TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 888/2022, promossa da:
- cf - Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti PAOLO BERNARDI e CONSUELO LILLO
-attrice/ricorrente-
Contro
- cf - CP_1 C.F._2 con l'avv.
-convenuto/resistente-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso ex art. 1183 c.c. e 702 bis cpc conveniva in giudizio Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
"Nel merito.
- Indicare un termine perentorio, entro il quale il sig. CP_1
), come meglio generalizzato in atti, dovrà liberare il C.F._2 ricorrente sig. come meglio indicato in atti, da qualsivoglia Parte_1 obbligazione relativa al contratto di leasing con garanzia fideiussoria prestata dallo stesso (n. IC1319314) attualmente in essere con Unicredit Leasing s.p.a. pagina 1 di 19 e/o nei confronti di qualsivoglia ulteriore soggetto garantito, in virtù delle obbligazioni societarie, in allora contratte dall'odierno ricorrente a favore della società AN LO s.r.l. (C.F. e P.IVA. n. ) con sede in Carceri P.IVA_1
(Pd) Via Dell'Industria n. 2;
- condannare parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che il Giudice adito vorrà indicare, per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni relative alla cancellazione della garanzia fideiussioria contratta dal ricorrente, a favore della società AN LO s.r.l., obbligazioni assunte giusta atto di cessione di quote societarie di AN LO s.r.l. redatta per atto notaio dott.
di Brugine, in data 18/03/2019 (rep. 2940 - Racc. 2357). Per_1
- Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In via istruttoria.
Nella denegata ipotesi di contestazione di controparte, in merito all'inadempimento posto in essere ed al conseguente danno risarcibile cagionato e cagionando in capo all'odierno ricorrente, e/o nel caso in cui il Giudice Unico ritenesse non fornita la piena prova del danno risarcibile siccome vantato da parte ricorrente, si chiede sin d'ora ammettersi prova per interpello formale del convenuto, e per testi, sui fatti di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di migliore e più precisa formulazione nelle richiedende memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., previa conversione del rito, da sommario in ordinario.
Con ogni più ampia riserva, sia nel merito che istruttoria, anche in esito alle difese avversarie."
A sostegno dell'opposizione svolta così deduceva:
-che CC EL RL di Carceri (PD) è una società riconducibile alla famiglia EL e si occupa di meccanica di precisione;
-che la all'origine la società era composta da con il 52% di quote, Persona_2
con il 24% di quote e con il 24% di quote;
CP_1 Parte_1
-tutti i soci risultavano essere soci amministratori e legali rappresentanti della società;
pagina 2 di 19 -nel 2018 per contrasti tra i soci e avveniva CP_1 Parte_1 una ristrutturazione della compagine sociale anche in previsione del ritiro dall'attività lavorativa di e della conseguente ridistribuzione al Persona_2
50% delle quote societarie del socio recedente, onde evitare l'impasse societario che avrebbe visto i due rimanenti soci titolari ciascuno il 50% delle quote societarie;
otteneva la maggioranza delle quote, ottenendo l'appoggio Controparte_1 incondizionato del padre ed estromettendo di fatto Persona_2 _1
dalla conduzione della società;
[...]
-veniva più volte tentato dai due soci di maggioranza di convocare l'assemblea societaria per la caduzione dell'organismo amministrativo e la modifica dello statuto societario in allora vigente, soprattutto per quanto riguardava il trasferimento delle quote societarie, finalizzato alla estromissione di _1
dall'amministrazione della società, rendendo le sue quote di proprietà pari
[...] al 24% del capitale societario di "valore irrisorio";
-all'assemblea del 29/01/2019 venivano deliberate tanto la caducazione del vecchio CdA che la modifica dello statuto societario;
introitava formale richiesta di nomina arbitro avanti all' Parte_1 [...] di Padova come prevista dallo statuto societario per Controparte_2 dirimere tutte le questioni societarie pendenti e al contempo chiedere la cessazione delle attività pregiudizievoli poste in essere nei propri confronti da parte degli altri soci della e bloccare la modifica allo Parte_2 statuto societario;
-per evitare la costosa procedura arbitrale e l'acuirsi di dolorose liti familiari,
trovava un accordo economico e si determinava a cedere le Parte_1 proprie quote a;
CP_1
-L'atto di cessione di quote, come sopra indicato, veniva sottoscritto presso lo studio notarile del dott. di Brugine (Pd), in data 18/03/2019 (rep. Persona_3
2940 Racc. 2357) (doc. 6) e regolarmente trascritto al registro imprese di Padova al n. prot. 27150/2019 del 20/03/2019;
pagina 3 di 19 -all'art. 3 ultimo comma del predetto atto veniva assunto l'impegno da parte di di libreare dalle obbligazioni assunte in nome e per conto della CP_1 società CC EL RL, il sig. , fra cui la fideiussione Parte_1 contratta a favore di da parte di tutti e tre i soci originari Parte_3 nel corso dell'anno 2012, con fine leasing per gennaio 2030, relativa alla costruzione del capannone di Carceri ove la socieàt esercita la attività industriale;
-non veniva però indicato alcun termine temporale per adempiere alla sopra indicata obbligazione;
-sempre in tale atto di cessione di quote il sig. si impegnava a Parte_1 non esercitare attività concorrenziale nei confronti della CC EL RL per un periodo di 5 anni;
-conseguentemente reperiva attività lavorative di ripiego quale Parte_1 lavoratore subordinato a tempo determinato non potendo sfruttare appineo la capacità imprenditoriali maturate in tanti anni di lavoro, nel settore della meccanica di precisione e del controllo di qualità;
-nel marzo 2021 non riuscendo a trovare altri impieghi, apriva Parte_1 una propria attività come agente di commercio, avendo trovato difficoltà insormontabili ad avere accesso al sistema creditizio bancario;
-infatti all'inizio dell'anno 2021 scopriva attraverso una visura Parte_1
CRIF personale di essere ancora gravato da una esposizione debitoria importante nei confronti di UNICREDIT LEASING SPA quale garante di CC EL
RL per un importo, aggiornato a gennaio 2021, pari a 973.040,00 euro;
-in data 270/4/2021 attraverso un proprio legale diffidava il Parte_1 fratello di ottemperare alle obbligazioni assunte in occasione CP_1 della cessione delle quote sociali atteso il lungo tempo trascorso;
-a tale richiesta non riceveva risposta alcuna;
-chiedeva a UNICREDIT LEASING SPA di verificare l'effettiva esposizione debitoria ancora pendente nei propri confronti;
-UNICREDIT LEASING SPA confermava l'esposizione debitoria di CC
EL RL aggiornata ad aprile 2021 per euro 850.163,00 e confermava la sussistenza della garanzia fideiussoria prestata da;
Parte_1
pagina 4 di 19 -UNICREDIT LEASING SPA inoltre indicava la procedura da seguire, al fine dell'eventuale cancellazione del sopra indicato gravamente come indicato a
CC EL RL con mail del 29/04/2021 e 21/06/2021;
-da tali missive risulta che si è attivato nei confronti di CP_1
UNICREDIT LEASING SPA per la liberatoria delle garanzie prestate da _1
, solo dopo aver ricevuto la formale diffida;
[...]
-la procedura per lo svincolo nei confronti del socio recedente si concludeva negativamente come da comunicazione di data 15/03/2022;
-Non è dato sapere se il rigetto di tale richiesta, sia imputabile al mancato negligente invio della documentazione puntualmente richiesta alla AN
LO s.r.l., da parte della società di leasing ai fini del positivo accoglimento della richiesta, ovvero per oggettive difficoltà, frapposte da quest'ultima;
-ogni tentativo di di ottenere credito dagli operatori finanziari è Parte_1 risultato vano, in quanto la garanzia prestata per CC EL RL non consente ulteriore accesso al credito;
-Tale pregiudizievole situazione economica per l'odierno ricorrente, venutasi a creare a seguito dell'inadempimento del sig. , cozza con la CP_1 disponibilità economica dimostrata da quest'ultimo, che invece di liberare dai gravami il fratello (come da obbligazione puntualmente assunta), ostenta notevole disponibilità economica, viaggiando con autovetture di marchi prestigiosi e di valore economico notevole, disponendo altresì di camper e motociclette di prestigio, non lesinando neppure operazione nel campo delle compravendite immobiliari e cambi di abitazione;
-che le ingenti risorse economiche nella disponibilità di CP_1 andavano utilizzate per cercare di ridurre od estinguere il prima possibile il contratto di leasing con annesse garanzie fideiussorie ancora in essere e liberare così in ottemperanza dell'impegno assunto nell'atto di cessione Parte_1 di quote sociali.
*
Si costituiva il quale così rassegnava le proprie conclusioni: CP_1
pagina 5 di 19 "Accertato e dichiarato che le difese svolte dal resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
In via istruttoria: si chiede disporsi l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di fatto qui di seguito articolate: ... omissis ..."
A sostegno della propria tesi difensiva il convenuto ha così osservato:
-che gli argomenti introdotti da sono fuorvianti ed inconferenti Parte_1 con la domanda e che forniscono una prospettiva volutamente parziale in gran parte non corrispondente al vero;
-che il primo momento di rottura fra e , risale al Parte_1 Persona_2
2016 quanto si è rifiutato di firmare un patto di famiglia Parte_1 suggerito dal padre e lungamente discusso con , Persona_2 Parte_1
e ; CP_1 Persona_4
-che tale accordo prevedeva la ripartizione delle quote di CC EL RL al 50% ciascuno a e , mentre a sarebbe andata la _1 CP_1 Per_4 casa di famiglia;
-tale accordo condiviso fra i familiari, naufragava in quanto il giorno fissato per la firma innanzi al Notaio , senza alcun preavviso non si Per_5 Parte_1 presentava;
-che in seguito motivava la mancata sottoscrizione al fatto che Parte_1 mentre lui si sarebbe assunto un debito ed un rischio (le quote sociali) la sorella avrebbe ottenuto solo vantaggi (l'immobile);
-che praticamente manifestava di non avere una particolare Parte_1 predisposizione all'imprenditoria;
-che dopo tale fatto fra e i rapporti rimanevano Persona_2 Parte_1 tesi non solo in famiglia ma anche in azienda ove si dimostrava Parte_1 contrario a qualsiasi proposta fosse avanzata per lo sviluppo dell'attività;
pagina 6 di 19 -Nel 2017 dopo aver condiviso e acconsentito all'acquisto di due Parte_1 costosi macchinari, non sottoscriveva all'ultimo istante i due contratti di leasing;
-tali macchinari erano fondamentali per la prosecuzione della vita dell'azienda perchè avrebbero permesso di produrre dei pezzi che fino a quel momento la
CC EL non era in grado di realizzare;
-che tale acquisto era stato "richiesto" dal principale cliente Controparte_3
, che in caso contrario avrebbe trovato un diverso fornitore;
[...]
-che l'acquisto dei due macchinari ha portato ad incremento del fatturato di circa il 20%, mentre il mancato acquisto avrebbe comportato lo stato di decozione dell'azienda per la perdita del principale cliente;
-che sempre nel 2017 si rifiutava di firmare fidi in favore della Parte_1 società presso la Banca di Credito Valtellinese;
-che nel 2018, quindi, il Sig. si adoperava per creare un progetto Persona_2 volto a redistribuire le quote sociali, sia per attribuire a ciascuno dei figli una quota dallo stesso ritenuta idonea sulla scorta dell'effettivo apporto di ciascuno, sia perché riteneva fosse giunto il momento di non detenere più la maggioranza delle azioni della compagine sociale;
-che l'obiettivo era, per il Sig. , all'esito del percorso di uscita, una Persona_2 ripartizione pari al 60% in favore di ed il 40% in favore di CP_1 _1
;
[...]
-che tale progetto veniva condiviso da con i figli, ma anche in Persona_2 questo caso si opponeva ad ogni soluzione, neppure a quella del Parte_1
51/49%.
-che fu proprio il a chiedere in questo periodo di essere Parte_1 liquidato al punto che il fratello , per la prima volta, si CP_1 intrometteva nelle vicende tra i soci proponendo di dividere le macchine per fare lavorazioni differenti (di fatto quindi creare due aziende) così da permettere a tutti di proseguire le attività, ciascuno con le proprie peculiarità;
-che anche questa offerta fu rifiutata da;
Parte_1
-che la prevista riorganizzazione aziendale fu una scelta del fondatore della
Società ponderata e discussa ampiamente con i professionisti di riferimento pagina 7 di 19 dell'epoca ed in particolare con la Dottoressa Commercialista ed i Persona_6 legali dello Studio Torre - Camponogara;
-che nel valutare le diverse ipotesi, tuttavia, sempre bene Controparte_4
a mente che percepiva un compenso mensile in qualità di Parte_1 amministratore di € 3.400,00 netti che, pur magari mutando il titolo, avrebbe continuato a garantire per non lasciare il figlio senza una fonte di sostentamento;
-che fino a quel momento non voleva estromettere dalla Persona_2 _1 società;
-che tra le ipotesi fu considerato anche il fatto che potesse godere di un _1 contratto di lavoro subordinato ancorché con un livello e mansioni da dirigente;
-che anche questa soluzione fu tuttavia rifiutata poiché Parte_1 dichiarava di non voler essere in ogni caso un dipendente del fratello;
-che dal 2018 l'impostazione di era quella per cui era più Parte_1 conveniente che la AN LO producesse degli utili (da spartire) invece che investire in tecnologia e sviluppo e si rifiutava quindi di sottoscrivere documenti
(contratti di acquisto, bancari e finanziamenti, in particolare) ritenendo così di limitare il proprio “rischio” e di assicurarsi i propri guadagni;
-che tale scelta, da un lato metteva in “minoranza” , dall'altro Parte_1 chiariva al Sig. che il figlio non avesse delle capacità Persona_2 _1 imprenditoriali affini al suo pensiero;
-che nel maggio/luglio 2018 che ruppe definitivamente i Parte_1 rapporti, in primis quelli societari, con il padre paventando l'apertura Persona_2 di una crisi aziendale;
-che aveva da tempo ragionato su come uscire dalla società ed Parte_1 ottenere una liquidazione, la più alta possibile, creandosi ad hoc delle argomentazioni precostituite contro il padre e non contro il fratello che, CP_1 come si può vedere, sino a quella data non era affatto un contradditore;
-che non risponde al vero vi sia stata alcuna attività vessatoria di CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
-che non ha ottenuto la maggioranza delle quote della società CP_1
(se non in un momento di molto successivo, già uscito il Sig. dalla Parte_1
pagina 8 di 19 compagine societaria ed a seguito di una esplicita volontà del Sig. ) Persona_2 né tantomeno ha ottenuto “l'appoggio incondizionato del padre”;
-che la definitiva dimostrazione dei gravi ed insormontabili dissapori personali tra il Sig. ed il padre può essere riscontrata nel comportamento del _1 Per_2 ricorrente durante le difficoltà di salute del padre. Infatti, in tale periodo, le cure e l'assistenza furono tutte ad appannaggio dei figli (e la sua famiglia) e CP_1
; Per_4
-che la situazione sopra descritta, come emerge dalla narrativa e come tuttavia è facilmente intuibile, aveva provocato una lunga serie di trattative, peraltro sostenute anche con l'apporto dei rispettivi consulenti di fiducia (legali e commercialisti), di cui si dirà successivamente e che ha prodotto il vero ed effettivo accordo tra i soci;
-che in merito alle diverse assemblee societarie che si sono succedute la ricostruzione formulata da appare quantomeno deficitaria;
Parte_1
-che controparte omette di riferire che già nel febbraio 2018 il Sig. si Persona_2 era riproposto di fare un'assemblea per discutere la ripartizione delle quote, togliere la carica di amministratore a e prevedere uno stipendio per lo _1 stesso. L'assemblea non venne neppure convocata proprio per le obiezioni mosse su ogni aspetto ed ogni ulteriore proposta proprio dal Sig. . Parte_1
-che l'assemblea del 10.09.2018 veniva rinviata al 10.10.2018 “sì da permettere la valutazione e l'esame di elementi ed informazioni sopravvenuti dopo la convocazione della presente assemblea” poiché invero le parti già trattavano privatamente un accordo per la cessione delle quote;
-che alla data prevista del rinvio si presentava il solo socio e CP_1 dunque l'assemblea non poteva svolgersi per mancanza di una rappresentanza valida del capitale sociale. Veniva quindi convocata una ulteriore assemblea per il
16.11.2018 il cui esito, tuttavia, era il medesimo di quella precedente;
-che i rinvii non erano la conseguenza della mancata presenza del Sig. Per_2
e “dei gravi problemi di salute che nel frattempo lo avevano colpito”, ma il
[...] fatto che sussistevano trattative private tra i soci e volte alla definizione dei rapporti;
pagina 9 di 19 -che solo con la delibera del 29.01.2019 la società AN LO attuava una modifica dell'organo amministrativo, sulla scorta di quanto voluto dal Sig. Per_2
ed in linea con quelle che erano le trattative giunte praticamente a
[...] definizione;
-che particolarmente grave ed erronea appare l'affermazione secondo la quale “la modifica dello statuto societario in allora vigente, soprattutto per quanto riguardava il trasferimento delle quote societarie, finalizzato all'estromissione dell'odierno ricorrente dall'amministrazione della società, rendendo le sue quote di proprietà (24% del capitale societario), di valore irrisorio”.
