Articolo 22 della Legge 20 maggio 1982, n. 270
Articolo 21Articolo 23
Versione
2 agosto 1982
Art. 22. (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980)

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982.
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.
Entrata in vigore il 2 agosto 1982
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