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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1758/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1758/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza c.d. cartolare del 29 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 Parte_1 corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n. 5/A C.F. P.IVA C.F._1
, elett.te dom.to/a in VIALE CAVOUR N. 51 44121 FERRARA presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. GAVIOLI RITA, c.f.: , dalla quale è rappresento e difeso in virtù C.F._2 di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in PIAZZA MALPIGHI 7 BOLOGNA, CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. COLLINA STEFANO, c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dei suesposti motivi,
IN VIA PRINCIPALE nel merito: rigettare tutte le domande avanzate da parte convenuta, sia in via principale che in via subordinata
e riconvenzionale, nonché le richieste formulate in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
PARIMENTI IN VIA PRINCIPALE nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento della Società con riferimento al contratto CP_1 atipico (c.d. di permuta parziale) relativo alla cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di
PI (BO) al Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U, stipulato con
l'impresa individuale di cui all'accordo contenuto nell'art. 9 del contratto di Parte_1 appalto per completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in Via IN
n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di PI (BO) stipulato tra la società e CP_1
l'impresa individuale , per la mancata cessione dell'immobile citato;
Parte_1
- di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto dell' a ricevere Controparte_2
l'immobile di cui è causa e sopra indicato, e contestualmente che la società CP_1
(C.F./P.I. ) con sede in PI (BO), Via IN n. 2/2 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore è inadempiente, per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, all'obbligo di concludere il contratto definitivo di permuta parziale previsto all'art. 9 del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione del complesso immobiliare da destinare ad uso civile abitazione, sito in via IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di
PI – Bologna, ed in particolare per l'esecuzione e realizzazione dell'immobile citato da parte dell'impresa edile;
Pt_1
- Conseguentemente emettere contro la società (C.F./P.I. ) con CP_1 P.IVA_2 sede in PI (BO), Via IN n. 2/2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed in favore della ditta individuale corrente in Terre del Reno (FE) via Controparte_2 del Commercio n. 5/A C.F. P.IVA sentenza che, ai sensi C.F._1 P.IVA_1 dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al sig.
la proprietà dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro Parte_1
200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di PI (BO) al
Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U;
- in via subordinata e nell'ipotesi in cui non si dovesse attribuire la natura di contratto preliminare alla pattuizione (c.d. di permuta parziale) relativa alla cessione dell'immobile n. 10, prevista dall'art. 9 del contratto di appalto per complesso immobiliare sito in Via IN, PI (BO) stipulato tra la società e l'impresa individuale , accertare e CP_1 Parte_1 dichiarare l'inadempimento della Società con riferimento al citato contratto atipico CP_1
(c.d. di permuta parziale) per la mancata cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di
- 2 - PI (BO) al Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U, e conseguentemente, condannare la società al pagamento dell'importo di Euro CP_1
200.000,00 (corrispondente al valore dell'immobile n. 10) quale saldo del corrispettivo pattuito nel contratto d'appalto in oggetto per la realizzazione dell'immobile come sopra individuato;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Respingere le domande tutte avanzate da parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, poiché infondate in fatto e in diritto;
Ordinare, per conseguenza, al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, svolta dall' in persona del Controparte_2 titolare omonimo, corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n. 5/A (C.F.
- P.I. ), sull'immobile sito in PI (BO), Via C.F._1 P.IVA_1
IN 1, identificato al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, part. 851, sub. 60;
Condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l' in persona del Controparte_2 titolare omonimo al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società CP_1 nella misura che risulterà a seguito di istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia.
IN VIA RICONVENZIONALE NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' in Controparte_2 persona del titolare omonimo, corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n.
5/A (C.F. - P.I. , rispetto alle obbligazioni dalla C.F._1 P.IVA_1 medesima assunte con la sottoscrizione del contratto di appalto avente ad oggetto il
“Completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in PI (BO), località Rastignano, Via IN”;
Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Impresa in persona del Parte_1 titolare omonimo, per il mancato completamento e/o per la mancata esecuzione a regola
d'arte dell'opera di cui al contratto d'appalto avente ad oggetto il “Completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in PI (BO), località Rastignano,
- 3 - Via IN”;
Accertare e dichiarare il minor valore delle lavorazioni e delle opere eseguite dall'Impresa in persona del titolare omonimo e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è più dovuto da parte di a titolo di corrispettivo per il CP_1 contratto di appalto;
Condannare l' in persona del titolare omonimo, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dalla società nella misura di € CP_1
70.000,00 (settantamila/00) per ritardata consegna rispetto al termine stabilito contrattualmente (art. 18 contratto di appalto), oltre ad € 121.000,00
(centoventunomila/00), poiché derivanti dal minor valore delle lavorazioni e delle opere di completamento commesse in appalto e/o dai vizi e dai difetti riscontrati sulle medesime dalla C.T.U., ovvero a quelle diverse somme quantificate dal Giudice secondo giustizia
e, per l'effetto, dichiarare l'eventuale compensazione totale o parziale con l'importo residuo a titolo di corrispettivo che, previo accertamento, dovesse risultare ancora dovuto da parte di a titolo di corrispettivo. CP_1
Con vittoria di spese per anticipazioni e compensi di giustizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
, nella sua qualità di titolare della impresa individuale , Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere dal Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni dedotte nel contratto preliminare atipico (c.d. di permuta parziale, relativo alla cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di
Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di PI
(BO) al Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U) di cui all'accordo contenuto nell'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti nel corso dell'anno 2020, avente ad oggetto il completamento da parte dell'impresa attrice (quale appaltatrice) di nuova costruzione dell'intero complesso immobiliare sito in Via IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di
PI (BO), per la mancata cessione dell'immobile citato, sentenza costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile indicato in contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Ciò in forza delle clausole contrattuali 9 e 21, ove la cessione dell'immobile individuato al n. 10 era specificatamente prevista quale parte del corrispettivo del contratto d'appalto, oltre alla
- 4 - corresponsione di un importo stabilito a corpo pari ad Euro 1.200.000,00, in relazione all'esecuzione da parte dell'appaltatore impresa di una nuova costruzione del complesso Pt_1 immobiliare da destinare ad uso civile abitazione sito in Via IN n. 2/2, in PI (BO).
In via subordinata, nell'ipotesi in cui non si dovesse attribuire la natura di contratto preliminare alla pattuizione (c.d. di permuta parziale) relativa alla cessione dell'immobile n. 10, prevista dall'art. 9 del contratto di appalto, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare l'inadempimento della convenuta per la mancata cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro
200.000,00 e conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di
Euro 200.000,00 (corrispondente al valore dell'immobile n. 10), quale saldo del corrispettivo pattuito in contratto.
1.1.
In particolare, la parte attrice, a sostegno delle domande svolte allegava che:
- nel corso del 2020 le parti stipulavano un contratto di appalto con cui la convenuta CP_1 affidava all'impresa di l'appalto per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione Parte_1 del complesso immobiliare da destinare ad uso civile abitazione, composto da un unico fabbricato di quattro piani fuori suolo e uno interrato, sito in via IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto
Comune di PI - Bologna (doc. 1 attore);
- le parti pattuivano che l'importo per le opere, somministrazioni e forniture oggetto del contratto di appalto, stabilito a forfait, fosse di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) ed oltre a tale importo, veniva prevista la cessione, da parte del committente di un immobile facente CP_1 parte del cantiere in oggetto, che le parti concordemente avevano preventivamente individuato nell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), identificato da Tavole piante di cantiere allegata e parte integrante del citato contratto (art. 9 del contratto di appalto – doc. n. 1).:
- successivamente alla stipula del contratto di appalto con la società l'impresa CP_1 Pt_1 concludeva singoli contratti di appalto con ciascuno dei singoli acquirenti, attuali proprietari e condomini delle singole porzioni immobiliari, aventi ad oggetto i lavori di ristrutturazione delle stesse (doc. n. 3);
- i lavori sul cantiere di PI (BO) terminavano formalmente in data 09/07/2021, come da
Comunicazione di fine lavori del 09/07/2021 inviata dal Legale rappresentante della società CP_1 al Comune di PI (BO) Area Assetto del Territorio e Patrimonio U.B. Urbanistica ed
[...]
Edilizia Privata (doc. n. 4);
- 5 - - di fatto, la D.L. aveva indicato all'impresa alcune operazioni da effettuare prima di poter Pt_1 considerare definitivamente terminati i lavori sul citato cantiere (si veda verbale di cantiere n. 21 del
09/07/2021 redatto dalla D.L. – doc. n. 5);
- a fronte di tali ultimazioni ed in ragione della diretta sottoscrizione dei contratti con i singoli proprietari delle unità abitative costituenti il complesso residenziale (si veda doc. n. 3), l'impresa rilasciava in data 17/09/2021 alla società una dichiarazione di responsabilità e Pt_1 CP_1 manleva (doc. n. 6), con la quale dichiarava di assumersi la responsabilità per le eventuali contestazioni future sui lavori effettuati che dovessero pervenire dagli acquirenti delle singole unità abitative e per l'effetto sollevava e manlevava la stessa società CP_1
- quest'ultima pertanto veniva esonerata integralmente da ogni responsabilità derivante dalla difforme e/o mancata esecuzione dei lavori relativi al contratto di appalto de quo che venissero contestati dai proprietari delle singole unità abitative e conseguentemente il contratto d'appalto in essere tra e l'impresa poteva definirsi concluso con riferimento agli CP_1 Pt_1 adempimenti previsti;
- successivamente, proprio alla luce della dichiarazione di responsabilità e manleva rilasciata alla società l'impresa sollecitava in data 20/12/2021 alla società committente il CP_1 Pt_1 mancato pagamento della fattura n.65 del 19/07/2021 di euro 15.000,00 (doc. n. 7) quale saldo dell'importo a forfait pattuito nel contratto di appalto, così come – atteso il protrarsi dell'inadempimento da parte di – lamentava ancora, per il tramite del proprio legale CP_1
Avv. Rita Gavioli, la mancata cessione dell'immobile individuato contrattualmente nella porzione di immobile contrassegnata dal n. 10 del valore di Euro 200.000,00 così come concordato (pec avv.
Gavioli del 09/03/2022 -doc. n. 8);
- con riferimento al mancato pagamento della fattura n. 65 del 19/07/2021, dopo l'ottenimento da parte dell'attrice del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4521/2022 del 17/10/2022 nel procedimento R.G. n. 11270/2022 (doc. n. 11) e l'instaurazione da parte della convenuta di giudizio di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo (RG n. 14356/2022) , CP_1 provvedeva al pagamento dell'importo ingiunto, restando invece inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo di permuta parziale previsto all'art. 9 del contratto di appalto o, in subordine, all'obbligo di pagamento del saldo del corrispettivo ancora dovuto per i lavori svolti dall'attrice, stimato in € 200.000,00.
2.
- 6 - Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2.1.
In particolare, la convenuta contestava la riconducibilità del contratto di appalto de quo ad un atto preliminare, posto che la cessione della porzione immobiliare era, per espressa volontà dei contraenti, parte del corrispettivo pattuito, quale controprestazione cui si era obbligata CP_1
a fronte della corretta esecuzione della prestazione principale, caratterizzante l'oggetto del contratto che, appunto, era costituito dall'appalto per la realizzazione dell'opera.
2.2
In ogni caso, poi, eccepiva l' inadempimento dell'impresa rappresentando che il mancato Pt_1 pagamento del saldo corrispettivo (tramite la cessione dell'immobile o tramite il versamento di denaro) era derivato dall'inadempimento dell'attrice, consistito nell' aver accumulato importanti ritardi nella realizzazione dell'opera, rispetto al termine fissato in contratto per la fine lavori al 31 marzo 2021 (art. 18), nel non aver completato i lavori e nel non aver realizzato correttamente i lavori alla stessa commissionati, rivelatisi gravati da numerosi vizi e difetti, sia nelle parti comuni dell'immobile, sia nelle unità abitative, come ampiamente documentato nel corso del rapporto dalla
D.L. incaricata dalla convenuta nella persona dell'Arch. la quale provvedeva a CP_3 verbalizzare le numerose difformità rispetto alla buona regola dell'arte e le altrettanto numerose carenze costruttive poste in essere dall' (doc. 5 convenuta) e, successivamente, CP_2 dalle denunce inoltrate da ( docc. 6,7,8,12), nonché da quelle inoltrate da parte CP_1 dell'Amministratore di Condominio e dai vari condomini (docc. 14,16, 17), che trovavano conferma anche negli accertamenti e verifiche effettuate dal tecnico incaricato dalla convenuta, Ing. Per_1
descritte nella relazione da lui redatta in data 6 maggio 2022 (doc. 10 convenuta), che stimava
[...]
i costi per i necessari interventi di ripristino in € 73.570,00. Circostanze, tutte, che avevano determinato la convenuta allo scioglimento del contratto ad opere non completate con comunicazione pec del 22 giugno 2022 (doc. 13 convenuta) ed a rivolgersi ad un'altra impresa edile, per rimediare, almeno parzialmente, alle difformità ed ai vizi riscontrati, assumendosene i relativi costi e subendo danni non solo economici, ma anche di immagine, per i quali riservava di agire giudizialmente in separata sede.
2.3.
Inoltre, la convenuta, in ragione del suddetto inadempimento, svolgeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva al Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte
- 7 - attrice: la condanna della stessa al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in euro 70.000,00, in applicazione della clausola penale contrattualmente stabilita (art.18); la condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 73.570,00, derivante dal minor valore delle lavorazioni e delle opere di completamento commesse in appalto e/o dai vizi e dai difetti riscontrati sulle medesime, ovvero a quelle diverse somme che risulteranno a seguito di istruttoria, o a quelle quantificate dal
Giudice secondo giustizia.
3.
La causa veniva istruita con prova orale, produzione documentale e con espletamento di CTU sul seguente quesito: “ Letti gli atti, i verbali ed i documenti di causa, effettuati gli opportuni sopralluoghi, nonché effettuata ogni necessaria ricerca presso i pubblici uffici, il CTU: descriva lo stato dei luoghi;
accerti se sussistano effettivamente i vizi e i difetti contestati da parte convenuta, quali indicati in comparsa di costituzione e risposta e nelle perizie ad essa allegate (docc. 10 e 11 fasc. convenuta); in caso di risposta affermativa, ne individui le cause ed, in particolare, dica se ed in quale misura siano riferibili all' esecuzione dei lavori posta in essere dall'impresa attrice.
Dica, inoltre: in quale misura gli accertati vizi e difetti incidano sul valore dell'opera; quali siano gli interventi necessari per eliminare i vizi e difetti accertati e ne quantifichi il costo”.
All'udienza del 4 giugno 2024, fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, veniva precisato che: “ Al CTU viene posto il quesito di cui all'Ord. del 17 maggio 2024 con la precisazione che il
CTU non dovrà tenere conto dei vizi denunciati dalla convenuta in relazione agli immobili di proprietà dei sig.ri , con e Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Per_2
in ragione delle transazioni concluse tra questi soggetti e la parte attrice in relazione ai
[...] vizi contestati dalla convenuta.”
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta, visto l'esito della CTU, quantificava il danno derivante dai vizi e difetti dell'opera in € 121.000,00.
***
4.
La parte attrice ha agito in giudizio per ottenere, in via principale, ai sensi dell'art. 2932 c.c.
l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di permuta parziale definitivo, dedotto nel contratto preliminare di permuta parziale asseritamente intercorso tra le parti, di cui all'accordo contenuto nell'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti nel corso del 2020.
4.1.
- 8 - Presupposto per l'accoglimento della domanda attorea è, quindi, la sussistenza di un contratto preliminare, fonte dell'obbligazione di concludere il contratto definitivo, di cui si chiede esecuzione.
Tuttavia, dal semplice esame della scrittura privata sottoscritta dalle parti, allegata all'atto di citazione come doc. 1, emerge che le parti hanno stipulato un contratto di appalto e non anche un contratto preliminare atipico (scambio di bene per il compimento di lavori) di permuta parziale ad effetti obbligatori.
Si osserva, infatti, che secondo i principi costantemente affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ai fini dell'individuazione della sussistenza di un contratto di appalto piuttosto che di un contratto di compravendita/permuta, per il caso in cui alla prestazione di dare (tipica della compravendita e della permuta) si affianchi anche una prestazione di fare (tipica dell'appalto), occorre valutare la prevalenza soggettiva della prestazione avente ad oggetto un facere rispetto a quella avente ad oggetto un dare.
Ne consegue che “ si avrà appalto (e/o un negozio atipico do ut facias) se la prestazione dell'appaltatore consistente in un facere (si tratta di un'obbligazione primaria cui farebbe fronte o
l'ulteriore prestazione consistente nel pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltante o
(atipicamente) l'attribuzione traslativa del trasferimento del bene) assume, nell'assetto degli interessi, un rilievo primario" (vedi Cass., sent. 11234/2016).
Nel caso di specie, in ossequio ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss c.c., appare evidente che, la comune intenzione delle parti fosse quella di dare prevalenza alla prestazione avente ad oggetto un facere (rappresentata, nel caso di specie, dal “completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in PI (BO),località Rastignano, Via
IN), costituendo la prestazione di dare (rappresentata, nel caso di specie, dal trasferimento a parte appaltatrice della proprietà di un immobile facente parte del cantiere in oggetto e precisamente quello contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 ) il mero corrispettivo
(sostitutivo di quello pecuniario) di quanto eseguito sulla totalità del complesso immobiliare in questione (formato da un unico fabbricato di quattro piani fuori suolo e uno interrato, sito in via
IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di PI - Bologna).
Ne consegue la riconducibilità della fattispecie contrattuale in questione nello schema legale dell'appalto.
- 9 - La scissione del corrispettivo in denaro (per € 1.200.000,00 ) ed in immobile (per € 200.000,00 ), infatti, è contenuta esclusivamente nell'art. 9 rubricato “IMPORTO DELL'APPALTO” e nell'art. 21 “PREZZI DELL'APPALTO”, all'unico fine di distinguere le due componenti del corrispettivo
(denaro e immobile). È evidente, quindi, che con esso le parti hanno voluto indicare l'esatto importo complessivo dell'appalto e la sua modalità di pagamento, laddove la parola “oltre” funge chiaramente, ed esclusivamente, da termine di collegamento e congiunzione tra le due modalità di pagamento dell'intero corrispettivo. Tanto che, in nessuna altra parte del contratto vi è un qualsivoglia richiamo ad una diversa volontà e, tanto meno, alla volontà di considerare il contratto di appalto come una fattispecie contrattuale complessa includente un contratto atipico di permuta.
4.2.
In ogni caso, poi, anche nell'ipotesi in cui si volesse seguire la tesi attorea e qualificare il contratto intercorso tra le parti come una fattispecie complessa, la domanda attorea di esecuzione specifica dell'asserito preliminare non potrebbe comunque trovare accoglimento per carenza dell'esatto adempimento della parte attrice.
Ulteriore presupposto per l'accoglimento della domanda attorea, ovvero per ottenere l'esecuzione in forma specifica, infatti, è che il contraente diligente abbia a sua volta adempiuto la propria prestazione, mettendo a disposizione dell'altro contraente la controprestazione per poter ottenere, mediante sentenza, il trasferimento della proprietà del bene promesso in permuta.
Infatti, l'art. 2932, 2° co., subordina l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge. L'opinione dominante ravvisa nella norma un'applicazione della più generale regola inadimplenti non est adimplendum, con l'unica particolarità che il legislatore ha elevato, a maggiore garanzia del convenuto, l'usuale exceptio al rango di condizione di ammissibilità dell'azione.
4.2.1.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la parte attrice abbia fornito la propria esatta prestazione. Invero, non risulta che l'attrice, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta abbia provveduto a dimostrare di aver correttamente adempiuto, come era suo onere fare.
In proposito si osserva che, in primo luogo, il rapporto sostanziale di appalto dedotto in giudizio,
l'effettiva esecuzione parziale dei lavori da parte dell'impresa attrice (salva la contestazione di inadempimento sollevata dalla convenuta), così come l'intervenuto pagamento da parte della
- 10 - convenuta in favore dell'attrice della somma di € 1.200.000,00, a titolo di corrispettivo dell'appalto, sono fatti pacifici tra le parti.
Vi è controversia, invece, sul corretto adempimento dell'attrice alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto.
L'eccezione proposta dalla convenuta va inquadrata nell'ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come invocato anche in base agli accordi contenuti del contratto di appalto,
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di contratto di appalto : “ ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”
(vedi Cass. n.1701/25).
Orbene, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta e supportate da produzione documentale (si richiama: il materiale fotografico allegato alla relazione del Ing. - doc. Per_1
10 convenuta;
le numerose irregolarità e difformità, rispetto alla corretta esecuzione dei lavori e delle opere edili che comportavano, poi, l'insorgere di vizi e difetti sia nelle parti comuni dell'immobile sia nelle unità abitative, rilevate dalla D.L. incaricata nella persona dell'Arch. CP_3 nel corso dell'appalto - vedi n. 21 verbali di cantiere, doc. 5 convenuta;
la dichiarazione di
[...] responsabilità e manleva resa da parte attrice in data 17 settembre 2021, contenente il riconoscimento, o, quantomeno la mancata contestazione, da parte della stessa attrice della sussistenza del ritardo nella consegna dell'opera e dei vizi nell'esecuzione dell'opera, riscontrati dalla D.L. - doc. 6 parte attrice;
nonché le numerose comunicazioni intercorse tra le parti in cui la parte convenuta ha, ancor prima della richiesta di pagamento di cui si discute, contestato alla controparte il ritardo e la non corretta esecuzione dei lavori e la presenza di importanti vizi dell'opera - docc. 6, 7, 8 e 12 convenuta), oltre che dall'esito della disposta CTU, la convenuta non ha assolto il suo onere probatorio.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta in riferimento alla pretesa attorea e la conseguente non debenza del saldo corrispettivo lavori preteso dall'attrice tramite la cessione in suo favore del diritto di proprietà dell'unità locale, sita in PI (BO), Via
IN 1, identificata al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, part. 851, sub. 60.
- 11 - 5.
La mancata dimostrazione dell'adempimento della parte attrice, poi, comporta anche il rigetto dell'ulteriore domanda svolta in via subordinata dall'attrice e volta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 200.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto.
In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), infatti, la Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del
24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez.
2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Sicché siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Tale prova non è stata raggiunta e la domanda di pagamento va, quindi, rigettata.
6.
- 12 - Per quanto concerne la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta si osserva quanto segue.
Si discute della responsabilità risarcitoria dell'attrice per i danni derivanti dall' inadempimento contrattuale della stessa, costituito dalla non corretta esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova costruzione del complesso immobiliare sito a PI (BO), frazione Carteria di Sesto, Via IN
n. 1 e dal ritardo maturato nell'esecuzione dell'opera rispetto al termine concordato per l'ultimazione dei lavori.
7.
