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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata rel.
Ing. Massimo Iovino Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Carini, via Francesco Padovani n.20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cascina, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in , via Libertà 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino che la CP_1 rappresenta e difende per mandato in atti;
CONVENUTO
E
; Controparte_3
Controparte_4
;
[...]
; Controparte_5 (C.F. Controparte_6
presso la , in persona di legali P.IVA_3 Controparte_7 rappr.ti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.
, presso i cui uffici, in Via Mariano Stabile n. 182, sono ex lege domiciliati P.IVA_4
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 Maggio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presupposto di essere proprietaria dei locali siti in viale Parte_2 CP_1
Lazio nn. 131/143, Via Aspromonte nn. 1/15 piano terra e con accesso anche da via Grado n. 10 piano terra, ha convenuto in giudizio le parti di cui in epigrafe al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'evento alluvionale verificatosi a il 15 Luglio 2020. CP_1
Ha, in particolare, esposto di aver inizialmente introitato il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo, ponendo a fondamento delle sue richieste risarcitorie la consulenza tecnica redatta dall'ing. nell'ambito del giudizio di n.r.g. 15084/2020 e che, con Persona_1 CP_8 ordinanza del 4/12/2023 era stata dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito per essere competente il Tribunale delle Acque di Palermo. Il presente giudizio è stato, pertanto, proposto in riassunzione nel termine perentorio di tre mesi.
Il ricorrente ha precisato che all'interno dell'immobile di sua proprietà esercita l'attività di concessionario e di officina con mandato esclusivo per Palermo e Provincia per la vendita di beni Contr (auto e materiali di ricambio) del gruppo e che il piano terra di viale Lazio e via Aspromonte è adibito a salone espositivo, mentre la parte con accesso da via Grado è occupata dall'officina, dal deposito auto e dal magazzino merci. Durante l'evento meteorico del 15 Luglio 2020 i locali siti al piano terra sono stati sommersi dall'acqua che si è riversata dalle corsie laterali di viale della Regione , così danneggiando irrimediabilmente mezzi, attrezzature, auto e fabbricato CP_3 stesso per un ammontare quantificato dal CTU in € 14.672,28 per i danni all'immobile ed € 153.158,17 per i danni cagionati a beni, arredi e merci. Ha, quindi, chiesto in via principale condannarsi il ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, riconoscersi la Controparte_1 responsabilità extracontrattuale concorrente ex art. 2043 c.c. della , Controparte_7 dell'Autorità del Bacino della Regione Siciliana e degli Assessorati Infrastrutture e trasporti e Territorio e Ambiente. Ha, anche, convenuto in giudizio CP_2
2.Si costituiva l' del Distretto della , eccependo tanto il difetto Controparte_6 CP_6 CP_6 di legittimazione passiva della e degli Assessorati convenuti, quanto il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva, altresì, eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 nonché l'assenza di sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati ed infine, l'assenza di domande espressamente rivolte nei propri confronti dal ricorrente.
Il , ritualmente convocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1 CP_1
3. Precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 6 Maggio 2025 tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Va da subito esaminata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Autorità del Bacino del distretto idrografico della . Va a questo proposito rammentato che si è ormai CP_6 da tempo completato, a seguito di progressivi interventi normativi (D.P.R. n.878/1950, D.P.R. 1503/1970, D.P.R. 683/1977), nell'ambito della piena attuazione della autonomia costituzionalmente riconosciuta alla , il totale passaggio di competenze in Controparte_3 materia di acque pubbliche non oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.
Dall'entrata in vigore, in data 11 maggio 2018, della L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, le competenze in materia di demanio idrico fluviale già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della sono state trasferite all' del Distretto Controparte_3 Controparte_6 idrografico della , istituita quale dipartimento della Presidenza della , che CP_6 Controparte_3 ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , anche in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive CP_6
UE di settore (art. 3, comma 4 della legge). Ne deriva che, nel caso in esame, in cui l'esondazione posta alla base della domanda attorea si è verificata il 15 Luglio del 2020, sussiste la legittimazione passiva dell' del , con conseguente Controparte_6 Controparte_6 estromissione degli Assessorati pure convenuti in giudizio.
A questo proposito non può accogliersi la tesi dell'Autorità convenuta in base alla quale, poiché gli eventi oggetto di causa sarebbero causalmente connessi a criticità relative alle opere idrauliche di c.d. quinta categoria (opere idrauliche all'interno di aree urbanizzate (i.e., centri urbani) o comunque a difesa di borgate, villaggi o altre infrastrutture pubbliche (viabilità urbana), la cura delle stesse sarebbe di esclusiva competenza del per come espressamente previsto CP_1 dall'articolo 10 del R.D. 25.7.1904 n. 523. Ed infatti, con il D.P.R. n.1503 del 16/12/1970
“Trasferimento alla Regione Autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel territorio dell'isola” sono state trasferite dal demanio dello Stato a quello della Regione Autonoma della Sicilia i corsi di acque pubbliche di cui all'elenco allegato lo stesso decreto, “con tutti gli oneri e pesi inerenti” dalla data del decreto suddetto (cfr. Art.1). In proposito si rileva che risultano inseriti nell'elenco delle acque pubbliche trasferite alla allegato al suddetto D.P.R. CP_3
n.1503/1970 il Torrente LI (n.1349) ed il Torrente AR (n.1350), facenti parte del più ampio sistema idraulico Passo di Rigano. Ad ogni modo occorre anche precisare che con D.P.R. 683 dell'1/7/1977 è stata trasferita alla la totale competenza sulle opere Controparte_3 idrauliche di quarta e quinta categoria e che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato inserimento di un corso d'acqua nell'elenco dei beni trasferiti alla non esclude CP_3 la responsabilità della medesima per danni cagionati dall'omessa manutenzione.
Acclarata, dunque, la legittimazione passiva dell' , deve rilevarsi che con essa Controparte_6 concorre la legittimazione passiva del , mentre alcuna responsabilità può Controparte_1 essere ascritta ad e ciò tanto in ragione della stessa prospettazione di parte ricorrente, CP_2 quanto in considerazione degli esiti della CTU in atti, dai quali emerge che l'attività di manutenzione ordinaria della fognatura era stata correttamente posta in essere da e CP_2 che gli eventi disastrosi verificatisi il 15 Luglio 2020 non sono in alcun modo ricollegabili ad un difetto manutentivo, quanto ad un deficit strutturale del sistema di fognature comunale che non sarebbe stato in alcun modo in grado di fronteggiare la quantità e la violenza dell'acqua registratasi in quell'occasione a . CP_1
5. Così risolta la questione preliminare, nel merito la domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, tutti gli elementi sopra esposti consentono di affermare la responsabilità concorrente della convenuta e del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Devono, Controparte_6 Controparte_1 infatti, recepirsi le conclusioni della CTU in atti dalla quale si evincono chiaramente le cause che hanno determinato l'allagamento dell'immobile di parte ricorrente: 1) eccezionalità dell'evento meteorico del 15 luglio certificato dalla stazione meteorologica del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (Sias) di Parco Uditore, statisticamente associabili a “tempi di ritorno” superiori a 100 anni (percentuale di incidenza causale 60%); 2) la coesistenza all'interno della rete fognaria di tipo misto di acque reflue (anche allacciate abusivamente), di acque bianche di prima pioggia (aumentate a causa dell'eccessiva urbanizzazione che ha diminuito notevolmente la permeabilità dei luoghi) e di corsi d'acqua naturali provenienti dalle zone a monte - canale Passo di Rigano ed affluenti - incanalati all'interno dei canali di maltempo (spesso ostruiti da depositi di rifiuti solidi urbani e materiale da demolizione) e quindi all'interno della rete fognaria comunale;
quest'ultima non originariamente progettata e non in grado di gestire le suddette portate d'acqua soprattutto in concomitanza di importanti eventi meteorici sempre più presenti sul nostro territorio (percentuale di incidenza 40%). Occorre, tuttavia, dissentire dalle conclusioni della CTU in atti, nella parte in cui attribuisce all'evento oggetto di causa carattere eccezionale. Questo Collegio ritiene, infatti, che non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, pure invocato dalla convenuta , sub specie di precipitazioni Controparte_6 atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Sotto tale profilo si osserva che l'ing. ha ben vero affermato che si è trattato di un Per_1 evento meteorico eccezionale, dati i tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni. Nondimeno, ritiene questo Collegio che il metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” debba essere letto alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni sono da considerarsi di “media probabilità”, mentre sono eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni.
Invero, la “prevedibilità” di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022). Pertanto, il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass. 8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in definitiva, tenuto conto del dissesto idrologico del nostro Paese, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16 e Cass. 18877/2015). Di talché, nel caso di specie, ove si è acclarato che un'attenta e accurata manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua esondati avrebbe contribuito al recupero della loro capacità di deflusso, va esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, che solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità dell'autorità amministrativa competente, oggi rappresentata dall' . Così come a stesse conclusioni deve giungersi quanto alla responsabilità Controparte_6 del convenuto, laddove la documentazione agli atti evidenzia che la rete fognaria CP_1 comunale non è stata originariamente progettata come in grado di gestire le suddette portate d'acqua soprattutto in concomitanza di importanti eventi meteorici sempre più presenti sul nostro territorio, ma per gestire eventi meteorici con tempi di ritorno tra 10 e 30 anni. Tale circostanza espone il a responsabilità ex art. 2051 c.c. dovendo quest'ultimo provvedere CP_1 ad approntare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli eventi dannosi del tipo di quelli verificatisi il 15 Luglio 2020. A questo proposito, è opportuno richiamare le conclusioni della CTU, anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni critiche formulate dal CP_1
in sede di ATP. La rete fognaria comunale di prossimità dei luoghi è di tipo misto e
[...] raccoglie le acque reflue (anche allacciate abusivamente), di acqua bianche di prima pioggia (aumentate a causa dell'eccessiva urbanizzazione che ha diminuito notevolmente la permeabilità dei luoghi). Le acque raccolte dai canali di maltempo ed in particolare il Sistema Passo di Rigano, nella normalità degli eventi meteorici, non confluiscono all'interno della rete fognaria di tipo misto avendo un loro canale dedicato che riversa le acque direttamente a mare. Fatta questa precisazione si ritiene e si concorda sul fatto che l'eccezionalità dell'evento meteorico e la carente manutenzione dei corsi d'acqua naturali provenienti dalle zone a monte - canale Passo di Rigano ed affluenti - incanalati all'interno dei canali di maltempo, probabilmente e spesso ostruiti da depositi di rifiuti solidi urbani e materiale da demolizione come spesso emerso dalle cronache, ha riversato una notevole quantità d'acqua sulle strade a monte e quindi all'interno della rete fognaria comunale;
quest'ultima non originariamente progettata e non in grado di gestire le suddette portate d'acqua soprattutto in concomitanza di importanti eventi meteorici sempre più presenti sul nostro territorio. A riprova di tale criticità del sistema idrico cittadino in presenza di eventi meteorici di eccezionale portata sono già in progetto la realizzazione di due grandi opere di mitigazione del rischio idraulico di cui si è detto al III quesito che intercettando parte dei deflussi superficiali che provengono dalle zone a monte, contribuiranno ad una maggiore protezione idraulica delle zone poste a valle di viale Regione Siciliana, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e viale Michelangelo. Si conferma pertanto che i danni che hanno determinato l'allagamento dell'immobile del ricorrente sono attribuibili all'eccezionalità dell'evento meteorologico (60%) e ad insufficienti misure di contenimento del rischio idrogeologico (40%).
A questo proposito, questo Tribunale ritiene applicabile al caso in esame il principio della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., la quale esige solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità
- contrattuale ed extracontrattuale – “in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13143/2022).
Vertendosi, dunque, in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opera il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023). Nel caso di specie, stante la domanda di manleva espressamente proposta dall' , occorre precisare che, sulla base delle risultanze della CTU in atti, deve Controparte_6 ritenersi che la responsabilità per i fatti dannosi per cui è causa sia da attribuire nella misura del 60% all' e nella misura del 40% al . Controparte_6 Controparte_1
Nessun concorso di responsabilità può, infine, essere ascritto al ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c. pure eccepito dall' di Bacino, in assenza di evidenze probatorie in tal senso emerse CP_6 nel corso della CTU in atti.
Venendo alla quantificazione dei danni, è emerso dalla CTU che, in conseguenza dell'evento alluvionale del 15 Luglio 2020, ha subito danni all'immobile e l'importo Parte_1 degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di normale utilizzabilità dell'immobile ammonta ad € 14.672,28 + IVA, mentre l'importo complessivo dei danni a beni, arredi e alle merci/ricambi danneggiatasi a causa dell'allagamento è stato stimato in € 153.158,17.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dall'ausiliario direttamente sui luoghi e sulle risultanze delle prove fotografiche
- il pregiudizio stimato relativamente ai danni materiali risulta pari ad un importo complessivo di
€ 167.830,45 (per le singole voci di spesa si rimanda alla relazione).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 167.830,45, devalutata al 15 Luglio 2020 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro € 198.878,55, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia ed il , Controparte_1 soccombenti, vanno condannati alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi € 7.811,00, di cui € 7.052,00 per compensi (scaglione valore da € 52.001 ad € 260.000 - parametri minimi per le fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) ed € 759,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, nonché al pagamento delle spese di ATP liquidate nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Nei rapporti tra ed stante l'accertata carenza di legittimazione Controparte_10 CP_2 passiva di quest'ultima, la prima dev'essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore della seconda liquidate nella stessa misura di cui sopra.
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, dell'Assessorato Infrastrutture della Regione Sicilia e di CP_2
- condanna l' del Distretto Idrografico della presso la Presidenza della Controparte_6 CP_6
ed il , in persona dei legali rappresentante p.t., a corrispondere Controparte_7 Controparte_1 in favore di per i titoli di cui in parte motiva, la somma complessiva di euro Controparte_10
€ 198.878,55, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- dichiara che, nei rapporti interni ed ai soli fini dell'azione di regresso, la quota di responsabilità ascritta all' è pari al 60% e la quota di responsabilità ascritta al Controparte_6 CP_1
è pari al 40%;
[...]
- condanna l' presso la Controparte_6 Controparte_7
e il alla rifusione, nei confronti di delle
[...] Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €7.811,00, di cui € 7.052 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, nonché al pagamento delle spese di ATP liquidate nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge;
CP_2
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico delle convenute soccombenti.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 10 Luglio 2025.
Palermo, 11 Luglio 2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, composto dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegata rel.
Ing. Massimo Iovino Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 183 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Carini, via Francesco Padovani n.20, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cascina, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata in , via Libertà 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino che la CP_1 rappresenta e difende per mandato in atti;
CONVENUTO
E
; Controparte_3
Controparte_4
;
[...]
; Controparte_5 (C.F. Controparte_6
presso la , in persona di legali P.IVA_3 Controparte_7 rappr.ti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.
, presso i cui uffici, in Via Mariano Stabile n. 182, sono ex lege domiciliati P.IVA_4
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 6 Maggio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presupposto di essere proprietaria dei locali siti in viale Parte_2 CP_1
Lazio nn. 131/143, Via Aspromonte nn. 1/15 piano terra e con accesso anche da via Grado n. 10 piano terra, ha convenuto in giudizio le parti di cui in epigrafe al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'evento alluvionale verificatosi a il 15 Luglio 2020. CP_1
Ha, in particolare, esposto di aver inizialmente introitato il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo, ponendo a fondamento delle sue richieste risarcitorie la consulenza tecnica redatta dall'ing. nell'ambito del giudizio di n.r.g. 15084/2020 e che, con Persona_1 CP_8 ordinanza del 4/12/2023 era stata dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito per essere competente il Tribunale delle Acque di Palermo. Il presente giudizio è stato, pertanto, proposto in riassunzione nel termine perentorio di tre mesi.
Il ricorrente ha precisato che all'interno dell'immobile di sua proprietà esercita l'attività di concessionario e di officina con mandato esclusivo per Palermo e Provincia per la vendita di beni Contr (auto e materiali di ricambio) del gruppo e che il piano terra di viale Lazio e via Aspromonte è adibito a salone espositivo, mentre la parte con accesso da via Grado è occupata dall'officina, dal deposito auto e dal magazzino merci. Durante l'evento meteorico del 15 Luglio 2020 i locali siti al piano terra sono stati sommersi dall'acqua che si è riversata dalle corsie laterali di viale della Regione , così danneggiando irrimediabilmente mezzi, attrezzature, auto e fabbricato CP_3 stesso per un ammontare quantificato dal CTU in € 14.672,28 per i danni all'immobile ed € 153.158,17 per i danni cagionati a beni, arredi e merci. Ha, quindi, chiesto in via principale condannarsi il ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in via subordinata, riconoscersi la Controparte_1 responsabilità extracontrattuale concorrente ex art. 2043 c.c. della , Controparte_7 dell'Autorità del Bacino della Regione Siciliana e degli Assessorati Infrastrutture e trasporti e Territorio e Ambiente. Ha, anche, convenuto in giudizio CP_2
2.Si costituiva l' del Distretto della , eccependo tanto il difetto Controparte_6 CP_6 CP_6 di legittimazione passiva della e degli Assessorati convenuti, quanto il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva, altresì, eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 nonché l'assenza di sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati ed infine, l'assenza di domande espressamente rivolte nei propri confronti dal ricorrente.
