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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 620/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_3
Emme Resistente_1 S.r.l. Pelletterie - 06884161214
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN. VERSO TER n. 20240002155521097579939 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18540/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 1250/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso pignoramento crediti presso terzi n. 20240002155521097579939, nel cui atto si intimava il pagamento della somma di € 351,26 in forza alle precedenti notifiche dell'ingiunzione di pagamento n. 534078978650 presuntivamente notificata in data
02/04/2021 e l'intimazione di pagamento n. 20240002140871072089232 notificata in data 1/07/2024.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica degli atti prodromici sottesi al pignoramento impugnato e per violazione dell'art. 1 comma 795 della legge n.
160/2019.
La Municipia spa, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando copie di notifica degli atti prodromici e dell'intimazione di pagamento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto, la Municipia spa ha correttamente dimostrato di aver regolarmente notificato nei termini di legge gli atti prodromici e di aver notificato al ricorrente un intimazione di pagamento, come da allegate copie di notifica.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso perché infondato.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200 oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_3
Emme Resistente_1 S.r.l. Pelletterie - 06884161214
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGN. VERSO TER n. 20240002155521097579939 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18540/2025 depositato il
29/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 1250/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso pignoramento crediti presso terzi n. 20240002155521097579939, nel cui atto si intimava il pagamento della somma di € 351,26 in forza alle precedenti notifiche dell'ingiunzione di pagamento n. 534078978650 presuntivamente notificata in data
02/04/2021 e l'intimazione di pagamento n. 20240002140871072089232 notificata in data 1/07/2024.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità e la nullità dell'atto impugnato per omessa/irrituale notifica degli atti prodromici sottesi al pignoramento impugnato e per violazione dell'art. 1 comma 795 della legge n.
160/2019.
La Municipia spa, si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo la correttezza del proprio operato ed allegando copie di notifica degli atti prodromici e dell'intimazione di pagamento.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente l'infondatezza del ricorso, in quanto, la Municipia spa ha correttamente dimostrato di aver regolarmente notificato nei termini di legge gli atti prodromici e di aver notificato al ricorrente un intimazione di pagamento, come da allegate copie di notifica.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso perché infondato.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia di Primo Grado di Napoli rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200 oltre oneri accessori se dovuti