Dall'istruttoria è emerso che:
- la convenuta, quale committente, e la parte attrice , quale Controparte_2 appaltatrice, nel corso dell'anno 2020, stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la nuova costruzione del complesso immobiliare sito a PI (BO), frazione Carteria di Sesto, Via
IN n. 1;
- il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito in complessivi € 1.400.000,00, di cui € 1.200.000,00 da versare in denaro e la restante somma di € 200.000,00 tramite la cessione da parte della committente in favore dell'appaltatrice di un immobile facente parte del cantiere, che CP_1 le parti individuavano nell'immobile contrassegnato dal n. 10, identificato da Tavole piante di cantiere allegata e parte integrante del citato contratto (artt. 9 e 21 del contratto di appalto);
- provvedeva a versare all'Impresa Anania tutto l'importo per il quale era stabilita la CP_1 dazione in denaro, pari ad € 1.200.000,00;
- all'articolo 18 del contratto, rubricato “ termine per l'esecuzione dei lavori” era indicata l'ultimazione dei lavori per il 31 Marzo 2021 (doc. 2 attrice) e veniva prevista una penale per il ritardo pari al 5% dell'ammontare complessivo dell'appalto medesimo, ovvero € 70.000,00;
- successivamente alla stipula del contratto di appalto con la società l'impresa CP_1 Pt_1 concludeva singoli contratti di appalto con ciascuno dei singoli acquirenti, attuali proprietari e condomini delle singole porzioni immobiliari, aventi ad oggetto i lavori di ristrutturazione delle stesse (doc. 3 attrice);
- nel corso dei lavori, la D.L. incaricata nella persona dell'Arch. rilevava numerose CP_3 irregolarità e difformità rispetto alla corretta esecuzione dei lavori e delle opere edili che comportavano, poi, l'insorgere di vizi e difetti sia nelle parti comuni dell'immobile sia nelle unità abitative ( vedi verbali di cantiere- doc. 5 convenuta e esito CTU);
- 13 - - nel corso dei lavori l' maturava ritardi nell'esecuzione dei lavori, come risulta dal CP_2 fatto che solo in data 09.07.2021, a distanza di oltre tre mesi dal termine previsto in contratto, la
D.L. Arch. inviava la comunicazione di fine lavori al Comune, per poi, solo in data CP_3
13.12.2021, procedere con il deposito della (Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità- CP_5 doc. 4 convenuta), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, cioè ben oltre 8 mesi dopo il citato termine contrattuale. Ciò, in quanto la suddetta Impresa aveva consegnato ad alcuni acquirenti i relativi appartamenti, nonostante parte delle lavorazioni fossero ancora in corso, come ampiamente documentato dalla stessa D.L. nel verbale n. 21 (doc. 5 convenuta) e come riconosciuto dall'appaltatrice nella dichiarazione di responsabilità e manleva in data 17.09.2021, ove si dà atto che alla data della dichiarazione ( settembre 2021) i lavori di ultimazione delle opere erano ancora in corso;
- in particolare, nel verbale di riunione di cantiere Verifica stato dell'arte n. 21 del 09.07.2021, a firma della D.L. Arch. la stessa, in presenza del tecnico di controparte, Geom. CP_3
e del tecnico della proprietà Geom. a pag. 4 verbalizzava Controparte_6 CP_7 testualmente: “In data odierna è stato inviato al Comune di PI la comunicazione di fine dei lavori. Siamo tutti consapevoli che i lavori non sono ancora ultimati in quanto le opere da completare sono: …. …”(vedi doc. 5 parte convenuta);
- con dichiarazione di responsabilità e manleva in data 17.09.2021, l'Impresa in forza del Pt_1 contratto stipulato con rimasto sempre in vigore per tutto quanto riguardava le CP_1 lavorazioni e le opere riferibili alle parti comuni, sia interne che esterne, nonché in forza di plurimi contratti di appalto stipulati con i singoli proprietari delle unità abitative ed assunti in corso di esecuzione d'opera, dichiarava di assumersi ogni responsabilità per i vizi, i difetti e conseguenti danni, contestati dagli acquirenti delle singole unità abitative a sia in via diretta che CP_1 indiretta, in ragione delle numerose irregolarità, difformità e/o mancata esecuzione dei lavori e delle opere a regola d'arte, ovvero per opere eseguite in difformità del progetto, come contestato nei citati plurimi verbali di cantiere sottoscritti dalla DL, Arch. ed allegati alla stessa CP_3 dichiarazione. Nella dichiarazione si dava atto, altresì, che la difesa di parte convenuta aveva eccepito il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto per la consegna dei lavori ( doc. 6 parte attrice);
- i lavori, iniziati nel corso del 2020, a maggio 2022 non erano ancora conclusi (circostanza non contestata tra le parti, oltre che confermata dal puntuale accertamento del CTU Ing. Persona_3 che nella relazione depositata in data 6 febbraio 2025, ha confermato la sussistenza di parte
[...]
- 14 - dei difetti e vizi indicati nei verbali di cantiere ed ha sostanzialmente confermato il contenuto della relazione dell' Ing. del 6 maggio 2022, prodotta dalla parte convenuta come doc. 10, in cui si Per_1 dà atto del mancato completamento delle opere e della sussistenza di numerosi vizi e difetti di quelle realizzate);
- seguivano numerose comunicazioni tra le parti in cui la convenuta contestava il ritardo nell'esecuzione dei lavori e la sussistenza dei vizi e difetti rilevati dalla DL nel corso dei lavori
(docc. 6, 7, 8 e 12 convenuta);
- ciò ha determinato la convenuta a comunicare all'impresa attrice, con lettera pec in data 22 giugno 2022, “ la formale risoluzione del contratto di appalto” per grave inadempimento e conclamata imperizia, con invito a sospendere ogni ulteriore attività ( doc. 13 convenuta).
8.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno derivante da vizi e difetti dell'opera si osserva quanto segue.
8.1.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte attrice di carenza di legittimazione ad agire della convenuta in relazione a tale pretesa.
Non convince, infatti, la tesi attorea secondo la quale a seguito della stipula da parte dell'impresa attrice dei contratti di appalto con gli attuali proprietari delle singole unità abitative e del rilascio di
“Dichiarazione di responsabilità e manleva” da parte dell'attrice, la contestazione di eventuali vizi avrebbe dovuto essere posta in essere solo dai singoli condomini e non dalla società convenuta.
Ciò in quanto non si ha evidenza della cessione parziale del contratto di appalto , con particolare riferimento alla posizione dell'originaria committente, odierna convenuta, in favore dei singoli acquirenti e del loro subentro nel contratto principale dedotto in giudizio dalla convenuta. Né vi è mai stata alcuna decurtazione degli importi dei singoli contratti rispetto all'ammontare complessivo del corrispettivo indicato in contratto, come espressamente previsto all'art. 15 del contratto medesimo e, soprattutto, come sopra detto, l' ha ottenuto l'integrale versamento, da CP_2 parte della dell'intera quota, pari ad € 1.200.000,00, di corrispettivo per il quale era CP_1 contrattualmente stabilito il versamento di denaro.
8.2.
Inoltre, si rileva l'ammissibilità della diversa quantificazione della domanda operata dalla convenuta in considerazione delle risultanze dell'istruttoria esperita.
- 15 - È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale “si incorre in mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente;
in tali frangenti, infatti, si pone al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostano i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incide sulla causa petendi, in modo che risulta modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa (cfr. Cass., Sez. V, ord. n. 11427/2024).
In applicazione di tale principio, è da ritenersi che la diversa quantificazione della pretesa in corso di giudizio, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporti prospettazione di una nuova causa petendi né un'alterazione del petitum originariamente richiesto, posto che non viene introdotto in giudizio alcun tema d'indagine ulteriore rispetto al quale non si è potuto compiutamente esercitare il contraddittorio. È, pertanto, da ritenersi ammissibile la maggiorazione del quantum risarcitorio richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che le variazioni puramente quantitative del petitum non possono assumersi quali domande nuove, e sono pertanto consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, ovvero una menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.
Nel caso in esame, come si è già visto, i vizi in discorso hanno costituito dapprima oggetto di allegazione da parte della convenuta nel proprio atto di costituzione, quindi tema di indagine sul quale il consulente ha concentrato il proprio operato, nel contraddittorio con i rispettivi consulenti di parte, ed infine, quelle stesse irregolarità, della cui consistenza economica il CTU ha riscontrato una incidenza maggiore rispetto a quanto prospettato dalla parte nell'atto introduttivo, sono state fatte proprie dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ai fini della maggiorazione del quantum risarcitorio richiesto.
Non si ritiene, in altri termini, che la domanda della convenuta riferite al risarcimento del danno per vizi e difetti, come precisata all'esito del giudizio, abbia alterato i termini della controversia ovvero introdotto nuovi temi di indagine, tanto in termini di petitum quanto di causa petendi.
La relativa domanda deve, pertanto, considerarsi pienamente ammissibile.
8.3.
- 16 - Ancora preliminarmente, si rigetta l' eccezione sollevata dalla parte attrice relativa all'intervenuta decadenza della parte convenuta dal diritto alla garanzia per vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., stante l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale su iniziativa della parte committente ed il pacifico mancato completamento dell'opera appaltata da parte dell'appaltatrice.
La disciplina applicabile è, pertanto, quella generale dell'inadempimento di cui all'art. 1453 c.c..
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'applicabilità della disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e del conseguente regime decadenziale e prescrizionale di cui all'art. 1667 c.c. si ha nell'ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti. Al contrario, nel caso in cui, come quello in esame, l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale.
In ogni caso, poi, l'eccezione di decadenza sollevata da parte attrice si reputa infondata, in ragione del fatto che nel corso del rapporto la convenuta, direttamente e per il tramite della DL, ha provveduto a contestare tempestivamente la non corretta esecuzione dei lavori.
La D.L. Arch. nominata dalla committente convenuta, infatti, quando ancora l'attività CP_3 dell'Impresa Anania era in corso, nei verbali di cantiere, redatti alla presenza di Parte_1
e, quando questi non era presente, in sua vece vi era il suo tecnico responsabile Geom. CP_6
ha riportato specifiche contestazioni. Si richiamano, in particolare, i Verbali di cantiere nn.
[...]
7, 10, 11,12,13,14 e 21 (doc. 5 parte convenuta), laddove venivano rilevati: errori nella posa in opera di infissi (Verbale n. 7); errori nella realizzazione delle feritoie vani scala e delle finiture delle giunzio0ni dei parapetti (Verbale n. 10); diversi punti di infiltrazione dai balconi sovrastanti
(Verbale n. 11); l'assenza di pendenza nei giardini pensili che avrebbe provocato ristagni di acqua con possibile infiltrazione al piano interrato (Verbale n. 12); i bancali delle feritoie da realizzare a regola d'arte (Verbale n. 13); la rete fognaria da realizzare a regola d'arte e l'impermeabilizzazione sopra le autorimesse non realizzata a regola d'arte (Verbale n. 14); la comunicazione di fine lavori al comune di PI, mentre c'erano ancora opere da completare (ultimo Verbale n. 21).
Numerose, poi, sono state le comunicazioni di denuncia del ritardo e dei vizi e difetti riscontrati via via dalla direzione lavori e, successivamente (solo il 6 maggio 2022) dal tecnico di parte Ing. Per_1 trasmesse dalla difesa della convenuta alla controparte ( docc. 6, 7, 8 e 12 convenuta).
8.4.
Superata l'eccezione preliminare sopra indicata, si passa ora ad esaminare il merito della causa.
- 17 - Al riguardo, un ausilio fondamentale va rinvenuto nella CTU svolta in corso di causa, il cui contenuto si richiama e condivide pienamente , in quanto ben motivata, priva di vizi logici e basata sui precisi accertamenti svolti dall'esperto in contraddittorio tra le parti.
Come sopra detto, dalla relazione redatta dal CTU, Ing. depositata in data 6 Persona_3 febbraio 2025, risulta la sussistenza dei vizi e difetti denunciati dalla parte convenuta , precisamente individuati dal CTU nella propria relazione, il cui contenuto interamente si richiama, e la loro riferibilità alla fase di esecuzione dell'opera.
Invero, l'esperto ha riscontrato che la convenuta non ha eseguito correttamente e rigorosamente le opere alla stessa commissionate che presentavano la maggior parte dei vizi e difetti contestati dalla parte convenuta ed elencati nell'atto introduttivo, nei verbali di cantiere redatti dalla D.L. nel corso dell'appalto ed anche nella relazione redatta dal tecnico di parte convenuta Ing. nel maggio Per_1
2022.
8.5.
Passando al quantum della domanda di parte convenuta, si osserva che il CTU, rispondendo allo specifico quesito formulato in ordine agli interventi e costi per eliminare i vizi e difetti ed alla loro incidenza sul valore dell'opera, ha anzitutto individuato gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati, stimando in € 121.000,00 il costo complessivo per la loro eliminazione, comprensivo delle spese tecniche ed esclusa l'IVA di Legge ed i contributi previdenziali per i tecnici liberi professionisti. Il CTU ha poi precisato che: “ la misura in cui i vizi e difetti accertati incidono sul valore dell'opera corrisponda appunto al costo che è necessario sostenere per la loro risoluzione eventualmente ridotto applicando i coefficienti di vetustà e obsolescenza relativi all'intero edificio.”. Così, applicando il coefficiente di vetustà con valore pari a: CV = 0.964 ed il coefficiente di obsolescenza con valore pari a 1.0 e tenendo conto del costo totale d'intervento ( €
121.000,00), ha indicato in € 116.000,00 la misura dell' incidenza dei vizi e difetti riscontrati sul valore dell'opera.
Pur condividendo il metodo di calcolo utilizzato dal CTU per la quantificazione del costo degli interventi di ripristino, non si condivide tuttavia la sottrazione da tale importo della somma di €
5.000,00 (€ 121.000,00 meno € 116.000,00), a seguito dell'applicazione dei coefficienti di vetustà ed obsolescenza, poiché trattasi di fattori che appaiono rilevanti non tanto sul piano che qui interessa (vertendosi in ipotesi di risarcimento del danno vantato dal committente per vizi e difetti dell'opera appaltata) del valore dell'opera, inteso come costo economico complessivo dell' opera edile a carico del committente, quanto sul diverso piano del valore di mercato dell'immobile, inteso
- 18 - come importo stimato al quale l'immobile potrebbe essere venduto, influenzato da fattori come le condizioni di mercato, le caratteristiche dell'immobile e la zona in cui si trova.
Pertanto, si ritiene equo liquidare il danno patito dalla convenuta in relazione ai vizi e difetti dell'opera in € 121.000,00.
8.6.
Trattandosi di debito risarcitorio, e quindi di valore, ed essendo il computo eseguito con valori attuali rispetto alla data di deposito della CTU, dal giorno successivo a tale momento (6 febbraio
2025 ) e sulla somma capitale va riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente decisione e, a titolo di danno da ritardo, gli interessi legali con decorrenza dalla stessa data, da calcolarsi sugli importi come sopra annualmente rivalutati sino ad oggi, per un totale di € 123.106,67 (di cui € 121.000,00 per capitale, € 726,00 per rivalutazione ed € 1.380,67 per interessi).
Come è stato, infatti, condivisibilmente affermato “Per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se
l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria…”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517/2002; conformi Cass. nn.
5845/1997 e 11937/1997).
Dalla pubblicazione della decisione, operandosi la conversione del debito di valore in obbligazione di valuta, sulla somma sopra indicata decorrono i soli interessi legali sino al saldo effettivo.
9.
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore pretesa risarcitoria azionata dalla convenuta in relazione alla penale da ritardo, prevista all'art. 18 del contratto di appalto si osserva quanto segue.
Vale la pena premettere che mediante la previsione di una clausola penale le parti predeterminano, in tutto o in parte, l'ammontare del risarcimento dovuto dal debitore inadempiente, stabilendo che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento “uno dei contraenti è tenuto a una
- 19 - determinata prestazione”, con “l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore” (art. 1382, co. 1).
La clausola in esame svolge una funzione di risarcimento e di liquidazione dei danni in via anticipata e forfettaria, mediante la precostituzione pattizia della misura del danno;
tant'è vero che
“la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno” (art. 1382, co. 2, c.c.).
L'essenza della clausola penale risiede, quindi, nell'esonero, da parte di chi scelga di invocarla, dal fornire la prova dell'ammontare del danno sofferto in conseguenza dell'inadempimento, essendo tale ammontare predeterminato in via convenzionale dalle parti, con il limite della sua manifesta ed eccessiva onerosità (art. 1384 c.c.). Da ciò consegue che, essendo il danno conseguenza (e con esso il nesso di causalità giuridica) oggetto di una presunzione convenzionale, in ossequio alle regole che governano il riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, sarà sufficiente, per il contraente che intende avvalersi della clausola penale, allegare l'altrui inadempimento, che, integrando una lesione dell'interesse del creditore alla corretta esecuzione del programma contrattuale, costituisce il danno evento, fonte di responsabilità risarcitoria.
Sarà pertanto onere dell'altro contraente che voglia liberarsi dalla responsabilità ed evitare la condanna al risarcimento, fornire la prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'inadempimento allegato dalla sua controparte.
Tanto premesso, nel caso di specie, la convenuta ha dedotto che nel corso dei lavori l'Impresa maturava ritardi nell'esecuzione dei lavori, allegando che a fronte del termine per la fine Pt_1 lavori, fissato in contratto al 31 marzo 2021, a luglio 2021 (vedi verbale n. 21 - doc. 5 convenuta) ed a settembre 2021 (vedi dichiarazione di responsabilità e manleva in data 17.09.2021) i lavori non erano ancora terminati, tant'è che il deposito della avveniva solo al dicembre 2021, CP_5 ovvero ben oltre 8 mesi dopo il termine contrattuale (doc. 4 convenuta) e che a giugno 2022 persistevano ancora i rilevanti vizi e difetti contestati nel corso del rapporto.
Acclarata la ricorrenza di un ritardo nell'adempimento, la convenuta ha quantificato l'entità della prestazione oggetto della penale in € 70.000,00, pari al 5% dell'ammontare complessivo dell'appalto medesimo (stimato in € 1.400.000,00) , come da art. 18 del contratto di appalto.
L'attrice nulla ha contestato circa la modalità di calcolo del quantum, né circa l'entità complessiva della prestazione. Ancora, l'impresa attrice non ha contestato di aver maturato ritardi nell'esecuzione dei lavori, che ha sostanzialmente riconosciuto, ma ne ha ricondotto le cause a circostanze a lei non imputabili, quali: la pandemia da Covid-19 che costringeva in quarantena alcuni dipendenti;
ai ritardi da parte dei tecnici incaricati dalla stessa e ritardi da parte della CP_1
- 20 - stessa in merito agli allacciamenti delle diverse utenze (luce, gas e telefono). Inoltre, ha CP_1 affermato che la consegna dell'opera da parte dell'impresa non era avvenuta unicamente per Pt_1 volontà della committente che dapprima ha comunicato la formale risoluzione del contratto CP_1
(con pec del 22 giugno 2022- doc. 13 convenuta) e in seguito ha dato incarico ad altra impresa di eseguire ulteriori lavori sull'opera.
L'eccezione è infondata, in quanto genericamente formulata ed, in ogni caso, del tutto priva di supporto probatorio, oltrechè, quanto all'asserita responsabilità della convenuta, superata dalla documentazione in atti da cui emerge che la richiesta di abbandono del cantiere da parte della convenuta è avvenuta solo in data 23 maggio 2022 ( doc. 8 convenuta), dopo che in diverse occasioni, tramite la DL e tramite il proprio difensore, a far data dall'aprile 2021 (doc. 6 convenuta), la parte committente aveva sollecitato la parte attrice a rispettare i tempi concordati.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni attoree circa la mancata prova del danno patito dalla convenuta a seguito del ritardo, posto che, come sopra detto, la convenuta ha invocato l'applicazione della clausola penale, la cui funzione è proprio quella di liquidazione dei danni in via anticipata e forfettaria, mediante la precostituzione pattizia della misura del danno.
Pertanto, trova pieno accoglimento la domanda di condanna della parte attrice al pagamento della penale pattuita, nella misura quantificata dalla convenuta e non contestata dall'attrice (€
70.000,00).
10.
Nulla è dovuto a titolo di interessi sulla somma riconosciuta, attesa la mancanza di domanda di parte tesa ad ottenerne il riconoscimento.
È opinione pacifica in giurisprudenza quella secondo cui la clausola penale, qualora consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro, rappresenta un debito di valuta e non di valore
(cfr. Cass. 25795/2024; Cass. 3641/1998; Cass. SS.UU. 4126/1995).
Sono, pertanto, ad essa estranei gli automatismi liquidatori che interessano, secondo il tradizionale approccio della giurisprudenza di legittimità, la categoria dei debiti di valore. È su tali premesse che la Corte di cassazione a più riprese ha avuto modo di chiarire come gli interessi abbiano fondamento autonomo rispetto al debito (di valuta) cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (cfr. tra le tante, Cass. 36659/2021; Cass. n. 18292/2016; Cass. 4423/2004; Cass. 977/1999).
11.
- 21 - Il complessivo importo spettante alla convenuta a titolo di risarcimento del danno va liquidato, quindi, in € 193.106,67 (€ 123.106,67 + € 70.000,00).
12.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'attore ex art. 96 c.p.c..
Come noto, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale e, dunque, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cfr. Cass., Sez.
Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).
12.1.
Per quanto riguarda la domanda di condanna risarcitoria per lite temeraria ai sensi del comma 1, non può essere accolta, come tale, perché la parte convenuta non ha dedotto il danno subito dall'azione di controparte (Cfr. Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21798/2015).
Nella specie, nessuna precisa e specifica allegazione e prova è stata fornita in ordine al danno subito dalla convenuta in applicazione della disciplina dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
12.2.
Invece , la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n.
20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attore, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'azione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
- 22 - Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
12.3.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice va ritenuta totalmente soccombente.
13.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del giudizio, avuto riguardo all'attività defensionale espletata.
13.1.Le spese di CTU, liquidate come in atti, vengono poste a carico esclusivo della parte attrice in quanto sostanzialmente soccombente in punto prova tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta tutte le domande formulate dall'attore , nella sua qualità di titolare Parte_1 della impresa individuale , contro la società in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore;
- 23 - - ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta ai sensi dell'art. 2932 c.c. dall' in persona CP_2 Parte_1 del titolare omonimo, corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n. 5/A (C.F.
- P.I. ), sull'immobile sito in PI (BO), Via C.F._1 P.IVA_1
IN 1, identificato al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, part. 851, sub. 60;
- condanna nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Controparte_1 tempore, della somma di euro € 123.106,67, a titolo di risarcimento del danno per vizi e difetti dell'opera, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Controparte_1 tempore, della somma di euro € 70.000,00, a titolo di penale per il ritardo;
- pone le spese di CTU, così come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna , nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 CP_1 tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA come per legge.