Il , ritualmente convocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_1 CP_1
3. Precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 6 Maggio 2025 tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
4. Va da subito esaminata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Autorità del Bacino del distretto idrografico della . Va a questo proposito rammentato che si è ormai CP_6 da tempo completato, a seguito di progressivi interventi normativi (D.P.R. n.878/1950, D.P.R. 1503/1970, D.P.R. 683/1977), nell'ambito della piena attuazione della autonomia costituzionalmente riconosciuta alla , il totale passaggio di competenze in Controparte_3 materia di acque pubbliche non oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.
Dall'entrata in vigore, in data 11 maggio 2018, della L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018, le competenze in materia di demanio idrico fluviale già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della sono state trasferite all' del Distretto Controparte_3 Controparte_6 idrografico della , istituita quale dipartimento della Presidenza della , che CP_6 Controparte_3 ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della , anche in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive CP_6
UE di settore (art. 3, comma 4 della legge). Ne deriva che, nel caso in esame, in cui l'esondazione posta alla base della domanda attorea si è verificata il 15 Luglio del 2020, sussiste la legittimazione passiva dell' del , con conseguente Controparte_6 Controparte_6 estromissione degli Assessorati pure convenuti in giudizio.
A questo proposito non può accogliersi la tesi dell'Autorità convenuta in base alla quale, poiché gli eventi oggetto di causa sarebbero causalmente connessi a criticità relative alle opere idrauliche di c.d. quinta categoria (opere idrauliche all'interno di aree urbanizzate (i.e., centri urbani) o comunque a difesa di borgate, villaggi o altre infrastrutture pubbliche (viabilità urbana), la cura delle stesse sarebbe di esclusiva competenza del per come espressamente previsto CP_1 dall'articolo 10 del R.D. 25.7.1904 n. 523. Ed infatti, con il D.P.R. n.1503 del 16/12/1970
“Trasferimento alla Regione Autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel territorio dell'isola” sono state trasferite dal demanio dello Stato a quello della Regione Autonoma della Sicilia i corsi di acque pubbliche di cui all'elenco allegato lo stesso decreto, “con tutti gli oneri e pesi inerenti” dalla data del decreto suddetto (cfr. Art.1). In proposito si rileva che risultano inseriti nell'elenco delle acque pubbliche trasferite alla allegato al suddetto D.P.R. CP_3
n.1503/1970 il Torrente LI (n.1349) ed il Torrente AR (n.1350), facenti parte del più ampio sistema idraulico Passo di Rigano. Ad ogni modo occorre anche precisare che con D.P.R. 683 dell'1/7/1977 è stata trasferita alla la totale competenza sulle opere Controparte_3 idrauliche di quarta e quinta categoria e che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato inserimento di un corso d'acqua nell'elenco dei beni trasferiti alla non esclude CP_3 la responsabilità della medesima per danni cagionati dall'omessa manutenzione.
