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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Rg. 2941/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2941/2023 R.G., avente ad
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
ES AN e NI LL, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in
Sorrento, alla via degli Aranci n. 145,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IO OL in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Chicoli in Torre del
Greco alla Via Roma, 4,
CONVENUTA Nonché
residente in Gragnano (NA) Via ES Controparte_2
Petrarca, n. 7
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO
Con atto di citazione notificato telematicamente, l'attore conveniva in giudizio la e , Controparte_1 Controparte_2
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni subite in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 28 giugno 2019, in Castellammare di Stabia.
A tal fine l'attore premetteva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, alle ore 12.25 circa, in qualità di conducente a bordo del motociclo Tg. EL81663, nel mentre percorreva la via
Passeggiata Archeologica in direzione Gragnano, giunto nei pressi dell'intersezione con Viale Villa Arianna, veniva investito dal veicolo Citroen Tg. DF864EF di proprietà di il Controparte_2
cui conducente, che procedeva nella medesima direzione di marcia, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra non segnalata, lo travolgeva provocandone la caduta al suolo.
Deduceva ancora che trasportato presso il Presidio Ospedaliero San
Leonardo di Castellammare, i sanitari di turno gli diagnosticarono
“frattura somatica dello spigolo anterosuperiore sinistro di 12 con avvallamento della limitante somatica superiore, trauma braccio destro con ematoma”, i cui postumi venivano quantificati nella misura del 17/18%, con una ITT di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30 ed una ulteriore ITP al 25 % di gg. 30 come da relazione del medico consulente di parte dott. Per_1 Deduceva, poi, l'attore che lo Controparte_1
sottoponeva a visita medica e provvedeva a inviare un assegno pari all'importo di € 27.800,00, trattenuto in acconto sul maggiore avere, poiché il medico fiduciario della compagnia assicurativa,
Dott. riconosceva i postumi con un danno Persona_2
biologico al 15%, una ITT di gg. 30, una ITP di gg. 30 al 75% una
ITP di gg. 30 al 50% ed una ulteriore ITP di gg. 30 al 25%.
Rappresentava, inoltre, di aver infruttuosamente esperito il tentativo di definire bonariamente la lite mediante la stipula di convenzione di negoziazione assistita con nota trasmessa a mezzo p.e.c. alla in data 4.4.2023 ed a mezzo racc. a/r al responsabile CP_1
civile in data 14.4.2023.
Chiedeva pertanto “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DF864EF nella produzione del sinistro per cui è giudizio e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, secondo la accertata responsabilità, al risarcimento di tutti i danni ingiustamente subiti dall'attore per effetto e conseguenza del sinistro “de quo”, nella species del danno patrimoniale e non patrimoniale, come in premessa specificati, quantificandoli sulla scorta della documentazione prodotta nella misura accertata in corso di causa – se ritenuto previa CTU medico legale – o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data dell'evento sino al soddisfo ed al netto dell'offerta unilaterale già trasmessa”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
,chiedendo il rigetto della domanda per integrale Controparte_1
risarcimento del danno già effettuato prima dell'instaurazione del giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione e, nel merito,
l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro. In via gradata, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato. Acquisita la documentazione relativa al sinistro, ivi compreso il rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri, espletata la prova testimoniale, nonché la c.t.u. medico legale sulla persona di
, la causa veniva assegnata a sentenza. Parte_1
DIRITTO
Va dichiarata, in via preliminare, la contumacia di CP_2
in quanto non costituitosi in lite nonostante regolare notifica
[...]
dell'atto di citazione.
La domanda va accolta solo nei limiti di cui di seguito.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Va osservato che l'atto di citazione non può ritenersi nullo;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163
n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie, l'atto di citazione non può ritenersi generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, essendo riportati tutti gli elementi che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
La domanda è proponibile, in quanto preceduta da lettere di messa in mora inviate ed allegate, così come richiesto dagli artt. 145 e
148, 283 C.d.A.
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162 nei confronti dei convenuti. Anche la legittimazione delle parti, intesa come titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, è provata dai documenti depositati in atti e del resto non contestata.
All'esito dell'istruttoria espletata, questo giudice ritiene che nel caso di specie debba trovare applicazione l'art. 2054, II comma cc., il quale, nel caso di scontro tra veicoli, postula un concorso di responsabilità tra i due conducenti, quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
In merito va richiamata la costante giurisprudenza della S.C. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., che tuttavia è norma con funzione meramente sussidiaria, giacché opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta colposa dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Fermo restando che l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta l'automatico superamento della citata presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex pluribus Cass. Civ. 3543/2013).
Tale presunzione di corresponsabilità non risulta superata dalla prova testimoniale esperita nel corso del giudizio. In particolare l'unico teste in grado di riferire sulla dinamica del sinistro, Tes_1
, escusso all'udienza 14.10.2024, non ha fornito indicazioni
[...]
decisive tali da consentire a questo giudice il superamento della presunzione di pari responsabilità tra i due conducenti dei veicoli coinvolti. In particolare non risulta provato che il conducente del veicolo Citroen abbia azionato l'indicatore di direzione, né che il conducente del motociclo viaggiasse ad una velocità adeguata, circostanza che mal si concilia con il violento impatto invece riferito dal teste.
Pertanto deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., la responsabilità del sinistro sia da attribuire ad entrambe le parti in causa in egual misura.
In ordine alle lesioni riportate dall'attore, si rileva che il CTU, dott.
– sulla scorta di argomentazioni condivisibili e che Persona_3
questo giudice ritiene di far proprie– ha confermato la compatibilità dei danni con la dinamica dell'evento, riconoscendo all'attore un danno da ITT quantificata in gg. 30, una ITP al 70% in gg. 30, una
ITP al 50% in 30 gg ed ITP al 25% in altrettanti 30 gg. Il consulente ha ritenuto che i postumi invalidanti permanenti incidono sulla integrità psicofisica, sulla sfera individuale, ad ostacolo sia alla vita di relazione e delle normali attività quotidiane che alle capacità lavorative del soggetto, nella misura del 15%. Le spese documentate risultano congrue nella misura di € 1.045,00.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto Parte_1
aveva 42 anni, può riconoscersi all'attore la somma di €
[...]
3.450,00 per ITT;
la somma di € 2.415,00 per ITP al 70%; la somma di € 1.725,00 per ITP al 50%, la somma di € 862,50 per ITP al 25% e quindi complessivamente per danno biologico temporaneo la somma di € 8.452,50.
All'attore va poi riconosciuto, tenuto conto della percentuale riconosciuta dal Ctu pari al 15%, un danno non patrimoniale risarcibile, comprensivo di sofferenza soggettiva, pari a € 50.169,00, nonché spese mediche ritenute congrue per la somma di
€ 1.045,00.
Non può riconoscersi all'attore alcuna somma a titolo di personalizzazione, atteso che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che essa è riconoscibile soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali” tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; nel caso che ci occupa ciò non è avvenuto.
Pertanto il danno complessivo riconosciuto risulterà pari alla somma di € 59.666,50.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, allo stesso spetta la somma di € 29.833,25. Considerando che l'assicurazione ha corrisposto all'attore la somma, come da assegno in atti, di €
27.800,00 (importo comprensivo di € 2.000,00 di onorari ed €
742,00 di spese mediche), la differenza ancora spettante, al netto di quanto già corrisposto, è pari ad € 4.033,25, derivante dalla differenza tra € 29.833,25 ed 25.800,00, somma quest'ultima già decurtata dall'importo di € 2.000,00 corrisposto a titolo di compenso professionale.
Sulla residua somma liquidata, inoltre, decorreranno gli interessi in misura legale, dal fatto al soddisfo.
In considerazione dei motivi della decisione, tenuto conto che è stata fatta applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., il Tribunale ritiene sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico dei convenuti in solido. Le spese di CTU, accertamento comunque necessario per la valutazione delle lesioni, sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-Dichiara la responsabilità concorsuale dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro nella misura del 50% e per l'effetto:
- Condanna i convenuti in solido in p. del Controparte_3
l.r.p.t. e al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 4.033,25, oltre interessi dal fatto al
[...]
soddisfo;
- Compensa al 50% le spese di lite e condanna i convenuti in solido in p. del l.r.p.t. e al Controparte_3 Controparte_2
pagamento in favore di della restante metà che Parte_2
liquida nella misura già ridotta in € 1.000,00 per onorari ed €
272,50 per spese, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
-Le spese di Ctu, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Torre Annunziata, 24.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2941/2023 R.G., avente ad
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1
ES AN e NI LL, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in
Sorrento, alla via degli Aranci n. 145,
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IO OL in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Chicoli in Torre del
Greco alla Via Roma, 4,
CONVENUTA Nonché
residente in Gragnano (NA) Via ES Controparte_2
Petrarca, n. 7
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO
Con atto di citazione notificato telematicamente, l'attore conveniva in giudizio la e , Controparte_1 Controparte_2
per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le lesioni subite in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 28 giugno 2019, in Castellammare di Stabia.
A tal fine l'attore premetteva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, alle ore 12.25 circa, in qualità di conducente a bordo del motociclo Tg. EL81663, nel mentre percorreva la via
Passeggiata Archeologica in direzione Gragnano, giunto nei pressi dell'intersezione con Viale Villa Arianna, veniva investito dal veicolo Citroen Tg. DF864EF di proprietà di il Controparte_2
cui conducente, che procedeva nella medesima direzione di marcia, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra non segnalata, lo travolgeva provocandone la caduta al suolo.
Deduceva ancora che trasportato presso il Presidio Ospedaliero San
Leonardo di Castellammare, i sanitari di turno gli diagnosticarono
“frattura somatica dello spigolo anterosuperiore sinistro di 12 con avvallamento della limitante somatica superiore, trauma braccio destro con ematoma”, i cui postumi venivano quantificati nella misura del 17/18%, con una ITT di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30 ed una ulteriore ITP al 25 % di gg. 30 come da relazione del medico consulente di parte dott. Per_1 Deduceva, poi, l'attore che lo Controparte_1
sottoponeva a visita medica e provvedeva a inviare un assegno pari all'importo di € 27.800,00, trattenuto in acconto sul maggiore avere, poiché il medico fiduciario della compagnia assicurativa,
Dott. riconosceva i postumi con un danno Persona_2
biologico al 15%, una ITT di gg. 30, una ITP di gg. 30 al 75% una
ITP di gg. 30 al 50% ed una ulteriore ITP di gg. 30 al 25%.
Rappresentava, inoltre, di aver infruttuosamente esperito il tentativo di definire bonariamente la lite mediante la stipula di convenzione di negoziazione assistita con nota trasmessa a mezzo p.e.c. alla in data 4.4.2023 ed a mezzo racc. a/r al responsabile CP_1
civile in data 14.4.2023.
Chiedeva pertanto “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo tg. DF864EF nella produzione del sinistro per cui è giudizio e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro, secondo la accertata responsabilità, al risarcimento di tutti i danni ingiustamente subiti dall'attore per effetto e conseguenza del sinistro “de quo”, nella species del danno patrimoniale e non patrimoniale, come in premessa specificati, quantificandoli sulla scorta della documentazione prodotta nella misura accertata in corso di causa – se ritenuto previa CTU medico legale – o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data dell'evento sino al soddisfo ed al netto dell'offerta unilaterale già trasmessa”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
,chiedendo il rigetto della domanda per integrale Controparte_1
risarcimento del danno già effettuato prima dell'instaurazione del giudizio, eccependo la nullità dell'atto di citazione e, nel merito,
l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro. In via gradata, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa del danneggiato. Acquisita la documentazione relativa al sinistro, ivi compreso il rapporto d'incidente redatto dai Carabinieri, espletata la prova testimoniale, nonché la c.t.u. medico legale sulla persona di
, la causa veniva assegnata a sentenza. Parte_1
DIRITTO
Va dichiarata, in via preliminare, la contumacia di CP_2
in quanto non costituitosi in lite nonostante regolare notifica
[...]
dell'atto di citazione.
La domanda va accolta solo nei limiti di cui di seguito.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione. Va osservato che l'atto di citazione non può ritenersi nullo;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163
n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie, l'atto di citazione non può ritenersi generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, essendo riportati tutti gli elementi che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
La domanda è proponibile, in quanto preceduta da lettere di messa in mora inviate ed allegate, così come richiesto dagli artt. 145 e
148, 283 C.d.A.
Va rilevata, altresì, la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162 nei confronti dei convenuti. Anche la legittimazione delle parti, intesa come titolarità attiva e passiva del rapporto dedotto in giudizio, è provata dai documenti depositati in atti e del resto non contestata.
All'esito dell'istruttoria espletata, questo giudice ritiene che nel caso di specie debba trovare applicazione l'art. 2054, II comma cc., il quale, nel caso di scontro tra veicoli, postula un concorso di responsabilità tra i due conducenti, quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso.
