Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9038/2022 R.G.L. promossa
D A
IA SE
(avv.ti BIAGINI DANIELE, BERTOLINI FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
POSTE ITALIANE SPA
(avv. PROIA GIAMPIERO)
- resistente -
Avente ad oggetto: appalto di manodopera
A seguito dell'udienza del 15/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dichiara l'esistenza tra il ricorrente e Poste Italiane S.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time a decorrere dal 1.7.2019, con inquadramento nel livello
“D” - Addetto Operativo Trasporti Senior, di cui al CCNL al cui trattamento economico il ricorrente ha diritto sin dall'inizio del rapporto, e condanna parte convenuta a riammetterlo in servizio;
condanna parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.950,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Con ricorso depositato in data 19.9.2022, UC GI, avendo premesso di aver continuativamente lavorato per Poste Italiane s.p.a., a decorrere dal 29.6.2019, seppur formalmente alle dipendenze della ditta DI COLA GIUSEPPE, successivamente della società DI COLA
MULTISERVICE SRL, e poi nuovamente della prima ditta, con qualifica di operaio e mansioni di autista addetto ai servizi postali, convenne in giudizio la citata società per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia accertare e dichiarare che, per le causali di cui in premessa, per le mansioni di fatto svolte e/o non coperte dal rapporto e/o contratto di appalto, tra la parte ricorrente e la Società Poste Italiane Spa, c.f. con sede in Viale Europa 190, 00144 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rapp. p.t., si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, sin dal 29/06/2019 e/o 30/06/2019 e/o 01/07/2019 e/o 01/10/2021 e/o
01/07/2022 (o da quella data ritenuta di giustizia), con qualifica Liv. “D” / “E”, autista, CCNL applicabile, ex art. 2094 e/o art. 2126 c.c. e/o altra normativa ritenuta applicabile;
2. Voglia accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro è ancora in essere ed ordinare alla Poste Italiane
Spa, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Europa P.IVA_1
190, 00144 Roma, di riammettere e/o reintegrare la parte ricorrente in servizio, nell'unità di applicazione e nelle mansioni di appartenenza;
3. Voglia ancora accertare e dichiarare che la parte ricorrente, per le mansioni di fatto svolte alle dipendenze della società Poste Italiane Spa, c.f.
, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, e per la dichiarazione d'esistenza del P.IVA_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, aveva ed ha certo diritto, sin dall'inizio della prestazione di ricevere il trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore appartenente alla categoria Liv. “D”/“E” in applicazione del CCNL applicabile, con riserva di esatta quantificazione in separato giudizio;
In ipotesi 4. Voglia, ove ritenuto necessario, accertare e dichiarare nullo, inefficace, invalido e, quindi, illegittimo – simulato il contratto di lavoro stipulato tra la parte ricorrente e la ditta appaltatrice, ed il contratto di appalto tra la ditta appaltatrice e la società Poste Italiane Spa, c.f. , corrente in Viale Europa 190, 00144 P.IVA_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione della normativa di legge e contrattuale;
5. Voglia, accertare e dichiarare la illegittimità del rapporto – contratto di mera prestazione di manodopera intercorso tra la società Poste Italiane Spa, c.f. , corrente P.IVA_1
in Viale Europa 190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la parte ricorrente, in quanto contrario ai principi di cui alla L. 1369/1960, ed in violazione dei divieti stabiliti dalla normativa di legge di cui al Dlgs 276/03 e/o Dlgs 81/2015 e/o altra normativa ritenuta applicabile;
6. Voglia accertare e dichiarare che, per le causali di cui in premessa, in applicazione del Dlgs 276/03 e/o del Dlgs 81/2015, per la prestazione di fatto resa ex art. 2094 e/o art. 2126 cod. civ., tra la parte ricorrente e la Società Poste Italiane Spa, c.f. , con P.IVA_1
sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante p.t., si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, sin dalla data del 29/06/2019 e/o
30/06/2019 e/o 01/07/2019 e/o 01/10/2021 e/o 01/07/2022 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia) con inquadramento contrattuale ed economico Liv. “D”/“E” autista, CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane spa applicabile;
7. Voglia accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro è ancora in essere ed ordinare alla società Poste Italiane Spa, c.f. , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Europa 190, 00144 Roma, di riammettere e/o reintegrare il ricorrente in servizio nell'unità di applicazione e nelle mansioni di appartenenza;
8. Voglia ancora accertare e dichiarare che la parte ricorrente, per le mansioni di fatto svolte alle dipendenze della società Poste Italiane Spa, c.f. , con sede in Viale P.IVA_1
Europa 190, Roma, e per la dichiarazione d'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, aveva ed ha certo diritto di ricevere, sin dall'inizio della prestazione, il trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore appartenente alla categoria Liv.
“D”/”E” in applicazione del CCNL applicabile, con riserva di esatta quantificazione in separato giudizio;
In ogni caso 9. Voglia, infine, condannare la società Poste Italiane spa, c.f. , P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, a pagare tutte le spese e le competenze del presente giudizio”.
Si costituì in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
La causa, istruita con escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Risulta innanzitutto infondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza del petitum, della causa petendi, delle istanze istruttorie, contenendo a riguardo il ricorso dettagliati elementi che hanno consentito alla parte resistente di articolare una compiuta e dettagliata difesa.
Il ricorso va accolto, dovendosi dare continuità alle decisioni già emesse in fattispecie identiche da questo Tribunale (in particolare sentenza n. 746/2025).
Il ricorrente ha contestato la genuinità dell'appalto.
Giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass., sez. 6 – lav., ordinanza n. 12551 del 25 giugno 2020).
All'esito della attività istruttoria espletata deve ritenersi provato, in via di fatto, che le formali datrici di lavoro si sono sempre limitate alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Del resto, emerge dagli stessi capitolati d'appalto che alla aggiudicataria non rimanesse altro, avendo la società resistente imposto i tragitti, il timing, la tipologia dei mezzi di trasporto da utilizzare, le applicazioni ed i programmi da utilizzare, il numero delle persone necessarie ad espletare il servizio.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è altresì emerso che in caso di necessità i dipendenti delle ditte terze si rivolgevano, in prima battuta e per risolvere i problemi, ai dipendenti operativi di
Poste, anche se poi - formalmente - l'interlocuzione avveniva con l'aggiudicataria e che, rispetto al modello organizzativo scelto dalla convenuta, invero, la dichiarazione resa dal teste Lo NI è illuminante (“Il ricorrente aveva vari turni, Poste predispone il turno del servizio, poi la ditta Di
LA o AR stabilisce quale lavoratore andrà per es. ad Agrigento o a Trapani” cfr. verbale del
15.10.2024).
Il compendio probatorio dimostra, come peraltro già affermato dal Tribunale adito in controversie analoghe, che è stato appaltato non un servizio, non residuando alcun potere in capo al presunto fornitore del servizio medesimo, ma la forza lavoro impiegata in una frazione della organizzazione imprenditoriale di Poste. Inoltre, dall'istruttoria esperita è emerso che il servizio veniva reso dal ricorrente full-time (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 15.10.2014).
In relazione all'inquadramento deve evidenziarsi l'opportunità di dare corso al consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo cui all'addetto alle operazioni di consegna e trasporto spetta il livello D sulla base dell'allegato n. 1 del contratto collettivo di settore (cfr., fra le altre,
Trib. Palermo, sentenza n. 4640/2024 del 15 novembre 2024: “Quanto all'inquadramento spettante, le mansioni svolte sono da ricondursi al livello D senior del CCNL 2007, al quale, ai sensi dell'art. 27, appartengono i lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende ì lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. Nei ruoli di addetto senior figurano Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle
Strutture di Staff nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo. Tra le figure professionali esemplificative sono ricompresi: Addetto produzione – senior Addetto CUAS - senior Addetto Lavorazioni Interne senior Portalettere - senior Addetto Staff senior. L'allegato 4 individua nel livello D la figura Addetto Operativo Trasporti Senior (CSH CPO di base), che meglio si attaglia alle mansioni svolte dal ricorrente, pacificamente autista addetto al trasporto dei prodotti postali, che doveva compilare altresì tutte le relative distinte e segnalare ogni eventuale anomalia (come risulta dalla documentazione allegata al ricorso).”).
Tanto premesso deve dichiararsi costituito un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e Poste Italiane Spa, con conseguente diritto ad essere immediatamente riammesso in servizio, con inquadramento al livello D del CCNL di settore, con trattamento economico e normativo corrispondente a tale livello con decorrenza dal 1.7.2019 (non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova circa la instaurazione del rapporto in data antecedente).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale delle difese formulate dai procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno