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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di ConIGlio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 913/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...]. Controparte_1
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. CARLUCCIO SIMONA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a AV (IM) in data 17/04/2004;
• hanno avuto maggiorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto a IA (IM) il 17/04/2004, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2004, parte II, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. i coniugi vivranno separati, con libertà di condurre vite autonome nel reciproco rispetto, senza interferenze dell'uno nella vita dell'altra, con facoltà di fissare la residenza ove crederanno, anche all'estero;
2. il figlio ormai maggiorenne, rimarrà collocato presso la struttura residenziale Per_1
“Congregazione P.S.M.C. Piccolo Cottolengo Don Orione” in Tortona (AL) Corso Don
Orione n°68, ove a tutt'oggi riceve qualificate cure ed i genitori continueranno a fargli visita periodicamente, garantendogli costante presenza affettiva e assistenza;
3. il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra la metà dell'importo CP_1 Pt_1 dell'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps alle famiglie con figli a carico disabili e senza limiti di età;
2 4. le parti si impegnano a provvedere all'estinzione del conto corrente cointestato e acceso presso la filiale di Imperia, incassando la relativa somma ivi presente nella Controparte_2 misura del 50% ciascuno;
5. la IGnora continuerà ad abitare la casa familiare sita in Imperia, via Gaudo n°11 Pt_1 int.6, divenendo l'unico soggetto obbligato nei confronti del locatore per tutti gli oneri derivanti dal rapporto locatizio;
6. in ogni caso, entrambi i coniugi si impegnano ad eseguire le dovute comunicazioni al locatore, al fine di provvedere agli opportuni aggiornamenti contrattuali;
7. tutte le utenze ancora oggi attive, presso la casa coniugale, nonché le spese condominiali per intero, relative al summenzionato immobile, saranno a esclusivo carico della IG.ra
, che provvederà alle relative volture;
Parte_1
8. i ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento che potesse loro competere per legge, dandosi comunque atto che entrambi sono economicamente autosufficienti e indipendenti l'uno dall'altra;
9. le parti hanno già provveduto alla divisione dei loro effetti personali e a dirimere ogni questione inerente la divisione degli altri beni mobili comuni e, pertanto, dichiarano e riconoscono di avere regolato tutti i rapporti economici tra loro intercorsi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in dipendenza del rapporto di coniugio, rinunciando a qualsivoglia domanda, azione ed eccezione proposta e da promuoversi anche avente contenuto indennitario e/o risarcitorio in relazione ai titoli qui azionati;
10. le spese relative alla presente procedura saranno sostenute da entrambe le parti in egual misura.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IA, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 25/09/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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