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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1449/2022 RG promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MICHELE
PULVIRENTI ed ELISABETTA GIULIANI, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Avenza, (MS) Via Vico Fiaschi n. 65 ATTORE
Contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla Dio
Dea S.r.l. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv Teresa Buonanno del Foro di P.IVA_2
Napoli, ed elettivamente domiciliata in Massa, alla via Democrazia n. 21/b, presso lo studio dell'Avv. Michela Lazzini
CONVENUTA
e contro
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex cessione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 20.02.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 11.07.22 la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito vantato da , per i CP_4
danni subiti dal veicolo di proprietà di questo ultimo Audi Q7 targata FS767GT nel sinistro occorso in Carrara (MS) il 27/11/2021 alle ore 5.30 circa quando il citato mezzo, in sosta lungo la Via Provinciale Avenza-Sarzana, all'altezza circa del civico 51, veniva colpito dall'automobile Fiat 500 targata FP 747 GA, condotta dal – Controparte_2
assicurato con la compagnia convenuta - che, transitando sulla predetta strada, ne perdeva il controllo andando a collidere contro la vettura del cedente. L'attore precisava che nel sinistro de quo oltre all'Audi Q7 del cedente venivano coinvolti altri due veicoli, come da nella dichiarazione resa da (cfr docc 2 e 3) e quantificava il danno vantato Controparte_2
nei confronti del responsabile del sinistro – conducente – di Controparte_2 [...]
- proprietario - e della compagnia assicuratrice, in solido tra loro, nella CP_3
somma di euro 23.666,00 IVA compresa (doc. 4), euro 341,60 Iva compresa per soccorso stradale (doc. 5) ed euro 878,40 Iva compresa per nolo di vettura sostitutiva (doc. 6), oltre ad euro 1.100,00 Iva compresa per compensi professionali che l'attore dovrà corrispondere allo per l'assistenza stragiudiziale. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata in Italia
[...]
per la gestione dei sinistri dalla Dio Dea S.r.l. chiedendo il rigetto delle avverse pretese nei termini che seguono: - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4, e 164, comma 4, c.p.c.; - in via subordinata, accertare e dichiarare la domanda attorea improponibile, inammissibile ed improcedibile per violazione degli artt. 145 e 148 d. lgs.209/2005 nonchè degli artt. 3 e 4 d.l. 132/2014; - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
non avendo il cessionario alcun diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore del presunto responsabile civile;
Nel merito: - rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento logico e giuridico, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni ed i motivi esposti nella presente comparsa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, ridurre le pretese attoree, in virtù delle risultanze della perizia tecnica di parte depositata in atti e/o all'esito di quanto verrà accertato in corso di causa.
La causa veniva istruita documentalmente, con assunzione di prove orali ed ammissione di CTU diretta a quantificazione del danno subito dal veicolo di proprietà del cedente, indi trattenuta in decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Preliminarmente si rileva che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della L. 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sulle eccezioni preliminari avanzate dalla convenuta
Ritiene questo Giudicante che le stesse siano infondate ed in ogni caso non meritevoli di accoglimento per le ragioni sotto indicate.
a) Sulla nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4, e 164, comma 4, c.p.c.;
La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda ricorre nel caso in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda – come nella presente fattispecie - siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e alle allegazioni. Dall'atto introduttivo è, inoltre, possibile individuare petitum (mediato ed immediato) e la causa petendi.
b) Sull'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145 e 148 d. lgs.209/2005 nonchè degli artt. 3 e 4
d.l. 132/2014 –
Le eccezioni risultano infondate. Infatti: il sinistro si verificava in data 27.11.21 e la cessionaria avanzata con pec 9.5.22 richiesta di risarcimento dei danni vantati dal cedente, decorsi quindi i termini previsti dagli artt 145 e 148 D.lgs 209/05 posti a carico del danneggiato e dell'impresa assicuratrice. Il cessionario, in luogo del decedente, come documentalmente provato (cfr doc 9), tentava in via stragiudiziale di ottenere liquidazione bonaria del dovuto, senza ricevere nei successivi 30 giorni – visto la presenza di constatazione amichevole tra le parti - riscontro dall'odierna impresa convenuta
c) Sulla carenza di legittimazione attiva della nei Parte_1
confronti della , Controparte_1
Con la sentenza n 27892 del 3/10/2023 la III sezione della Suprema Corte ha confermato la legittimazione sostanziale e processuale del cessionario del credito risarcitorio nell'azione di risarcimento danni contro l'assicuratore, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 c.c. e segg..
Tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo, è valido sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale (in quanto di natura non strettamente personale e non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo
(Cass. n. 21765 del 2019; n. 11095 del 2009; n. 21192 del 2004), sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos
(Cass. n. 22601 del 2013).
Pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass.
n. 11095 del 2009; n. 51, n. 52 e n. 3965 del 2012).
Di tale principio di diritto ha preso atto il legislatore che, con la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 24, ha introdotto nel Codice della assicurazioni private l'art. 149 bis, in base al quale “In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni“.
Sul punto, poi, va rilevata la pronuncia a Sezioni Unite Cass. n. 4300 del 2019 a mente della quale “la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale costituisce (non già un'operazione di finanziamento, bensì) il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere.”
Risulta inoltre documentalmente provato che al momento della proposizione della domanda, la cessionaria fosse provvista di legittimazione attiva, condizione necessaria dell'azione,: il doc 11 di parte attrice dimostra, infatti, che il veicolo Audi Q7 targata
FS767GT al momento del danneggiamento fosse di proprietà del cedente.
Nel merito
In ordine all'an debeatur, vista la documentazione versata in atti – si fa espresso riferimento al modello di constatazione amichevole sottoscritto tra il convenuto contumace conducente il veicolo Fiat 500 e il cessionario – non vi sono dubbi: la responsabilità del sinistro è da ascriversi al alla guida dell'auto assicurata Controparte_2
dalla compagnia convenuta. Questo ultimo, inoltre, rendeva dichiarazione confessoria (cfr doc 3) in ordine alla dinamica del sinistro ed alla propria responsabilità nel verificarsi dello stesso.
Circa le somme oggetto di richiesta risarcitoria, ritiene questo Giudicante di poter far proprie le conclusioni rassegnate dal CTU ing che nel proprio elaborato, Persona_1
in contraddittorio con i consulenti di parte, tenuto conto anche delle osservazioni mosse dal CT di parte della compagnia convenuta, con motivazione tecnica ha concluso il proprio incarico affermando che: “… le deformazioni riportate dalla Audi Q7 sono coerenti con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione e nel modulo CAI … causa del violento impatto la Audi Q7 veniva sospinta leggermente in avanti andando così a collidere con il paraurti anteriore il muretto di recinzione” con la conseguenza che “danni subiti dai mezzi siano altimetricamente compatibili e riferibili alle modalità di accadimento dell'evento denunciate in atti”.
Per la quantificazione degli esborsi necessari al ripristino del veicolo di proprietà del cessionario, il CTU ha determinato la somma di euro 12.107,33 (esclusiva iva), indi complessivi euro 14.770,94 da imputarsi a: pezzi di ricambio e voci complementari euro
7.959,04 + materiali di consumo euro 856,17 + mano d'opera carrozzeria euro 3.000,92
+ mano d'opera meccanica euro 291,20. A detta somma devono inoltre sommarsi l'importo di euro 880,00 dovuto per fermo tecnico del veicolo (indicato in giorni 11) oltre a spese di assistenza stradale quantificate in atti nella somma di euro 341,60 (cfr doc 5). Non si ritengono dovute le ulteriori somme richieste da parte attrice per asserita assistenza nella trattazione del danno (cfr preventivo doc 7), auto sostitutiva consegnata al cedente
(cfr doc 6) in quanto per detti esborsi è carente supporto probatorio, in particolare in ordine alle reali necessità di all'epoca del sinistro. CP_4
In ragione delle sopra esposte motivazioni la domanda avanzata dall'attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento, sebbene in ordine alle somme richieste con atto introduttivo deve operarsi riduzione, alla luce delle risultanze istruttorie.
Le spese di lite e quelle di CTU già liquidate in corso di causa seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, per le ragioni di cui in parte motiva:
- accertata la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo ai convenuti e – rispettivamente conducente e proprietario del Controparte_2 Controparte_3
veicolo Fiat 500 targato FP 747 GA – dei danni arrecati al veicolo Audi Q7 targata
FS767GTdi proprietà del cedente , li condanna in solido con la compagnia CP_4
assicuratrice , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla
Dio Dea S.r.l. al pagamento in favore dell'attrice , in persona Parte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito vantato da CP_4
della somma complessiva di euro di euro 15.992,54 (da imputarsi ad euro
[...]
14.770,94 (iva compresa) per danno auto + euro 880,00 per fermo tecnico del veicolo
(giorni 11) + euro 341,60 per assistenza stradale);
- condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre 250,00 per anticipazioni, spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge
- pone definitivamente le spese della CTU tecnica, a carico dei convenuti in via solidale.
Massa lì, 3.01.25
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1449/2022 RG promossa da:
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MICHELE
PULVIRENTI ed ELISABETTA GIULIANI, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Avenza, (MS) Via Vico Fiaschi n. 65 ATTORE
Contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla Dio
Dea S.r.l. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv Teresa Buonanno del Foro di P.IVA_2
Napoli, ed elettivamente domiciliata in Massa, alla via Democrazia n. 21/b, presso lo studio dell'Avv. Michela Lazzini
CONVENUTA
e contro
e Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex cessione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 20.02.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 11.07.22 la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito vantato da , per i CP_4
danni subiti dal veicolo di proprietà di questo ultimo Audi Q7 targata FS767GT nel sinistro occorso in Carrara (MS) il 27/11/2021 alle ore 5.30 circa quando il citato mezzo, in sosta lungo la Via Provinciale Avenza-Sarzana, all'altezza circa del civico 51, veniva colpito dall'automobile Fiat 500 targata FP 747 GA, condotta dal – Controparte_2
assicurato con la compagnia convenuta - che, transitando sulla predetta strada, ne perdeva il controllo andando a collidere contro la vettura del cedente. L'attore precisava che nel sinistro de quo oltre all'Audi Q7 del cedente venivano coinvolti altri due veicoli, come da nella dichiarazione resa da (cfr docc 2 e 3) e quantificava il danno vantato Controparte_2
nei confronti del responsabile del sinistro – conducente – di Controparte_2 [...]
- proprietario - e della compagnia assicuratrice, in solido tra loro, nella CP_3
somma di euro 23.666,00 IVA compresa (doc. 4), euro 341,60 Iva compresa per soccorso stradale (doc. 5) ed euro 878,40 Iva compresa per nolo di vettura sostitutiva (doc. 6), oltre ad euro 1.100,00 Iva compresa per compensi professionali che l'attore dovrà corrispondere allo per l'assistenza stragiudiziale. Controparte_5
Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata in Italia
[...]
per la gestione dei sinistri dalla Dio Dea S.r.l. chiedendo il rigetto delle avverse pretese nei termini che seguono: - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4, e 164, comma 4, c.p.c.; - in via subordinata, accertare e dichiarare la domanda attorea improponibile, inammissibile ed improcedibile per violazione degli artt. 145 e 148 d. lgs.209/2005 nonchè degli artt. 3 e 4 d.l. 132/2014; - ancora in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
non avendo il cessionario alcun diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore del presunto responsabile civile;
Nel merito: - rigettare la domanda attorea in quanto destituita di ogni fondamento logico e giuridico, sia in punto di fatto che in punto di diritto, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni ed i motivi esposti nella presente comparsa;
- nella denegata ipotesi di accoglimento, ridurre le pretese attoree, in virtù delle risultanze della perizia tecnica di parte depositata in atti e/o all'esito di quanto verrà accertato in corso di causa.
La causa veniva istruita documentalmente, con assunzione di prove orali ed ammissione di CTU diretta a quantificazione del danno subito dal veicolo di proprietà del cedente, indi trattenuta in decisione.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Preliminarmente si rileva che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della L. 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Sulle eccezioni preliminari avanzate dalla convenuta
Ritiene questo Giudicante che le stesse siano infondate ed in ogni caso non meritevoli di accoglimento per le ragioni sotto indicate.
a) Sulla nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4, e 164, comma 4, c.p.c.;
La nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda ricorre nel caso in cui il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto;
ciò non può dirsi nel caso in cui tali elementi della domanda – come nella presente fattispecie - siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e alle allegazioni. Dall'atto introduttivo è, inoltre, possibile individuare petitum (mediato ed immediato) e la causa petendi.
b) Sull'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145 e 148 d. lgs.209/2005 nonchè degli artt. 3 e 4
d.l. 132/2014 –
Le eccezioni risultano infondate. Infatti: il sinistro si verificava in data 27.11.21 e la cessionaria avanzata con pec 9.5.22 richiesta di risarcimento dei danni vantati dal cedente, decorsi quindi i termini previsti dagli artt 145 e 148 D.lgs 209/05 posti a carico del danneggiato e dell'impresa assicuratrice. Il cessionario, in luogo del decedente, come documentalmente provato (cfr doc 9), tentava in via stragiudiziale di ottenere liquidazione bonaria del dovuto, senza ricevere nei successivi 30 giorni – visto la presenza di constatazione amichevole tra le parti - riscontro dall'odierna impresa convenuta
c) Sulla carenza di legittimazione attiva della nei Parte_1
confronti della , Controparte_1
Con la sentenza n 27892 del 3/10/2023 la III sezione della Suprema Corte ha confermato la legittimazione sostanziale e processuale del cessionario del credito risarcitorio nell'azione di risarcimento danni contro l'assicuratore, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 c.c. e segg..
Tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo, è valido sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale (in quanto di natura non strettamente personale e non sussistendo specifico divieto normativo al riguardo
(Cass. n. 21765 del 2019; n. 11095 del 2009; n. 21192 del 2004), sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos
(Cass. n. 22601 del 2013).
Pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass.
n. 11095 del 2009; n. 51, n. 52 e n. 3965 del 2012).
Di tale principio di diritto ha preso atto il legislatore che, con la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 24, ha introdotto nel Codice della assicurazioni private l'art. 149 bis, in base al quale “In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni“.
Sul punto, poi, va rilevata la pronuncia a Sezioni Unite Cass. n. 4300 del 2019 a mente della quale “la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale costituisce (non già un'operazione di finanziamento, bensì) il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere.”
Risulta inoltre documentalmente provato che al momento della proposizione della domanda, la cessionaria fosse provvista di legittimazione attiva, condizione necessaria dell'azione,: il doc 11 di parte attrice dimostra, infatti, che il veicolo Audi Q7 targata
FS767GT al momento del danneggiamento fosse di proprietà del cedente.
Nel merito
In ordine all'an debeatur, vista la documentazione versata in atti – si fa espresso riferimento al modello di constatazione amichevole sottoscritto tra il convenuto contumace conducente il veicolo Fiat 500 e il cessionario – non vi sono dubbi: la responsabilità del sinistro è da ascriversi al alla guida dell'auto assicurata Controparte_2
dalla compagnia convenuta. Questo ultimo, inoltre, rendeva dichiarazione confessoria (cfr doc 3) in ordine alla dinamica del sinistro ed alla propria responsabilità nel verificarsi dello stesso.
Circa le somme oggetto di richiesta risarcitoria, ritiene questo Giudicante di poter far proprie le conclusioni rassegnate dal CTU ing che nel proprio elaborato, Persona_1
in contraddittorio con i consulenti di parte, tenuto conto anche delle osservazioni mosse dal CT di parte della compagnia convenuta, con motivazione tecnica ha concluso il proprio incarico affermando che: “… le deformazioni riportate dalla Audi Q7 sono coerenti con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione e nel modulo CAI … causa del violento impatto la Audi Q7 veniva sospinta leggermente in avanti andando così a collidere con il paraurti anteriore il muretto di recinzione” con la conseguenza che “danni subiti dai mezzi siano altimetricamente compatibili e riferibili alle modalità di accadimento dell'evento denunciate in atti”.
Per la quantificazione degli esborsi necessari al ripristino del veicolo di proprietà del cessionario, il CTU ha determinato la somma di euro 12.107,33 (esclusiva iva), indi complessivi euro 14.770,94 da imputarsi a: pezzi di ricambio e voci complementari euro
7.959,04 + materiali di consumo euro 856,17 + mano d'opera carrozzeria euro 3.000,92
+ mano d'opera meccanica euro 291,20. A detta somma devono inoltre sommarsi l'importo di euro 880,00 dovuto per fermo tecnico del veicolo (indicato in giorni 11) oltre a spese di assistenza stradale quantificate in atti nella somma di euro 341,60 (cfr doc 5). Non si ritengono dovute le ulteriori somme richieste da parte attrice per asserita assistenza nella trattazione del danno (cfr preventivo doc 7), auto sostitutiva consegnata al cedente
(cfr doc 6) in quanto per detti esborsi è carente supporto probatorio, in particolare in ordine alle reali necessità di all'epoca del sinistro. CP_4
In ragione delle sopra esposte motivazioni la domanda avanzata dall'attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento, sebbene in ordine alle somme richieste con atto introduttivo deve operarsi riduzione, alla luce delle risultanze istruttorie.
Le spese di lite e quelle di CTU già liquidate in corso di causa seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, per le ragioni di cui in parte motiva:
- accertata la responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa in capo ai convenuti e – rispettivamente conducente e proprietario del Controparte_2 Controparte_3
veicolo Fiat 500 targato FP 747 GA – dei danni arrecati al veicolo Audi Q7 targata
FS767GTdi proprietà del cedente , li condanna in solido con la compagnia CP_4
assicuratrice , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla
Dio Dea S.r.l. al pagamento in favore dell'attrice , in persona Parte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito vantato da CP_4
della somma complessiva di euro di euro 15.992,54 (da imputarsi ad euro
[...]
14.770,94 (iva compresa) per danno auto + euro 880,00 per fermo tecnico del veicolo
(giorni 11) + euro 341,60 per assistenza stradale);
- condanna i convenuti in solido tra loro a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre 250,00 per anticipazioni, spese generali al 15%,
CPA ed IVA come per legge
- pone definitivamente le spese della CTU tecnica, a carico dei convenuti in via solidale.
Massa lì, 3.01.25
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia