Sentenza 4 maggio 2000
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto, il giudice deve pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti che hanno giustificato il provvedimento restrittivo indipendentemente dalle diverse conclusioni prese dal rappresentante del PM in udienza. Invero, l'ordinanza che concede o nega la convalida dell'arresto, deve motivare adeguatamente in merito all'esito di tale esame, che non deve esaurirsi in un mero controllo di legalità formale, ma deve pur sempre essere limitato alla verifica dell'esistenza del "fumus commissi delicti".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2000, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 04/05/00
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " UN IC " N. 2542
3. " ER MA " REGISTRO GENERALE
4. " TT ER " N. 496/2000
ha pronunciatola seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, avverso l'ordinanza del giudice del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, in data 25.11.1999, con cui non veniva convalidato l'arresto di NO IN, nato a [...] il [...], arrestato in flagranza di furto aggravato;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali si chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, con ordinanza in data 25.11.1999, non convalidava l'arresto, e ne ordinava la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa, di NO IN, arrestato in flagranza di reato di furto aggravato in concorso con altri (artt. 110, 624, 625 n. 1 e 2, c.p.), sul rilievo che il pubblico ministero aveva richiesto la non convalida dell'arresto.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, il quale deduce la violazione dell'art. 566, primo e terzo comma c.p.p., in relazione agli artt. 391 e 125 c.p.p., assumendo che il giudice, una volta presentatogli l'arrestato per la convalida dell'arresto, aveva l'obbligo di accertare l'esistenza dei presupposti per la convalida - tale obbligo scaturendo dalla legge, con conseguente irrilevanza della richiesta di non convalida del pubblico ministero di udienza - e di motivare sul punto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 566, primo comma, c.p.p., gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato, lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. Da tale norma scaturisce, pertanto, il potere-dovere del giudice di esaminare l'esistenza dei presupposti per la convalida dell'arresto e ciò indipendentemente dalle diverse conclusioni prese dal rappresentante del pubblico ministero di udienza. L'ordinanza che concede o nega la convalida dell'arresto, deve motivare adeguatamente in merito all'esito di tale esame, che non deve esaurirsi in un mero controllo di legalità formale, ma che deve pur sempre essere limitato alla verifica dell'esistenza del fumus commissi delicti.
Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata omette del tutto di motivare in merito alla sussistenza dei presupposti per la convalida, o meno, dell'arresto del NO, effettuato in flagranza del reato di furto aggravato, non potendo costituire valida motivazione il richiamo alla richiesta di non convalida effettuata dal pubblico ministero d'udienza. Ne consegue che l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 4 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2000