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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21167/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to R.Magrì, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Pinerolo, Via Buniva n. 26 presso il difensore avv.to Magri'.
Ricorrente contro
, contumace. Controparte_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ In via principale respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza
- accertare e dichiarare la legittimità dell'esclusione della IG.ra , da socia Controparte_2 della “Primo Maggio Società Cooperativa a proprietà indivisa” e la legittima intervenuta decadenza della stessa dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Torre Pellice (To), Via Della
Repubblica n. 3, così censito al catasto fabbricati, Comune di Torre Pellice (TO) - Foglio n. 16 -
Particella n. 600- Subalterno n. 23.
pagina 1 di 5 - dichiarare tenuta e condannare, per l'effetto, la IG.ra , a rilasciare il Controparte_2
predetto alloggio con le relative pertinenze, liberi da persone o cose;
- dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , a corrispondere alla “Primo Controparte_2
Maggio Società Cooperativa a proprietà indivisa”, a titolo di canoni di godimento per i mesi da marzo
2023 a settembre 2024 compresi, la somma di € 3.124,94 con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo o quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
-dichiarare tenuta e condannare la IG.ra a corrispondere alla “Primo Controparte_2
Maggio Società Cooperativa a proprietà indivisa”, a titolo di penalità di occupazione senza titolo dell'immobile da ottobre 2024 a novembre 2024 compresi, la somma di € 635,88 con gli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo o quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, la Parte_1
proprietà indivisa, conveniva in giudizio socia e
[...] Controparte_2
assegnataria di un alloggio sito in Torre Pellice, Via della Repubblica n.3, morosa nel pagamento del canone dell'alloggio occupato.
Sollecitata a fare fronte all'inadempimento maturato, pari alla data del novembre del 2023 alla somma di €. 2.315,98, la Cooperativa deliberava l'esclusione della socia secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto, ritualmente comunicata alla convenuta.
La morosità maturata veniva indicata e documentata in ricorso in €. 3.760,82, di cui €. 3.124,94 a titolo di canoni impagati e €. 635,88 a titolo di penalità per l'indebita occupazione dell'immobile per i mesi di ottobre e novembre 2024.
All'udienza del 24.3.2025, constatata la mancata costituzione della convenuta e la ritualità della notifica, se ne dichiarava la contumacia;
parte ricorrente rappresentava che l'immobile non risultava più occupato dalla convenuta, sebbene non avesse formato oggetto di restituzione.
***
Parte ricorrente ha agito in giudizio affinchè in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che quindi attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione
Specializzata in materia di Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio.
pagina 2 di 5 Va quindi rilevato che la convenuta è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. del
5.7.2024, in ragione della situazione di morosità maturata, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta è fondata e meritevole di accoglimento.
L'attrice è una cooperativa a proprietà indivisa, retta da principi di mutualità, la cui normativa di riferimento è data dalla Legge n. 179/1992, che disciplina le modalità di determinazione del canone ed i diritti dei soci che ottengono in godimento gli immobili.
Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano accertate le seguenti circostanze.
La Cooperativa aveva disposto l'ammissione della quale socia e alla stessa aveva assegnato in CP_2
godimento, in ragione della posizione di socia l'assegnazione dell'alloggio sociale sito in Torre Pellice,
Via della Repubblica n. 3.
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7 dello Statuto, fra cui quella di corrispondere ( lett. g) “ alla Cooperativa, periodicamente e con le cadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate al Socio per iscritto, un importo da computare quale canone di godimento calcolato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle leggi di riferimento relative agli immobili assegnati, del costo sostenuto per la costruzione dell'immobile e della sostenibilità finanziaria necessaria a ristorare i debiti contratti per la costruzione dell'immobile; il canone è rivalutato secondo le modalità previste dalle leggi di finanziamento, dal Codice Civile e/o al fine di ottenere una perequazione in termini sostanziali, rispetto ai bisogni comparati dell'abitare.”
Nel caso di specie, risulta che dal novembre 2023 la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile per il godimento dell'immobile sociale.
Tale circostanza è stata allegata in ricorso, documentata dalla diffida di data 11.12.2023 accompagnata dall'invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze ( raccomandata non ritirata), a cui ha fatto poi seguito la comunicazione della delibera di esclusione, di data 8.7.2024, notificata alla convenuta per compiuta giacenza il 13.8.2024, secondo le previsioni di cui al pagina 3 di 5 Regolamento attinente alla disciplina per l'esclusione dei soci morosi, esclusione a cui non ha fatto seguito alcuna opposizione da parte della convenuta.
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533 ), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poichè adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
La domanda di condanna al rilascio deve quindi essere accolta. La circostanza che la abbia CP_2 abbandonato l'immobile, senza restituirlo formalmente alla cooperativa, come si apprendeva all'udienza, giustifica l'interesse alla pronuncia di condanna;
parimenti da accogliere la richiesta di condanna al pagamento dei canoni insoluti e delle penalità contestate per l'occupazione abusiva dell'immobile, dopo la delibera di esclusione.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità del
D.M. 10.03.2014 n. 55. I compensi vengono liquidati nella complessiva somma di €. 1.276,00, determinati secondo i valori medi per le prime due fasi del giudizio, e secondo i valori minimi per quella decisoria, limitata alla discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione di da socia della Cooperativa Primo Controparte_2
Maggio Societa' Cooperativa a proprieta' indivisa e, conseguentemente, la sua decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale in Torre Pellice, Via della Repubblica n. 3 identificato al NCEU al Fg. 16, particella 600, sub. 23.
pagina 4 di 5 Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2
Cooperativa Primo Maggio Societa' Cooperativa a proprieta' indivisa l'alloggio sociale in Torre
Pellice, Via della Repubblica n. 3, libero da persone e cose.
Dichiara tenuta e condanna a pagare alla Cooperativa Primo Maggio Societa' Controparte_2
Cooperativa a proprieta' indivisa la somma di €. € 3.124,94, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di canoni e la somma di €. 635,88 a titolo di penalità per occupazione senza titolo dell'immobile da ottobre 2024 a novembre 2024, oltre interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla Controparte_2 [...]
Indivisa le spese processuali, liquidate in complessivi €. 1.276,00 per Parte_2 onorari, €. 196,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A..
Così deciso in Torino, Camera di Consiglio del 16 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott.ssa Chiara Comune Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21167/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to R.Magrì, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Pinerolo, Via Buniva n. 26 presso il difensore avv.to Magri'.
Ricorrente contro
, contumace. Controparte_2
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“ In via principale respinta ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza
- accertare e dichiarare la legittimità dell'esclusione della IG.ra , da socia Controparte_2 della “Primo Maggio Società Cooperativa a proprietà indivisa” e la legittima intervenuta decadenza della stessa dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale sito in Torre Pellice (To), Via Della
Repubblica n. 3, così censito al catasto fabbricati, Comune di Torre Pellice (TO) - Foglio n. 16 -
Particella n. 600- Subalterno n. 23.
pagina 1 di 5 - dichiarare tenuta e condannare, per l'effetto, la IG.ra , a rilasciare il Controparte_2
predetto alloggio con le relative pertinenze, liberi da persone o cose;
- dichiarare tenuta e condannare la IG.ra , a corrispondere alla “Primo Controparte_2
Maggio Società Cooperativa a proprietà indivisa”, a titolo di canoni di godimento per i mesi da marzo
2023 a settembre 2024 compresi, la somma di € 3.124,94 con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo o quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa;
-dichiarare tenuta e condannare la IG.ra a corrispondere alla “Primo Controparte_2
Maggio Società Cooperativa a proprietà indivisa”, a titolo di penalità di occupazione senza titolo dell'immobile da ottobre 2024 a novembre 2024 compresi, la somma di € 635,88 con gli interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo o quella, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari della presente procedura.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, la Parte_1
proprietà indivisa, conveniva in giudizio socia e
[...] Controparte_2
assegnataria di un alloggio sito in Torre Pellice, Via della Repubblica n.3, morosa nel pagamento del canone dell'alloggio occupato.
Sollecitata a fare fronte all'inadempimento maturato, pari alla data del novembre del 2023 alla somma di €. 2.315,98, la Cooperativa deliberava l'esclusione della socia secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello Statuto, ritualmente comunicata alla convenuta.
La morosità maturata veniva indicata e documentata in ricorso in €. 3.760,82, di cui €. 3.124,94 a titolo di canoni impagati e €. 635,88 a titolo di penalità per l'indebita occupazione dell'immobile per i mesi di ottobre e novembre 2024.
All'udienza del 24.3.2025, constatata la mancata costituzione della convenuta e la ritualità della notifica, se ne dichiarava la contumacia;
parte ricorrente rappresentava che l'immobile non risultava più occupato dalla convenuta, sebbene non avesse formato oggetto di restituzione.
***
Parte ricorrente ha agito in giudizio affinchè in via preliminare sia accertata la legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta dalla sua qualità di socia, domanda che quindi attiene al rapporto societario tra le parti e alla sua estinzione, rientrando quindi nella competenza della Sezione
Specializzata in materia di Impresa, a cui spetta poi provvedere anche sulle ulteriori domande connesse e correlate alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio sociale, riguardanti il rilascio.
pagina 2 di 5 Va quindi rilevato che la convenuta è stata esclusa dalla Cooperativa con deliberazione del C.d.A. del
5.7.2024, in ragione della situazione di morosità maturata, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale a lei assegnato.
La suddetta domanda, da qualificarsi come domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione della convenuta è fondata e meritevole di accoglimento.
L'attrice è una cooperativa a proprietà indivisa, retta da principi di mutualità, la cui normativa di riferimento è data dalla Legge n. 179/1992, che disciplina le modalità di determinazione del canone ed i diritti dei soci che ottengono in godimento gli immobili.
Scopo della Cooperativa è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale e tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l'assegnazione in godimento di unità immobiliari ed il presupposto, al fine di ottenere in godimento l'alloggio, è quello di acquisizione dello status di socio.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti in atti, risultano accertate le seguenti circostanze.
La Cooperativa aveva disposto l'ammissione della quale socia e alla stessa aveva assegnato in CP_2
godimento, in ragione della posizione di socia l'assegnazione dell'alloggio sociale sito in Torre Pellice,
Via della Repubblica n. 3.
In ordine agli obblighi incombenti sulla convenuta, la stessa era tenuta al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 7 dello Statuto, fra cui quella di corrispondere ( lett. g) “ alla Cooperativa, periodicamente e con le cadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate al Socio per iscritto, un importo da computare quale canone di godimento calcolato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle leggi di riferimento relative agli immobili assegnati, del costo sostenuto per la costruzione dell'immobile e della sostenibilità finanziaria necessaria a ristorare i debiti contratti per la costruzione dell'immobile; il canone è rivalutato secondo le modalità previste dalle leggi di finanziamento, dal Codice Civile e/o al fine di ottenere una perequazione in termini sostanziali, rispetto ai bisogni comparati dell'abitare.”
Nel caso di specie, risulta che dal novembre 2023 la convenuta cessava di corrispondere il canone mensile per il godimento dell'immobile sociale.
Tale circostanza è stata allegata in ricorso, documentata dalla diffida di data 11.12.2023 accompagnata dall'invito a regolarizzare la morosità unitamente al riepilogo delle pendenze ( raccomandata non ritirata), a cui ha fatto poi seguito la comunicazione della delibera di esclusione, di data 8.7.2024, notificata alla convenuta per compiuta giacenza il 13.8.2024, secondo le previsioni di cui al pagina 3 di 5 Regolamento attinente alla disciplina per l'esclusione dei soci morosi, esclusione a cui non ha fatto seguito alcuna opposizione da parte della convenuta.
Può quindi concludersi, in adesione al costante orientamento della giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale ( “ Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533 ), che parte attrice ha adeguatamente provato l'esistenza del titolo e la fonte negoziale del credito fatto valere nel presente giudizio.
La delibera di esclusione, alla luce di quanto precede, deve quindi ritenersi del tutto legittima, poichè adottata in conformità alle previsioni statutarie e nel rispetto dei termini stabiliti, con conseguente decadenza dall'assegnazione in godimento dell'immobile sociale, essendo il presupposto per l'assegnazione lo status di socio della Cooperativa.
La domanda di condanna al rilascio deve quindi essere accolta. La circostanza che la abbia CP_2 abbandonato l'immobile, senza restituirlo formalmente alla cooperativa, come si apprendeva all'udienza, giustifica l'interesse alla pronuncia di condanna;
parimenti da accogliere la richiesta di condanna al pagamento dei canoni insoluti e delle penalità contestate per l'occupazione abusiva dell'immobile, dopo la delibera di esclusione.
Le spese seguono la soccombenza e la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità del
D.M. 10.03.2014 n. 55. I compensi vengono liquidati nella complessiva somma di €. 1.276,00, determinati secondo i valori medi per le prime due fasi del giudizio, e secondo i valori minimi per quella decisoria, limitata alla discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
Dichiara la legittimità dell'esclusione di da socia della Cooperativa Primo Controparte_2
Maggio Societa' Cooperativa a proprieta' indivisa e, conseguentemente, la sua decadenza dall'assegnazione in godimento dell'alloggio sociale in Torre Pellice, Via della Repubblica n. 3 identificato al NCEU al Fg. 16, particella 600, sub. 23.
pagina 4 di 5 Dichiara tenuta e condanna a rilasciare immediatamente in favore della Controparte_2
Cooperativa Primo Maggio Societa' Cooperativa a proprieta' indivisa l'alloggio sociale in Torre
Pellice, Via della Repubblica n. 3, libero da persone e cose.
Dichiara tenuta e condanna a pagare alla Cooperativa Primo Maggio Societa' Controparte_2
Cooperativa a proprieta' indivisa la somma di €. € 3.124,94, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di canoni e la somma di €. 635,88 a titolo di penalità per occupazione senza titolo dell'immobile da ottobre 2024 a novembre 2024, oltre interessi di mora al saggio legale dalle singole scadenze al saldo.
Dichiara tenuta e condanna a rimborsare alla Controparte_2 [...]
Indivisa le spese processuali, liquidate in complessivi €. 1.276,00 per Parte_2 onorari, €. 196,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre ad I.V.A., se dovuta ex lege, C.P.A..
Così deciso in Torino, Camera di Consiglio del 16 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 5 di 5