Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 933/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 1071/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 1.3.2024, est. Colosimo, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
avv. Massimo Pallini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, Via Pietro Cossa n. 41
appellante contro
(P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, nei P.IVA_2
cui uffici è domiciliato a Milano, via Freguglia n. 1 appellato e contro
, , Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5
Nonché contro tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura selettiva indetta dal in data 7 agosto 2020 per n. Controparte_1 CP_1
150 posizioni complessive di dirigente di ricerca, I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Ccnl ed del CP_6 Controparte_7
7 aprile 2006, di cui n. 5 posti da destinare all'area strategica “produzioni alimentari e alimentazione”
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per Pt_1
“in riforma della sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 1071/2024, depositata in data 1/3/2024, resa a definizione del giudizio rubricato al n. R.G.
3167/23, accogliere le seguenti conclusioni dichiarare ed accertare che la valutazione espressa dal C.N.R. nei confronti del ricorrente è illegittima per mancata valutazione dei titoli in conformità al Bando di selezione e per difetto di motivazione;
e per l'effetto: condannare il C.N.R. alla rettifica e riformulazione della valutazione attribuita al ricorrente, con riferimento ai titoli sub A1), A2) e B), ai fini del riconoscimento del legittimo punteggio al medesimo spettante, finalizzato al riconoscimento del diritto del medesimo a vedersi inserito nella graduatoria di merito della procedura selettiva per cu i è causa.
Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”;
per il CNR:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, In via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto o comunque non provate. In subordine: in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Pronunciando nel contraddittorio con il e Controparte_1
con tutti i partecipanti alla procedura selettiva indetta dal medesimo ente in data 7 agosto 2020, con la sentenza n. 1071/2024 il Tribunale di Milano, disattesa l'eccezione pag. 2/17 di difetto di giurisdizione sollevata dall'ente resistente, ha respinto il ricorso con cui aveva contestato l'esito della procedura selettiva indicata, Parte_1
lamentando la mancata valutazione dei propri titoli in conformità al bando di selezione, oltre che il difetto di motivazione della valutazione.
Nel respingere il ricorso, il Tribunale: ha premesso che aveva preso parte alla selezione per soli titoli indetta Pt_1
Contr dal con esito negativo, avendo egli ottenuto un punteggio inferiore alla soglia minima richiesta di 80/100 e risultando, dunque, escluso dalla graduatoria finale;
ha riepilogato le previsioni del bando di concorso e la suddivisione in categorie dei titoli valutabili (A.1.: prodotti della ricerca scelti dal candidato;
A.2: ulteriori prodotti della ricerca del candidato diversi dai prodotti scelti;
B: altri titoli del curriculum professionale); ha ricordato i limiti del sindacato giudiziario in merito alle procedure selettive della Pubblica Amministrazione (sindacato che “non può estendersi ai profili di merito delle valutazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro né alle valutazioni di discrezionalità tecnica affidate alle Commissioni incaricate di svolgere le procedure selettive”), stigmatizzando che “il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica”; ha reputato «sottratto al sindacato [del] Giudice il giudizio formulato [dalla
Commissione] sui Titoli B del ricorrente (…)», per i quali « non Parte_1
lamenta la mancata e/o erronea considerazione (…), ma ritiene semplicemente di poter sostituire il proprio giudizio a quello espresso – in una piana applicazione della più tipica discrezionalità tecnica – dalla Commissione incaricata. Il ricorrente ritiene il giudizio “assolutamente ingiustificato e sottostimato” in ragione di una riconsiderazione meramente soggettiva del proprio curriculum, e contesta peraltro le valutazioni attribuite ad altri candidati sui cui curricula nemmeno si perita di specificamente argomentare e dedurre». Inoltre, rispetto a tali titoli, diversamente da pag. 3/17 quanto opinato dal ricorrente, la Commissione aveva espresso un parere motivato che teneva conto dei profili di cui aveva lamentato l'omesso esame nel proprio Pt_1
ricorso; per gli stessi motivi, ha disatteso i rilievi di concernenti la valutazione Pt_1