-che era a voler uscire dalla Società, dall'altro definire il 24% Parte_1 del capitale sociale “di valore irrisorio” è, sotto il profilo tecnico, affermazione improvvida;
-che tra le ipotesi sulla nuova impostazione sociale, su proposta del Sig. Per_2
, era previsto inoltre uno stipendio per il Sig. di € 3.000,00 (di
[...] Parte_1 fatto pari a quanto prendeva a titolo di compenso amministratore tenuto conto di tutti gli istituti giuslavoristici) poiché, anche se non più amministratore, la volontà del padre era sempre quella di assicurargli un sostentamento più che dignitoso;
-che era oramai da molto tempo che tra i soci ( , e ) erano Per_2 CP_1 _1 pendenti delle trattative per il riassetto societario e fu una scelta esplicita e consapevole di quella di uscire definitivamente dalla compagine sociale;
_1
-che non fu affatto, come tenta di far credere, una forzatura, tant'è che le ipotesi in discussione erano aperte ad ogni soluzione, anche quella dell'uscita del fratello
, ma il Sig. , vista l'importante somma che era riuscito a CP_1 Parte_1 garantirsi, preferì essere “liquidato”;
-che non corrisponde al vero neppure quanto successivamente riferito in ricorso a pagina 3 in merito alla richiesta di nomina di arbitro al fine di dirimere tutte le controversie societarie pendenti. -che tale azione, oltre a non essere contestuale ai fatti, era dichiaratamente preventiva e “cautelativa”, da portare a termine solo ed esclusivamente se gli accordi di cui si discuteva non si fossero definitivamente formalizzati. Ed infatti, l'azione fu tenuta sospesa dalla controparte e dalla stessa rinunciata a seguito della sottoscrizione di precisi accordi tra i fratelli e CP_1
pagina 10 di 19 ; Parte_1
-che nessuna “strenua battaglia” da parte di per rimanere Parte_1 all'interno della AN LO S.r.l., anzi, una ben coordinata strategia, partita da molto lontano e basata su fatti ed azioni che solo alla fine hanno fatto comprendere ai Sigg.ri ed il vero scopo cui erano tesi: uscire dalla Per_2 CP_1 società ed ottenere una più che cospicua liquidazione;
-che all'epoca, infatti, la AN LO S.r.l. aveva debiti per circa 3 milioni di euro a fronte di un fatturato di poco superiore ai 2 milioni di euro. Ebbene, a fronte di tali numeri, il Sig. otteneva all'esito della riorganizzazione Parte_1 aziendale, la somma di € 446.442,53 anche grazie all'indebitamento personale del
Sig. ; CP_1
-che ad oggi il debito è di poco superiore ai 2 milioni di euro ed il fatturato di poco inferiore ai 2 milioni e mezzo di euro;
l'azienda è gestita in maniera oculata sotto l'aspetto finanziario e, anche grazie alla serietà riconosciuta, ha ampliato la propria clientela. Non solo, anche i rapporti tra/con i dipendenti sono decisamente migliorati soprattutto grazie alla maggior collaborazione che si è creata sul posto di lavoro;
-che destituite di ogni fondamento risultano le affermazioni in merito al presunto fatto che il Sig. dovesse reperire attività lavorative di “ripiego” non Parte_1 potendo sfruttare le capacità imprenditoriali maturate in tanti anni di lavoro;
-che fu proprio per la totale assenza delle asserite capacità imprenditoriali che il
Sig. volle rivedere le percentuali relative al capitale sociale della Persona_2
AN LO S.r.l. ed il figlio preferì uscire dalla società ed Parte_1 essere liquidato;
-che non solo ha svolto attività in concorrenza alla AN LO Parte_1
S.r.l. ma ha cercato anche di distrarre clientela a favore delle aziende presso le quali si era proposto nonché a stornare dipendenti;
-che a fondamento delle obbligazioni contrattuali fra e Parte_1 CP_1
non c'è il contratto sottoscritto avanti al Notaio , ma un accordo
[...] Per_1 privato complesso e articolato nel quale vengono disciplinati, in modo piuttosto preciso i reciproci impegni;
pagina 11 di 19 -che l'obbligazione assunta da è la seguente: “A seguito della CP_1 cessazione dalla carica di amministratore, nonché per la cessione delle Quote,
chiede di essere liberato e/o manlevato dalle garanzie prestate Parte_1 per i contratti sopra indicati.
ed si impegnano, a tal riguardo, a valutare con Persona_2 CP_1 le società/banche di cui ai ridetti leasing/mutui, quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante . In Parte_1 ogni caso, qualora le società/banche non concedano tale possibilità, ovvero questa risulti essere eccessivamente onerosa, , , Persona_2 CP_1
Cont Cont in proprio ed in qualità di soci della nonché la stessa dichiarano di manlevare da ogni e qualsivoglia pretesa dovesse essere Parte_1 avanzata dalle società/banche per mancati pagamenti o per qualsivoglia altro inadempimento rispetto agli obblighi assunti. , , Persona_2 CP_1
Cont Cont in proprio ed in qualità di soci della nonché la stessa a garanzia della effettività della ridetta manleva, si impegnano a comunicare tempestivamente a
ogni eventuale inadempimento nei confronti delle Parte_1 società/banche in tal caso offrendo materialmente allo stesso Parte_1 idonea garanzia (a titolo esemplificativo e non esaustivo titoli, beni personali, beni sociali, crediti, ecc..).
L'eventuale richiesta di pagamento e/o preavviso di escussione della garanzia, che dovesse provenire da società/banche, sarà comunicata da e Persona_2
Cont da , in proprio ed in qualità di socio e amministratore della e CP_1
Cont da a mezzo di lettera raccomandata a/r presso la residenza di _1
, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento e comunque entro la scadenza
[...] del termine concesso per il pagamento o qualora la richiesta richieda termine di reazione minori, entro tale minore termine, accompagnata dalla proposta di garanzia offerta.
Qualora, per qualsivoglia motivo, a prescindere dalle garanzie prestate, _1
dovesse divenire destinatario di un'esecuzione processuale da parte di
[...] società/banche, in forza di inadempimenti qui garantiti, lo stesso avrà diritto di rivalsa nei confronti di , , in proprio ed in qualità Persona_2 CP_1
pagina 12 di 19 Cont Cont di soci della nonché nei confronti della stessa ”
-che pertanto l'effettiva obbligazione assunta era e rimane quella di valutare con le società/banche quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante;
Persona_7
-che ad oggi rimane solo ed esclusivamente quello della UNICREDIT LEASING che non ha ritenuto di liberare dal vincolo di garanzia;
Parte_1
-che l'impegno assunto da non è una obbligazione di risultato CP_1 perchè la liberazione da parte degli istituti bancari poteva e può essere decisa solo ed esclusivamente dalla Banca stessa, tanto che è previsto che "in ogni caso, qualora società/banche non concedano tale possibilità, ovvero questa risulti eccessivamente onerosa" sarebbe subentrato il meccanismo della manleva;
-che si contesta che abbia le capacità economiche per Persona_8 estinguere il leasing in oggetto;
-che all'opposto ha ingenti disponibilità economiche;
Persona_9
-che il documento dimesso da non vi è alcuna valutazione sulla Persona_9 capacità di reddito;
-che tale documento fa riferimento ad una "richiesta finanziaria" senza indicare in contenuti della stessa e dunque non è possibile valutare gli eventuali motivi di diniego;
-che vi sono dubbi sulla autenticità del doc. 19.
*
All'udienza del 16/09/2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito fissando il tentativo di conciliazione che aveva poi esito negativo.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Sui mezzi istruttori richiesti, il Giudice ammetteva solo l'interpello di parte convenuta/resistente.
All'udienza del 19/06/2024 veniva esibito il conteggio per l'estinzione anticipata del contratto di leasing con contabile del bonifico effettuato con richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Parte ricorrente attrice rinunciava all'interpello e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni che veniva disposta a trattazione cartolare per pagina 13 di 19 l'udienza del 24/09/2024 ove venivano concessi i termini di legge per conclusionali e repliche.
Le parti precisavano le conclusioni nella seguente maniera: parte attrice
"Nel merito in via principale.
Condannare parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che il Giudice adito vorrà indicare, per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni relative alla estinzione/cancellazione della garanzia fideiussoria contratta dal ricorrente, a favore della società AN LO s.r.l., rispetto alle obbligazioni assunte giusta atto di cessione di quote societarie di AN LO s.r.l. redatta per atto notaio dott. di Brugine, in data 18/03/2019 (rep. 2940 - Racc. Per_1
2357).
In ogni caso.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, tenuto anche conto del principio di soccombenza virtuale, da porre in capo a parte convenuta resistente. parte convenuta
"1) il procuratore di parte convenuta, nel riportarsi a quanto dedotto ed argomentato nel corso dell'udienza del 19.06.2024, nonché nella successiva memoria autorizzata del 24.06.2024, conclude affinché codesto ill.mo G.O.P. dichiari l'estinzione del presente procedimento per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
2) in subordine alla richiesta di cui al capoverso che precede, il procuratore di parte convenuta si riporta integralmente a quanto chiesto, dedotto, eccepito ed argomentato, in comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2022, successive memorie istruttorie ex art. 183 c. 6 e verbali d'udienza, anche con richiesta di eventuale riapertura della fase istruttoria se ritenuta necessaria ai fini della decisione;
3) in ogni caso, si chiede concessione di termini per il deposito delle memorie conclusionali come per legge;
"
pagina 14 di 19 MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
IN MERITO ALLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
E' pacifico che la obbligazione conseguente al leasing contratto con UNICREDIT
LEASING spa sia venuto a cessare e con esso la garanzia prestata da _9
.
[...]
Pertanto, in merito alla domanda di apposizione di un termine per l'esecuzione dell'obbligazione oggetto del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER TARDIVO
ADEMPIMENTO e SULLA SOCCOMBENZA
Parte attrice sostiene che l'obbligazione assunta da sia quella CP_1 indicata nell'atto di cessione delle quote sociali di data 18/03/2019.
Parte convenuta ritiene invece che l'obbligazione assunta da sia CP_1 quella indicata nell'atto transattivo datato 18/03/2019 e dunque di pari data del rogito sopra indicato.
Sostiene parte convenuta che proprio tale atto prevedeva all'art. 2 che l'atto di cessione delle quote dovesse essere redatto "sulla scorta del testo tipico dell'atto"
pagina 15 di 19 elaborato dal Notaio , e dunque non contenere invece quanto disciplinato Per_1 nella transazione all'art. 4.
Appare evidente, dunque, che nel caso di specie la transazione è da ritenersi, rispetto all'atto notarile di cessione delle quote sociali, con riferimento all'impegno assunto da e e di CC EL nei Persona_2 CP_1 confronti di , il contratto dissimulato che vale tra le parti rispetto Parte_1
a quello simulato rogitato avanti al Notaio.
Tale transazione infatti non si atteggia quale preliminare di vendita di quote, che poi trova diversa definizione nel rogito notarile di compravendita, in quanto proprio la transazione prevede all'art. 2 che “Il contratto di cessione quote sarà sottoscritto presso il dott. Notaio in Brugine, sulla scorta del testo Persona_3 tipico dell'atto come dallo stesso elaborato. Le Parti, infatti, intendono disciplinare il loro rapporto con la presente scrittura, rimandando ad atti terzi, solo le formalità previste per legge per l'esecuzione di specifici accordi.”
Inoltre, anche la dizione indicata nel rogito "parte cessionaria si impegna nei confronti della cedente a che la stessa venga liberata di eventuali garanzie personali dalla medesima prestate per debiti sociali", non muta la natura dell'obbligazione assunta, che è, e rimane (come indicata in transazione), un
"impegno" a "valutare con le società/banche di cui ai ridetti leasing/mutui, quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante " . Parte_1
Impegno che nella transazione è assunto anche da , e che è Persona_2 garantito anche da . Persona_10
Non si ritiene che si sia assunto l'obbligazione di estinguere i CP_1 contratti in essere di cui era garante della società CC Parte_1
EL, tanto che proprio nella transazione veniva specificato che "In ogni caso, qualora le società/banche non concedono tale possibilità, ovvero questa risulti essere eccessivamente onerosa, , , in proprio ed Persona_2 CP_1
Cont Cont in qualità di soci della nonchè la stessa dichiarano di manlevare
da ogni e qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata dalle Parte_1
pagina 16 di 19 società/banche per mancati pagamenti e o per qualsivoglia altro inadempimento rispetto agli obblighi assunti."
Anche dalla lettura del rogito notarile di cessione delle quote non può ritenersi sussistente una obbligazione all'estinzione delle garanzie ma un mero impegno a liberare dalle obbligazioni assunte in nome e per conto della Parte_1
CC EL RL.
Nè nella transazione nè nell'atto di cessione di quote, per l'impegno assunto da
(e dal padre ) è stato indicato un termine per CP_1 Persona_2
l'adempimento.
Nè si può sostenere che si sia reso inadempiente CP_1 all'obbligazione assunta.
Infatti, non è contestato che sia stato liberato, dopo la Parte_1 sottoscrizione della transazione e del rogito relativo alla cessione delle quote, da tutte le garanzie prestate nei confronti della società CC EL e che unicamente sia rimasta al momento della domanda, solo la garanzia prestata a favore di UNICREDIT LEASING SPA.
Dalla documentazione in atti è parimenti provato che si è CP_1 prodigato per adempiere alla obbligazione così assunta (si veda corrispondenza dimessa fra e UNICREDIT LEASING SPA), e non può certo CP_1 rispondere per il comportamento negatorio alla liberazione di da Parte_1 parte di UNICREDIT LEASING SPA.
Nessun inadempimento dunque può essere contestato da parte di _1
ad il quale si era assunto, in uno con il padre
[...] CP_1 Per_2
, l'impegno "a valutare con le società/banche di cui ai ridetti leasing/mutui,
[...] quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante ." Parte_1
Ciò posto la domanda attorea relativa all''apposizione di termine di cui la cessazione della materia del contendere intervenuta durante il giudizio per essere cessato il rapporto tra UNICREDIT LEASING SPA e CC EL per riscatto anticipato (si vedano docc. 17 e 18 parte convenuta), è infondata, e pagina 17 di 19 dunque in merito a tale domanda la soccombenza virtuale va posta nei confronti di parte attrice.
Parimenti infondata è anche la domanda relativa al pagamento di una somma di denaro ex art. 614bis cpc per non essere stato inadempiente CP_1 alla obbligazione assunta, avendo cercato di ottenere da UNICREDIT LEASING la liberazione del fratello senza esito positivo per fatto della banca Parte_1 creditrice, e soccorrendo a tale riguardo la obbligazione di manleva a carico di
, e CC EL disciplinata dalla Persona_2 CP_1 transazione voluta e sottoscritta dalle parti in causa.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza (anche virtuale) e dunque vanno poste a carico di parte attrice-ricorrente e in favore di parte convenuta-resistente e si liquidano in ragione della fascia di riferimento (indeterminato complessità bassa) con i parametri minimi atteso lo scarso numero di udienza e la unicità della questione sottoposta al vaglio decisionale e si liquidano in complessivi euro
3.809,00, oltre accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) così risultanti: Fase Studio euro 851,00; Fase Introduttiva euro 602,00; Fase Istruttoria euro 903,00; Fase Decisionale euro 1.453,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
PRENDE ATTO e DICHIARA la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda di indicazione un termine giudiziale per l'esecuzione della obbligazione oggetto del presente giudizio assunta da nei CP_1 confronti di per le motivazioni sopra indicate. Parte_1
ACCERTA e DICHIARA comunque l'infondatezza della domanda attorea di indicazione di un termine giudiziale per l'esecuzione della sopra indicata obbligazione per le motivazioni sopra indicate.
ACCERTA e DICHIARA l'adempimento di in relazione CP_1 all'obbligazione oggetto del presente giudizio, assunta nei confronti di _1
per le motivazioni sopra indicate.
[...]
pagina 18 di 19 RIGETTA la domanda attorea di pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis cpc, perchè infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra indicate.
CONDANNA a rimborsare a le spese e Parte_1 CP_1 competenze legali come liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 25 marzo 2025
Il GOP
ANTONIO BORTOLUZZI
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 888/2022, promossa da:
- cf - Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti PAOLO BERNARDI e CONSUELO LILLO
-attrice/ricorrente-
Contro
- cf - CP_1 C.F._2 con l'avv.
-convenuto/resistente-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con ricorso ex art. 1183 c.c. e 702 bis cpc conveniva in giudizio Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
"Nel merito.
