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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2095 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione Parte_1 in appello, dall'Avv. Franco Muratori, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Gino Funaioli n. 54-56 Appellante CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura allegata all'atto di costituzione del nuovo difensore del 26.02.2018, dagli Avv. Daniele Di Iorio e Avv. Silvia Di Iorio, elettivamente domiciliata nel loro studio sito in San Giovanni Teatino, Galleria K. Wojtyla n. 24 Appellato E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Michele Del Vecchio, elettivamente domiciliato in C.so Garibaldi n. 109, presso l'Avvocatura civica dell'ente CP_2
Appellato E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Andrea Menaguale, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Melchiorre Delfico n. 10/F Appellato OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice di primo grado. Opposizione agli atti esecutivi CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI: Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, Voglia riformare la sentenza n. 891/2016 pronunciata e depositata il 29.11.2016 dalla dal Giudice di Pace, dott.ssa Angela pagina 1 di 10 Speranza e per l'effetto: in via principale, accertata l'inesistenza delle ingiunzioni di pagamento n. 94503 del 01.07.2011; n. 44859 del 24.12.2012; n. 84411 del 10.04.2013 e/o della notifica delle stesse, dichiarare l'inesistenza del credito;
- sempre in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, annullare il preavviso di fermo e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare il preavviso di fermo n. 2015/0000233878, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dall'opponente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione procedere 1-All'integrale rigetto dell'atto d'appello con conferma della sentenza di primo grado nr 891/2016 r.g. sent resa nell'ambito del procedimento nr 1303/2016 r.g. Tutto con vittoria di diritti spese ed onorari di lite da volersi liquidare in favore dei procuratori di
che si dichiarano antistatari CP_1
2) Accertare e valutare i profili di temerarietà dell'appello istaurato ex art 96 c.p.c. con conseguente condanna dell'appellante al risarcimento ritenuto di giustizia in favore di .” CP_1
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo:
1) rigettare ogni avversa domanda di cui all'atto di appello in quanto inammissibile, irricevibile, improcedibile e comunque, in ogni caso, tutte infondate sia in fatto che in diritto;
confermare la sentenza n. 891/2016 emessa dal Giudice di Pace di Teramo nonché la sua efficacia esecutiva;
con conseguente condanna dell'opponente;
2) con vittoria di spese e competenze del giudizio”. Per parte appellata : Controparte_3
“Conclude per il rigetto dell'appello promosso dal Sig. e per la conferma Parte_1 integrale della sentenza n. 891/2016 resa inter partes dal Giudice di Pace di Teramo. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”
*** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione al provvedimento di preavviso di fermo n. 2017/0000233878 notificato in data 22.07.2015 ha proposto opposizione Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Teramo a sei delle trenta cartelle di pagamento poste a fondamento del citato provvedimento di preavviso di fermo relative a sanzioni comminate in conseguenza della pagina 2 di 10 violazione delle disposizioni del Codice della strada e, in particolare:
- n. 0080903 del 20.12.2007 notificata in data 29.12.2007, con cartella di pagamento n. 90020070105740472 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028159 del 22.01.2014 in
[... data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_3
(verbale n. 3947 del 14.12.2005 notificato il 4.03.2006); CP_3
- n. 0094503 del 3.05.2011 notificata in data 1.07.2011, con cartella di pagamento n. 90020110050778212 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028164 del 22.01.2015 in data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_3
(verbale n. 335 del 5.03.2007 notificato l'11.05.2007);
[...]
- n. 0112406 del 20.05.2011 notificata in data 27.10.2011, con cartella di pagamento n. 90020100066265355 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028163 del 22.01.2015 in data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_4
(verbale n. 13052 del 24.11.2008 notificato il 26.02.2009);
- n. 0448509 del 24.12.2012 notificata in data 19.02.2013, con cartella di pagamento n. 90020120159041010 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028170 del 22.01.2015 in data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_2
(verbale n. 10401 del 3.07.2011 notificato il 23.09.2011);
- n. 0084411 del 10.04.2013 notificata in data 8.05.2013, con cartella di pagamento n. 90020130025536556 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028171 del 22.01.2015 in data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_3
(verbale n. 1579 dell'8.11.2008 notificato il 3.03.2009);
[...]
- cartella di pagamento n. 1082000020015524 notificata in data 24.11.2000, successivamente notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 9895 del 5.09.2002 in data 4.10.2002, in data 20.05.2006 e in data 27.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal
[...]
. Controparte_3
Con sentenza n. 891/2016 depositata in cancelleria in data 29.11.2016 il Giudice di pace di Teramo ha accolto parzialmente l'opposizione confermando il preavviso di fermo con esclusione di quanto ivi previsto in relazione alle ingiunzioni n. 0112406 del 20.05.2011, n. 0080903 del 20.12.2007 e della cartella di pagamento n. 10820000020015524 in quanto prescritte.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il quale ha chiesto – per le Parte_1 ragioni che saranno esaminate nel prosieguo - la riforma della pronuncia relativamente alle residue cartelle di pagamento, ossia:
- n. 0094503 del 3.05.2011 notificata in data 1.07.2011, con cartella di pagamento n. 90020110050778212 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028164 del 22.01.2015 in data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_3
(verbale n. 335 del 5.03.2007 notificato l'11.05.2007);
[...]
- n. 0448509 del 24.12.2012 notificata in data 19.02.2013, con cartella di pagamento n. 90020120159041010 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028170 del 22.01.2015 in pagina 3 di 10 data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_2
(verbale n. 10401 del 3.07.2011 notificato il 23.09.2011);
- n. 0084411 del 10.04.2013 notificata in data 8.05.2013, con cartella di pagamento n. 90020130025536556 notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028171 del 22.01.2015 in data 5.05.2015 relativa ad una sanzione al codice della strada emessa dal Controparte_3
(verbale n. 1579 dell'8.11.2008 notificato il 3.03.2009).
[...]
3. Si sono costituite in giudizio il ed il CP_1 Controparte_3 CP_2
i quali chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con
[...] conferma dell'impugnata sentenza.
4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza dell'11.09.2024 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 25.10.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo con invito a parte convenuta CP_1 alla produrre in giudizio la documentazione dalla stessa allegata nel giudizio di primo grado, la
[...] quale è stata depositata in data 28.10.2024, rappresentando – al contempo - che in relazione alle ingiunzioni n. 80903 , n. 112406 e n. 15524 è intervenuto l'azzeramento ex art. 4 d.l. n. 119/2017
“Stralcio automatico delle cartelle al di sotto di € 1000” (i relativi importi - tuttavia – sono stati dichiarati prescritti dal giudice di primo grado ed in relazione ai quali non è stato proposto appello incidentale, con la conseguenza che non deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere). A seguito del deposito di tale documentazione nonché dell'invito alle parti al deposito degli originali delle notifiche relative ai provvedimenti in contestazione, la causa è stata nuovamente presa in decisione all'udienza del 3.07.2025 con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente deve essere ribadita l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. U, 7 maggio 2010, n. 11087) nonché la giurisdizione dell'intestato Tribunale in quanto il provvedimento di preavviso di fermo e il successivo fermo amministrativo non possono essere qualificati come atti esecutivi ovvero atti prodromici all'esecuzione forzata bensì come misure alternative all'esecuzione, ossia misure puramente afflittive, volte ad indurre il debitore all'adempimento pur di ottenerne la rimozione, di talché la corrispondente iniziativa giudiziaria deve essere qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo (cfr. Cass. civ., sez. U., 22 luglio 2015, n. 15354). Conseguentemente, non trova applicazione la regola di cui all'art. 2 co. 1 d.lgs. n. 546/1992 secondo cui «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del d.p.r. n. 602/1973 per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» essendo il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973 impugnabile davanti al giudice tributario se riguarda una pagina 4 di 10 pretesa dell'ente pubblico di natura tributaria ovvero, se riguarda una pretesa di natura non tributaria, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass. civ., sez. U., 5 giugno 2008, n. 14831; Cass. civ., sez. U., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass. civ., sez. U, 6 aprile 2012, n. 5575). In applicazione di tali principi, pertanto, venendo in rilievo sanzioni commesse in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel Codice della strada, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non avendo le stesse natura tributaria (cfr. Tribunale di Bari, sentenza 31 maggio 2023, n. 2171).
6. Ciò premesso, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver correttamente valutato il disconoscimento dalla stessa effettuato ex art. 2719 c.c. circa la non conformità delle copie delle notifiche relative alle sopracitate cartelle di pagamento agli originali. In particolare all'udienza del 26.05.2016 tenutasi davanti al Giudice di Pace di Teramo
[...]
in proprio ed in sostituzione del suo difensore, ha dichiarato di disconoscere Parte_1
“espressamente ed analiticamente, ex art. 2719 c.c., in quanto non ritiene esista alcun originale” ritenendo “non (…)esistenti gli originali corrispondenti alle copie prodotte né gli originali dei titoli sottesi a quello impugnato” con conseguente prescrizione della pretesa economica, la quale, trattandosi di violazioni del codice della strada, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 l. n. 689/1981, cui rinvia l'art. 209 d.lgs. n. 285/1992). Con ordinanza del 28.11.2024 le parti sono state invitate al deposito degli originali di tutte le notifiche relative agli atti prodromici al preavviso di fermo. All'esito di tale produzione documentale, da tutti gli atti di causa risultano: a) in relazione alla cartella di pagamento n. 90020110050778212:
- il verbale di accertamento n. 335 emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di relativo alla violazione dell'art. 7 co. 1a e art. 14 d.lgs. n. 285/1991 commessa Controparte_3 in data 5.03.2007 (vd. doc. presente nel fascicolo di primo grado);
- la cartolina di ricevimento relativa alla notifica di tale verbale in data 11.04.2007 consegnata al destinatario (vd. doc. presente nel fascicolo di primo grado), depositata in Parte_1 originale in data 9.12.2024 (in relazione a tale notifica parte appellante all'udienza del 23.04.2025 ha rinunciato all'eccezione)
- l'ingiunzione di pagamento n. 0094503 del 3.05.2011 notificata in data 1.07.2011, con cartella di pagamento notificata a mezzo dell'intimazione di pagamento n. 0028164 del 22.01.2015 in data 5.05.2015 (vd. doc. 2 allegato al deposito autorizzato del 28.10.2024 – “intimazioni e notifiche”) relativa al citato verbale n. 335 del 5.03.2007, ingiunzione notificata a mani in data 1.07.2011 (vd. doc. 2 ingiunzione allegato al deposito autorizzato del 28.10.2024 di , non prodotta in CP_1 originale;
b) in relazione alla cartella n. 90020130025536556 risultano in atti:
- il verbale di accertamento n. 9043 emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di
(reg. verbali 1579/20208) relativo alla violazione dell'art. 7 co. 1a e art. 14 Controparte_3
d.lgs. n. 285/1991 commessa in data 8.11.2008 (vd. doc. presente nel fascicolo di primo grado); pagina 5 di 10 - la cartolina di ricevimento relativa alla notifica di tale verbale, ritirata dal destinatario
[...] in data 3.03.2009 (vd. doc. presente nel fascicolo di primo grado), in relazione alla Parte_1 quale si rinvia al par 7.1. della motivazione;
- l'ingiunzione di pagamento n. 0084411 del 10.04.2013 relativa al citato verbale reg. 1579/2008 notificata a mezzo posta in data 8.05.2013 (vd. doc. 5 ingiunzione allegato al deposito autorizzato del 28.10.2024 di , non prodotta in originale;
CP_1
c) in relazione alla cartella di pagamento n. 90020120159041010 risultano in atti:
- il verbale di accertamento n. 10401 del 18.08.2011 (reg. 2215/2011) emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di relativo alla violazione dell'art. 7 co. 1 A) e 14 d.lgs. CP_2
n. 285/1992 commessa il 3.07.2011 (vd. doc. presente nel fascicolo di primo grado);
- la copia della cartolina di ricevimento relativa alla notifica del suddetto verbale consegnata al destinatario in data 20.09.2011, munita dell'attestazione di conformità da Parte_1 parte del Sottufficiale di P.M. (vd. doc. presente nel fascicolo di primo grado) Controparte_5
- l'ingiunzione di pagamento n. 0448509 del 24.12.2012 relativa al citato verbale n. 10401 notificata a mezzo posta ricevuta a mani in data 19.02.2013 (vd. doc. 4 ingiunzione allegato al deposito autorizzato di del 28.10.2024), non prodotta in originale. CP_1
7. In punto di diritto l'art. 2719 c.c. prevede che «le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta». In relazione a tale disconoscimento la giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che:
- esso deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo l'onere di tempestività previsto dall'art. 157 co. 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 24 febbraio 2023, n. 5755; Cass. civ., sez. 3, 5 luglio 2019, n. 18704);
- la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass. civ., sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. Civ., sez. 2, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass. civ., sez. 3, 13 settembre 2021, n. 24634);
- la contestazione di conformità all'originale del documento prodotto in copia è validamente compiuta ex art. 2719 c.c. anche se si nega l'esistenza stessa di un originale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, 2 febbraio 2022, n. 3126);
- tale disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le pagina 6 di 10 presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. 5, 18 gennaio 2023, n. 1324; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6176);
- con particolare riferimento alla produzione in giudizio delle copie fotostatiche delle relate di notifica prive dell'asseverazione di conformità all'originale, “l'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all'art. 2719 c.c.” (Cass. n. 1974 del 2018).
7.1. In applicazione di tali principi, ritenuta la validità del disconoscimento effettuato da avendo contestato la stessa esistenza degli originali delle notifiche degli atti Parte_1 prodromici al notificato preavviso di fermo: a) con riferimento alla cartella di pagamento n. 90020110050778212 nonostante la produzione in originale della notifica del verbale n. 335, non risultando in atti l'originale della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 94503, il credito deve ritenersi prescritto (essendo stato il preavviso di fermo notificato in data 22.07.2015, ossia oltre il termine di 5 anni) non avendosi elementi sufficienti, a fronte della contestazione della stessa inesistenza dell'originale, per provare – anche a mezzo di presunzioni – l'effettiva notifica dell'ingiunzione di pagamento;
b) con riferimento alla cartella n. 90020130025536556, sebbene debba ritenersi prodotta in atti l'originale della notifica del verbale n. 9043 avvenuta il 3.03.2009 (la stessa non risulta tra le produzioni cartacee dell'11.12.2024 ma risulta essere stata scansionata dalla cancelleria, motivo per il quale deve presumibilmente ritenersi smarrita dalla cancelleria stessa), non risulta depositata in atti in originale la notifica dell' ingiunzione di pagamento n. 0084411 del 10.04.2013, con la conseguenza che il credito deve ritenersi prescritto (essendo stato il preavviso di fermo notificato in data 22.07.2015, ossia oltre il termine di 5 anni) non avendosi elementi sufficienti, a fronte della contestazione della stessa inesistenza dell'originale, per provare – anche a mezzo di presunzioni – l'effettiva notifica dell'ingiunzione di pagamento;
c) con riferimento alla cartella di pagamento n. 90020120159041010, risulta in atti la notifica del verbale di accertamento n. 10401 avvenuta in data 20.09.2011 munita dell'attestazione di conformità da parte del Sottufficiale di P.M. e non risulta decorso il termine di Controparte_5 prescrizione quinquennale atteso che, anche a voler accogliere l'eccezione ex art. 2719 c.c. relativa alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0448509 (non prodotta in originale), il preavviso di fermo è stato notificato in data 22.07.2015. 8. Con riferimento alla cartella di pagamento n. 90020120159041010 occorre, pertanto, procedere all'esame delle ulteriori contestazioni sollevate da parte appellante la quale, in primo luogo, ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di pagina 7 di 10 un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata se, nel caso in cui costituisca il primo atto riguardante la pretesa per interessi, indica, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022; Cass. civ., sez. 5 ordinanza 28 giugno 2023, n. 18426).
8.1. Alla luce di tali principi ritiene il Tribunale che nel caso di specie la doglianza di parte appellante non può trovare accoglimento in quanto nella cartella esattoriale viene indicato espressamente l'importo richiesto a titolo di sorte capitale ed interessi al 24.12.2012 con la specifica indicazione che gli stessi sono calcolati sul totale del debito ed incrementati giornalmente in ragione degli interessi legali vigenti. Parimenti nel preavviso di fermo vi è l'indicazione che gli interessi di mora (in quanto tali decorrenti dal termine ultimo di pagamento) “sono calcolati al 25/10/2024 e, fino alla data di pagamento saranno dovuti gli ulteriori interessi maturati”.
9. Con un ultimo motivo di appello ha contestato l'illegittima applicazione Parte_1 della maggiorazione di cui all'art. 27 co. 6 l. n. 689/1981, ritenendo la stessa applicabile solo nei casi in cui è stata emessa ordinanza di ingiunzione da parte del Prefetto ex art. 18 l. n. 689/1981 e non nei casi, come quello oggetto di giudizio, nel quale è stata emessa ordinanza di ingiunzione. In punto di diritto nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
- l'art. 194 d.lgs. n. 285/1992 prevede che «in tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 869, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo»;
- l'art. 203 ult. co. d.lgs. n. 285/1992 – nel testo ratione temporis vigente – dispone che se nel termine di 60 giorni dalla violazione o dalla notificazione non è stato proposto ricorso al Prefetto e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta «il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 869 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento»;
- l'art. 206 d.lgs. n. 285/1992 prevede che se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 (che disciplina il pagamento in misura ridotta) e 204 (che disciplina l'ordinanza di ingiunzione emessa dal Prefetto) e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 869 (che disciplina l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione) «la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 869»;
- l'art. 27 co. 6 l. n. 689/1981 – nel testo ratione temporis vigente – prevede che «salvo quanto previsto nell'articolo 26» - il quale disciplina il pagamento in misura rateale - «in caso di ritardo nel pagina 8 di 10 pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore», sanzione che non ha natura risarcitoria o corrispettiva, trattandosi di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (cfr. Corte Cost. n. 308 del 1999). Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, il rinvio operato dall'art. 206 d.lgs. n. 285/1992 all'art. 27 l. n. 689/1981 deve essere inteso come rinvio all'intera disposizione e non solo alle modalità di riscossione mediante ruoli in quanto: i) sul piano letterale l'art. 206 cit. non si limita al rinvio ad uno o più dei diversi commi di cui si compone l'art. 27; ii) sempre sul piano letterale, l'art. 203 d.lgs. n. 285/1992 contiene una deroga espressa all'art. 17 della l. n. 689/1981 ma non altrettanto prevede con riferimento all'art. 27 co. 6 della medesima legge;
iii) sul piano della ratio la funzione della sanzione aggiuntiva di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti è coerente con l'intero sistema di irrogazione e di riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada atteso che gli interessi sono esclusi dalla previsione di cui all'art. 203 d.lgs. n. 285/1992 e non vi è alcuna norma apposita che ne regoli la riscossione in difformità da quanto previsto dall'art. 27. In sintesi, “in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del 10% semestrale ai sensi dell'art. 27 l. n. 689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l'iscrizione al ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17901; Cass. civ., sez. 6, 1 febbraio 2016, n. 1884; Cass. civ., sez. 3, 20 ottobre 2016, n. 21259; Cass. civ., sez. 2, 22 ottobre 2007, n. 22100).
10. In conclusione, alla luce di quanto sopraesposto, l'appello può trovare accoglimento limitatamente alla cartella di pagamento n. 90020110050778212 (con successiva ingiunzione di pagamento n. 0094503 e successiva intimazione di pagamento n. 0028164) e alla cartella di pagamento n. 90020130025536556 (con successiva ingiunzione di pagamento n. 0084411) mentre deve essere rigettato in relazione alla cartella di pagamento n. 90020120159041010 (con successiva ingiunzione di pagamento n. 0448509). Ne deriva – anche considerato che, in ogni caso, il preavviso di fermo è stato notificato a seguito del mancato pagamento di trenta cartelle esattoriali (di cui solo sei sono state oggetto di opposizione davanti al giudice di pace) – che non può essere accolta la domanda di annullamento del preavviso di fermo amministrativo poiché l'eventuale non debenza delle somme contestate non comporta il venir meno della legittimità della comunicazione preventiva essendo la medesima giustificata dall'omesso pagamento delle restanti cartelle esattoriali.
11. L'esito complessivo della lite giustifica la conferma della sentenza di primo grado in punto di spese di lite nonché la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 pagina 9 di 10 contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone: Controparte_3
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 891/2016 conferma il preavviso di fermo con esclusione anche della cartella di pagamento n. 90020110050778212 (con successiva ingiunzione di pagamento n. 0094503 e successiva intimazione di pagamento n. 0028164) e della cartella di pagamento n. 90020130025536556 (con successiva ingiunzione di pagamento n. 0084411);
2) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
3) spese di lite compensate Teramo, 10.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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