dei Titoli A2, «poiché, nel rispetto della graduazione dei punteggi adottata (doc. 3, fascicolo ricorrente), la valutazione in ordine a “qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso” rientra – una volta ancora – nella discrezionalità tecnica della medesima. (…) A dispetto di quanto CP_8
sostenuto dal ricorrente, la Commissione non si è limitata ad assegnare un punteggio secco, ma lo ha corredato di una motivazione che risulta adeguata, logica e ragionevole»; quanto ai rilievi relativi ai titoli del gruppo A1, premesso che Pt_1
lamentava che la Commissione avesse illegittimamente modificato i criteri di valutazione dell'impact factor delle pubblicazioni (“il bando avrebbe imposto la valutazione dell'impact factor alla data di presentazione della domanda e, invece, lo stesso sarebbe stato valutato alla data di pubblicazione: poiché dell'impact factor sarebbe un valore destinato a cambiare nel tempo, questa modifica – comunque illegittima – sarebbe risultata anche penalizzante”), ha escluso la fondatezza del rilievo;
quanto alla prospettata “vaghezza” e “discrezionalità” dei criteri definiti dalla per la valutazione dei titoli B, ha evidenziato che «la Commissione era CP_8
chiamata a valutare – ex art. 5 bando – “in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente”, valorizzando “in modo particolare il conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento di progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere» e ha reputato costituire idoneo parametro oggettivo «la decisione assunta in sede di specificazione dei criteri di valutazione, laddove si è previsto che i punti della
Categoria B sarebbero stati assegnati in ragione di una scala così predeterminata:
“curriculum eccellente da 38 punti a 40 punti;
curriculum ottimo da 35 punti a 37
pag. 4/17 punti;
curriculum buono da 20 punti a 34 punti;
curriculum sufficiente da 10 punti a 19 punti;
curriculum scarso o insufficiente da 0 punti a 9 punti”».
Così disattese le doglianze di il Tribunale ha respinto il ricorso, Pt_1
compensando le spese di lite del primo grado di giudizio in ragione della complessità e della novità della questione trattata.
Avverso la sentenza ha proposto appello Pt_1
Con il primo motivo di impugnazione, relativo al punteggio assegnato ed assegnabile tramite la valutazione dei titoli sub B (curriculum), l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva mal valutato la domanda giudiziaria spiegata: “il ricorrente non ha affatto richiesto al Giudice adito di sostituirsi alla Commissione della selezione nella valutazione dei suoi titoli e di addivenire a una rinnovazione della stessa secondo diversi criteri e secondo una diversa comparazione con gli altri candidati;
il ricorrente ha invece richiesto allo stesso Giudice di accertare sul piano negoziale l'illegittimità della procedura concorsuale nella sola parte in cui ha effettuato la Contr valutazione dei suoi titoli e per l'effetto condannare il (e per questo operativamente la Commissione di selezione) a rinnovare tale valutazione secondo criteri conformi alle previsioni di legge e del bando”.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, il primo giudice aveva trascurato che la discrezionalità tecnica non può trascendere nella arbitrarietà e illogicità senza violare i principi ex art. 97 Cost. ed artt. 1175 e 1375 c.c.
In quest'ottica, l'appellante ha prospettato l'omessa adozione da parte della
Commissione di criteri di valutazione oggettivi, analitici e intellegibili nel predeterminare la “misura del punteggio” in termini numerici attribuibili ai singoli titoli dei candidati. Inoltre, la comparazione con altri candidati era stata dedotta non già, come ritenuto dal Tribunale, al fine di ottenere direttamente in sede giudiziale una diversa valutazione dei titoli del primo coerente con il metro applicato a quelli dei secondi, quanto piuttosto per evidenziare gli aspetti di assoluta arbitrarietà e illogicità dell'operato della aspetti che imponevano l'adozione di una CP_8
dichiarazione giudiziale di illegittimità quantomeno nella parte della valutazione dei titoli del ricorrente, ed in particolare del suo curriculum.
pag. 5/17 In sostanza, secondo il Tribunale non si era avveduto del fatto che la Pt_1
Commissione non si era data dei criteri certi e verificabili per l'attribuzione dei 40 punti di cui disponeva per la valutazione dei curricula, trascurando anche che l'assegnazione del giudizio “buono” – quello attribuito a corrispondeva ad un range di Parte_1
punteggio particolarmente ampio (a riprova del sostanziale arbitrio di cui la
Commissione disponeva nella formulazione del giudizio).
Anche con il secondo motivo di gravame, attinente alla valutazione dei titoli di cui alla lettera A2 del bando - “Ulteriori prodotti della ricerca” (diversi da quelli selezionati dal candidato come prodotti scelti, di cui alla lettera A1), ha Pt_1
formulato rilievi analoghi: il primo giudice non si era avveduto che, ancora una volta, la
Commissione aveva previsto soltanto la corrispondenza tra un giudizio sintetico e un range di punteggio, ma non aveva esplicitato criteri verificabili per l'assegnazione del suddetto punteggio.
Secondo l'appellante, come già argomentato nel precedente motivo di appello con riferimento alla valutazione del curriculum, allorché il bando si limiti a prevedere un range di punteggio minimo e massimo attribuibile complessivamente a una
“categoria” di titoli (ad esempio quella della “produzione scientifica”), la discrezionalità tecnica di cui gode la imporrebbe pur sempre di fissare parametri di CP_8
punteggio per la valutazione dei singoli titoli e pubblicazioni concorrenti e – per ciascuno – a loro volta un punteggio minimo e massimo a questi attribuibile;
cosa che, nel caso di specie, non era avvenuta.
Con il terzo motivo gravame, ha criticato la decisione del primo Pt_1 giudice in merito alla valutazione dell' (IF) delle proprie pubblicazioni, CP_9 evidenziando che l'indicazione dell' relativo all'anno 2019 effettuata nel CP_9
ricorso ex art. 414 c.p.c. era corretta, risultando quello l'ultimo dato disponibile al momento della presentazione della domanda. Contr Con memoria difensiva depositata in data 6.11.2024 si è costituto il chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e- per l'ipotesi in cui questa fosse stata accolta- proponendo appello incidentale condizionato teso a censurare il capo di sentenza con cui il Tribunale aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
pag. 6/17 Nessuno degli altri appellati, pur ritualmente citati nel giudizio di appello, si è costituito.
All'udienza del 25.3.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Si esamina per ragioni di priorità logica l'appello incidentale condizionato, involgente la questione pregiudiziale della giurisdizione, formulato dall'amministrazione appellata in via condizionata per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale.
Esso è inammissibile.
Il Collegio reputa applicabile anche all'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo il principio espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e cioè che “L'eccezione di incompetenza”- così come, si ritiene, quella di difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo- “non può essere sollevata in via solo gradata rispetto alla richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande di merito proposte dalle parti nel giudizio, tenuto conto dell'indefettibile carattere preliminare dell'eccezione stessa e della manifesta incompatibilità, sul piano logico e giuridico, tra la richiesta di una pronunzia sul merito, in via principale - che implica il riconoscimento dell'esistenza in concreto della "potestas judicandi" del giudice adito - e la proposizione di un'eccezione di incompetenza dello stesso giudice, da esaminarsi solo nell'ipotesi di pronuncia sfavorevole alla parte che l'ha sollevata;
ne consegue che deve intendersi come non proposta l'eccezione di incompetenza formulata in via di appello incidentale e condizionata all'accoglimento dell'appello principale” (così Cass.
n. 15818 del 23/07/2020; cfr. anche Cass. 16557/2008: “in sede di appello, è consumato il potere officioso di rilevazione della competenza territoriale inderogabile” - così come attualmente è, ex art. 37 c.p.c. novellato, per il potere di rilievo officioso del difetto di giurisdizione a favore di giudice speciale- “sicché l'esame della stessa postula che la questione di competenza sia stata ritualmente devoluta dalla parte in via preliminare e non subordinatamente alla richiesta di discussione sul merito della controversia”).
L'appello principale è peraltro comunque infondato, resistendo la sentenza gravata alle critiche mossale da Pt_1
pag. 7/17 Le disposizioni regolanti la selezione oggetto di causa sono state del tutto correttamente riepilogate dal primo giudice come di seguito:
«Per la valutazione dei titoli, il bando prevedeva quanto segue:
“1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti tra le seguenti categorie:
A. Prodotti della Ricerca (Pubblicazioni, brevetti e altri prodotti scientifici) max 60 punti così suddivisi:
A.1 Prodotti scelti max punti 45 max 15 prodotti scelti - max punti 3 per ciascun prodotto
A.2 Ulteriori prodotti della ricerca max punti 15 (diversi da quelli selezionati dal candidato come prodotti scelti)
B. Curriculum max punti 40 (altri titoli del CV diversi da quelli di cui alla lettera A.)
2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A.1 (Prodotti Scelti), i candidati, entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri di valutazione dei titoli, dovranno dichiarare i 15 titoli che intendono sottoporre all'esame della Commissione come “prodotti scelti”, da individuare tra quelli già indicati nel proprio curriculum professionale.
A tale scopo i candidati dovranno nuovamente accedere alla piattaforma selezioni online ed inserire in procedura (allegando singolarmente i relativi file in formato PdF) 15 prodotti scelti, intesi quali espressione della loro migliore produzione scientifica.
I candidati dovranno, altresì, allegare un elenco dei suddetti prodotti comprensivo dell'esatta denominazione del titolo e con l'indicazione della corrispondente posizione numerica degli stessi nel curriculum professionale. Non saranno valutati i prodotti scelti non inseriti in procedura secondo le modalità sopra indicate. La procedura informatica non consentirà l'inserimento di un numero di prodotti superiore a 15. (…)
4. La Commissione valuterà preliminarmente i 15 prodotti scelti presentati dai candidati. In sede di valutazione la Commissione terrà anche conto della pertinenza dei prodotti scelti all'area strategica del bando.
5. L'accesso alle fasi di valutazione successive sarà consentito ai soli candidati che conseguano nella valutazione dei titoli di cui alla categoria A.1 il punteggio minimo di 25/45.
6. Al termine della valutazione dei prodotti di cui alla categoria A.1 la Commissione comunica al Responsabile del Procedimento l'elenco dei candidati che hanno riportato un punteggio inferiore a 25/45 unitamente alle relative schede individuali di valutazione. Il
Responsabile del Procedimento disporrà l'esclusione dei candidati con proprio provvedimento.
7. Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria A.2 (ulteriori prodotti della ricerca diversi dai prodotti scelti), la Commissione procederà all'assegnazione del punteggio sulla base di una valutazione globale della produzione scientifica del candidato;
il relativo giudizio deve essere motivato e tenere conto della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso.
8. Con riguardo, infine, ai titoli di cui alla categoria “B” (altri titoli del curriculum professionale), la Commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato pag. 8/17 nel determinare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente. Nell'ambito della categoria “B”, la Commissione valorizzerà in modo particolare il conseguimento di di premi e/o Parte_2 riconoscimenti scientifici internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento di progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere.
9. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito, includendo i candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a
80/100” (art. 5, doc. 2, fascicolo ricorrente).