In merito va richiamata la costante giurisprudenza della S.C. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., che tuttavia è norma con funzione meramente sussidiaria, giacché opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta colposa dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Fermo restando che l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta l'automatico superamento della citata presunzione di colpa concorrente, essendo a tal fine necessario accertare, in pari tempo, che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (ex pluribus Cass. Civ. 3543/2013).
Tale presunzione di corresponsabilità non risulta superata dalla prova testimoniale esperita nel corso del giudizio. In particolare l'unico teste in grado di riferire sulla dinamica del sinistro, Tes_1
, escusso all'udienza 14.10.2024, non ha fornito indicazioni
[...]
decisive tali da consentire a questo giudice il superamento della presunzione di pari responsabilità tra i due conducenti dei veicoli coinvolti. In particolare non risulta provato che il conducente del veicolo Citroen abbia azionato l'indicatore di direzione, né che il conducente del motociclo viaggiasse ad una velocità adeguata, circostanza che mal si concilia con il violento impatto invece riferito dal teste.
Pertanto deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., la responsabilità del sinistro sia da attribuire ad entrambe le parti in causa in egual misura.
In ordine alle lesioni riportate dall'attore, si rileva che il CTU, dott.
– sulla scorta di argomentazioni condivisibili e che Persona_3
questo giudice ritiene di far proprie– ha confermato la compatibilità dei danni con la dinamica dell'evento, riconoscendo all'attore un danno da ITT quantificata in gg. 30, una ITP al 70% in gg. 30, una
ITP al 50% in 30 gg ed ITP al 25% in altrettanti 30 gg. Il consulente ha ritenuto che i postumi invalidanti permanenti incidono sulla integrità psicofisica, sulla sfera individuale, ad ostacolo sia alla vita di relazione e delle normali attività quotidiane che alle capacità lavorative del soggetto, nella misura del 15%. Le spese documentate risultano congrue nella misura di € 1.045,00.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto Parte_1
aveva 42 anni, può riconoscersi all'attore la somma di €
[...]
3.450,00 per ITT;
la somma di € 2.415,00 per ITP al 70%; la somma di € 1.725,00 per ITP al 50%, la somma di € 862,50 per ITP al 25% e quindi complessivamente per danno biologico temporaneo la somma di € 8.452,50.
All'attore va poi riconosciuto, tenuto conto della percentuale riconosciuta dal Ctu pari al 15%, un danno non patrimoniale risarcibile, comprensivo di sofferenza soggettiva, pari a € 50.169,00, nonché spese mediche ritenute congrue per la somma di
€ 1.045,00.
Non può riconoscersi all'attore alcuna somma a titolo di personalizzazione, atteso che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che essa è riconoscibile soltanto in presenza di circostanze
"specifiche ed eccezionali” tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; nel caso che ci occupa ciò non è avvenuto.
Pertanto il danno complessivo riconosciuto risulterà pari alla somma di € 59.666,50.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, allo stesso spetta la somma di € 29.833,25. Considerando che l'assicurazione ha corrisposto all'attore la somma, come da assegno in atti, di €
27.800,00 (importo comprensivo di € 2.000,00 di onorari ed €
742,00 di spese mediche), la differenza ancora spettante, al netto di quanto già corrisposto, è pari ad € 4.033,25, derivante dalla differenza tra € 29.833,25 ed 25.800,00, somma quest'ultima già decurtata dall'importo di € 2.000,00 corrisposto a titolo di compenso professionale.
Sulla residua somma liquidata, inoltre, decorreranno gli interessi in misura legale, dal fatto al soddisfo.
In considerazione dei motivi della decisione, tenuto conto che è stata fatta applicazione della regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., il Tribunale ritiene sussistano giuste ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico dei convenuti in solido. Le spese di CTU, accertamento comunque necessario per la valutazione delle lesioni, sono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
-Dichiara la responsabilità concorsuale dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro nella misura del 50% e per l'effetto:
- Condanna i convenuti in solido in p. del Controparte_3
l.r.p.t. e al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di € 4.033,25, oltre interessi dal fatto al
[...]
soddisfo;
- Compensa al 50% le spese di lite e condanna i convenuti in solido in p. del l.r.p.t. e al Controparte_3 Controparte_2
pagamento in favore di della restante metà che Parte_2
liquida nella misura già ridotta in € 1.000,00 per onorari ed €
272,50 per spese, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
-Le spese di Ctu, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Torre Annunziata, 24.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Immacolata Cesarano