- Indicare un termine perentorio, entro il quale il sig. CP_1
), come meglio generalizzato in atti, dovrà liberare il C.F._2 ricorrente sig. come meglio indicato in atti, da qualsivoglia Parte_1 obbligazione relativa al contratto di leasing con garanzia fideiussoria prestata dallo stesso (n. IC1319314) attualmente in essere con Unicredit Leasing s.p.a. pagina 1 di 19 e/o nei confronti di qualsivoglia ulteriore soggetto garantito, in virtù delle obbligazioni societarie, in allora contratte dall'odierno ricorrente a favore della società AN LO s.r.l. (C.F. e P.IVA. n. ) con sede in Carceri P.IVA_1
(Pd) Via Dell'Industria n. 2;
- condannare parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che il Giudice adito vorrà indicare, per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni relative alla cancellazione della garanzia fideiussioria contratta dal ricorrente, a favore della società AN LO s.r.l., obbligazioni assunte giusta atto di cessione di quote societarie di AN LO s.r.l. redatta per atto notaio dott.
di Brugine, in data 18/03/2019 (rep. 2940 - Racc. 2357). Per_1
- Spese e compensi di lite integralmente rifusi.
In via istruttoria.
Nella denegata ipotesi di contestazione di controparte, in merito all'inadempimento posto in essere ed al conseguente danno risarcibile cagionato e cagionando in capo all'odierno ricorrente, e/o nel caso in cui il Giudice Unico ritenesse non fornita la piena prova del danno risarcibile siccome vantato da parte ricorrente, si chiede sin d'ora ammettersi prova per interpello formale del convenuto, e per testi, sui fatti di cui in narrativa, preceduti dalla locuzione “vero che”, con riserva di migliore e più precisa formulazione nelle richiedende memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c., previa conversione del rito, da sommario in ordinario.
Con ogni più ampia riserva, sia nel merito che istruttoria, anche in esito alle difese avversarie."
A sostegno dell'opposizione svolta così deduceva:
-che CC EL RL di Carceri (PD) è una società riconducibile alla famiglia EL e si occupa di meccanica di precisione;
-che la all'origine la società era composta da con il 52% di quote, Persona_2
con il 24% di quote e con il 24% di quote;
CP_1 Parte_1
-tutti i soci risultavano essere soci amministratori e legali rappresentanti della società;
pagina 2 di 19 -nel 2018 per contrasti tra i soci e avveniva CP_1 Parte_1 una ristrutturazione della compagine sociale anche in previsione del ritiro dall'attività lavorativa di e della conseguente ridistribuzione al Persona_2
50% delle quote societarie del socio recedente, onde evitare l'impasse societario che avrebbe visto i due rimanenti soci titolari ciascuno il 50% delle quote societarie;
otteneva la maggioranza delle quote, ottenendo l'appoggio Controparte_1 incondizionato del padre ed estromettendo di fatto Persona_2 _1
dalla conduzione della società;
[...]
-veniva più volte tentato dai due soci di maggioranza di convocare l'assemblea societaria per la caduzione dell'organismo amministrativo e la modifica dello statuto societario in allora vigente, soprattutto per quanto riguardava il trasferimento delle quote societarie, finalizzato alla estromissione di _1
dall'amministrazione della società, rendendo le sue quote di proprietà pari
[...] al 24% del capitale societario di "valore irrisorio";
-all'assemblea del 29/01/2019 venivano deliberate tanto la caducazione del vecchio CdA che la modifica dello statuto societario;
introitava formale richiesta di nomina arbitro avanti all' Parte_1 [...] di Padova come prevista dallo statuto societario per Controparte_2 dirimere tutte le questioni societarie pendenti e al contempo chiedere la cessazione delle attività pregiudizievoli poste in essere nei propri confronti da parte degli altri soci della e bloccare la modifica allo Parte_2 statuto societario;
-per evitare la costosa procedura arbitrale e l'acuirsi di dolorose liti familiari,
trovava un accordo economico e si determinava a cedere le Parte_1 proprie quote a;
CP_1
-L'atto di cessione di quote, come sopra indicato, veniva sottoscritto presso lo studio notarile del dott. di Brugine (Pd), in data 18/03/2019 (rep. Persona_3
2940 Racc. 2357) (doc. 6) e regolarmente trascritto al registro imprese di Padova al n. prot. 27150/2019 del 20/03/2019;
pagina 3 di 19 -all'art. 3 ultimo comma del predetto atto veniva assunto l'impegno da parte di di libreare dalle obbligazioni assunte in nome e per conto della CP_1 società CC EL RL, il sig. , fra cui la fideiussione Parte_1 contratta a favore di da parte di tutti e tre i soci originari Parte_3 nel corso dell'anno 2012, con fine leasing per gennaio 2030, relativa alla costruzione del capannone di Carceri ove la socieàt esercita la attività industriale;
-non veniva però indicato alcun termine temporale per adempiere alla sopra indicata obbligazione;
-sempre in tale atto di cessione di quote il sig. si impegnava a Parte_1 non esercitare attività concorrenziale nei confronti della CC EL RL per un periodo di 5 anni;
-conseguentemente reperiva attività lavorative di ripiego quale Parte_1 lavoratore subordinato a tempo determinato non potendo sfruttare appineo la capacità imprenditoriali maturate in tanti anni di lavoro, nel settore della meccanica di precisione e del controllo di qualità;
-nel marzo 2021 non riuscendo a trovare altri impieghi, apriva Parte_1 una propria attività come agente di commercio, avendo trovato difficoltà insormontabili ad avere accesso al sistema creditizio bancario;
-infatti all'inizio dell'anno 2021 scopriva attraverso una visura Parte_1
CRIF personale di essere ancora gravato da una esposizione debitoria importante nei confronti di UNICREDIT LEASING SPA quale garante di CC EL
RL per un importo, aggiornato a gennaio 2021, pari a 973.040,00 euro;
-in data 270/4/2021 attraverso un proprio legale diffidava il Parte_1 fratello di ottemperare alle obbligazioni assunte in occasione CP_1 della cessione delle quote sociali atteso il lungo tempo trascorso;
-a tale richiesta non riceveva risposta alcuna;
-chiedeva a UNICREDIT LEASING SPA di verificare l'effettiva esposizione debitoria ancora pendente nei propri confronti;
-UNICREDIT LEASING SPA confermava l'esposizione debitoria di CC
EL RL aggiornata ad aprile 2021 per euro 850.163,00 e confermava la sussistenza della garanzia fideiussoria prestata da;
Parte_1
pagina 4 di 19 -UNICREDIT LEASING SPA inoltre indicava la procedura da seguire, al fine dell'eventuale cancellazione del sopra indicato gravamente come indicato a
CC EL RL con mail del 29/04/2021 e 21/06/2021;
-da tali missive risulta che si è attivato nei confronti di CP_1
UNICREDIT LEASING SPA per la liberatoria delle garanzie prestate da _1
, solo dopo aver ricevuto la formale diffida;
[...]
-la procedura per lo svincolo nei confronti del socio recedente si concludeva negativamente come da comunicazione di data 15/03/2022;
-Non è dato sapere se il rigetto di tale richiesta, sia imputabile al mancato negligente invio della documentazione puntualmente richiesta alla AN
LO s.r.l., da parte della società di leasing ai fini del positivo accoglimento della richiesta, ovvero per oggettive difficoltà, frapposte da quest'ultima;
-ogni tentativo di di ottenere credito dagli operatori finanziari è Parte_1 risultato vano, in quanto la garanzia prestata per CC EL RL non consente ulteriore accesso al credito;
-Tale pregiudizievole situazione economica per l'odierno ricorrente, venutasi a creare a seguito dell'inadempimento del sig. , cozza con la CP_1 disponibilità economica dimostrata da quest'ultimo, che invece di liberare dai gravami il fratello (come da obbligazione puntualmente assunta), ostenta notevole disponibilità economica, viaggiando con autovetture di marchi prestigiosi e di valore economico notevole, disponendo altresì di camper e motociclette di prestigio, non lesinando neppure operazione nel campo delle compravendite immobiliari e cambi di abitazione;
-che le ingenti risorse economiche nella disponibilità di CP_1 andavano utilizzate per cercare di ridurre od estinguere il prima possibile il contratto di leasing con annesse garanzie fideiussorie ancora in essere e liberare così in ottemperanza dell'impegno assunto nell'atto di cessione Parte_1 di quote sociali.