L'art. 6, co. 3, del bando precisava che il candidato avrebbe dovuto indicare, per ciascuno dei prodotti, “laddove disponibile, il numero di citazioni alla data di invio della domanda, e per le riviste ISI, l'impact factor della rivista alla data di invio della domanda ovvero il dato più recente (utilizzando come fonte esclusivamente Web of Science), il ruolo svolto dal candidato prescindendo dall'ordine alfabetico: autore principale, primo autore, ultimo autore e/o “corresponding author”, coautore alla pari” (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Avuto specifico riguardo alla valutazione dei titoli, la Commissione incaricata della procedura selettiva aveva stabilito i seguenti specifici criteri:
“La commissione stabilisce innanzitutto i seguenti criteri generali
1) eventuali lavori in collaborazione tra un candidato con uno o più componenti della
Commissione saranno valutati, se l'autonomia dell'apporto del candidato è ricavabile non dal giudizio dei singoli coautori, ma obiettivamente enucleabile attraverso gli stessi parametri logici seguiti per la valutazione degli altri lavori;
2) saranno valutate anche le pubblicazioni accettate per la stampa entro il 31 dicembre
2019, ma pubblicate nel 2020;
3) nella presentazione dei prodotti scelti i candidati dovranno inserire la classificazione della rivista (quartile) e il suo impact factor (desunti dalla banca dati JCR - Journal of Citation
Reports) riferiti all'anno di pubblicazione.
Relativamente alle modalità di presentazione dei prodotti scelti la commissione, ribadisce in maniera puntuale quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del bando:
1. Nel caso in cui taluno dei candidati, presenti tra i prodotti scelti, prodotti non ricompresi nelle tipologie previste dalla commissione, il prodotto non sarà valutato.
2. I pdf dei prodotti selezionati non corrispondenti al relativo elenco non saranno valutati;
3. I pdf dei prodotti non corrispondenti all'elenco iniziale non saranno valutati;
4. I prodotti solo elencati senza il corrispondente pdf non saranno valutati.
CATEGORIA A.
1 - PRODOTTI SCELTI (max 45 punti) (max 15 prodotti max 3 punti per prodotto) La commissione stabilisce che prenderà in considerazione i lavori che saranno successivamente selezionati dal candidato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del bando che rientrano nelle fattispecie di seguito indicate, mediante l'assegnazione dei punteggi massimi per ogni singolo titolo, sulla base dei criteri di seguito indicati:
pag. 9/17
CATEGORIA A.2 – ULTERIORI PRODOTTI DELLA RICERCA (max 15 punti)
(diversi da quelli selezionati dal candidato come prodotti scelti) Per quanto concerne la valutazione dei titoli di cui alla categoria A.2 (ulteriori prodotti della ricerca diversi dai prodotti scelti), ai sensi dell'art. 5 comma 7 del bando la commissione deve procedere all'assegnazione del punteggio sulla base di una valutazione globale della produzione scientifica del candidato ed esprimere un giudizio motivato tenendo conto della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso.
Sulla base dei predetti parametri la commissione dettaglia i criteri di valutazione della predetta categoria, come di seguito indicato: - produzione scientifica eccellente da 13,1 punti a
15 punti;
- produzione scientifica ottima da 10,1 punti a 13 punti;
- produzione scientifica buona da 7,1 punti a 10 punti;
- produzione scientifica sufficiente da 3,1 punti a 7 punti;
- produzione scientifica scarsa o insufficiente da 0 punti a 3 punti
CATEGORIA B. CURRICULUM (max 40 punti) (altri titoli del curriculum diversi da quelli della categoria A.)
La commissione alla luce di quanto previsto dall'art. 5 comma 8 del bando assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio complessivo motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, dell'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente. La commissione valorizzerà in modo particolare il pag. 10/17 conseguimento di ERC Grant, di premi e/o riconoscimenti scientifici internazionali di particolare rilevanza e prestigio, la direzione o il coordinamento di progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi internazionali, i ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni
Europee o estere.
Sulla base dei predetti parametri e tenendo conto delle fattispecie di titoli indicate nel modello di curriculum, la commissione dettaglia i criteri di valutazione della predetta categoria, come di seguito indicato: - curriculum eccellente da 38 punti a 40 punti;
- curriculum ottimo da 35 punti a 37 punti;
- curriculum buono da 20 punti a 34 punti;
- curriculum sufficiente da 10 punti a 19 punti;
- curriculum scarso o insufficiente da 0 punti a 9 punti” (doc. 3, fascicolo ricorrente)».