Bologna, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
- 24 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1758/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza c.d. cartolare del 29 maggio 2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 Parte_1 corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n. 5/A C.F. P.IVA C.F._1
, elett.te dom.to/a in VIALE CAVOUR N. 51 44121 FERRARA presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. GAVIOLI RITA, c.f.: , dalla quale è rappresento e difeso in virtù C.F._2 di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in PIAZZA MALPIGHI 7 BOLOGNA, CP_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. COLLINA STEFANO, c.f.: , dal quale è C.F._3 rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dei suesposti motivi,
IN VIA PRINCIPALE nel merito: rigettare tutte le domande avanzate da parte convenuta, sia in via principale che in via subordinata
e riconvenzionale, nonché le richieste formulate in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
PARIMENTI IN VIA PRINCIPALE nel merito: accertare e dichiarare l'inadempimento della Società con riferimento al contratto CP_1 atipico (c.d. di permuta parziale) relativo alla cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di
PI (BO) al Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U, stipulato con
l'impresa individuale di cui all'accordo contenuto nell'art. 9 del contratto di Parte_1 appalto per completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in Via IN
n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di PI (BO) stipulato tra la società e CP_1
l'impresa individuale , per la mancata cessione dell'immobile citato;
Parte_1
- di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto dell' a ricevere Controparte_2
l'immobile di cui è causa e sopra indicato, e contestualmente che la società CP_1
(C.F./P.I. ) con sede in PI (BO), Via IN n. 2/2 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore è inadempiente, per tutti i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, all'obbligo di concludere il contratto definitivo di permuta parziale previsto all'art. 9 del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione del complesso immobiliare da destinare ad uso civile abitazione, sito in via IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di
PI – Bologna, ed in particolare per l'esecuzione e realizzazione dell'immobile citato da parte dell'impresa edile;
Pt_1
- Conseguentemente emettere contro la società (C.F./P.I. ) con CP_1 P.IVA_2 sede in PI (BO), Via IN n. 2/2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed in favore della ditta individuale corrente in Terre del Reno (FE) via Controparte_2 del Commercio n. 5/A C.F. P.IVA sentenza che, ai sensi C.F._1 P.IVA_1 dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca al sig.
la proprietà dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro Parte_1
200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di PI (BO) al
Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U;
- in via subordinata e nell'ipotesi in cui non si dovesse attribuire la natura di contratto preliminare alla pattuizione (c.d. di permuta parziale) relativa alla cessione dell'immobile n. 10, prevista dall'art. 9 del contratto di appalto per complesso immobiliare sito in Via IN, PI (BO) stipulato tra la società e l'impresa individuale , accertare e CP_1 Parte_1 dichiarare l'inadempimento della Società con riferimento al citato contratto atipico CP_1
(c.d. di permuta parziale) per la mancata cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di
- 2 - PI (BO) al Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U, e conseguentemente, condannare la società al pagamento dell'importo di Euro CP_1
200.000,00 (corrispondente al valore dell'immobile n. 10) quale saldo del corrispettivo pattuito nel contratto d'appalto in oggetto per la realizzazione dell'immobile come sopra individuato;
- in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Respingere le domande tutte avanzate da parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, poiché infondate in fatto e in diritto;
Ordinare, per conseguenza, al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, svolta dall' in persona del Controparte_2 titolare omonimo, corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n. 5/A (C.F.
- P.I. ), sull'immobile sito in PI (BO), Via C.F._1 P.IVA_1
IN 1, identificato al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, part. 851, sub. 60;
Condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l' in persona del Controparte_2 titolare omonimo al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società CP_1 nella misura che risulterà a seguito di istruttoria, o a quella quantificata dal Giudice secondo giustizia.
IN VIA RICONVENZIONALE NEL MERITO
Accertare e dichiarare l'inadempimento dell' in Controparte_2 persona del titolare omonimo, corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n.
5/A (C.F. - P.I. , rispetto alle obbligazioni dalla C.F._1 P.IVA_1 medesima assunte con la sottoscrizione del contratto di appalto avente ad oggetto il
“Completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in PI (BO), località Rastignano, Via IN”;
Accertare e dichiarare la responsabilità dell'Impresa in persona del Parte_1 titolare omonimo, per il mancato completamento e/o per la mancata esecuzione a regola
d'arte dell'opera di cui al contratto d'appalto avente ad oggetto il “Completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in PI (BO), località Rastignano,
- 3 - Via IN”;
Accertare e dichiarare il minor valore delle lavorazioni e delle opere eseguite dall'Impresa in persona del titolare omonimo e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare che nulla è più dovuto da parte di a titolo di corrispettivo per il CP_1 contratto di appalto;
Condannare l' in persona del titolare omonimo, al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi dalla società nella misura di € CP_1
70.000,00 (settantamila/00) per ritardata consegna rispetto al termine stabilito contrattualmente (art. 18 contratto di appalto), oltre ad € 121.000,00
(centoventunomila/00), poiché derivanti dal minor valore delle lavorazioni e delle opere di completamento commesse in appalto e/o dai vizi e dai difetti riscontrati sulle medesime dalla C.T.U., ovvero a quelle diverse somme quantificate dal Giudice secondo giustizia
e, per l'effetto, dichiarare l'eventuale compensazione totale o parziale con l'importo residuo a titolo di corrispettivo che, previo accertamento, dovesse risultare ancora dovuto da parte di a titolo di corrispettivo. CP_1
Con vittoria di spese per anticipazioni e compensi di giustizia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
, nella sua qualità di titolare della impresa individuale , Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere dal Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento della convenuta alle obbligazioni dedotte nel contratto preliminare atipico (c.d. di permuta parziale, relativo alla cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di
Euro 200.000,00 (duecentomila/00) ed indentificato al Catasto fabbricati del Comune di PI
(BO) al Foglio 8 Particella 851 Subalterno 60, Categoria A/2, Classe U) di cui all'accordo contenuto nell'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti nel corso dell'anno 2020, avente ad oggetto il completamento da parte dell'impresa attrice (quale appaltatrice) di nuova costruzione dell'intero complesso immobiliare sito in Via IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di
PI (BO), per la mancata cessione dell'immobile citato, sentenza costitutiva del trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile indicato in contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Ciò in forza delle clausole contrattuali 9 e 21, ove la cessione dell'immobile individuato al n. 10 era specificatamente prevista quale parte del corrispettivo del contratto d'appalto, oltre alla
- 4 - corresponsione di un importo stabilito a corpo pari ad Euro 1.200.000,00, in relazione all'esecuzione da parte dell'appaltatore impresa di una nuova costruzione del complesso Pt_1 immobiliare da destinare ad uso civile abitazione sito in Via IN n. 2/2, in PI (BO).
In via subordinata, nell'ipotesi in cui non si dovesse attribuire la natura di contratto preliminare alla pattuizione (c.d. di permuta parziale) relativa alla cessione dell'immobile n. 10, prevista dall'art. 9 del contratto di appalto, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare l'inadempimento della convenuta per la mancata cessione dell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro
200.000,00 e conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di
Euro 200.000,00 (corrispondente al valore dell'immobile n. 10), quale saldo del corrispettivo pattuito in contratto.
1.1.
In particolare, la parte attrice, a sostegno delle domande svolte allegava che:
- nel corso del 2020 le parti stipulavano un contratto di appalto con cui la convenuta CP_1 affidava all'impresa di l'appalto per l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione Parte_1 del complesso immobiliare da destinare ad uso civile abitazione, composto da un unico fabbricato di quattro piani fuori suolo e uno interrato, sito in via IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto
Comune di PI - Bologna (doc. 1 attore);
- le parti pattuivano che l'importo per le opere, somministrazioni e forniture oggetto del contratto di appalto, stabilito a forfait, fosse di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) ed oltre a tale importo, veniva prevista la cessione, da parte del committente di un immobile facente CP_1 parte del cantiere in oggetto, che le parti concordemente avevano preventivamente individuato nell'immobile contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), identificato da Tavole piante di cantiere allegata e parte integrante del citato contratto (art. 9 del contratto di appalto – doc. n. 1).:
- successivamente alla stipula del contratto di appalto con la società l'impresa CP_1 Pt_1 concludeva singoli contratti di appalto con ciascuno dei singoli acquirenti, attuali proprietari e condomini delle singole porzioni immobiliari, aventi ad oggetto i lavori di ristrutturazione delle stesse (doc. n. 3);
- i lavori sul cantiere di PI (BO) terminavano formalmente in data 09/07/2021, come da
Comunicazione di fine lavori del 09/07/2021 inviata dal Legale rappresentante della società CP_1 al Comune di PI (BO) Area Assetto del Territorio e Patrimonio U.B. Urbanistica ed
[...]
Edilizia Privata (doc. n. 4);
- 5 - - di fatto, la D.L. aveva indicato all'impresa alcune operazioni da effettuare prima di poter Pt_1 considerare definitivamente terminati i lavori sul citato cantiere (si veda verbale di cantiere n. 21 del
09/07/2021 redatto dalla D.L. – doc. n. 5);
- a fronte di tali ultimazioni ed in ragione della diretta sottoscrizione dei contratti con i singoli proprietari delle unità abitative costituenti il complesso residenziale (si veda doc. n. 3), l'impresa rilasciava in data 17/09/2021 alla società una dichiarazione di responsabilità e Pt_1 CP_1 manleva (doc. n. 6), con la quale dichiarava di assumersi la responsabilità per le eventuali contestazioni future sui lavori effettuati che dovessero pervenire dagli acquirenti delle singole unità abitative e per l'effetto sollevava e manlevava la stessa società CP_1
- quest'ultima pertanto veniva esonerata integralmente da ogni responsabilità derivante dalla difforme e/o mancata esecuzione dei lavori relativi al contratto di appalto de quo che venissero contestati dai proprietari delle singole unità abitative e conseguentemente il contratto d'appalto in essere tra e l'impresa poteva definirsi concluso con riferimento agli CP_1 Pt_1 adempimenti previsti;
- successivamente, proprio alla luce della dichiarazione di responsabilità e manleva rilasciata alla società l'impresa sollecitava in data 20/12/2021 alla società committente il CP_1 Pt_1 mancato pagamento della fattura n.65 del 19/07/2021 di euro 15.000,00 (doc. n. 7) quale saldo dell'importo a forfait pattuito nel contratto di appalto, così come – atteso il protrarsi dell'inadempimento da parte di – lamentava ancora, per il tramite del proprio legale CP_1
Avv. Rita Gavioli, la mancata cessione dell'immobile individuato contrattualmente nella porzione di immobile contrassegnata dal n. 10 del valore di Euro 200.000,00 così come concordato (pec avv.
Gavioli del 09/03/2022 -doc. n. 8);
- con riferimento al mancato pagamento della fattura n. 65 del 19/07/2021, dopo l'ottenimento da parte dell'attrice del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4521/2022 del 17/10/2022 nel procedimento R.G. n. 11270/2022 (doc. n. 11) e l'instaurazione da parte della convenuta di giudizio di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo (RG n. 14356/2022) , CP_1 provvedeva al pagamento dell'importo ingiunto, restando invece inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo di permuta parziale previsto all'art. 9 del contratto di appalto o, in subordine, all'obbligo di pagamento del saldo del corrispettivo ancora dovuto per i lavori svolti dall'attrice, stimato in € 200.000,00.
2.
- 6 - Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2.1.
In particolare, la convenuta contestava la riconducibilità del contratto di appalto de quo ad un atto preliminare, posto che la cessione della porzione immobiliare era, per espressa volontà dei contraenti, parte del corrispettivo pattuito, quale controprestazione cui si era obbligata CP_1
a fronte della corretta esecuzione della prestazione principale, caratterizzante l'oggetto del contratto che, appunto, era costituito dall'appalto per la realizzazione dell'opera.
2.2
In ogni caso, poi, eccepiva l' inadempimento dell'impresa rappresentando che il mancato Pt_1 pagamento del saldo corrispettivo (tramite la cessione dell'immobile o tramite il versamento di denaro) era derivato dall'inadempimento dell'attrice, consistito nell' aver accumulato importanti ritardi nella realizzazione dell'opera, rispetto al termine fissato in contratto per la fine lavori al 31 marzo 2021 (art. 18), nel non aver completato i lavori e nel non aver realizzato correttamente i lavori alla stessa commissionati, rivelatisi gravati da numerosi vizi e difetti, sia nelle parti comuni dell'immobile, sia nelle unità abitative, come ampiamente documentato nel corso del rapporto dalla
D.L. incaricata dalla convenuta nella persona dell'Arch. la quale provvedeva a CP_3 verbalizzare le numerose difformità rispetto alla buona regola dell'arte e le altrettanto numerose carenze costruttive poste in essere dall' (doc. 5 convenuta) e, successivamente, CP_2 dalle denunce inoltrate da ( docc. 6,7,8,12), nonché da quelle inoltrate da parte CP_1 dell'Amministratore di Condominio e dai vari condomini (docc. 14,16, 17), che trovavano conferma anche negli accertamenti e verifiche effettuate dal tecnico incaricato dalla convenuta, Ing. Per_1
descritte nella relazione da lui redatta in data 6 maggio 2022 (doc. 10 convenuta), che stimava
[...]
i costi per i necessari interventi di ripristino in € 73.570,00. Circostanze, tutte, che avevano determinato la convenuta allo scioglimento del contratto ad opere non completate con comunicazione pec del 22 giugno 2022 (doc. 13 convenuta) ed a rivolgersi ad un'altra impresa edile, per rimediare, almeno parzialmente, alle difformità ed ai vizi riscontrati, assumendosene i relativi costi e subendo danni non solo economici, ma anche di immagine, per i quali riservava di agire giudizialmente in separata sede.
2.3.
Inoltre, la convenuta, in ragione del suddetto inadempimento, svolgeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva al Tribunale, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte
- 7 - attrice: la condanna della stessa al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in euro 70.000,00, in applicazione della clausola penale contrattualmente stabilita (art.18); la condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 73.570,00, derivante dal minor valore delle lavorazioni e delle opere di completamento commesse in appalto e/o dai vizi e dai difetti riscontrati sulle medesime, ovvero a quelle diverse somme che risulteranno a seguito di istruttoria, o a quelle quantificate dal
Giudice secondo giustizia.
3.
La causa veniva istruita con prova orale, produzione documentale e con espletamento di CTU sul seguente quesito: “ Letti gli atti, i verbali ed i documenti di causa, effettuati gli opportuni sopralluoghi, nonché effettuata ogni necessaria ricerca presso i pubblici uffici, il CTU: descriva lo stato dei luoghi;
accerti se sussistano effettivamente i vizi e i difetti contestati da parte convenuta, quali indicati in comparsa di costituzione e risposta e nelle perizie ad essa allegate (docc. 10 e 11 fasc. convenuta); in caso di risposta affermativa, ne individui le cause ed, in particolare, dica se ed in quale misura siano riferibili all' esecuzione dei lavori posta in essere dall'impresa attrice.
Dica, inoltre: in quale misura gli accertati vizi e difetti incidano sul valore dell'opera; quali siano gli interventi necessari per eliminare i vizi e difetti accertati e ne quantifichi il costo”.
All'udienza del 4 giugno 2024, fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, veniva precisato che: “ Al CTU viene posto il quesito di cui all'Ord. del 17 maggio 2024 con la precisazione che il
CTU non dovrà tenere conto dei vizi denunciati dalla convenuta in relazione agli immobili di proprietà dei sig.ri , con e Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Per_2
in ragione delle transazioni concluse tra questi soggetti e la parte attrice in relazione ai
[...] vizi contestati dalla convenuta.”
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte convenuta, visto l'esito della CTU, quantificava il danno derivante dai vizi e difetti dell'opera in € 121.000,00.
***
4.
La parte attrice ha agito in giudizio per ottenere, in via principale, ai sensi dell'art. 2932 c.c.
l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di permuta parziale definitivo, dedotto nel contratto preliminare di permuta parziale asseritamente intercorso tra le parti, di cui all'accordo contenuto nell'art. 9 del contratto di appalto stipulato tra le parti nel corso del 2020.
4.1.
- 8 - Presupposto per l'accoglimento della domanda attorea è, quindi, la sussistenza di un contratto preliminare, fonte dell'obbligazione di concludere il contratto definitivo, di cui si chiede esecuzione.
Tuttavia, dal semplice esame della scrittura privata sottoscritta dalle parti, allegata all'atto di citazione come doc. 1, emerge che le parti hanno stipulato un contratto di appalto e non anche un contratto preliminare atipico (scambio di bene per il compimento di lavori) di permuta parziale ad effetti obbligatori.
Si osserva, infatti, che secondo i principi costantemente affermati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ai fini dell'individuazione della sussistenza di un contratto di appalto piuttosto che di un contratto di compravendita/permuta, per il caso in cui alla prestazione di dare (tipica della compravendita e della permuta) si affianchi anche una prestazione di fare (tipica dell'appalto), occorre valutare la prevalenza soggettiva della prestazione avente ad oggetto un facere rispetto a quella avente ad oggetto un dare.
Ne consegue che “ si avrà appalto (e/o un negozio atipico do ut facias) se la prestazione dell'appaltatore consistente in un facere (si tratta di un'obbligazione primaria cui farebbe fronte o
l'ulteriore prestazione consistente nel pagamento del corrispettivo da parte dell'appaltante o
(atipicamente) l'attribuzione traslativa del trasferimento del bene) assume, nell'assetto degli interessi, un rilievo primario" (vedi Cass., sent. 11234/2016).
Nel caso di specie, in ossequio ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss c.c., appare evidente che, la comune intenzione delle parti fosse quella di dare prevalenza alla prestazione avente ad oggetto un facere (rappresentata, nel caso di specie, dal “completamento di nuova costruzione del complesso immobiliare sito in PI (BO),località Rastignano, Via
IN), costituendo la prestazione di dare (rappresentata, nel caso di specie, dal trasferimento a parte appaltatrice della proprietà di un immobile facente parte del cantiere in oggetto e precisamente quello contrassegnato dal n. 10, del valore di Euro 200.000,00 ) il mero corrispettivo
(sostitutivo di quello pecuniario) di quanto eseguito sulla totalità del complesso immobiliare in questione (formato da un unico fabbricato di quattro piani fuori suolo e uno interrato, sito in via
IN n.2/2, frazione Carteria di Sesto Comune di PI - Bologna).
Ne consegue la riconducibilità della fattispecie contrattuale in questione nello schema legale dell'appalto.
- 9 - La scissione del corrispettivo in denaro (per € 1.200.000,00 ) ed in immobile (per € 200.000,00 ), infatti, è contenuta esclusivamente nell'art. 9 rubricato “IMPORTO DELL'APPALTO” e nell'art. 21 “PREZZI DELL'APPALTO”, all'unico fine di distinguere le due componenti del corrispettivo
(denaro e immobile). È evidente, quindi, che con esso le parti hanno voluto indicare l'esatto importo complessivo dell'appalto e la sua modalità di pagamento, laddove la parola “oltre” funge chiaramente, ed esclusivamente, da termine di collegamento e congiunzione tra le due modalità di pagamento dell'intero corrispettivo. Tanto che, in nessuna altra parte del contratto vi è un qualsivoglia richiamo ad una diversa volontà e, tanto meno, alla volontà di considerare il contratto di appalto come una fattispecie contrattuale complessa includente un contratto atipico di permuta.
4.2.
In ogni caso, poi, anche nell'ipotesi in cui si volesse seguire la tesi attorea e qualificare il contratto intercorso tra le parti come una fattispecie complessa, la domanda attorea di esecuzione specifica dell'asserito preliminare non potrebbe comunque trovare accoglimento per carenza dell'esatto adempimento della parte attrice.
Ulteriore presupposto per l'accoglimento della domanda attorea, ovvero per ottenere l'esecuzione in forma specifica, infatti, è che il contraente diligente abbia a sua volta adempiuto la propria prestazione, mettendo a disposizione dell'altro contraente la controprestazione per poter ottenere, mediante sentenza, il trasferimento della proprietà del bene promesso in permuta.
Infatti, l'art. 2932, 2° co., subordina l'accoglibilità della domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione da parte dell'attore, od alla sua offerta nei modi di legge. L'opinione dominante ravvisa nella norma un'applicazione della più generale regola inadimplenti non est adimplendum, con l'unica particolarità che il legislatore ha elevato, a maggiore garanzia del convenuto, l'usuale exceptio al rango di condizione di ammissibilità dell'azione.
4.2.1.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la parte attrice abbia fornito la propria esatta prestazione. Invero, non risulta che l'attrice, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta abbia provveduto a dimostrare di aver correttamente adempiuto, come era suo onere fare.
In proposito si osserva che, in primo luogo, il rapporto sostanziale di appalto dedotto in giudizio,
l'effettiva esecuzione parziale dei lavori da parte dell'impresa attrice (salva la contestazione di inadempimento sollevata dalla convenuta), così come l'intervenuto pagamento da parte della
- 10 - convenuta in favore dell'attrice della somma di € 1.200.000,00, a titolo di corrispettivo dell'appalto, sono fatti pacifici tra le parti.
Vi è controversia, invece, sul corretto adempimento dell'attrice alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto.
L'eccezione proposta dalla convenuta va inquadrata nell'ambito della normale eccezione di inadempimento in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, come invocato anche in base agli accordi contenuti del contratto di appalto,
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di contratto di appalto : “ ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi
l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate”
(vedi Cass. n.1701/25).
Orbene, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dalla convenuta e supportate da produzione documentale (si richiama: il materiale fotografico allegato alla relazione del Ing. - doc. Per_1
10 convenuta;
le numerose irregolarità e difformità, rispetto alla corretta esecuzione dei lavori e delle opere edili che comportavano, poi, l'insorgere di vizi e difetti sia nelle parti comuni dell'immobile sia nelle unità abitative, rilevate dalla D.L. incaricata nella persona dell'Arch. CP_3 nel corso dell'appalto - vedi n. 21 verbali di cantiere, doc. 5 convenuta;
la dichiarazione di
[...] responsabilità e manleva resa da parte attrice in data 17 settembre 2021, contenente il riconoscimento, o, quantomeno la mancata contestazione, da parte della stessa attrice della sussistenza del ritardo nella consegna dell'opera e dei vizi nell'esecuzione dell'opera, riscontrati dalla D.L. - doc. 6 parte attrice;
nonché le numerose comunicazioni intercorse tra le parti in cui la parte convenuta ha, ancor prima della richiesta di pagamento di cui si discute, contestato alla controparte il ritardo e la non corretta esecuzione dei lavori e la presenza di importanti vizi dell'opera - docc. 6, 7, 8 e 12 convenuta), oltre che dall'esito della disposta CTU, la convenuta non ha assolto il suo onere probatorio.
Ne deriva la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta in riferimento alla pretesa attorea e la conseguente non debenza del saldo corrispettivo lavori preteso dall'attrice tramite la cessione in suo favore del diritto di proprietà dell'unità locale, sita in PI (BO), Via
IN 1, identificata al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, part. 851, sub. 60.
- 11 - 5.
La mancata dimostrazione dell'adempimento della parte attrice, poi, comporta anche il rigetto dell'ulteriore domanda svolta in via subordinata dall'attrice e volta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 200.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto.
In sintonia con i principi generali sanciti con riferimento alla prova dell'adempimento contrattuale
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001), infatti, la Suprema Corte ha sostenuto che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che - allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore - l'appaltatore abbia l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 1634 del
24/01/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010; Sez.
2, Sentenza n. 3472 del 13/02/2008).
Sicché siffatta distribuzione dell'onere probatorio non riguarda specificamente la garanzia speciale per i vizi dell'opera appaltata, ma risponde all'esigenza di assicurare, in tema di condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, che la parte la quale chieda in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non sia, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria prestazione, se le prestazioni debbano essere eseguite contestualmente, ovvero l'onere di dimostrare di aver adempiuto la propria obbligazione, se essa - come avviene per l'appaltatore - preceda l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 15287 del 31/05/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024).
Ebbene, l'applicazione di tale regola al contratto di appalto, cui pacificamente si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto, implica che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto abbia l'onere di provare di avere adempiuto la propria obbligazione, ossia di aver eseguito l'opera, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa.
Tale prova non è stata raggiunta e la domanda di pagamento va, quindi, rigettata.
6.
- 12 - Per quanto concerne la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta si osserva quanto segue.
Si discute della responsabilità risarcitoria dell'attrice per i danni derivanti dall' inadempimento contrattuale della stessa, costituito dalla non corretta esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova costruzione del complesso immobiliare sito a PI (BO), frazione Carteria di Sesto, Via IN
n. 1 e dal ritardo maturato nell'esecuzione dell'opera rispetto al termine concordato per l'ultimazione dei lavori.
7.
Dall'istruttoria è emerso che:
- la convenuta, quale committente, e la parte attrice , quale Controparte_2 appaltatrice, nel corso dell'anno 2020, stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la nuova costruzione del complesso immobiliare sito a PI (BO), frazione Carteria di Sesto, Via
IN n. 1;
- il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito in complessivi € 1.400.000,00, di cui € 1.200.000,00 da versare in denaro e la restante somma di € 200.000,00 tramite la cessione da parte della committente in favore dell'appaltatrice di un immobile facente parte del cantiere, che CP_1 le parti individuavano nell'immobile contrassegnato dal n. 10, identificato da Tavole piante di cantiere allegata e parte integrante del citato contratto (artt. 9 e 21 del contratto di appalto);
- provvedeva a versare all'Impresa Anania tutto l'importo per il quale era stabilita la CP_1 dazione in denaro, pari ad € 1.200.000,00;
- all'articolo 18 del contratto, rubricato “ termine per l'esecuzione dei lavori” era indicata l'ultimazione dei lavori per il 31 Marzo 2021 (doc. 2 attrice) e veniva prevista una penale per il ritardo pari al 5% dell'ammontare complessivo dell'appalto medesimo, ovvero € 70.000,00;
- successivamente alla stipula del contratto di appalto con la società l'impresa CP_1 Pt_1 concludeva singoli contratti di appalto con ciascuno dei singoli acquirenti, attuali proprietari e condomini delle singole porzioni immobiliari, aventi ad oggetto i lavori di ristrutturazione delle stesse (doc. 3 attrice);
- nel corso dei lavori, la D.L. incaricata nella persona dell'Arch. rilevava numerose CP_3 irregolarità e difformità rispetto alla corretta esecuzione dei lavori e delle opere edili che comportavano, poi, l'insorgere di vizi e difetti sia nelle parti comuni dell'immobile sia nelle unità abitative ( vedi verbali di cantiere- doc. 5 convenuta e esito CTU);
- 13 - - nel corso dei lavori l' maturava ritardi nell'esecuzione dei lavori, come risulta dal CP_2 fatto che solo in data 09.07.2021, a distanza di oltre tre mesi dal termine previsto in contratto, la
D.L. Arch. inviava la comunicazione di fine lavori al Comune, per poi, solo in data CP_3
13.12.2021, procedere con il deposito della (Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità- CP_5 doc. 4 convenuta), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, cioè ben oltre 8 mesi dopo il citato termine contrattuale. Ciò, in quanto la suddetta Impresa aveva consegnato ad alcuni acquirenti i relativi appartamenti, nonostante parte delle lavorazioni fossero ancora in corso, come ampiamente documentato dalla stessa D.L. nel verbale n. 21 (doc. 5 convenuta) e come riconosciuto dall'appaltatrice nella dichiarazione di responsabilità e manleva in data 17.09.2021, ove si dà atto che alla data della dichiarazione ( settembre 2021) i lavori di ultimazione delle opere erano ancora in corso;
- in particolare, nel verbale di riunione di cantiere Verifica stato dell'arte n. 21 del 09.07.2021, a firma della D.L. Arch. la stessa, in presenza del tecnico di controparte, Geom. CP_3
e del tecnico della proprietà Geom. a pag. 4 verbalizzava Controparte_6 CP_7 testualmente: “In data odierna è stato inviato al Comune di PI la comunicazione di fine dei lavori. Siamo tutti consapevoli che i lavori non sono ancora ultimati in quanto le opere da completare sono: …. …”(vedi doc. 5 parte convenuta);
- con dichiarazione di responsabilità e manleva in data 17.09.2021, l'Impresa in forza del Pt_1 contratto stipulato con rimasto sempre in vigore per tutto quanto riguardava le CP_1 lavorazioni e le opere riferibili alle parti comuni, sia interne che esterne, nonché in forza di plurimi contratti di appalto stipulati con i singoli proprietari delle unità abitative ed assunti in corso di esecuzione d'opera, dichiarava di assumersi ogni responsabilità per i vizi, i difetti e conseguenti danni, contestati dagli acquirenti delle singole unità abitative a sia in via diretta che CP_1 indiretta, in ragione delle numerose irregolarità, difformità e/o mancata esecuzione dei lavori e delle opere a regola d'arte, ovvero per opere eseguite in difformità del progetto, come contestato nei citati plurimi verbali di cantiere sottoscritti dalla DL, Arch. ed allegati alla stessa CP_3 dichiarazione. Nella dichiarazione si dava atto, altresì, che la difesa di parte convenuta aveva eccepito il mancato rispetto del termine contrattualmente previsto per la consegna dei lavori ( doc. 6 parte attrice);
- i lavori, iniziati nel corso del 2020, a maggio 2022 non erano ancora conclusi (circostanza non contestata tra le parti, oltre che confermata dal puntuale accertamento del CTU Ing. Persona_3 che nella relazione depositata in data 6 febbraio 2025, ha confermato la sussistenza di parte
[...]
- 14 - dei difetti e vizi indicati nei verbali di cantiere ed ha sostanzialmente confermato il contenuto della relazione dell' Ing. del 6 maggio 2022, prodotta dalla parte convenuta come doc. 10, in cui si Per_1 dà atto del mancato completamento delle opere e della sussistenza di numerosi vizi e difetti di quelle realizzate);
- seguivano numerose comunicazioni tra le parti in cui la convenuta contestava il ritardo nell'esecuzione dei lavori e la sussistenza dei vizi e difetti rilevati dalla DL nel corso dei lavori
(docc. 6, 7, 8 e 12 convenuta);
- ciò ha determinato la convenuta a comunicare all'impresa attrice, con lettera pec in data 22 giugno 2022, “ la formale risoluzione del contratto di appalto” per grave inadempimento e conclamata imperizia, con invito a sospendere ogni ulteriore attività ( doc. 13 convenuta).
8.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno derivante da vizi e difetti dell'opera si osserva quanto segue.
8.1.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata da parte attrice di carenza di legittimazione ad agire della convenuta in relazione a tale pretesa.
Non convince, infatti, la tesi attorea secondo la quale a seguito della stipula da parte dell'impresa attrice dei contratti di appalto con gli attuali proprietari delle singole unità abitative e del rilascio di
“Dichiarazione di responsabilità e manleva” da parte dell'attrice, la contestazione di eventuali vizi avrebbe dovuto essere posta in essere solo dai singoli condomini e non dalla società convenuta.
Ciò in quanto non si ha evidenza della cessione parziale del contratto di appalto , con particolare riferimento alla posizione dell'originaria committente, odierna convenuta, in favore dei singoli acquirenti e del loro subentro nel contratto principale dedotto in giudizio dalla convenuta. Né vi è mai stata alcuna decurtazione degli importi dei singoli contratti rispetto all'ammontare complessivo del corrispettivo indicato in contratto, come espressamente previsto all'art. 15 del contratto medesimo e, soprattutto, come sopra detto, l' ha ottenuto l'integrale versamento, da CP_2 parte della dell'intera quota, pari ad € 1.200.000,00, di corrispettivo per il quale era CP_1 contrattualmente stabilito il versamento di denaro.
8.2.
Inoltre, si rileva l'ammissibilità della diversa quantificazione della domanda operata dalla convenuta in considerazione delle risultanze dell'istruttoria esperita.
- 15 - È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale “si incorre in mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente;
in tali frangenti, infatti, si pone al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostano i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incide sulla causa petendi, in modo che risulta modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa (cfr. Cass., Sez. V, ord. n. 11427/2024).
In applicazione di tale principio, è da ritenersi che la diversa quantificazione della pretesa in corso di giudizio, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporti prospettazione di una nuova causa petendi né un'alterazione del petitum originariamente richiesto, posto che non viene introdotto in giudizio alcun tema d'indagine ulteriore rispetto al quale non si è potuto compiutamente esercitare il contraddittorio. È, pertanto, da ritenersi ammissibile la maggiorazione del quantum risarcitorio richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che le variazioni puramente quantitative del petitum non possono assumersi quali domande nuove, e sono pertanto consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, ovvero una menomazione del diritto di difesa dell'altra parte.
Nel caso in esame, come si è già visto, i vizi in discorso hanno costituito dapprima oggetto di allegazione da parte della convenuta nel proprio atto di costituzione, quindi tema di indagine sul quale il consulente ha concentrato il proprio operato, nel contraddittorio con i rispettivi consulenti di parte, ed infine, quelle stesse irregolarità, della cui consistenza economica il CTU ha riscontrato una incidenza maggiore rispetto a quanto prospettato dalla parte nell'atto introduttivo, sono state fatte proprie dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni ai fini della maggiorazione del quantum risarcitorio richiesto.
Non si ritiene, in altri termini, che la domanda della convenuta riferite al risarcimento del danno per vizi e difetti, come precisata all'esito del giudizio, abbia alterato i termini della controversia ovvero introdotto nuovi temi di indagine, tanto in termini di petitum quanto di causa petendi.
La relativa domanda deve, pertanto, considerarsi pienamente ammissibile.
8.3.
- 16 - Ancora preliminarmente, si rigetta l' eccezione sollevata dalla parte attrice relativa all'intervenuta decadenza della parte convenuta dal diritto alla garanzia per vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., stante l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale su iniziativa della parte committente ed il pacifico mancato completamento dell'opera appaltata da parte dell'appaltatrice.
La disciplina applicabile è, pertanto, quella generale dell'inadempimento di cui all'art. 1453 c.c..
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'applicabilità della disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e del conseguente regime decadenziale e prescrizionale di cui all'art. 1667 c.c. si ha nell'ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti. Al contrario, nel caso in cui, come quello in esame, l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale.
In ogni caso, poi, l'eccezione di decadenza sollevata da parte attrice si reputa infondata, in ragione del fatto che nel corso del rapporto la convenuta, direttamente e per il tramite della DL, ha provveduto a contestare tempestivamente la non corretta esecuzione dei lavori.
La D.L. Arch. nominata dalla committente convenuta, infatti, quando ancora l'attività CP_3 dell'Impresa Anania era in corso, nei verbali di cantiere, redatti alla presenza di Parte_1
e, quando questi non era presente, in sua vece vi era il suo tecnico responsabile Geom. CP_6
ha riportato specifiche contestazioni. Si richiamano, in particolare, i Verbali di cantiere nn.
[...]
7, 10, 11,12,13,14 e 21 (doc. 5 parte convenuta), laddove venivano rilevati: errori nella posa in opera di infissi (Verbale n. 7); errori nella realizzazione delle feritoie vani scala e delle finiture delle giunzio0ni dei parapetti (Verbale n. 10); diversi punti di infiltrazione dai balconi sovrastanti
(Verbale n. 11); l'assenza di pendenza nei giardini pensili che avrebbe provocato ristagni di acqua con possibile infiltrazione al piano interrato (Verbale n. 12); i bancali delle feritoie da realizzare a regola d'arte (Verbale n. 13); la rete fognaria da realizzare a regola d'arte e l'impermeabilizzazione sopra le autorimesse non realizzata a regola d'arte (Verbale n. 14); la comunicazione di fine lavori al comune di PI, mentre c'erano ancora opere da completare (ultimo Verbale n. 21).
Numerose, poi, sono state le comunicazioni di denuncia del ritardo e dei vizi e difetti riscontrati via via dalla direzione lavori e, successivamente (solo il 6 maggio 2022) dal tecnico di parte Ing. Per_1 trasmesse dalla difesa della convenuta alla controparte ( docc. 6, 7, 8 e 12 convenuta).
8.4.
Superata l'eccezione preliminare sopra indicata, si passa ora ad esaminare il merito della causa.
- 17 - Al riguardo, un ausilio fondamentale va rinvenuto nella CTU svolta in corso di causa, il cui contenuto si richiama e condivide pienamente , in quanto ben motivata, priva di vizi logici e basata sui precisi accertamenti svolti dall'esperto in contraddittorio tra le parti.
Come sopra detto, dalla relazione redatta dal CTU, Ing. depositata in data 6 Persona_3 febbraio 2025, risulta la sussistenza dei vizi e difetti denunciati dalla parte convenuta , precisamente individuati dal CTU nella propria relazione, il cui contenuto interamente si richiama, e la loro riferibilità alla fase di esecuzione dell'opera.
Invero, l'esperto ha riscontrato che la convenuta non ha eseguito correttamente e rigorosamente le opere alla stessa commissionate che presentavano la maggior parte dei vizi e difetti contestati dalla parte convenuta ed elencati nell'atto introduttivo, nei verbali di cantiere redatti dalla D.L. nel corso dell'appalto ed anche nella relazione redatta dal tecnico di parte convenuta Ing. nel maggio Per_1
2022.
8.5.
Passando al quantum della domanda di parte convenuta, si osserva che il CTU, rispondendo allo specifico quesito formulato in ordine agli interventi e costi per eliminare i vizi e difetti ed alla loro incidenza sul valore dell'opera, ha anzitutto individuato gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati, stimando in € 121.000,00 il costo complessivo per la loro eliminazione, comprensivo delle spese tecniche ed esclusa l'IVA di Legge ed i contributi previdenziali per i tecnici liberi professionisti. Il CTU ha poi precisato che: “ la misura in cui i vizi e difetti accertati incidono sul valore dell'opera corrisponda appunto al costo che è necessario sostenere per la loro risoluzione eventualmente ridotto applicando i coefficienti di vetustà e obsolescenza relativi all'intero edificio.”. Così, applicando il coefficiente di vetustà con valore pari a: CV = 0.964 ed il coefficiente di obsolescenza con valore pari a 1.0 e tenendo conto del costo totale d'intervento ( €
121.000,00), ha indicato in € 116.000,00 la misura dell' incidenza dei vizi e difetti riscontrati sul valore dell'opera.
Pur condividendo il metodo di calcolo utilizzato dal CTU per la quantificazione del costo degli interventi di ripristino, non si condivide tuttavia la sottrazione da tale importo della somma di €
5.000,00 (€ 121.000,00 meno € 116.000,00), a seguito dell'applicazione dei coefficienti di vetustà ed obsolescenza, poiché trattasi di fattori che appaiono rilevanti non tanto sul piano che qui interessa (vertendosi in ipotesi di risarcimento del danno vantato dal committente per vizi e difetti dell'opera appaltata) del valore dell'opera, inteso come costo economico complessivo dell' opera edile a carico del committente, quanto sul diverso piano del valore di mercato dell'immobile, inteso
- 18 - come importo stimato al quale l'immobile potrebbe essere venduto, influenzato da fattori come le condizioni di mercato, le caratteristiche dell'immobile e la zona in cui si trova.
Pertanto, si ritiene equo liquidare il danno patito dalla convenuta in relazione ai vizi e difetti dell'opera in € 121.000,00.
8.6.
Trattandosi di debito risarcitorio, e quindi di valore, ed essendo il computo eseguito con valori attuali rispetto alla data di deposito della CTU, dal giorno successivo a tale momento (6 febbraio
2025 ) e sulla somma capitale va riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT sino alla data di pubblicazione della presente decisione e, a titolo di danno da ritardo, gli interessi legali con decorrenza dalla stessa data, da calcolarsi sugli importi come sopra annualmente rivalutati sino ad oggi, per un totale di € 123.106,67 (di cui € 121.000,00 per capitale, € 726,00 per rivalutazione ed € 1.380,67 per interessi).
Come è stato, infatti, condivisibilmente affermato “Per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se
l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa;
ne consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria…”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517/2002; conformi Cass. nn.
5845/1997 e 11937/1997).
Dalla pubblicazione della decisione, operandosi la conversione del debito di valore in obbligazione di valuta, sulla somma sopra indicata decorrono i soli interessi legali sino al saldo effettivo.
9.
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore pretesa risarcitoria azionata dalla convenuta in relazione alla penale da ritardo, prevista all'art. 18 del contratto di appalto si osserva quanto segue.
Vale la pena premettere che mediante la previsione di una clausola penale le parti predeterminano, in tutto o in parte, l'ammontare del risarcimento dovuto dal debitore inadempiente, stabilendo che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento “uno dei contraenti è tenuto a una
- 19 - determinata prestazione”, con “l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore” (art. 1382, co. 1).
La clausola in esame svolge una funzione di risarcimento e di liquidazione dei danni in via anticipata e forfettaria, mediante la precostituzione pattizia della misura del danno;
tant'è vero che
“la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno” (art. 1382, co. 2, c.c.).
L'essenza della clausola penale risiede, quindi, nell'esonero, da parte di chi scelga di invocarla, dal fornire la prova dell'ammontare del danno sofferto in conseguenza dell'inadempimento, essendo tale ammontare predeterminato in via convenzionale dalle parti, con il limite della sua manifesta ed eccessiva onerosità (art. 1384 c.c.). Da ciò consegue che, essendo il danno conseguenza (e con esso il nesso di causalità giuridica) oggetto di una presunzione convenzionale, in ossequio alle regole che governano il riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, sarà sufficiente, per il contraente che intende avvalersi della clausola penale, allegare l'altrui inadempimento, che, integrando una lesione dell'interesse del creditore alla corretta esecuzione del programma contrattuale, costituisce il danno evento, fonte di responsabilità risarcitoria.
Sarà pertanto onere dell'altro contraente che voglia liberarsi dalla responsabilità ed evitare la condanna al risarcimento, fornire la prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'inadempimento allegato dalla sua controparte.
Tanto premesso, nel caso di specie, la convenuta ha dedotto che nel corso dei lavori l'Impresa maturava ritardi nell'esecuzione dei lavori, allegando che a fronte del termine per la fine Pt_1 lavori, fissato in contratto al 31 marzo 2021, a luglio 2021 (vedi verbale n. 21 - doc. 5 convenuta) ed a settembre 2021 (vedi dichiarazione di responsabilità e manleva in data 17.09.2021) i lavori non erano ancora terminati, tant'è che il deposito della avveniva solo al dicembre 2021, CP_5 ovvero ben oltre 8 mesi dopo il termine contrattuale (doc. 4 convenuta) e che a giugno 2022 persistevano ancora i rilevanti vizi e difetti contestati nel corso del rapporto.
Acclarata la ricorrenza di un ritardo nell'adempimento, la convenuta ha quantificato l'entità della prestazione oggetto della penale in € 70.000,00, pari al 5% dell'ammontare complessivo dell'appalto medesimo (stimato in € 1.400.000,00) , come da art. 18 del contratto di appalto.
L'attrice nulla ha contestato circa la modalità di calcolo del quantum, né circa l'entità complessiva della prestazione. Ancora, l'impresa attrice non ha contestato di aver maturato ritardi nell'esecuzione dei lavori, che ha sostanzialmente riconosciuto, ma ne ha ricondotto le cause a circostanze a lei non imputabili, quali: la pandemia da Covid-19 che costringeva in quarantena alcuni dipendenti;
ai ritardi da parte dei tecnici incaricati dalla stessa e ritardi da parte della CP_1
- 20 - stessa in merito agli allacciamenti delle diverse utenze (luce, gas e telefono). Inoltre, ha CP_1 affermato che la consegna dell'opera da parte dell'impresa non era avvenuta unicamente per Pt_1 volontà della committente che dapprima ha comunicato la formale risoluzione del contratto CP_1
(con pec del 22 giugno 2022- doc. 13 convenuta) e in seguito ha dato incarico ad altra impresa di eseguire ulteriori lavori sull'opera.
L'eccezione è infondata, in quanto genericamente formulata ed, in ogni caso, del tutto priva di supporto probatorio, oltrechè, quanto all'asserita responsabilità della convenuta, superata dalla documentazione in atti da cui emerge che la richiesta di abbandono del cantiere da parte della convenuta è avvenuta solo in data 23 maggio 2022 ( doc. 8 convenuta), dopo che in diverse occasioni, tramite la DL e tramite il proprio difensore, a far data dall'aprile 2021 (doc. 6 convenuta), la parte committente aveva sollecitato la parte attrice a rispettare i tempi concordati.
Alcun rilievo, poi, può essere attribuito alle deduzioni attoree circa la mancata prova del danno patito dalla convenuta a seguito del ritardo, posto che, come sopra detto, la convenuta ha invocato l'applicazione della clausola penale, la cui funzione è proprio quella di liquidazione dei danni in via anticipata e forfettaria, mediante la precostituzione pattizia della misura del danno.
Pertanto, trova pieno accoglimento la domanda di condanna della parte attrice al pagamento della penale pattuita, nella misura quantificata dalla convenuta e non contestata dall'attrice (€
70.000,00).
10.
Nulla è dovuto a titolo di interessi sulla somma riconosciuta, attesa la mancanza di domanda di parte tesa ad ottenerne il riconoscimento.
È opinione pacifica in giurisprudenza quella secondo cui la clausola penale, qualora consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro, rappresenta un debito di valuta e non di valore
(cfr. Cass. 25795/2024; Cass. 3641/1998; Cass. SS.UU. 4126/1995).
Sono, pertanto, ad essa estranei gli automatismi liquidatori che interessano, secondo il tradizionale approccio della giurisprudenza di legittimità, la categoria dei debiti di valore. È su tali premesse che la Corte di cassazione a più riprese ha avuto modo di chiarire come gli interessi abbiano fondamento autonomo rispetto al debito (di valuta) cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (cfr. tra le tante, Cass. 36659/2021; Cass. n. 18292/2016; Cass. 4423/2004; Cass. 977/1999).
11.
- 21 - Il complessivo importo spettante alla convenuta a titolo di risarcimento del danno va liquidato, quindi, in € 193.106,67 (€ 123.106,67 + € 70.000,00).
12.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'attore ex art. 96 c.p.c..
Come noto, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale e, dunque, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cfr. Cass., Sez.
Lav., 15 aprile 2013, n. 9080).
12.1.
Per quanto riguarda la domanda di condanna risarcitoria per lite temeraria ai sensi del comma 1, non può essere accolta, come tale, perché la parte convenuta non ha dedotto il danno subito dall'azione di controparte (Cfr. Cass. S.U. n. 7583/2004; Cass. n. 21798/2015).
Nella specie, nessuna precisa e specifica allegazione e prova è stata fornita in ordine al danno subito dalla convenuta in applicazione della disciplina dell'art. 96, comma 1, c.p.c..
12.2.
Invece , la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2020, n.
20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attore, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'azione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
- 22 - Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
12.3.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice va ritenuta totalmente soccombente.
13.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del giudizio, avuto riguardo all'attività defensionale espletata.
13.1.Le spese di CTU, liquidate come in atti, vengono poste a carico esclusivo della parte attrice in quanto sostanzialmente soccombente in punto prova tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta tutte le domande formulate dall'attore , nella sua qualità di titolare Parte_1 della impresa individuale , contro la società in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore;
- 23 - - ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta ai sensi dell'art. 2932 c.c. dall' in persona CP_2 Parte_1 del titolare omonimo, corrente in Terre del Reno (FE) via del Commercio n. 5/A (C.F.
- P.I. ), sull'immobile sito in PI (BO), Via C.F._1 P.IVA_1
IN 1, identificato al N.C.E.U. del suddetto Comune al foglio 8, part. 851, sub. 60;
- condanna nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Controparte_1 tempore, della somma di euro € 123.106,67, a titolo di risarcimento del danno per vizi e difetti dell'opera, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Controparte_1 tempore, della somma di euro € 70.000,00, a titolo di penale per il ritardo;
- pone le spese di CTU, così come già liquidate, definitivamente a carico di parte attrice;
- condanna , nella sua qualità di titolare della impresa individuale Parte_1 [...]
, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 CP_1 tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA come per legge.
Bologna, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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