*
Si costituiva il quale così rassegnava le proprie conclusioni: CP_1
pagina 5 di 19 "Accertato e dichiarato che le difese svolte dal resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissare, ai sensi dell'art. 702-ter, terzo comma, cod, proc. civ., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.
Nel merito. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa.
In via istruttoria: si chiede disporsi l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di fatto qui di seguito articolate: ... omissis ..."
A sostegno della propria tesi difensiva il convenuto ha così osservato:
-che gli argomenti introdotti da sono fuorvianti ed inconferenti Parte_1 con la domanda e che forniscono una prospettiva volutamente parziale in gran parte non corrispondente al vero;
-che il primo momento di rottura fra e , risale al Parte_1 Persona_2
2016 quanto si è rifiutato di firmare un patto di famiglia Parte_1 suggerito dal padre e lungamente discusso con , Persona_2 Parte_1
e ; CP_1 Persona_4
-che tale accordo prevedeva la ripartizione delle quote di CC EL RL al 50% ciascuno a e , mentre a sarebbe andata la _1 CP_1 Per_4 casa di famiglia;
-tale accordo condiviso fra i familiari, naufragava in quanto il giorno fissato per la firma innanzi al Notaio , senza alcun preavviso non si Per_5 Parte_1 presentava;
-che in seguito motivava la mancata sottoscrizione al fatto che Parte_1 mentre lui si sarebbe assunto un debito ed un rischio (le quote sociali) la sorella avrebbe ottenuto solo vantaggi (l'immobile);
-che praticamente manifestava di non avere una particolare Parte_1 predisposizione all'imprenditoria;
-che dopo tale fatto fra e i rapporti rimanevano Persona_2 Parte_1 tesi non solo in famiglia ma anche in azienda ove si dimostrava Parte_1 contrario a qualsiasi proposta fosse avanzata per lo sviluppo dell'attività;
pagina 6 di 19 -Nel 2017 dopo aver condiviso e acconsentito all'acquisto di due Parte_1 costosi macchinari, non sottoscriveva all'ultimo istante i due contratti di leasing;
-tali macchinari erano fondamentali per la prosecuzione della vita dell'azienda perchè avrebbero permesso di produrre dei pezzi che fino a quel momento la
CC EL non era in grado di realizzare;
-che tale acquisto era stato "richiesto" dal principale cliente Controparte_3
, che in caso contrario avrebbe trovato un diverso fornitore;
[...]
-che l'acquisto dei due macchinari ha portato ad incremento del fatturato di circa il 20%, mentre il mancato acquisto avrebbe comportato lo stato di decozione dell'azienda per la perdita del principale cliente;
-che sempre nel 2017 si rifiutava di firmare fidi in favore della Parte_1 società presso la Banca di Credito Valtellinese;
-che nel 2018, quindi, il Sig. si adoperava per creare un progetto Persona_2 volto a redistribuire le quote sociali, sia per attribuire a ciascuno dei figli una quota dallo stesso ritenuta idonea sulla scorta dell'effettivo apporto di ciascuno, sia perché riteneva fosse giunto il momento di non detenere più la maggioranza delle azioni della compagine sociale;
-che l'obiettivo era, per il Sig. , all'esito del percorso di uscita, una Persona_2 ripartizione pari al 60% in favore di ed il 40% in favore di CP_1 _1
;
[...]
-che tale progetto veniva condiviso da con i figli, ma anche in Persona_2 questo caso si opponeva ad ogni soluzione, neppure a quella del Parte_1
51/49%.
-che fu proprio il a chiedere in questo periodo di essere Parte_1 liquidato al punto che il fratello , per la prima volta, si CP_1 intrometteva nelle vicende tra i soci proponendo di dividere le macchine per fare lavorazioni differenti (di fatto quindi creare due aziende) così da permettere a tutti di proseguire le attività, ciascuno con le proprie peculiarità;
-che anche questa offerta fu rifiutata da;
Parte_1
-che la prevista riorganizzazione aziendale fu una scelta del fondatore della
Società ponderata e discussa ampiamente con i professionisti di riferimento pagina 7 di 19 dell'epoca ed in particolare con la Dottoressa Commercialista ed i Persona_6 legali dello Studio Torre - Camponogara;
-che nel valutare le diverse ipotesi, tuttavia, sempre bene Controparte_4
a mente che percepiva un compenso mensile in qualità di Parte_1 amministratore di € 3.400,00 netti che, pur magari mutando il titolo, avrebbe continuato a garantire per non lasciare il figlio senza una fonte di sostentamento;
-che fino a quel momento non voleva estromettere dalla Persona_2 _1 società;
-che tra le ipotesi fu considerato anche il fatto che potesse godere di un _1 contratto di lavoro subordinato ancorché con un livello e mansioni da dirigente;
-che anche questa soluzione fu tuttavia rifiutata poiché Parte_1 dichiarava di non voler essere in ogni caso un dipendente del fratello;
-che dal 2018 l'impostazione di era quella per cui era più Parte_1 conveniente che la AN LO producesse degli utili (da spartire) invece che investire in tecnologia e sviluppo e si rifiutava quindi di sottoscrivere documenti
(contratti di acquisto, bancari e finanziamenti, in particolare) ritenendo così di limitare il proprio “rischio” e di assicurarsi i propri guadagni;
-che tale scelta, da un lato metteva in “minoranza” , dall'altro Parte_1 chiariva al Sig. che il figlio non avesse delle capacità Persona_2 _1 imprenditoriali affini al suo pensiero;
-che nel maggio/luglio 2018 che ruppe definitivamente i Parte_1 rapporti, in primis quelli societari, con il padre paventando l'apertura Persona_2 di una crisi aziendale;
-che aveva da tempo ragionato su come uscire dalla società ed Parte_1 ottenere una liquidazione, la più alta possibile, creandosi ad hoc delle argomentazioni precostituite contro il padre e non contro il fratello che, CP_1 come si può vedere, sino a quella data non era affatto un contradditore;
-che non risponde al vero vi sia stata alcuna attività vessatoria di CP_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
-che non ha ottenuto la maggioranza delle quote della società CP_1
(se non in un momento di molto successivo, già uscito il Sig. dalla Parte_1
pagina 8 di 19 compagine societaria ed a seguito di una esplicita volontà del Sig. ) Persona_2 né tantomeno ha ottenuto “l'appoggio incondizionato del padre”;
-che la definitiva dimostrazione dei gravi ed insormontabili dissapori personali tra il Sig. ed il padre può essere riscontrata nel comportamento del _1 Per_2 ricorrente durante le difficoltà di salute del padre. Infatti, in tale periodo, le cure e l'assistenza furono tutte ad appannaggio dei figli (e la sua famiglia) e CP_1
; Per_4
-che la situazione sopra descritta, come emerge dalla narrativa e come tuttavia è facilmente intuibile, aveva provocato una lunga serie di trattative, peraltro sostenute anche con l'apporto dei rispettivi consulenti di fiducia (legali e commercialisti), di cui si dirà successivamente e che ha prodotto il vero ed effettivo accordo tra i soci;
-che in merito alle diverse assemblee societarie che si sono succedute la ricostruzione formulata da appare quantomeno deficitaria;
Parte_1
-che controparte omette di riferire che già nel febbraio 2018 il Sig. si Persona_2 era riproposto di fare un'assemblea per discutere la ripartizione delle quote, togliere la carica di amministratore a e prevedere uno stipendio per lo _1 stesso. L'assemblea non venne neppure convocata proprio per le obiezioni mosse su ogni aspetto ed ogni ulteriore proposta proprio dal Sig. . Parte_1
-che l'assemblea del 10.09.2018 veniva rinviata al 10.10.2018 “sì da permettere la valutazione e l'esame di elementi ed informazioni sopravvenuti dopo la convocazione della presente assemblea” poiché invero le parti già trattavano privatamente un accordo per la cessione delle quote;
-che alla data prevista del rinvio si presentava il solo socio e CP_1 dunque l'assemblea non poteva svolgersi per mancanza di una rappresentanza valida del capitale sociale. Veniva quindi convocata una ulteriore assemblea per il
16.11.2018 il cui esito, tuttavia, era il medesimo di quella precedente;
-che i rinvii non erano la conseguenza della mancata presenza del Sig. Per_2
e “dei gravi problemi di salute che nel frattempo lo avevano colpito”, ma il
[...] fatto che sussistevano trattative private tra i soci e volte alla definizione dei rapporti;
pagina 9 di 19 -che solo con la delibera del 29.01.2019 la società AN LO attuava una modifica dell'organo amministrativo, sulla scorta di quanto voluto dal Sig. Per_2
ed in linea con quelle che erano le trattative giunte praticamente a
[...] definizione;
-che particolarmente grave ed erronea appare l'affermazione secondo la quale “la modifica dello statuto societario in allora vigente, soprattutto per quanto riguardava il trasferimento delle quote societarie, finalizzato all'estromissione dell'odierno ricorrente dall'amministrazione della società, rendendo le sue quote di proprietà (24% del capitale societario), di valore irrisorio”.
-che era a voler uscire dalla Società, dall'altro definire il 24% Parte_1 del capitale sociale “di valore irrisorio” è, sotto il profilo tecnico, affermazione improvvida;
-che tra le ipotesi sulla nuova impostazione sociale, su proposta del Sig. Per_2
, era previsto inoltre uno stipendio per il Sig. di € 3.000,00 (di
[...] Parte_1 fatto pari a quanto prendeva a titolo di compenso amministratore tenuto conto di tutti gli istituti giuslavoristici) poiché, anche se non più amministratore, la volontà del padre era sempre quella di assicurargli un sostentamento più che dignitoso;
-che era oramai da molto tempo che tra i soci ( , e ) erano Per_2 CP_1 _1 pendenti delle trattative per il riassetto societario e fu una scelta esplicita e consapevole di quella di uscire definitivamente dalla compagine sociale;
_1
-che non fu affatto, come tenta di far credere, una forzatura, tant'è che le ipotesi in discussione erano aperte ad ogni soluzione, anche quella dell'uscita del fratello
, ma il Sig. , vista l'importante somma che era riuscito a CP_1 Parte_1 garantirsi, preferì essere “liquidato”;
-che non corrisponde al vero neppure quanto successivamente riferito in ricorso a pagina 3 in merito alla richiesta di nomina di arbitro al fine di dirimere tutte le controversie societarie pendenti. -che tale azione, oltre a non essere contestuale ai fatti, era dichiaratamente preventiva e “cautelativa”, da portare a termine solo ed esclusivamente se gli accordi di cui si discuteva non si fossero definitivamente formalizzati. Ed infatti, l'azione fu tenuta sospesa dalla controparte e dalla stessa rinunciata a seguito della sottoscrizione di precisi accordi tra i fratelli e CP_1
pagina 10 di 19 ; Parte_1
-che nessuna “strenua battaglia” da parte di per rimanere Parte_1 all'interno della AN LO S.r.l., anzi, una ben coordinata strategia, partita da molto lontano e basata su fatti ed azioni che solo alla fine hanno fatto comprendere ai Sigg.ri ed il vero scopo cui erano tesi: uscire dalla Per_2 CP_1 società ed ottenere una più che cospicua liquidazione;
-che all'epoca, infatti, la AN LO S.r.l. aveva debiti per circa 3 milioni di euro a fronte di un fatturato di poco superiore ai 2 milioni di euro. Ebbene, a fronte di tali numeri, il Sig. otteneva all'esito della riorganizzazione Parte_1 aziendale, la somma di € 446.442,53 anche grazie all'indebitamento personale del
Sig. ; CP_1
-che ad oggi il debito è di poco superiore ai 2 milioni di euro ed il fatturato di poco inferiore ai 2 milioni e mezzo di euro;
l'azienda è gestita in maniera oculata sotto l'aspetto finanziario e, anche grazie alla serietà riconosciuta, ha ampliato la propria clientela. Non solo, anche i rapporti tra/con i dipendenti sono decisamente migliorati soprattutto grazie alla maggior collaborazione che si è creata sul posto di lavoro;
-che destituite di ogni fondamento risultano le affermazioni in merito al presunto fatto che il Sig. dovesse reperire attività lavorative di “ripiego” non Parte_1 potendo sfruttare le capacità imprenditoriali maturate in tanti anni di lavoro;
-che fu proprio per la totale assenza delle asserite capacità imprenditoriali che il
Sig. volle rivedere le percentuali relative al capitale sociale della Persona_2
AN LO S.r.l. ed il figlio preferì uscire dalla società ed Parte_1 essere liquidato;
-che non solo ha svolto attività in concorrenza alla AN LO Parte_1
S.r.l. ma ha cercato anche di distrarre clientela a favore delle aziende presso le quali si era proposto nonché a stornare dipendenti;
-che a fondamento delle obbligazioni contrattuali fra e Parte_1 CP_1
non c'è il contratto sottoscritto avanti al Notaio , ma un accordo
[...] Per_1 privato complesso e articolato nel quale vengono disciplinati, in modo piuttosto preciso i reciproci impegni;
pagina 11 di 19 -che l'obbligazione assunta da è la seguente: “A seguito della CP_1 cessazione dalla carica di amministratore, nonché per la cessione delle Quote,
chiede di essere liberato e/o manlevato dalle garanzie prestate Parte_1 per i contratti sopra indicati.
ed si impegnano, a tal riguardo, a valutare con Persona_2 CP_1 le società/banche di cui ai ridetti leasing/mutui, quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante . In Parte_1 ogni caso, qualora le società/banche non concedano tale possibilità, ovvero questa risulti essere eccessivamente onerosa, , , Persona_2 CP_1
Cont Cont in proprio ed in qualità di soci della nonché la stessa dichiarano di manlevare da ogni e qualsivoglia pretesa dovesse essere Parte_1 avanzata dalle società/banche per mancati pagamenti o per qualsivoglia altro inadempimento rispetto agli obblighi assunti. , , Persona_2 CP_1
Cont Cont in proprio ed in qualità di soci della nonché la stessa a garanzia della effettività della ridetta manleva, si impegnano a comunicare tempestivamente a
ogni eventuale inadempimento nei confronti delle Parte_1 società/banche in tal caso offrendo materialmente allo stesso Parte_1 idonea garanzia (a titolo esemplificativo e non esaustivo titoli, beni personali, beni sociali, crediti, ecc..).
L'eventuale richiesta di pagamento e/o preavviso di escussione della garanzia, che dovesse provenire da società/banche, sarà comunicata da e Persona_2
Cont da , in proprio ed in qualità di socio e amministratore della e CP_1
Cont da a mezzo di lettera raccomandata a/r presso la residenza di _1
, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento e comunque entro la scadenza
[...] del termine concesso per il pagamento o qualora la richiesta richieda termine di reazione minori, entro tale minore termine, accompagnata dalla proposta di garanzia offerta.
Qualora, per qualsivoglia motivo, a prescindere dalle garanzie prestate, _1
dovesse divenire destinatario di un'esecuzione processuale da parte di
[...] società/banche, in forza di inadempimenti qui garantiti, lo stesso avrà diritto di rivalsa nei confronti di , , in proprio ed in qualità Persona_2 CP_1
pagina 12 di 19 Cont Cont di soci della nonché nei confronti della stessa ”
-che pertanto l'effettiva obbligazione assunta era e rimane quella di valutare con le società/banche quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante;
Persona_7
-che ad oggi rimane solo ed esclusivamente quello della UNICREDIT LEASING che non ha ritenuto di liberare dal vincolo di garanzia;
Parte_1
-che l'impegno assunto da non è una obbligazione di risultato CP_1 perchè la liberazione da parte degli istituti bancari poteva e può essere decisa solo ed esclusivamente dalla Banca stessa, tanto che è previsto che "in ogni caso, qualora società/banche non concedano tale possibilità, ovvero questa risulti eccessivamente onerosa" sarebbe subentrato il meccanismo della manleva;
-che si contesta che abbia le capacità economiche per Persona_8 estinguere il leasing in oggetto;
-che all'opposto ha ingenti disponibilità economiche;
Persona_9
-che il documento dimesso da non vi è alcuna valutazione sulla Persona_9 capacità di reddito;
-che tale documento fa riferimento ad una "richiesta finanziaria" senza indicare in contenuti della stessa e dunque non è possibile valutare gli eventuali motivi di diniego;
-che vi sono dubbi sulla autenticità del doc. 19.
*
All'udienza del 16/09/2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito fissando il tentativo di conciliazione che aveva poi esito negativo.
Venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Sui mezzi istruttori richiesti, il Giudice ammetteva solo l'interpello di parte convenuta/resistente.
All'udienza del 19/06/2024 veniva esibito il conteggio per l'estinzione anticipata del contratto di leasing con contabile del bonifico effettuato con richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Parte ricorrente attrice rinunciava all'interpello e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni che veniva disposta a trattazione cartolare per pagina 13 di 19 l'udienza del 24/09/2024 ove venivano concessi i termini di legge per conclusionali e repliche.
Le parti precisavano le conclusioni nella seguente maniera: parte attrice
"Nel merito in via principale.
Condannare parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro, che il Giudice adito vorrà indicare, per ogni violazione o inosservanza, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle obbligazioni relative alla estinzione/cancellazione della garanzia fideiussoria contratta dal ricorrente, a favore della società AN LO s.r.l., rispetto alle obbligazioni assunte giusta atto di cessione di quote societarie di AN LO s.r.l. redatta per atto notaio dott. di Brugine, in data 18/03/2019 (rep. 2940 - Racc. Per_1
2357).
In ogni caso.
Spese e compensi di lite integralmente rifusi, tenuto anche conto del principio di soccombenza virtuale, da porre in capo a parte convenuta resistente. parte convenuta
"1) il procuratore di parte convenuta, nel riportarsi a quanto dedotto ed argomentato nel corso dell'udienza del 19.06.2024, nonché nella successiva memoria autorizzata del 24.06.2024, conclude affinché codesto ill.mo G.O.P. dichiari l'estinzione del presente procedimento per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
2) in subordine alla richiesta di cui al capoverso che precede, il procuratore di parte convenuta si riporta integralmente a quanto chiesto, dedotto, eccepito ed argomentato, in comparsa di costituzione e risposta del 30.06.2022, successive memorie istruttorie ex art. 183 c. 6 e verbali d'udienza, anche con richiesta di eventuale riapertura della fase istruttoria se ritenuta necessaria ai fini della decisione;
3) in ogni caso, si chiede concessione di termini per il deposito delle memorie conclusionali come per legge;
"
pagina 14 di 19 MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
IN MERITO ALLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
E' pacifico che la obbligazione conseguente al leasing contratto con UNICREDIT
LEASING spa sia venuto a cessare e con esso la garanzia prestata da _9
.
[...]
Pertanto, in merito alla domanda di apposizione di un termine per l'esecuzione dell'obbligazione oggetto del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER TARDIVO
ADEMPIMENTO e SULLA SOCCOMBENZA
Parte attrice sostiene che l'obbligazione assunta da sia quella CP_1 indicata nell'atto di cessione delle quote sociali di data 18/03/2019.
Parte convenuta ritiene invece che l'obbligazione assunta da sia CP_1 quella indicata nell'atto transattivo datato 18/03/2019 e dunque di pari data del rogito sopra indicato.
Sostiene parte convenuta che proprio tale atto prevedeva all'art. 2 che l'atto di cessione delle quote dovesse essere redatto "sulla scorta del testo tipico dell'atto"
pagina 15 di 19 elaborato dal Notaio , e dunque non contenere invece quanto disciplinato Per_1 nella transazione all'art. 4.
Appare evidente, dunque, che nel caso di specie la transazione è da ritenersi, rispetto all'atto notarile di cessione delle quote sociali, con riferimento all'impegno assunto da e e di CC EL nei Persona_2 CP_1 confronti di , il contratto dissimulato che vale tra le parti rispetto Parte_1
a quello simulato rogitato avanti al Notaio.
Tale transazione infatti non si atteggia quale preliminare di vendita di quote, che poi trova diversa definizione nel rogito notarile di compravendita, in quanto proprio la transazione prevede all'art. 2 che “Il contratto di cessione quote sarà sottoscritto presso il dott. Notaio in Brugine, sulla scorta del testo Persona_3 tipico dell'atto come dallo stesso elaborato. Le Parti, infatti, intendono disciplinare il loro rapporto con la presente scrittura, rimandando ad atti terzi, solo le formalità previste per legge per l'esecuzione di specifici accordi.”
Inoltre, anche la dizione indicata nel rogito "parte cessionaria si impegna nei confronti della cedente a che la stessa venga liberata di eventuali garanzie personali dalla medesima prestate per debiti sociali", non muta la natura dell'obbligazione assunta, che è, e rimane (come indicata in transazione), un
"impegno" a "valutare con le società/banche di cui ai ridetti leasing/mutui, quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante " . Parte_1
Impegno che nella transazione è assunto anche da , e che è Persona_2 garantito anche da . Persona_10
Non si ritiene che si sia assunto l'obbligazione di estinguere i CP_1 contratti in essere di cui era garante della società CC Parte_1
EL, tanto che proprio nella transazione veniva specificato che "In ogni caso, qualora le società/banche non concedono tale possibilità, ovvero questa risulti essere eccessivamente onerosa, , , in proprio ed Persona_2 CP_1
Cont Cont in qualità di soci della nonchè la stessa dichiarano di manlevare
da ogni e qualsivoglia pretesa dovesse essere avanzata dalle Parte_1
pagina 16 di 19 società/banche per mancati pagamenti e o per qualsivoglia altro inadempimento rispetto agli obblighi assunti."
Anche dalla lettura del rogito notarile di cessione delle quote non può ritenersi sussistente una obbligazione all'estinzione delle garanzie ma un mero impegno a liberare dalle obbligazioni assunte in nome e per conto della Parte_1
CC EL RL.
Nè nella transazione nè nell'atto di cessione di quote, per l'impegno assunto da
(e dal padre ) è stato indicato un termine per CP_1 Persona_2
l'adempimento.
Nè si può sostenere che si sia reso inadempiente CP_1 all'obbligazione assunta.
Infatti, non è contestato che sia stato liberato, dopo la Parte_1 sottoscrizione della transazione e del rogito relativo alla cessione delle quote, da tutte le garanzie prestate nei confronti della società CC EL e che unicamente sia rimasta al momento della domanda, solo la garanzia prestata a favore di UNICREDIT LEASING SPA.
Dalla documentazione in atti è parimenti provato che si è CP_1 prodigato per adempiere alla obbligazione così assunta (si veda corrispondenza dimessa fra e UNICREDIT LEASING SPA), e non può certo CP_1 rispondere per il comportamento negatorio alla liberazione di da Parte_1 parte di UNICREDIT LEASING SPA.
Nessun inadempimento dunque può essere contestato da parte di _1
ad il quale si era assunto, in uno con il padre
[...] CP_1 Per_2
, l'impegno "a valutare con le società/banche di cui ai ridetti leasing/mutui,
[...] quali soluzioni possano essere intraprese per estromettere e/o liberare dal ruolo di garante ." Parte_1
Ciò posto la domanda attorea relativa all''apposizione di termine di cui la cessazione della materia del contendere intervenuta durante il giudizio per essere cessato il rapporto tra UNICREDIT LEASING SPA e CC EL per riscatto anticipato (si vedano docc. 17 e 18 parte convenuta), è infondata, e pagina 17 di 19 dunque in merito a tale domanda la soccombenza virtuale va posta nei confronti di parte attrice.
Parimenti infondata è anche la domanda relativa al pagamento di una somma di denaro ex art. 614bis cpc per non essere stato inadempiente CP_1 alla obbligazione assunta, avendo cercato di ottenere da UNICREDIT LEASING la liberazione del fratello senza esito positivo per fatto della banca Parte_1 creditrice, e soccorrendo a tale riguardo la obbligazione di manleva a carico di
, e CC EL disciplinata dalla Persona_2 CP_1 transazione voluta e sottoscritta dalle parti in causa.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza (anche virtuale) e dunque vanno poste a carico di parte attrice-ricorrente e in favore di parte convenuta-resistente e si liquidano in ragione della fascia di riferimento (indeterminato complessità bassa) con i parametri minimi atteso lo scarso numero di udienza e la unicità della questione sottoposta al vaglio decisionale e si liquidano in complessivi euro
3.809,00, oltre accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) così risultanti: Fase Studio euro 851,00; Fase Introduttiva euro 602,00; Fase Istruttoria euro 903,00; Fase Decisionale euro 1.453,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
PRENDE ATTO e DICHIARA la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda la domanda di indicazione un termine giudiziale per l'esecuzione della obbligazione oggetto del presente giudizio assunta da nei CP_1 confronti di per le motivazioni sopra indicate. Parte_1
ACCERTA e DICHIARA comunque l'infondatezza della domanda attorea di indicazione di un termine giudiziale per l'esecuzione della sopra indicata obbligazione per le motivazioni sopra indicate.
ACCERTA e DICHIARA l'adempimento di in relazione CP_1 all'obbligazione oggetto del presente giudizio, assunta nei confronti di _1
per le motivazioni sopra indicate.
[...]
pagina 18 di 19 RIGETTA la domanda attorea di pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis cpc, perchè infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra indicate.
CONDANNA a rimborsare a le spese e Parte_1 CP_1 competenze legali come liquidate in complessivi euro 3.809,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 25 marzo 2025
Il GOP
ANTONIO BORTOLUZZI
pagina 19 di 19