Altrettanto correttamente il primo giudice ha ricordato i principi desumibili dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa in materia di procedure selettive, principi applicabili anche al caso di specie:
« “le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica” (C.d.S., Sez. IV., 15 dicembre 2011, n. 6601; conformi, C.d.S., Sez. IV., 9 febbraio
2011, n. 871; C.d.S., Sez. V., 19 novembre 2018, n. 6518; C.d.S., Sez. II., 23 febbraio 2021, n.
1568). … In sostanza, il Giudice può sindacare l'operato unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui l'esercizio del potere è subordinato, il rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, e il correlato rispetto del divieto di perseguire intenti discriminatori e/o ritorsivi, così come di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli;
non può, invece, sostituirsi nella formulazione del giudizio, salva l'ipotesi in cui si sia espressamente limitata la discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati (sul punto, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 ottobre 2019, n.
26615)».
Tali essendo le previsioni del bando della procedura di selezione ed i criteri valutativi definiti dalla Commissione, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati va respinto il primo motivo di appello, concernente la valutazione dei titoli sub B (altri titoli del curriculum diversi da quelli della categoria A).
pag. 11/17 In primo luogo, non si ravvisa il lamentato vizio di travisamento della domanda giudiziale che addebita al primo giudice. Pt_1
L'affermazione del Tribunale “il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione)” non è tesa a qualificare la domanda spiegata da detta affermazione, se letta nel contesto complessivo della Pt_1
motivazione della pronuncia, è invece funzionale a chiarire il perimetro dei poteri del giudice nel sindacato dell'operato della commissione valutatrice: non un sindacato di merito sulla correttezza tecnica del giudizio valutativo espresso, bensì un controllo formale di rispondenza del giudizio ai criteri enunciati, oltre che di intellegibilità e non manifesta illogicità del giudizio medesimo.
Ciò ribadito, diversamente da quanto opinato dall'appellante, dalla lettura delle previsioni sopra riprodotte emerge che la commissione abbia indicato i parametri valutativi oggettivi che sarebbero stati utilizzati per l'apprezzamento del curriculum del candidato.
Detti parametri erano costituiti: dall'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente; dal conseguimento di di premi e/o riconoscimenti scientifici internazionali di particolare rilevanza Parte_2
e prestigio;
dalla direzione o il coordinamento di progetti e programmi di ricerca e industriali competitivi internazionali;
dall'assunzione di ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni Europee o estere.
Ad avviso del Collegio, trattandosi di valutare titoli professionali di natura non pienamente predeterminata o predeterminabile ex ante, inevitabilmente la Commissione ha utilizzato delle formule per così dire elastiche e non ha elaborato rigide tabelle di punteggio.
L'utilizzo di simile formule è idoneo a consentire l'espressione di un giudizio motivato con riguardo a tutte le variegate esperienze professionali astrattamente suscettibili di ricorrere nel curriculum di un candidato, esperienze che ben possono essere differenti per natura, durata, numero di partecipanti, rilevanza scientifica,
pag. 12/17 carattere internazionale, e così via;
diversità che difficilmente consentirebbero una valutazione rigida con un sistema di attribuzione meccanica di punteggi predeterminati.
L'uso di formule quali quelle impiegate dalla commissione, espressive di un giudizio di sintesi, non priva tuttavia di oggettività l'individuazione dei parametri di valutazione che la Commissione ha predeterminato ed ha effettivamente poi impiegato per la formulazione del giudizio in merito al curriculum professionale del candidato
Pt_1
Vale la pena riportare il motivato giudizio che ha portato la Commissione ad attribuire a 23,5 punti per i titoli sub B: “Sulla base della documentazione Pt_1
presentata nella sezione B del Curriculum, il candidato Parte_1 dichiara attività all'interno delle seguenti voci:
Responsabilità di progetto scientifico o di campagna di rilevamento, responsabilità di
Unità Operativa all'interno di un progetto
Partecipazione a progetto scientifico o a campagna di rilevamento, partecipazione ad
Unità Operativa all'interno di un progetto
Direzione d'Istituto, Responsabilità di Servizio, di grande Infrastruttura, di
Laboratorio, di gestione di Apparato sperimentale, di Sede secondaria, di Reparto, di
Struttura di valenza scientifica, di Gruppo di ricerca
Attività didattica, di diffusione scientifica e di formazione dei giovani alla ricerca, svolta sia a livello nazionale che internazionale.