Acclarata, dunque, la legittimazione passiva dell' , deve rilevarsi che con essa Controparte_6 concorre la legittimazione passiva del , mentre alcuna responsabilità può Controparte_1 essere ascritta ad e ciò tanto in ragione della stessa prospettazione di parte ricorrente, CP_2 quanto in considerazione degli esiti della CTU in atti, dai quali emerge che l'attività di manutenzione ordinaria della fognatura era stata correttamente posta in essere da e CP_2 che gli eventi disastrosi verificatisi il 15 Luglio 2020 non sono in alcun modo ricollegabili ad un difetto manutentivo, quanto ad un deficit strutturale del sistema di fognature comunale che non sarebbe stato in alcun modo in grado di fronteggiare la quantità e la violenza dell'acqua registratasi in quell'occasione a . CP_1
5. Così risolta la questione preliminare, nel merito la domanda è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, tutti gli elementi sopra esposti consentono di affermare la responsabilità concorrente della convenuta e del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Devono, Controparte_6 Controparte_1 infatti, recepirsi le conclusioni della CTU in atti dalla quale si evincono chiaramente le cause che hanno determinato l'allagamento dell'immobile di parte ricorrente: 1) eccezionalità dell'evento meteorico del 15 luglio certificato dalla stazione meteorologica del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (Sias) di Parco Uditore, statisticamente associabili a “tempi di ritorno” superiori a 100 anni (percentuale di incidenza causale 60%); 2) la coesistenza all'interno della rete fognaria di tipo misto di acque reflue (anche allacciate abusivamente), di acque bianche di prima pioggia (aumentate a causa dell'eccessiva urbanizzazione che ha diminuito notevolmente la permeabilità dei luoghi) e di corsi d'acqua naturali provenienti dalle zone a monte - canale Passo di Rigano ed affluenti - incanalati all'interno dei canali di maltempo (spesso ostruiti da depositi di rifiuti solidi urbani e materiale da demolizione) e quindi all'interno della rete fognaria comunale;
quest'ultima non originariamente progettata e non in grado di gestire le suddette portate d'acqua soprattutto in concomitanza di importanti eventi meteorici sempre più presenti sul nostro territorio (percentuale di incidenza 40%). Occorre, tuttavia, dissentire dalle conclusioni della CTU in atti, nella parte in cui attribuisce all'evento oggetto di causa carattere eccezionale. Questo Collegio ritiene, infatti, che non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, pure invocato dalla convenuta , sub specie di precipitazioni Controparte_6 atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Sotto tale profilo si osserva che l'ing. ha ben vero affermato che si è trattato di un Per_1 evento meteorico eccezionale, dati i tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni. Nondimeno, ritiene questo Collegio che il metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” debba essere letto alla luce della classificazione degli eventi stabilita dall'art. 6 del d.lgs. 49/2010 in base al quale le alluvioni con un tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni sono da considerarsi di “media probabilità”, mentre sono eventi eccezionali ed estremi soltanto quelli che hanno un tempo di ritorno superiore a 200 anni. Peraltro, tale classificazione deve essere oggi riconsiderata anche alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il nostro Paese negli ultimi anni.
Invero, la “prevedibilità” di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022). Pertanto, il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass. 8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in definitiva, tenuto conto del dissesto idrologico del nostro Paese, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16 e Cass. 18877/2015). Di talché, nel caso di specie, ove si è acclarato che un'attenta e accurata manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua esondati avrebbe contribuito al recupero della loro capacità di deflusso, va esclusa la rilevanza eziologica del caso fortuito quale evento causale unico ed autonomo, che solo ai sensi dell'art. 2051 c.c., esclude la responsabilità dell'autorità amministrativa competente, oggi rappresentata dall' . Così come a stesse conclusioni deve giungersi quanto alla responsabilità Controparte_6 del convenuto, laddove la documentazione agli atti evidenzia che la rete fognaria CP_1 comunale non è stata originariamente progettata come in grado di gestire le suddette portate d'acqua soprattutto in concomitanza di importanti eventi meteorici sempre più presenti sul nostro territorio, ma per gestire eventi meteorici con tempi di ritorno tra 10 e 30 anni. Tale circostanza espone il a responsabilità ex art. 2051 c.c. dovendo quest'ultimo provvedere CP_1 ad approntare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi degli eventi dannosi del tipo di quelli verificatisi il 15 Luglio 2020. A questo proposito, è opportuno richiamare le conclusioni della CTU, anche in relazione alle risposte fornite alle osservazioni critiche formulate dal CP_1
in sede di ATP. La rete fognaria comunale di prossimità dei luoghi è di tipo misto e
[...] raccoglie le acque reflue (anche allacciate abusivamente), di acqua bianche di prima pioggia (aumentate a causa dell'eccessiva urbanizzazione che ha diminuito notevolmente la permeabilità dei luoghi). Le acque raccolte dai canali di maltempo ed in particolare il Sistema Passo di Rigano, nella normalità degli eventi meteorici, non confluiscono all'interno della rete fognaria di tipo misto avendo un loro canale dedicato che riversa le acque direttamente a mare. Fatta questa precisazione si ritiene e si concorda sul fatto che l'eccezionalità dell'evento meteorico e la carente manutenzione dei corsi d'acqua naturali provenienti dalle zone a monte - canale Passo di Rigano ed affluenti - incanalati all'interno dei canali di maltempo, probabilmente e spesso ostruiti da depositi di rifiuti solidi urbani e materiale da demolizione come spesso emerso dalle cronache, ha riversato una notevole quantità d'acqua sulle strade a monte e quindi all'interno della rete fognaria comunale;
quest'ultima non originariamente progettata e non in grado di gestire le suddette portate d'acqua soprattutto in concomitanza di importanti eventi meteorici sempre più presenti sul nostro territorio. A riprova di tale criticità del sistema idrico cittadino in presenza di eventi meteorici di eccezionale portata sono già in progetto la realizzazione di due grandi opere di mitigazione del rischio idraulico di cui si è detto al III quesito che intercettando parte dei deflussi superficiali che provengono dalle zone a monte, contribuiranno ad una maggiore protezione idraulica delle zone poste a valle di viale Regione Siciliana, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e viale Michelangelo. Si conferma pertanto che i danni che hanno determinato l'allagamento dell'immobile del ricorrente sono attribuibili all'eccezionalità dell'evento meteorologico (60%) e ad insufficienti misure di contenimento del rischio idrogeologico (40%).
A questo proposito, questo Tribunale ritiene applicabile al caso in esame il principio della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., la quale esige solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità
- contrattuale ed extracontrattuale – “in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13143/2022).
Vertendosi, dunque, in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opera il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023). Nel caso di specie, stante la domanda di manleva espressamente proposta dall' , occorre precisare che, sulla base delle risultanze della CTU in atti, deve Controparte_6 ritenersi che la responsabilità per i fatti dannosi per cui è causa sia da attribuire nella misura del 60% all' e nella misura del 40% al . Controparte_6 Controparte_1
Nessun concorso di responsabilità può, infine, essere ascritto al ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c. pure eccepito dall' di Bacino, in assenza di evidenze probatorie in tal senso emerse CP_6 nel corso della CTU in atti.
Venendo alla quantificazione dei danni, è emerso dalla CTU che, in conseguenza dell'evento alluvionale del 15 Luglio 2020, ha subito danni all'immobile e l'importo Parte_1 degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di normale utilizzabilità dell'immobile ammonta ad € 14.672,28 + IVA, mentre l'importo complessivo dei danni a beni, arredi e alle merci/ricambi danneggiatasi a causa dell'allagamento è stato stimato in € 153.158,17.
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura, fondata su quanto rilevato dall'ausiliario direttamente sui luoghi e sulle risultanze delle prove fotografiche
- il pregiudizio stimato relativamente ai danni materiali risulta pari ad un importo complessivo di
€ 167.830,45 (per le singole voci di spesa si rimanda alla relazione).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 167.830,45, devalutata al 15 Luglio 2020 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro € 198.878,55, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia ed il , Controparte_1 soccombenti, vanno condannati alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi € 7.811,00, di cui € 7.052,00 per compensi (scaglione valore da € 52.001 ad € 260.000 - parametri minimi per le fasi di studio della controversia, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale) ed € 759,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, nonché al pagamento delle spese di ATP liquidate nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Nei rapporti tra ed stante l'accertata carenza di legittimazione Controparte_10 CP_2 passiva di quest'ultima, la prima dev'essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore della seconda liquidate nella stessa misura di cui sopra.
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, dell'Assessorato Infrastrutture della Regione Sicilia e di CP_2
- condanna l' del Distretto Idrografico della presso la Presidenza della Controparte_6 CP_6
ed il , in persona dei legali rappresentante p.t., a corrispondere Controparte_7 Controparte_1 in favore di per i titoli di cui in parte motiva, la somma complessiva di euro Controparte_10
€ 198.878,55, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- dichiara che, nei rapporti interni ed ai soli fini dell'azione di regresso, la quota di responsabilità ascritta all' è pari al 60% e la quota di responsabilità ascritta al Controparte_6 CP_1
è pari al 40%;
[...]
- condanna l' presso la Controparte_6 Controparte_7
e il alla rifusione, nei confronti di delle
[...] Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €7.811,00, di cui € 7.052 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, nonché al pagamento delle spese di ATP liquidate nella complessiva somma di € 2.500,00, oltre accessori di legge;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge;
CP_2
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico delle convenute soccombenti.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 10 Luglio 2025.
Palermo, 11 Luglio 2025
La Giudice delegata Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo