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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 579/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO già contumace
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 9.32 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_3
MAMBELLI MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. ISOTTA MAMBELLI
Per essuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore precisa come da note del 15.7.2025, anche in via istruttoria, chiedendo la liquidazione in via equitativa delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 579/2022 promossa da:
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il P.IVA_1 difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO, già contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa di pagamento dell'importo di € 116.402,00, oltre ad interessi moratori dalla messa in mora al saldo, avanzata da e per l'effetto condannare alla Parte_3 CP_1 CP_1 corresponsione di predetta somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'Ordinanza di rigetto si insiste per l'ammissione di tutti i capitoli di prova non già ammessi (nn. 1-2-3-11-13-14-15-16-17-18- 19) con tutti i testi indicati nonché per
l'ulteriore teste non già sentito su tutti i capitoli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (in seguito, per brevità, solo “parte Parte_3
pagina 2 di 7 Part attrice” o ) conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
A sostegno allegava:
- di essere società di ingegneria che da oltre 25 anni opera in vari settori dell'edilizia;
- di avere concluso un contratto di prestazione professionale con (doc. 1); Controparte_1
- gli adempimenti a cui parte attrice si è obbligata erano i seguenti:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 - Di avere dato corso a tutti i suddetti incombenti ma di non avere ricevuto il pagamento del dovuto, pari ad Euro 116.402,00, nonostante le svariate richieste inoltrate a controparte anche tramite legale.
La convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prove per testi e per interpello;
tuttavia il legale rappresentante di parte convenuta non si presentava a rendere l'interpello.
La causa veniva riassegnata alla scrivente giusto provvedimento in data 16.12.2024; in sede di udienza del 24.9.2024 si procedeva ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova sottolineare che parte attrice ha fornito prova della fonte negoziale del rapporto obbligatorio, costituita dal contratto di prestazione professionale concluso tra le parti in data 28 novembre 2007 (doc.
1).
L'oggetto del contratto, come detto, è rappresentato da prestazioni professionali che l'attrice avrebbe dovuto eseguire – e risulta che abbia eseguito – in favore della convenuta relativamente alla realizzazione di due palazzine residenziali in Villanova (FC), su un terreno di proprietà della convenuta.
In sostanza si è trattato della fase di progettazione delle opere architettoniche ai fini del rilascio della
DIA, delle varianti al progetto iniziale rispetto al progetto finale, nonché di varie prestazioni complementari specificamente indicate in contratto.
Il prezzo per la suddetta attività ammontava ad Euro 185.000,00.
Parte attrice ha correttamente allegato fin dall'atto costitutivo l'inadempimento di controparte, depositando a tal fine la documentazione necessaria e sufficiente (doc. 2 nota proforma e docc da 3 a 5
e da 7 a 12 solleciti di pagamento).
Significativo, poi, è il documento 6 depositato da parte attrice, in cui (referente del Controparte_3
“Gruppo Fontana” di cui è parte anche la convenuta), riconoscendo l'adempimento di controparte ed il debito di , rappresentava la necessità di ottenere un previo piano di rientro dagli Controparte_1 istituti di credito.
A detti elementi si aggiungono gli esiti dell'istruttoria orale.
Il teste Ing. sentito all'udienza del 06/07/2023 sul capitolo 4) della seconda memoria Testimone_1 istruttoria dell'attrice (“Vero che adempieva all'incarico elaborando il progetto strutturale, Pt_3 nominando quale tecnico preposto l'Ing. (si mostri al teste il doc.13)”) così dichiarava: Testimone_1
“È vero questi sono i miei elaborati strutturali esecutivi di circa 15 tavole”. pagina 5 di 7 L' Arch. pure sentita all'udienza del 06/07/2023 alla domanda “Vero che Testimone_2 Pt_3 ottemperava al proprio incarico presentando in data 27/06/2008 al Comune di Forlì la Richiesta di
Permesso di Costruire con i relativi allegati (si mostri al teste il doc.14), a firma del Progettista nonché Direttore dei Lavori Arch. direttore tecnico di Testimone_2 Parte_3 inclusiva di tutta la modulistica, le relazioni, le valutazioni ed i progetti occorrenti commissionati dalla convenuta?” confermava: “è vero è stato presentato il progetto a mio nome”.
Inoltre alle domande “Vero che veniva compilata la relazione tecnica allegata alla richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche sottoscritta dall' Arch. su incarico di (si mostri al teste il doc. 14A)?” e “Vero che veniva prodotta la Testimone_2 Pt_3 dichiarazione sostitutiva della documentazione previsionale di clima acustico, sempre a firma del tecnico progettista, Arch. su incarico di (si mostri al teste il doc. 14B)?” in Testimone_2 Pt_3 entrambi i casi rispondeva “è vero perché era un allegato necessario alla richiesta”.
Anche l'Ing. sul capitolo 8) della seconda memoria istruttoria attorea, concernente il Tes_1 confezionamento della relazione geologica e geotecnica ad opera dello studio tecnico e Per_1 confermava “è vero, anche io ne ho usufruito per la produzione dei miei elaborati Per_2 strutturali”. E sentito sul capitolo 9 (“Vero che veniva realizzato, allegato alla Richiesta di Permesso di Costruire, il progetto termico nonché la relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico ad opera dello Studio Tecnico Ing. su Testimone_1 incarico di (si mostri al teste il doc. 14 D)”) dichiarava: “è vero in quanto io ho Parte_3 svolto anche l'incarico di termotecnico e ho prodotto questi documenti perché necessari al permesso di costruire”.
Parimenti alla domanda “Vero che veniva redatto, allegato alla Richiesta di Testimone_3
Permesso di Costruire, il progetto preliminare impianti elettrici e relazione tecnica ad opera del Dott.
Ing. su incarico di (si mostri al teste il doc. 14E)” rispondeva “è Testimone_3 Parte_3 vero io sono stato incaricato”.
Dunque si evince che: è provato il rapporto contrattuale, è provato l'adempimento di parte attrice alle obbligazioni ed infine è provato l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di pagamento del compenso.
La mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere interpello ne è ulteriore elemento di prova ex art. 232 c.p.c.
Sul quantum si rileva che parte attrice ha richiesto il pagamento del residuo e l'importo è in linea con quanto contrattualmente pattuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto pagina 6 di 7 previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice;
2) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 116.402,00, oltre ad interessi moratori dalla messa in mora al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 11.977,00 a titolo di compensi, Euro 759,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 579/2022 tra
Parte_1 Parte_2
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO già contumace
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 9.32 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_3
MAMBELLI MASSIMO, oggi sostituito dall'avv. ISOTTA MAMBELLI
Per essuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore precisa come da note del 15.7.2025, anche in via istruttoria, chiedendo la liquidazione in via equitativa delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 579/2022 promossa da:
(C.F. Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. MAMBELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il P.IVA_1 difensore avv. MAMBELLI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO, già contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa di pagamento dell'importo di € 116.402,00, oltre ad interessi moratori dalla messa in mora al saldo, avanzata da e per l'effetto condannare alla Parte_3 CP_1 CP_1 corresponsione di predetta somma;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario”. In via subordinata istruttoria, previa revoca dell'Ordinanza di rigetto si insiste per l'ammissione di tutti i capitoli di prova non già ammessi (nn. 1-2-3-11-13-14-15-16-17-18- 19) con tutti i testi indicati nonché per
l'ulteriore teste non già sentito su tutti i capitoli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (in seguito, per brevità, solo “parte Parte_3
pagina 2 di 7 Part attrice” o ) conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 conclusioni sopra riportate.
A sostegno allegava:
- di essere società di ingegneria che da oltre 25 anni opera in vari settori dell'edilizia;
- di avere concluso un contratto di prestazione professionale con (doc. 1); Controparte_1
- gli adempimenti a cui parte attrice si è obbligata erano i seguenti:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 - Di avere dato corso a tutti i suddetti incombenti ma di non avere ricevuto il pagamento del dovuto, pari ad Euro 116.402,00, nonostante le svariate richieste inoltrate a controparte anche tramite legale.
La convenuta non si costituiva in giudizio e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prove per testi e per interpello;
tuttavia il legale rappresentante di parte convenuta non si presentava a rendere l'interpello.
La causa veniva riassegnata alla scrivente giusto provvedimento in data 16.12.2024; in sede di udienza del 24.9.2024 si procedeva ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova sottolineare che parte attrice ha fornito prova della fonte negoziale del rapporto obbligatorio, costituita dal contratto di prestazione professionale concluso tra le parti in data 28 novembre 2007 (doc.
1).
L'oggetto del contratto, come detto, è rappresentato da prestazioni professionali che l'attrice avrebbe dovuto eseguire – e risulta che abbia eseguito – in favore della convenuta relativamente alla realizzazione di due palazzine residenziali in Villanova (FC), su un terreno di proprietà della convenuta.
In sostanza si è trattato della fase di progettazione delle opere architettoniche ai fini del rilascio della
DIA, delle varianti al progetto iniziale rispetto al progetto finale, nonché di varie prestazioni complementari specificamente indicate in contratto.
Il prezzo per la suddetta attività ammontava ad Euro 185.000,00.
Parte attrice ha correttamente allegato fin dall'atto costitutivo l'inadempimento di controparte, depositando a tal fine la documentazione necessaria e sufficiente (doc. 2 nota proforma e docc da 3 a 5
e da 7 a 12 solleciti di pagamento).
Significativo, poi, è il documento 6 depositato da parte attrice, in cui (referente del Controparte_3
“Gruppo Fontana” di cui è parte anche la convenuta), riconoscendo l'adempimento di controparte ed il debito di , rappresentava la necessità di ottenere un previo piano di rientro dagli Controparte_1 istituti di credito.
A detti elementi si aggiungono gli esiti dell'istruttoria orale.
Il teste Ing. sentito all'udienza del 06/07/2023 sul capitolo 4) della seconda memoria Testimone_1 istruttoria dell'attrice (“Vero che adempieva all'incarico elaborando il progetto strutturale, Pt_3 nominando quale tecnico preposto l'Ing. (si mostri al teste il doc.13)”) così dichiarava: Testimone_1
“È vero questi sono i miei elaborati strutturali esecutivi di circa 15 tavole”. pagina 5 di 7 L' Arch. pure sentita all'udienza del 06/07/2023 alla domanda “Vero che Testimone_2 Pt_3 ottemperava al proprio incarico presentando in data 27/06/2008 al Comune di Forlì la Richiesta di
Permesso di Costruire con i relativi allegati (si mostri al teste il doc.14), a firma del Progettista nonché Direttore dei Lavori Arch. direttore tecnico di Testimone_2 Parte_3 inclusiva di tutta la modulistica, le relazioni, le valutazioni ed i progetti occorrenti commissionati dalla convenuta?” confermava: “è vero è stato presentato il progetto a mio nome”.
Inoltre alle domande “Vero che veniva compilata la relazione tecnica allegata alla richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue domestiche sottoscritta dall' Arch. su incarico di (si mostri al teste il doc. 14A)?” e “Vero che veniva prodotta la Testimone_2 Pt_3 dichiarazione sostitutiva della documentazione previsionale di clima acustico, sempre a firma del tecnico progettista, Arch. su incarico di (si mostri al teste il doc. 14B)?” in Testimone_2 Pt_3 entrambi i casi rispondeva “è vero perché era un allegato necessario alla richiesta”.
Anche l'Ing. sul capitolo 8) della seconda memoria istruttoria attorea, concernente il Tes_1 confezionamento della relazione geologica e geotecnica ad opera dello studio tecnico e Per_1 confermava “è vero, anche io ne ho usufruito per la produzione dei miei elaborati Per_2 strutturali”. E sentito sul capitolo 9 (“Vero che veniva realizzato, allegato alla Richiesta di Permesso di Costruire, il progetto termico nonché la relazione tecnica di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico ad opera dello Studio Tecnico Ing. su Testimone_1 incarico di (si mostri al teste il doc. 14 D)”) dichiarava: “è vero in quanto io ho Parte_3 svolto anche l'incarico di termotecnico e ho prodotto questi documenti perché necessari al permesso di costruire”.
Parimenti alla domanda “Vero che veniva redatto, allegato alla Richiesta di Testimone_3
Permesso di Costruire, il progetto preliminare impianti elettrici e relazione tecnica ad opera del Dott.
Ing. su incarico di (si mostri al teste il doc. 14E)” rispondeva “è Testimone_3 Parte_3 vero io sono stato incaricato”.
Dunque si evince che: è provato il rapporto contrattuale, è provato l'adempimento di parte attrice alle obbligazioni ed infine è provato l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di pagamento del compenso.
La mancata presentazione del legale rappresentante della convenuta a rendere interpello ne è ulteriore elemento di prova ex art. 232 c.p.c.
Sul quantum si rileva che parte attrice ha richiesto il pagamento del residuo e l'importo è in linea con quanto contrattualmente pattuito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto pagina 6 di 7 previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice;
2) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 116.402,00, oltre ad interessi moratori dalla messa in mora al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 11.977,00 a titolo di compensi, Euro 759,00 per spese, spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 7 di 7