Incarichi di docenza in corsi di alta formazione: corsi universitari, corsi di Master, corsi di Specializzazione
Partecipazione a Commissioni, Commissioni di valutazione (referaggio) o altri
Organismi di natura tecnico‐scientifica ed organizzativa;
partecipazione ad imprese
Spin‐off
Partecipazione a Comitati di Redazione (Editorial Board) di riviste e giornali scientifici nazionali o internazionali;
Editor di special issues.
Presidenza o altro ruolo decisionale in congressi o eventi scientifici nazionali o internazionali pag. 13/17 Premi e/o Riconoscimenti nazionali ed internazionali assegnati da Istituzioni scientifiche di particolare rilevanza e prestigio
Lezioni magistrali ad invito e Keynote in congressi internazionali
Program Chair di conferenze nazionali e internazionali
Altri titoli non classificabili nelle sopraindicate fattispecie (Incarichi di correlatore/co‐tutor di tesi di laurea, tirocinio e dottorato)
Il candidato ha contribuito in maniera abbastanza determinante ad avanzamenti di buona originalità e buon valore internazionale nell'ambito delle conoscenze dell'Ente.
Complessivamente, sulla base dei parametri valutati, per Il candidato Parte_1
, il giudizio della commissione sulle attività riportate nella sezione B del
[...]
Curriculum è da considerarsi BUONO”, con un punteggio di 23,5.
Con tale giudizio, la mostra di avere preso in considerazione tutte le CP_8
esperienze indicate da (e del resto nulla in senso contrario è prospettato Pt_1
dall'appellante); di averle ricondotte alle categorie menzionate e pre-considerate nella definizione dei criteri di valutazione;
di averle valutate alla luce dei parametri oggettivi sopra indicati (ad esempio il grado di originalità; il carattere nazionale o internazionale dell'esperienza; ruolo all'interno del progetto).
La ha poi formulato il proprio motivato discrezionale giudizio tecnico CP_8
sulla scorta di detti parametri, giudizio che non presenta- ad avviso del Collegio- tratti di manifesta illogicità, irragionevolezza o discriminatorietà.
Né si duole del fatto che la Commissione abbia omesso di considerare Pt_1
qualcuna delle esperienze e dei titoli valutabili inserito nel proprio curriculum.
Nemmeno si può desumere una manifesta illogicità di giudizio nel fatto che ad altri canditati che pure hanno riportato, come il giudizio di “buono”, la Pt_1
Commissione abbia assegnato un punteggio maggiore di 23,5, nell'ambito del range di punteggio comunque corrispondente a buono (da 20 punti a 34 punti). Detta differenza attesta solo che la ha esercitato il proprio sindacato discrezionale di CP_8
valutazione del valore dei differenti curricula graduando in modo articolato, e motivato, il proprio apprezzamento a seconda dei casi.
Per ragioni analoghe va respinto anche il secondo motivo di appello.
pag. 14/17 Anche in relazione alla valutazione dei titoli del gruppo A2 la commissione ha esplicitato che il giudizio espresso sarebbe stato frutto di una valutazione globale della produzione scientifica del candidato, giudizio formulato sulla scorta dei parametri della qualità, originalità, innovatività e continuità della produzione scientifica nel suo complesso, prevedendo per ciascun giudizio (eccellente, ottimo, buono, sufficiente, scarso o insufficiente) un corrispondente range di punteggio.
Con riguardo alla produzione scientifica di la Commissione ha esposto un Pt_1
giudizio articolato e motivato, elaborato proprio tenendo conto dei parametri sopra menzionati (“Il candidato si è dedicato principalmente allo Parte_1
studio di tematiche connesse alla caratterizzazione analitica (mediante spettroscopia
NMR), tecnologica e microbiologica di alimenti. L'attività scientifica e le pubblicazioni del candidato risultano coerenti con le tematiche proprie dell'area strategica oggetto del presente bando concorsuale. Sulla base della documentazione presentata, la produzione scientifica del candidato appare continua nel tempo ed è basata su un elevato numero di pubblicazioni dichiarate da inizio carriera, con un buon impatto negli ultimi anni. Tale produzione risulta caratterizzata da lavori collocati quasi esclusivamente su riviste di rilievo internazionale;
in termini di innovatività e originalità è da considerarsi buono. Ha inoltre contribuito al deposito di brevetti nazionali su tematiche legate allo sviluppo di tecniche analitiche di prodotti alimentari.
Nella sua globalità, sia per il numero che per la continuità e qualità dell'attività svolta e delle pubblicazioni, la valutazione della produzione scientifica è da considerarsi buona”).
Parimenti va disatteso il terzo motivo di appello, con il quale si duole che la Pt_1
Commissione abbia illegittimamente modificato, nella valutazione dei prodotti scelti
A1, la data alla quale avere riguardo per stabilire l'impact factor delle pubblicazioni del candidato (a dire di data individuata in quella di presentazione della Pt_1
domanda, nel bando di selezione, e poi, diversamente, in quella della data di pubblicazione, nei criteri valutativi indicati dalla Commissione).
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, con argomentazione nemmeno specificamente censurata da diversamente da quanto opinato dal candidato Pt_1
l'art. 6 del bando di concorso -rubricato “curriculum”- non definiva affatto i criteri di pag. 15/17 valutazione dei titoli, ma forniva ai candidati le prescrizioni su come compilare la domanda e, nello specifico, su come elaborare il curriculum professionale da allegare ad essa.
Solo a detti fini l'art. 6, comma 3, prevedeva che il candidato indicasse “per le riviste
ISI, l'impact factor della rivista alla data di invio della domanda ovvero il dato più recente (utilizzando come fonte esclusivamente Web of Science)”, e non invece al fine di indicare un criterio di valutazione delle pubblicazioni;
criteri di valutazione che, del resto, lo stesso bando rimetteva – all'art.
4- alla successiva determinazione della secondo i criteri generali esposti nell'art.
5. CP_8
Peraltro, nemmeno può dolersi del fatto che il prospettato “cambio di data” da Pt_1 utilizzare per l'individuazione dell'IF lo abbia irragionevolmente penalizzato, o discriminato, nella valutazione dei titoli del Gruppo A1 (prodotti scelti dal candidato).
L'art. 5, comma 2, del bando prevedeva infatti che «2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera A.1 (Prodotti Scelti), i candidati, entro il termine di 10 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri di valutazione dei titoli, dovranno dichiarare i 15 titoli che intendono sottoporre all'esame della
Commissione come “prodotti scelti”, da individuare tra quelli già indicati nel proprio curriculum professionale».
La selezione, da parte di dei prodotti scelti da sottoporre alla Pt_1
quindi, è stata effettuata dopo che i criteri di valutazione che sarebbero CP_8 stati utilizzati dalla medesima (tra cui l'IF alla data di pubblicazione CP_8 dell'articolo scientifico) erano già noti e pubblicati;
ragione per cui ben al Pt_1
pari di tutti gli altri candidati, era stato posto nelle condizioni di tenere conto di detto elemento per orientare la propria scelta dei titoli da presentare nel curriculum quali prodotti scelti.
In conclusione,
per questi motivi
, assorbito ogni altro profilo di gravame,
l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
La complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite anche nel presente grado di giudizio.
PQM
Respinge l'appello appello avverso la sentenza n. 1071/2024 del Tribunale di Milano;
pag. 16/17 compensa le spese di lite del grado tra le parti costituite;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 25/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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