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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/07/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15275/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15275/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Fellagara Maurizio, giusta procura in atti;
opponente
Contro
in persona del Curatore p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Bux Mariangela, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.-Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3855/2021, RGN
11089/2021, emesso dal Tribunale di Bari il 23.09.2021 e con il quale le è stato ingiunto il pagamento, a favore della della somma di € CP_1 pagina 1 di 9 86.503,50, per sorte capitale, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, in virtù della fattura n. 18 del 22.01.2018, emessa per il rimborso delle accise carburanti, asseritamente incassate dalla Parte_1
quale rivenditore di energia, in relazione al contratto di noleggio del
[...]
03/08/2017 stipulato tra le parti ed avente ad oggetto il “Servizio di continuità energetica e gestione degli impianti di alimentazione anche con l'utilizzo di 2 generatori 500kVA e 1 Generatore 320 kVa, con accessori Servizi di installazione, avviamento, disinstallazione. Trasporto A/R con scarico a bordo camion con consegna a Bari (indirizzo da comunicarsi a cura del cliente)”.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto CP_1 dell'avversa opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
I.3.- Con ordinanza del 26.04.2022, rigettata l'istanza di cui all'art. 648
c.p.c., sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
I.4.- Con ricorso del 19.12.2021, la preso atto Parte_1 dell'intervenuto fallimento della ha formulato ricorso per la CP_1 riassunzione del processo.
I.5.- Con provvedimento del 14.02.2023, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 18/05/2023 per la prosecuzione del giudizio interrotto.
I.6.- La Curatela fallimentare si è costituita in giudizio con atto del
21.04.2023, riportandosi integralmente ai precedenti atti ed a tutte le difese ivi dedotte nonché ai documenti prodotti.
I.7.- Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla convenuta opposta, la causa, istruita per mezzo di prove documentali, è giunta all'udienza del
22.01.2025, ove è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- L'opposizione promossa dalla opponente è fondata e deve essere accolta, per i motivi che di seguito si illustrano.
pagina 2 di 9 II.1.- Preliminarmente, si rileva che, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967
c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
II.2.- Ciò premesso, nel caso in specie, incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti di causa, si ritiene che la pretesa creditoria azionata dalla convenuta opposta sia priva di fondamento.
L'opposta ha invero agito in sede monitoria per ottenere il soddisfacimento del credito asseritamente rinveniente dalla ripetizione dell'indebito costituito dal rimborso delle accise.
In dettaglio, secondo la prospettazione della società ingiungente – per vero eminentemente generica e a tratti perplessa e di non facile decodificazione – la avrebbe incassato somme a titolo di rimborso delle Parte_1 accise in realtà di spettanza della avendo quest'ultima prodotto CP_1 energia elettrica nel quantitativo indicato in ricorso e risultando, pertanto, titolare del relativo credito da rimborso.
Ora, nel richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della
pagina 3 di 9 domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore” (cfr. Cass., 5896/2006)”, va rilevato che l'opposta non ha fornito evidenza circa l'effettivo indebito pagamento di somme pretesamente spettanti a quest'ultima che l'autorità competente (l' avrebbe Controparte_2 effettuato a favore di oggetto della richiesta di Parte_1 ripetizione in esame, nonché in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 53 d.lgs. 504/1995.
A tale riguardo, è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, disciplinato dal d.lgs. n. 504 del 26.10.1995 (TUA).
Preliminarmente, giova rammentare che l'energia elettrica, intesa non come prodotto energetico (fonte che produce energia), bensì come vettore energetico,
è stata sottoposta ad accisa in forza della Direttiva 2003/96/CE. Dispone in proposito l'art. 21, par. 5, Dir. cit. “l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore”.
L'art. 33, par. 3 della successiva Direttiva 2008/118/CE dispone che “il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro”.
Conformemente, l'art. 52, comma 1, TUA prevede che sia sottoposta ad accisa l'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali
(individuandosi, pertanto, come fonte o fatto generatore dell'accisa la fornitura di energia), nonché il consumo della stessa in caso di energia elettrica prodotta per uso proprio (impiego per uso proprio di autoproduttori di energia).
L'art. 53, comma 1 TUA, in particolare, prevede che sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica «i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori» (lett. a) e «gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio» (lett. b).
pagina 4 di 9 L'art. 52 TUA ha abbandonato, pertanto, la denominazione di imposta erariale di consumo, individuando, unitamente all'art. 53 TUA, un duplice ed alternativo presupposto per l'insorgenza del fatto generatore dell'accisa, che comprende oltre alla fornitura di energia, anche la produzione di energia per uso proprio, esigibile al momento del consumo della stessa.
L'art. 54 del TUA introduce, inoltre, una nozione di officina di produzione di energia elettrica molto estesa, riferita, in termini oggettivi, agli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, ancorché montati su veicoli. In particolare, elemento connotante la nozione di officina di produzione è, sotto il profilo soggettivo, l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica, attraverso il «complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica», in forma imprenditoriale («esercitati da una medesima ditta»). L'esercizio in forma di attività di impresa (con abitualità e professionalità) dell'attività di produzione o distribuzione di energia comporta, pertanto, l'attribuzione all'esercente della qualifica di officina di produzione.
I soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sono tenuti all'obbligo di denuncia dell'attività all' competente (art. 53, comma 4, TUA), al fine di Controparte_3 ottenere una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, TUA), i cui costi sono disciplinati dall'art. 63 TUA.
In ogni caso, le accise sono prelevate sul produttore (art. 2 Dir.
2008/118/CEE) e il presupposto dell'imposizione si realizza al momento dell'immissione in consumo.
Presupposto impositivo è, pertanto, l'esercizio di una officina di produzione, costituita dall'esercizio imprenditoriale dell'attività di produzione di energia tramite un complesso di apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (Cass., Sez. V, 12 aprile 2019, n. 10301).
Ciò detto, nella specie, a venire in rilievo è il sistema di generatori di corrente oggetto del contratto di noleggio stipulato tra Parte_1
(in qualità di noleggiatore) e CP_1
pagina 5 di 9 Nella vicenda in esame, ricorre invero il noleggio di generatori di corrente, ossia un contratto atipico assimilabile all'appalto di servizi, contratto a esecuzione continuata in cui il servizio offerto dal noleggiatore è quello di fornire al noleggiante apparecchi idonei alla produzione di energia elettrica.
Ora, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di legittimità, deve ritenersi che, in caso di noleggio di generatori di corrente, il soggetto di imposta che rivesta la qualifica di officina di produzione di energia elettrica per uso proprio sia il noleggiatore degli impianti che eserciti tale attività in forma imprenditoriale e non il soggetto utilizzatore, ancorché si tratti di noleggio a freddo (sul punto, cfr.
Cass., n. 33761 del 21.12.2024).
Ad avviso della Suprema Corte, milita in tal senso, in primo luogo, la nozione estesa di officina di energia, applicabile ai gruppi elettrogeni o, comunque, ai generatori di corrente come quelli di specie.
Qualsiasi apparato che produce energia («apparati di […] accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica»: art. 54, comma 1, TUA) è infatti considerato in termini oggettivi officina di produzione di energia, ancorché gli apparati idonei a produrre energia siano ubicati «in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione» (art. 54 cit.) e, quindi, siano amovibili, purché riferibili al noleggiatore.
In secondo luogo, l'art. 54 TUA pone attenzione all'esercizio imprenditoriale della attività di officina di energia, avuto riguardo all'esercizio dell'attività sotto
«una medesima ditta».
In questo caso l'«uso proprio» non deriva da una attività propriamente di consumatore finale di energia, ma va inteso quale attività imprenditoriale di messa a disposizione, con professionalità e abitualità, di strumenti idonei a produrre energia elettrica e, quindi, fatto generatore dell'accisa sull'energia elettrica e del relativo pagamento, al momento del consumo della stessa a termini dell'art. 52 TUA.
Secondo la Cassazione, questa interpretazione è conforme alla struttura propria delle accise, che hanno un numero limitato e determinato di soggetti di imposta.
pagina 6 di 9 In questa ottica ricostruttiva, la soggettività di imposta non viene, infatti, polverizzata su una miriade di utilizzatori del gruppo elettrogeno noleggiato e, pertanto, costituenti consumatori finali di energia, ossia soggetti che, anche occasionalmente, beneficiano di uno strumento che accumula o trasforma energia
(a condizione che tale strumento non rientri nelle esenzioni previste dalla legge).
La soggettività di imposta risale e viene accentrata sul soggetto che cura professionalmente la distribuzione del gruppo elettrogeno, ossia il noleggiatore.
Opinando diversamente, si genererebbe , in contrasto con la struttura delle accise, una soggettività di imposta diffusa su tutti i consumatori finali, che si limitino a utilizzare un impianto di accumulazione e trasformazione di energia anche per breve lasso di tempo;
circostanza che renderebbe – da un lato – sostanzialmente impossibile procedere alla riscossione delle accise e – dall'altro – obbligherebbe i consumatori finali o utilizzatori dei gruppi elettrogeni a ottemperare a complessi adempimenti normativi previsti per l'officina di produzione di energia elettrica (es. rilascio licenze).
Né è ostativa a tale interpretazione, ad avviso della Corte di legittimità, la circostanza che il gruppo elettrogeno sia fornito con o senza personale e senza carburante (nolo a freddo o caldo), in quanto ciò che rileva è l'attitudine dello stesso a produrre energia elettrica e, pertanto, in quanto tale assoggettabile ad accisa sull'energia prodotta.
L'esercizio di una officina di produzione di energia può consistere, dunque, nel nolo a terzi, ancorché a freddo, di gruppi elettrogeni, essendo irrilevante che alla materiale messa in funzione dello stesso provvedano i relativi utilizzatori
(così, Cass. n. 33761 del 2024, cit.).
Tali principi sono esportabili nel caso di specie e confermano, pertanto, che, come sostenuto dalla società noleggiatrice opponente, la soggettività passiva di imposta deve essere riconosciuta in capo a quest'ultima, a cui deve essere correlativamente riconosciuto anche il diritto ad eventuali rimborsi.
Ciò vale a escludere, in radice, la sussistenza, in capo alla convenuta opposta, dei requisiti soggettivi per ottenere l'invocato rimborso.
pagina 7 di 9 Né risultano formulate (in atti almeno non vi è prova) autonome istanze di rimborso di accise formulate da parte della stessa convenuta opposta alla competente Amministrazione Finanziaria.
Peraltro, da contratto è la opponente (e non altri) Parte_1 ad impegnarsi ad adempiere alle norme ed alle tassazioni inerenti alla cd. officina elettrica (cfr. all. 1 dell'offerta della sottoscritta e non Parte_1 contestata dalla opposta: “Ogni generatore in produzione è da considerarsi
“Officina Elettrica” e conseguentemente prevede il pagamento di specifiche accise. Si ricorda che la mancata denuncia dell'utilizzo di un gruppo elettronico elettrogeno agli organi competenti (UTF e GSE) si configura come reato fiscale ai sensi del Testo Unico sulle accise in quanto trattasi di esercizio abusivo in difetto di licenza. desidera rendere noto quanto sopra riportato e declina ogni Pt_1 responsabilità in relazione a mancati adempimenti in caso di noleggio generatori senza il servizio di continuità energetica. Per contro sottoscrivendo il servizio di continuità di energia elettrica che include la fornitura di carburante da parte di
, il cliente è sollevato da tale onere in quanto si impegna ad Pt_1 Pt_1 adempiere alle norme ed alle tassazioni inerenti “l'officina elettrica” sopra menzionate. Verrà infatti fornito un sistema certificato completo per potenza a partire dai 60 kVa (generatore con contatore fiscale registrato, cisterna gasolio) comprensivo di ripristino livello carburante” (cfr. doc. 2 contratto di noleggio, prod. opponente).
Pertanto, alla stregua della normativa vigente e della documentazione prodotta in atti nulla è da riconoscere dalla alla Parte_1 CP_1 per le causali di cui al ricorso monitorio.
[...]
Né del resto, la parte opposta ha fornito alcuna forma di prova (ovvero allegazione) dell'asserito e prospettato rimborso erariale che (in termini peraltro perplessi e generici) le spetterebbe (rimborso che, d'altronde, dovrebbe pervenire da un soggetto del tutto terzo ed estraneo al presente giudizio quale la
[...]
). CP_2
Per tali ragioni, l'opposizione va conclusivamente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 9 III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non essendo ravvisabile l'ipotesi di “soccombenza qualificata” di cui all'invocato comma 8 dell'art. 4 D.M. 55/2014, alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del
50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante la natura documentale della lite (fase di studio della controversia € 2.552, fase introduttiva del giudizio € 1.628, fase istruttoria e/o trattazione € 2.835,00, fase decisionale € 4.253).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3855/21, RGN 11089/2021, emesso dal
Tribunale di Bari il 23.09.2021;
2) CONDANNA la convenuta opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice opponente, che si liquidano in € 406,5 per esborsi e in € 11.268 per compensi difensivi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Bari, 26 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15275/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Fellagara Maurizio, giusta procura in atti;
opponente
Contro
in persona del Curatore p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Bux Mariangela, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.-Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3855/2021, RGN
11089/2021, emesso dal Tribunale di Bari il 23.09.2021 e con il quale le è stato ingiunto il pagamento, a favore della della somma di € CP_1 pagina 1 di 9 86.503,50, per sorte capitale, oltre interessi legali dalla domanda e spese della procedura monitoria, in virtù della fattura n. 18 del 22.01.2018, emessa per il rimborso delle accise carburanti, asseritamente incassate dalla Parte_1
quale rivenditore di energia, in relazione al contratto di noleggio del
[...]
03/08/2017 stipulato tra le parti ed avente ad oggetto il “Servizio di continuità energetica e gestione degli impianti di alimentazione anche con l'utilizzo di 2 generatori 500kVA e 1 Generatore 320 kVa, con accessori Servizi di installazione, avviamento, disinstallazione. Trasporto A/R con scarico a bordo camion con consegna a Bari (indirizzo da comunicarsi a cura del cliente)”.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rilevando l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
I.2.- Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto CP_1 dell'avversa opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
I.3.- Con ordinanza del 26.04.2022, rigettata l'istanza di cui all'art. 648
c.p.c., sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
I.4.- Con ricorso del 19.12.2021, la preso atto Parte_1 dell'intervenuto fallimento della ha formulato ricorso per la CP_1 riassunzione del processo.
I.5.- Con provvedimento del 14.02.2023, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 18/05/2023 per la prosecuzione del giudizio interrotto.
I.6.- La Curatela fallimentare si è costituita in giudizio con atto del
21.04.2023, riportandosi integralmente ai precedenti atti ed a tutte le difese ivi dedotte nonché ai documenti prodotti.
I.7.- Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla convenuta opposta, la causa, istruita per mezzo di prove documentali, è giunta all'udienza del
22.01.2025, ove è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- L'opposizione promossa dalla opponente è fondata e deve essere accolta, per i motivi che di seguito si illustrano.
pagina 2 di 9 II.1.- Preliminarmente, si rileva che, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967
c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
II.2.- Ciò premesso, nel caso in specie, incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti di causa, si ritiene che la pretesa creditoria azionata dalla convenuta opposta sia priva di fondamento.
L'opposta ha invero agito in sede monitoria per ottenere il soddisfacimento del credito asseritamente rinveniente dalla ripetizione dell'indebito costituito dal rimborso delle accise.
In dettaglio, secondo la prospettazione della società ingiungente – per vero eminentemente generica e a tratti perplessa e di non facile decodificazione – la avrebbe incassato somme a titolo di rimborso delle Parte_1 accise in realtà di spettanza della avendo quest'ultima prodotto CP_1 energia elettrica nel quantitativo indicato in ricorso e risultando, pertanto, titolare del relativo credito da rimborso.
Ora, nel richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della
pagina 3 di 9 domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all'attore” (cfr. Cass., 5896/2006)”, va rilevato che l'opposta non ha fornito evidenza circa l'effettivo indebito pagamento di somme pretesamente spettanti a quest'ultima che l'autorità competente (l' avrebbe Controparte_2 effettuato a favore di oggetto della richiesta di Parte_1 ripetizione in esame, nonché in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 53 d.lgs. 504/1995.
A tale riguardo, è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, disciplinato dal d.lgs. n. 504 del 26.10.1995 (TUA).
Preliminarmente, giova rammentare che l'energia elettrica, intesa non come prodotto energetico (fonte che produce energia), bensì come vettore energetico,
è stata sottoposta ad accisa in forza della Direttiva 2003/96/CE. Dispone in proposito l'art. 21, par. 5, Dir. cit. “l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore”.
L'art. 33, par. 3 della successiva Direttiva 2008/118/CE dispone che “il debitore dell'accisa divenuta esigibile è, a seconda dei casi menzionati nel paragrafo 1, la persona che effettua la fornitura o che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o alla quale i prodotti sono forniti nell'altro Stato membro”.
Conformemente, l'art. 52, comma 1, TUA prevede che sia sottoposta ad accisa l'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali
(individuandosi, pertanto, come fonte o fatto generatore dell'accisa la fornitura di energia), nonché il consumo della stessa in caso di energia elettrica prodotta per uso proprio (impiego per uso proprio di autoproduttori di energia).
L'art. 53, comma 1 TUA, in particolare, prevede che sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica «i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori» (lett. a) e «gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio» (lett. b).
pagina 4 di 9 L'art. 52 TUA ha abbandonato, pertanto, la denominazione di imposta erariale di consumo, individuando, unitamente all'art. 53 TUA, un duplice ed alternativo presupposto per l'insorgenza del fatto generatore dell'accisa, che comprende oltre alla fornitura di energia, anche la produzione di energia per uso proprio, esigibile al momento del consumo della stessa.
L'art. 54 del TUA introduce, inoltre, una nozione di officina di produzione di energia elettrica molto estesa, riferita, in termini oggettivi, agli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, ancorché montati su veicoli. In particolare, elemento connotante la nozione di officina di produzione è, sotto il profilo soggettivo, l'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica, attraverso il «complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica», in forma imprenditoriale («esercitati da una medesima ditta»). L'esercizio in forma di attività di impresa (con abitualità e professionalità) dell'attività di produzione o distribuzione di energia comporta, pertanto, l'attribuzione all'esercente della qualifica di officina di produzione.
I soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sono tenuti all'obbligo di denuncia dell'attività all' competente (art. 53, comma 4, TUA), al fine di Controparte_3 ottenere una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, TUA), i cui costi sono disciplinati dall'art. 63 TUA.
In ogni caso, le accise sono prelevate sul produttore (art. 2 Dir.
2008/118/CEE) e il presupposto dell'imposizione si realizza al momento dell'immissione in consumo.
Presupposto impositivo è, pertanto, l'esercizio di una officina di produzione, costituita dall'esercizio imprenditoriale dell'attività di produzione di energia tramite un complesso di apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (Cass., Sez. V, 12 aprile 2019, n. 10301).
Ciò detto, nella specie, a venire in rilievo è il sistema di generatori di corrente oggetto del contratto di noleggio stipulato tra Parte_1
(in qualità di noleggiatore) e CP_1
pagina 5 di 9 Nella vicenda in esame, ricorre invero il noleggio di generatori di corrente, ossia un contratto atipico assimilabile all'appalto di servizi, contratto a esecuzione continuata in cui il servizio offerto dal noleggiatore è quello di fornire al noleggiante apparecchi idonei alla produzione di energia elettrica.
Ora, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di legittimità, deve ritenersi che, in caso di noleggio di generatori di corrente, il soggetto di imposta che rivesta la qualifica di officina di produzione di energia elettrica per uso proprio sia il noleggiatore degli impianti che eserciti tale attività in forma imprenditoriale e non il soggetto utilizzatore, ancorché si tratti di noleggio a freddo (sul punto, cfr.
Cass., n. 33761 del 21.12.2024).
Ad avviso della Suprema Corte, milita in tal senso, in primo luogo, la nozione estesa di officina di energia, applicabile ai gruppi elettrogeni o, comunque, ai generatori di corrente come quelli di specie.
Qualsiasi apparato che produce energia («apparati di […] accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica»: art. 54, comma 1, TUA) è infatti considerato in termini oggettivi officina di produzione di energia, ancorché gli apparati idonei a produrre energia siano ubicati «in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione» (art. 54 cit.) e, quindi, siano amovibili, purché riferibili al noleggiatore.
In secondo luogo, l'art. 54 TUA pone attenzione all'esercizio imprenditoriale della attività di officina di energia, avuto riguardo all'esercizio dell'attività sotto
«una medesima ditta».
In questo caso l'«uso proprio» non deriva da una attività propriamente di consumatore finale di energia, ma va inteso quale attività imprenditoriale di messa a disposizione, con professionalità e abitualità, di strumenti idonei a produrre energia elettrica e, quindi, fatto generatore dell'accisa sull'energia elettrica e del relativo pagamento, al momento del consumo della stessa a termini dell'art. 52 TUA.
Secondo la Cassazione, questa interpretazione è conforme alla struttura propria delle accise, che hanno un numero limitato e determinato di soggetti di imposta.
pagina 6 di 9 In questa ottica ricostruttiva, la soggettività di imposta non viene, infatti, polverizzata su una miriade di utilizzatori del gruppo elettrogeno noleggiato e, pertanto, costituenti consumatori finali di energia, ossia soggetti che, anche occasionalmente, beneficiano di uno strumento che accumula o trasforma energia
(a condizione che tale strumento non rientri nelle esenzioni previste dalla legge).
La soggettività di imposta risale e viene accentrata sul soggetto che cura professionalmente la distribuzione del gruppo elettrogeno, ossia il noleggiatore.
Opinando diversamente, si genererebbe , in contrasto con la struttura delle accise, una soggettività di imposta diffusa su tutti i consumatori finali, che si limitino a utilizzare un impianto di accumulazione e trasformazione di energia anche per breve lasso di tempo;
circostanza che renderebbe – da un lato – sostanzialmente impossibile procedere alla riscossione delle accise e – dall'altro – obbligherebbe i consumatori finali o utilizzatori dei gruppi elettrogeni a ottemperare a complessi adempimenti normativi previsti per l'officina di produzione di energia elettrica (es. rilascio licenze).
Né è ostativa a tale interpretazione, ad avviso della Corte di legittimità, la circostanza che il gruppo elettrogeno sia fornito con o senza personale e senza carburante (nolo a freddo o caldo), in quanto ciò che rileva è l'attitudine dello stesso a produrre energia elettrica e, pertanto, in quanto tale assoggettabile ad accisa sull'energia prodotta.
L'esercizio di una officina di produzione di energia può consistere, dunque, nel nolo a terzi, ancorché a freddo, di gruppi elettrogeni, essendo irrilevante che alla materiale messa in funzione dello stesso provvedano i relativi utilizzatori
(così, Cass. n. 33761 del 2024, cit.).
Tali principi sono esportabili nel caso di specie e confermano, pertanto, che, come sostenuto dalla società noleggiatrice opponente, la soggettività passiva di imposta deve essere riconosciuta in capo a quest'ultima, a cui deve essere correlativamente riconosciuto anche il diritto ad eventuali rimborsi.
Ciò vale a escludere, in radice, la sussistenza, in capo alla convenuta opposta, dei requisiti soggettivi per ottenere l'invocato rimborso.
pagina 7 di 9 Né risultano formulate (in atti almeno non vi è prova) autonome istanze di rimborso di accise formulate da parte della stessa convenuta opposta alla competente Amministrazione Finanziaria.
Peraltro, da contratto è la opponente (e non altri) Parte_1 ad impegnarsi ad adempiere alle norme ed alle tassazioni inerenti alla cd. officina elettrica (cfr. all. 1 dell'offerta della sottoscritta e non Parte_1 contestata dalla opposta: “Ogni generatore in produzione è da considerarsi
“Officina Elettrica” e conseguentemente prevede il pagamento di specifiche accise. Si ricorda che la mancata denuncia dell'utilizzo di un gruppo elettronico elettrogeno agli organi competenti (UTF e GSE) si configura come reato fiscale ai sensi del Testo Unico sulle accise in quanto trattasi di esercizio abusivo in difetto di licenza. desidera rendere noto quanto sopra riportato e declina ogni Pt_1 responsabilità in relazione a mancati adempimenti in caso di noleggio generatori senza il servizio di continuità energetica. Per contro sottoscrivendo il servizio di continuità di energia elettrica che include la fornitura di carburante da parte di
, il cliente è sollevato da tale onere in quanto si impegna ad Pt_1 Pt_1 adempiere alle norme ed alle tassazioni inerenti “l'officina elettrica” sopra menzionate. Verrà infatti fornito un sistema certificato completo per potenza a partire dai 60 kVa (generatore con contatore fiscale registrato, cisterna gasolio) comprensivo di ripristino livello carburante” (cfr. doc. 2 contratto di noleggio, prod. opponente).
Pertanto, alla stregua della normativa vigente e della documentazione prodotta in atti nulla è da riconoscere dalla alla Parte_1 CP_1 per le causali di cui al ricorso monitorio.
[...]
Né del resto, la parte opposta ha fornito alcuna forma di prova (ovvero allegazione) dell'asserito e prospettato rimborso erariale che (in termini peraltro perplessi e generici) le spetterebbe (rimborso che, d'altronde, dovrebbe pervenire da un soggetto del tutto terzo ed estraneo al presente giudizio quale la
[...]
). CP_2
Per tali ragioni, l'opposizione va conclusivamente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 8 di 9 III.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non essendo ravvisabile l'ipotesi di “soccombenza qualificata” di cui all'invocato comma 8 dell'art. 4 D.M. 55/2014, alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, con riduzione del
50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante la natura documentale della lite (fase di studio della controversia € 2.552, fase introduttiva del giudizio € 1.628, fase istruttoria e/o trattazione € 2.835,00, fase decisionale € 4.253).
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3855/21, RGN 11089/2021, emesso dal
Tribunale di Bari il 23.09.2021;
2) CONDANNA la convenuta opposta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice opponente, che si liquidano in € 406,5 per esborsi e in € 11.268 per compensi difensivi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Bari, 26 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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