Rigetto
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 9633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9633 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09633/2025REG.PROV.COLL.
N. 08709/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8709 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Morrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile 11;
contro
Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05732/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. EN RD e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha partecipato al concorso indetto dall’AIFA per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato e pieno profilo di dirigente farmacista nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia, senza rientrare nel novero dei vincitori.
2. Avverso tale esito ha adito il Tar che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gravame, ritenendo che:
“ il censurato ritardo nella produzione dei titoli, non è imputabile, né ad una ambigua stesura della lettera del bando, né, infine, alla stessa amministrazione, ma, di contro, deve essere ricondotto ad una lettura non conveniente delle previsioni del bando da parte del ricorrente.
In altri termini, i titoli non prodotti nel termine decadenziale non potevano essere considerati dalla Commissione di concorso.
Inoltre, non può essere condivisa la tesi sostenuta dal ricorrente per cui la Commissione avrebbe dovuto comunque valutare “almeno i titoli indicati ed autocertificati nella domanda di partecipazione”, presentata dallo stesso.
La previsione della lex specialis ha richiesto un onere di allegazione dei titoli che non può essere sostituito con la mera autocertificazione.
Con il secondo motivo di gravame la parte ha contestato che “il peso complessivo relativo ai titoli non può essere superiore a 10/30 o percentuale equivalente”.
Per il ricorrente il bando avrebbe previsto l’attribuzione di un punteggio per i titoli non conforme al dettato normativo.
Al riguardo è sufficiente rappresentare che l’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78, recita:” Il valore complessivo dei titoli è determinato, salvo quanto previsto dal comma 4, in massimo 120 punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale”.
Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 97 Cost., del giusto procedimento e della par condicio, per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e del peso specifico da attribuire ai medesimi prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
In merito, il Collegio deve considerare, come sopra riportato, che la resistente ha rappresentato, e l’assunto non risulta contestato dal ricorrente, che la Commissione esaminatrice, ha provveduto a stilare i criteri di valutazione dei titoli in data 21 giugno 2022 che, poi, le sono stati trasmessi con la successiva nota del 11 luglio 2022.
Ora, ritiene il Collegio che il pregiudizio lamentato dal ricorrente (valutazione dei titoli dopo la loro produzione) comporti un vizio della procedura allorquando la censura è confortata da aspetti documentali volti a dimostrare la parzialità e la incongruenza nell’assegnazione del punteggio ai titoli prodotti.
In altre parole, il mero rilievo di una posticipazione della valutazione dei titoli dopo la loro produzione non è sufficiente ad inficiare la contestata procedura, risolvendosi in un mero rilievo di natura formale.
Infine, con il quarto motivo di ricorso, la parte ha rilevato la violazione “non ha riconosciuto nel bando e nella procedura in esame alcun peso alla valutazione dell’esperienza e dei titoli maturati all’estero dai candidati ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. 184/2014 ai fini dello sviluppo professionale e dell’avanzamento in carriera degli interessati”, come il ricorrente dott. -OMISSIS-, da tempo in distacco presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo.
Infatti, per il ricorrente, il bando di concorso, del tutto illegittimamente, all’art. 8, non ha riservato alcun punteggio per tale categoria di titoli che pure rappresentano secondo il diritto UE una fonte prioritaria di esperienza ed efficienza ed armonizzazione ed internazionalizzazione delle pubbliche amministrazioni dell’Unione.
Al riguardo il Collegio non può non rilevare come tale censura, invero, si presente quale mera petizione di principio, non avendo il ricorrente prodotto nel previsto termine decadenziale alcun titolo ” .
3. Con l’atto di appello, e successivi depositi, il ricorrente reitera i quattro motivi di censura, già respinti analiticamente dal Giudice di prime cure, concernenti:
- il deposito dei titoli, in quanto “ la clausola del bando di concorso è stata formulata in modo ingannevole ed ambiguo tale da trarre in inganno i candidati interessati, molti dei quali (ben 7 su 35 partecipanti alla procedura) non hanno infatti potuto produrre i titoli che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione nel tempo ritenuto utile dall’Amministrazione. Il bando sul punto era equivoco e poteva dar luogo a non chiare e diverse interpretazioni per cui i termini per la produzione dei titoli andavano correttamente riaperti ” e comunque dovevano essere valutati al-meno i titoli autocertificati;
- il peso dei titoli;
- la violazione dell’art. 97 Cost., per la mancata predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli stessi;
- la mancata valutazione dei titoli di internazionalizzazione dei dipendenti pubblici posseduti dai cittadini.
4. L’Amministrazione resistente contesta le doglianze dell’appellante, sostenendo la piena legittimità della sentenza impugnata e della procedura concorsuale.
5. All’udienza pubblica del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Infatti, dall’esame degli atti di causa emerge ictu oculi l’infondatezza dei motivi di doglianza prodotti in sede d’appello dall’interessato.
2.1. Più precisamente:
- in ordine al primo motivo: nessuna ambiguità rileva dall’esame delle previsioni del bando in merito al termine per la presentazione dei titoli, né sono condivisibili le altre eccezioni formulate per le stesse valutazioni operate dal Giudice di primo grado;
- in ordine al secondo motivo: l’attribuzione dei punteggi per i titoli fissata dal bando è pienamente in linea con il DPCM 78/2018 e il richiamo al DPR 487/1994 non è pertinente;
- in ordine al terzo motivo: sono condivisibili le valutazioni del Tar sulla correttezza dell’operato della Commissione nello stilare i criteri di valutazione e sul fatto che il rilievo della posticipazione della valutazione dei titoli non inficia la procedura, trattandosi di un mero rilievo di natura formale;
- in ordine al quarto motivo: va confermata la decisione del Tar che ha ritenuto la doglianza una mera petizione di principio, considerato che su tale aspetto il ricorrente non ha comunque prodotto alcun titolo nel termine decadenziale previsto.
3. Per quanto esposto, appaiono pienamente condivisibili ed in linea con il paradigma normativo le statuizioni del Giudice di prime cure.
4. In conclusione, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AD, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
EN RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RD | LE AD |
IL SEGRETARIO