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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 858/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ti PIETRICOLA FRANCESCO e GALLINELLI
FRANCESCA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. La casa coniugale, ubicata in Monte San Biagio (Latina), Via Fossellone n.31, con le relative pertinenze tutte, di proprietà di , rimane in esclusivo uso, con i relativi Parte_1
arredi e mobilio tutto, alla sig.ra , quale genitrice presso la quale vivranno Pt_2 prevalentemente i figli della coppia, che saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
il sig. si è già trasferito presso altro immobile sito in Monte San Biagio (LT), Pt_1
Via Appia, n. 33. 2. I coniugi si atterranno ed intendono adottare, nella gestione dei figli, il seguente PIANO GENITORIALE, che costituirà parte integrante del presente ricorso: - Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascuno dei genitori separatamente nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Il Sig. fino a che i figli, non economicamente Pt_1
autosufficienti, vivranno con la madre, verserà alla stessa, economicamente autosufficiente, per il solo contributo al mantenimento dei predetti, un assegno pari ad euro 500,00 mensili ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di riferimento nella misura del 75 %, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso codesto
Tribunale. A tale proposito, i signori e , dichiarano e Parte_1 Parte_2 si impegnano ad aderire, come in effetti aderiscono, a titolo di riferimento, al protocollo d'intesa (PROTOCOLLO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE) stipulato tra il
Tribunale Ordinario di Latina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nel mese di giugno del 2019 ove sono previste le seguenti categoria di spesa: A) spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasioni di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria;
B) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuorisede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto); sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti dal S.S.N.. Si precisa, peraltro, come le CP_1
spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori;
C) spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per il ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Infine, sempre in ordine alle spese straordinarie, è onere del genitore collocatario quello di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario, il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge;
4. Il sig. , essendo titolare di un ristorante (soltanto Parte_1 formalmente intestato alla propria coniuge) in Monte San Biagio (LT) non sempre potrà tenere con sé i figli durante il fine settimana, quando i figli staranno, appunto, con la madre.
Terrà con sé i figli nella giornata di riposo settimanale dell'attività di ristorante, con pernotto, quando li andrà a prendere all'uscita di scuola, li accompagnerà a scuola il giorno seguente e li terrà con sé fino alle ore 19,00, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora per motivi di lavoro del padre o per malattia dei minori o ancora per improrogabili impegni degli stessi, non sia stato possibile dare esecuzione agli accordi di cui sopra, il padre potrà recuperare i propri giorni di permanenza con i figli nei periodi successivi, previo accordo con la madre. Le parti si rendono in ogni caso disponibili a convenire tempi e modalità di visita diversi da quelli pattuiti, ove lo reputino opportuno o insorgano fra loro eventuali esigenze personali e/o lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime agli impegni scolastici, ludici e sportivi dei figli;
5. Per quanto concerne le festività natalizie e quelle di Capodanno (il 24,
25 e 26 con uno/a e il 31 dicembre - 1 gennaio con l'altro/a ad anni alterni) così come quelle pasquali (la domenica di Pasqua con uno/a e il Lunedì di Pasquetta con l'altro/a), si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori. Inoltre, durante le festività natalizie i bambini potranno trascorrere con il padre, con condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 3 (tre) giorni consecutivi ulteriori rispetto alle giornate del 24, 25 e 26 dicembre e/o alle giornate del 31 dicembre - 1 gennaio;
6. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con il padre, con condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori. Per le suddette vacanze estive, qualora le stesse vengano svolte all'estero o in località italiana con pernotto, i genitori si impegnano a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima della partenza prevista, i riferimenti delle strutture ricettive ospitanti;
7. I figli trascorreranno insieme ad entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno nonché quelli relativi ad altri avvenimenti importanti
(comunione, cresima ecc.);
8. I figli dovranno trascorrere tempi adeguati con i nonni paterni e/o materni”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 22/07/2007,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 54, Parte II, Serie A, dell'anno 2007);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 09/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ti PIETRICOLA FRANCESCO e GALLINELLI
FRANCESCA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. La casa coniugale, ubicata in Monte San Biagio (Latina), Via Fossellone n.31, con le relative pertinenze tutte, di proprietà di , rimane in esclusivo uso, con i relativi Parte_1
arredi e mobilio tutto, alla sig.ra , quale genitrice presso la quale vivranno Pt_2 prevalentemente i figli della coppia, che saranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi;
il sig. si è già trasferito presso altro immobile sito in Monte San Biagio (LT), Pt_1
Via Appia, n. 33. 2. I coniugi si atterranno ed intendono adottare, nella gestione dei figli, il seguente PIANO GENITORIALE, che costituirà parte integrante del presente ricorso: - Per
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata da ciascuno dei genitori separatamente nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. Il Sig. fino a che i figli, non economicamente Pt_1
autosufficienti, vivranno con la madre, verserà alla stessa, economicamente autosufficiente, per il solo contributo al mantenimento dei predetti, un assegno pari ad euro 500,00 mensili ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di riferimento nella misura del 75 %, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso codesto
Tribunale. A tale proposito, i signori e , dichiarano e Parte_1 Parte_2 si impegnano ad aderire, come in effetti aderiscono, a titolo di riferimento, al protocollo d'intesa (PROTOCOLLO SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE) stipulato tra il
Tribunale Ordinario di Latina ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina nel mese di giugno del 2019 ove sono previste le seguenti categoria di spesa: A) spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali partecipazioni a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasioni di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria;
B) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuorisede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto); sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi forniti dal S.S.N.. Si precisa, peraltro, come le CP_1
spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori;
C) spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per il ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Infine, sempre in ordine alle spese straordinarie, è onere del genitore collocatario quello di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario, il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge;
4. Il sig. , essendo titolare di un ristorante (soltanto Parte_1 formalmente intestato alla propria coniuge) in Monte San Biagio (LT) non sempre potrà tenere con sé i figli durante il fine settimana, quando i figli staranno, appunto, con la madre.
Terrà con sé i figli nella giornata di riposo settimanale dell'attività di ristorante, con pernotto, quando li andrà a prendere all'uscita di scuola, li accompagnerà a scuola il giorno seguente e li terrà con sé fino alle ore 19,00, quando li riaccompagnerà a casa dalla madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora per motivi di lavoro del padre o per malattia dei minori o ancora per improrogabili impegni degli stessi, non sia stato possibile dare esecuzione agli accordi di cui sopra, il padre potrà recuperare i propri giorni di permanenza con i figli nei periodi successivi, previo accordo con la madre. Le parti si rendono in ogni caso disponibili a convenire tempi e modalità di visita diversi da quelli pattuiti, ove lo reputino opportuno o insorgano fra loro eventuali esigenze personali e/o lavorative ed in ogni caso allorquando, con il passare del tempo, sia necessario adeguare il regime agli impegni scolastici, ludici e sportivi dei figli;
5. Per quanto concerne le festività natalizie e quelle di Capodanno (il 24,
25 e 26 con uno/a e il 31 dicembre - 1 gennaio con l'altro/a ad anni alterni) così come quelle pasquali (la domenica di Pasqua con uno/a e il Lunedì di Pasquetta con l'altro/a), si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra i genitori. Inoltre, durante le festività natalizie i bambini potranno trascorrere con il padre, con condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 3 (tre) giorni consecutivi ulteriori rispetto alle giornate del 24, 25 e 26 dicembre e/o alle giornate del 31 dicembre - 1 gennaio;
6. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con il padre, con condizione di reciprocità per la madre, un periodo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i genitori. Per le suddette vacanze estive, qualora le stesse vengano svolte all'estero o in località italiana con pernotto, i genitori si impegnano a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima della partenza prevista, i riferimenti delle strutture ricettive ospitanti;
7. I figli trascorreranno insieme ad entrambi i genitori il giorno del proprio compleanno nonché quelli relativi ad altri avvenimenti importanti
(comunione, cresima ecc.);
8. I figli dovranno trascorrere tempi adeguati con i nonni paterni e/o materni”.
Compensa le spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TERRACINA (LT) il 22/07/2007,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 54, Parte II, Serie A, dell'anno 2007);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 09/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino