata e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del
2 dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Osserva in via preliminare il giudicante che la giurisprudenza di legittimità, sulla scia della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1186 del 17 novembre 2000, è ormai concorde nell'affermare che colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 dicembre 2022, n. 35548, che ha precisato che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente;
v., altresì, in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 maggio 2018, n. 12001; 11 febbraio 2016, n.
2739; 2 agosto 2012, n. 12877; 23 dicembre 2011, n. 28716; 28 giugno 2011,
n. 14296).
Alla luce dei princìpi testè enunciati, incombeva sulla ricorrente l'onere di fornire idonea prova della effettività degli elementi fondanti i rapporti di lavoro subordinato agricolo alle dipendenze della Società ” negli Controparte_2
3 anni 2019 e 2020, ma tale prova non è stata adeguatamente fornita, non essendo certo sufficiente, per convincere dell'effettiva sussistenza di detti rapporti, la documentazione prodotta, relativa ad elementi meramente formali la cui inidoneità in caso di contestazione è stata già evidenziata, nonché proveniente da soggetto datoriale la cui affidabilità è stata gravemente posta in dubbio dagli accertamenti ispettivi dei quali vi è copia in atti, le cui risultanze, peraltro, sono state integralmente confermate dall'ispettore (cfr., al Persona_1
riguardo, il verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza del
14.3.2024 nell'ambito del proc. iscritto al n. 849/2023, vertente tra Pt_2
e l , acquisito agli atti del presente procedimento).
[...] CP_1
Né la prova dell'effettività dei rapporti lavorativi (e, quindi, di quelli assicurativi) risulta essere stata adeguatamente fornita a mezzo delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla ricorrente.
Giova al riguardo evidenziare che, secondo l'autorevole e condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 27 febbraio 2025, n.
5144 e 17 maggio 2024, n. 13792, che hanno precisato – recte: ribadito – che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
4 scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata;
v., altresì, Cass. Civ., Sez. I,
30 marzo 2023, n. 8988, che ha precisato che il giudizio circa la veridicità della deposizione testimoniale è sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva – precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc. – e di carattere soggettivo – credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite –, con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità; v., negli stessi termini, Sez. I, 15 dicembre 2022, n. 36802; cfr., ancora, Sez. III, 22 marzo 2022,
n. 9236, secondo cui lo stabilire se un testimone è attendibile o non attendibile, se le dichiarazioni da lui rese siano congrue o incongrue, se esse siano coerenti o incoerenti con gli altri elementi probatori acquisiti al giudizio, costituiscono altrettante valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, non essendo consentita, in tale sede, una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito;
v., infine, Sez. II, 3 novembre
2021, n. 31247; Sez. VI, 1° marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017;
Sez. II, 4 marzo 2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187).
5 Orbene, nell'ipotesi in esame, non può che dubitarsi dell'attendibilità dei testi di parte attorea ( e ), asseriti colleghi di lavoro Tes_1 Testimone_2
della . Pt_2
Il primo, infatti, ha reso dichiarazioni che appaiono ictu oculi vaghe e imprecise.
Ha infatti affermato di essere “dipendente sin dal 2011 dell'azienda agricola CP_2
, con sede in Eboli” e di essersi occupato della “raccolta dei fiori”, lavorando
[...]
“per un numero di giornate annue che varia, a seconda delle esigenze, dalle cinquanta alle centocinquanta”.
Ha poi aggiunto che “anche ha lavorato per la suddetta Parte_1
azienda negli anni 2019 e 2020, svolgendo le medesime mansioni” e ha infine dichiarato: “non so quante giornate lavorative abbia svolto la in tali anni, Pt_1
ma posso dire che ella ha lavorato <> quanto me”.
Siffatta versione si connota per la sua palese genericità (basti pensare che il teste non è stato in grado di indicare neppure le giornate lavorative da lui effettuate negli anni di riferimento), oltre che per l'intrinseca inverosimiglianza: egli, invero, ha riferito che nell'arco temporale dedotto in giudizio la ricorrente ha lavorato
“solo a Giffoni”, circostanza, questa, che si rivela in palese e stridente contrasto con quanto asserito in ricorso, laddove è stato evidenziato, al punto 2), che “per entrambi gli anni … la prestazione lavorativa si è sempre svolta nei terreni … ubicati prevalentemente nel comune di Eboli e talvolta in quelli di Battipaglia e
Giffoni Sei Casali”.
Del pari poco attendibile e, comunque, priva di determinante rilevanza probatoria
è da ritenersi la deposizione resa da , la quale – è bene Testimone_2
sottolineare – è portatrice di uno specifico interesse alla declaratoria di effettività dei rapporti di lavoro agricolo facenti capo all'azienda in esame, essendo stata destinataria di analogo disconoscimento del proprio rapporto lavorativo per effetto delle risultanze ispettive allegate dall . CP_1
6 La inoltre, ha affermato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze Tes_2
dell'azienda agricola “solo nell'anno 2019” e “sempre a Malche di CP_2
Giffoni Sei Casali”, contrariamente a quanto asserito nell'atto introduttivo del giudizio.
Giova peraltro rimarcare che la allorquando venne sentita dagli ispettori Tes_2
di vigilanza dell , ebbe a dichiarare che negli anni dal 2015 al 2020 avevano CP_1
lavorato con lei un bracciante di nazionalità marocchina e altri tre o quattro uomini che provenivano da Torre del Greco.
A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che l'ispettore di vigilanza escusso all'udienza del CP_1 Persona_1
14.3.2024 nell'ambito del procedimento vertente tra e l' , Parte_2 CP_1
avente analogo oggetto, ha riferito che la cancellazione di un gruppo di lavoratori denunziati dall'azienda “venne disposta anche per ulteriori anomalie e/o irregolarità, che consistevano sia nella mancata tracciabilità di ogni operazione commerciale eseguita dall'azienda, nonché nella notevole sproporzione, in eccesso, tra le giornate lavorative denunziate e l'effettivo bisogno di manodopera agricola in relazione all'estensione dei terreni e alle coltivazioni eseguite” (cfr., sul punto, il verbale delle dichiarazioni rese dal citato teste, acquisito agli atti del presente procedimento).
Ritiene in definitiva il giudicante che le dichiarazioni vaghe e imprecise e, per alcuni versi, intrinsecamente contraddittorie, rese dai testi addotti dalla ricorrente, non siano idonee a confutare e/o infirmare le risultanze degli accertamenti ispettivi e a comprovare, quindi, in maniera certa e inequivoca, la sussistenza dei rapporti lavorativi dedotti in giudizio, ragion per cui la domanda di reiscrizione negli elenchi bracciantili per gli anni 2019 e 2020 non può che essere respinta.
Avendo allegato una valida dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2851 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Salerno, il 6.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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