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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23129/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23129/2016 R.G. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Giglio Parte_1 C.F._1
( ) e dalla AF La TA (C.F. e P.IVA , C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
presso la sede della quale, in Pomigliano d'Arco (NA), via Felice Terracciano n. 165, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E in persona del procuratore , rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. Umberto Annunziata ), elettivamente domiciliata in Napoli, via M. da C.F._3
Caravaggio n. 45, presso lo studio dell'avv. Marcello Esposito
CONVENUTA
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
( ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ( ), presso lo C.F._4
studio della quale, in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro, è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23.12.2024. ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23.12.2024. Controparte_2
pagina 1 di 14 non ha depositato note per la trattazione scritta in funzione dell'udienza per la precisazione delle CP_5
conclusioni e deve intendersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto di condannare (già al Parte_1 Controparte_2 Controparte_6
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente occorsogli in data 03.12.2009. L'attore ha, in particolare, dedotto che alle ore 17:30 circa di tale giorno, mentre si trovava fermo al di fuori del veicolo Y10 targato
UD744570 (di proprietà di ) “con la mano appoggiata allo sportello sinistro aperto, in procinto Controparte_7 di riporre il proprio zainetto all'interno dell'abitacolo”, veniva investito dall'autocarro Fiat Iveco Daily targato
AB798PJ, di proprietà della ed assicurato con la Controparte_4 Controparte_6
(ora , il quale “schiacciava la mano dell'istante tra la portiera ed il cassone del camion”.
[...] Controparte_2
Il ha dedotto di aver subito, in conseguenza del sinistro, un “Trauma da schiacciamento mano sinistra Pt_1 con amputazione del I dito” (secondo quanto risultante dal referto redatto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ove, nell'immediatezza dei fatti, è stato trasportato), nonché (alla luce di quanto valutato da proprio consulente) una invalidità temporanea totale di 30 giorni, temporanea parziale al 50% di 60 giorni, oltre ad un danno biologico permanente del 20% (da riconoscersi a titolo di danno differenziale, in considerazione della rendita mensile percepita dall' in conseguenza dell'infortunio in CP_5
itinere subito), oltre ulteriori danni non patrimoniali (danno estetico da riconoscersi anche ai fini della personalizzazione del danno) e patrimoniali (per perdita di chance e di guadagno, nonché per spese mediche sostenute). Tanto premesso, il , deducendo la responsabilità esclusiva della convenuta ha Pt_1 CP_4
chiesto la condanna della (già al risarcimento di tutti i Controparte_2 Controparte_6
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre spese legali relative alla fase stragiudiziale e giudiziale.
eccepite preliminarmente l'improponibilità della domanda (per l'irrituale invio Controparte_2
della diffida stragiudiziale, nonché per il mancato espletamento della visita medico-legale presso fiduciario della compagnia), la prescrizione del diritto al risarcimento (atteso che tra la data del sinistro e quella -13.4.2016- dell'unico atto di costituzione in mora sono decorsi più di cinque anni), nonchè la mancata prova della legittimazione delle parti, ha chiesto il rigetto della domanda (dovendo, tra l'altro, almeno in parte imputarsi la causazione dell'incidente alla condotta dello stesso attore -come accertato, in relazione al medesimo sinistro, dal
Giudice di Pace di Marigliano con sentenza passata in giudicato) ed ha chiesto (in tal senso essendo stata autorizzata) di chiamare in giudizio l' , ente che ha già provveduto all'erogazione di somme per CP_5
l'infortunio in itinere occorso all'attore.
pagina 2 di 14 L' si è costituito in giudizio al fine di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili civili, CP_5 nonché azione diretta nei confronti dell'Assicurazione (art. 142 codice delle assicurazioni), chiedendo il pagamento della somma di euro 106.227,28 corrisposta al danneggiato.
sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e deve, pertanto, essere dichiarata CP_4
contumace.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, il giudizio
è stato interrotto a seguito del decesso del difensore dell'attore, avv. AF La TA, e successivamente riassunto dalla medesima parte attrice. Espletata l'istruttoria orale e la c.t.u. medico legale, all'udienza del
02.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di convocare a chiarimenti il consulente;
resi i richiesti chiarimenti all'udienza del 25.10.2024, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con provvedimento del 30.12.2024 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
2.1.1. L'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall'assicurazione è infondata, avendo l'attore formulato richiesta di risarcimento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 (si vedano, in particolare, la raccomandata a.r. del 13.01.2010 - con allegati modello CID e referto di pronto soccorso - e le ulteriori richieste -inoltrate anche a mezzo pec- inviate alla medesima compagnia assicuratrice del veicolo investitore -docc.
3-10 di cui al foliario-, nonchè, da ultimo, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a mezzo raccomandata a/r del 18.03.2016 - doc. 2 di parte attrice).
2.1.2. Con riferimento alla prospettata, mancata sottoposizione del a visita medico-legale, deve Pt_1 precisarsi che l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148, d. lgs. n. 209/2005 presuppone un comportamento del danneggiato che renda del tutto impossibile per l'assicuratore la stima del danno e, quindi, la formulazione della propria offerta (rendendosi, pertanto, il giudizio ineludibile); un comportamento del danneggiato, in definitiva, rilevante e contrario alla buona fede (non a caso, anche di recente, la Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. “è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta” -Cass., sez. 3, sent. 9 novembre 2022, n. 32919).
Quanto al caso concreto, la mancata sottoposizione a visita medica del danneggiato non ha precluso la formulazione di un'offerta da parte della compagnia assicuratrice non potendo non valorizzarsi la documentazione trasmessa alla medesima compagnia dall'attore, le ripetute missive inviate sin dal 2010 (cui, solo in data 14.9.2012, ha fatto seguito l'invito a visita medica), l'assenza di richieste integrative da parte pagina 3 di 14 dell'assicurazione a fronte della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore e dell'invito alla negoziazione assistita da quest'ultimo formulato.
In definitiva, la mancata formulazione di un'offerta non può ritenersi conseguenza della lacunosità degli elementi di stima forniti dal danneggiato (e la circostanza è confermata dal fatto che l'odierna convenuta non ha formulato alcuna offerta anche dopo la visita dell'attore presso fiduciario della compagnia avvenuta -sia pur in pendenza di giudizio- in data 13.05.2019 -cfr. relazione di parte depositata telematicamente il 18.11.2019).
2.1.3. Quanto alla legittimazione delle parti, la proprietà, al momento del sinistro, del veicolo FIAT Iveco targato
AB798PJ in capo alla convenuta contumace risulta provata dal certificato PRA prodotto dall'attore all'atto della costituzione in giudizio (doc. 20), mentre la sussistenza del contratto di assicurazione di tale veicolo con risulta confermata dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta (doc. 7 di Controparte_2
parte convenuta).
2.1.4. Anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata essendo in proposito sufficiente osservare come, a fronte del sinistro (verificatosi il 3.12.2009) e della notificazione dell'atto di citazione in data 19.7.2016, richieste di risarcimento (idonee ad interrompere la prescrizione) siano state formulate in data 13.1.2010, 01.10.2010,
29.04.2011, 27.03.2012, 12.09.2012, 22.03.2014, 28.07.2014 e 31.05.2016 (docc.
3-10 di parte attrice) ed in data
21.3.2016 sia stato ricevuto l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (doc. 2).
2.2. Con riferimento all'accertamento dei fatti oggetto di causa occorre osservare quanto segue.
2.2.1. Preliminarmente va esclusa l'efficacia riflessa del giudicato esterno invocata dalla convenuta con riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Marigliano n. 640/2015 (confermata in appello dalla sentenza -non gravata- del Tribunale di Nola n. 607/2016) emessa a conclusione del giudizio (relativo al medesimo stesso sinistro) radicato da (proprietaria del veicolo Y10 targato UD744570) nei confronti dei medesimi odierni Controparte_7 convenuti, non sussistendo l'identità di parti tra il presente ed il precedente processo (al quale il non ha Pt_1
partecipato) e stante altresì la diversità di petitum tra i due giudizi.
2.2.1. Tanto detto, indubbia la storicità del sinistro (si vedano le dichiarazioni dei testi e il referto del P.S.), deve formularsi un giudizio di corresponsabilità dei soggetti coinvolti nello stesso, avendo entrambi concorso alla produzione del fatto lesivo.
Occorre al riguardo premettere che nel caso di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 4 aprile 2019, n. 9353; Cass., sez. 3, sent. 5 dicembre 2011, n. 26004). In particolare, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si pagina 4 di 14 sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass., sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479; Cass., sez. 3, sent. 4 novembre
2014, n. 23431); conseguentemente, l'infrazione, ancorchè grave, non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. 3, sent. 15 gennaio 2003, n. 477).
Ebbene, le risultanze istruttorie consentono di ritenere che sia l'attore, sia il conducente del veicolo investitore abbiano tenuto una condotta imprudente ed in contrasto con le norme del codice della strada. Non possono, in particolare, ritenersi rispettate le regole di prudenza poste dall'art. 141 del codice della strada tenuto conto che, secondo quanto riferito dai testi, il era vicino al veicolo Y10 targato UD744570 con la portiera aperta al Pt_1 momento del passaggio dell'autocarro investitore il quale, tenuto conto della presenza dell'attore sulla carreggiata, avrebbe dovuto adottare le manovre necessarie ad evitare l'investimento. In questo senso depongono le dichiarazioni dei testi (credibili in quanto conformi, precise e compatibili con le lesioni riportate) Parte_2
(il quale, all'udienza del 15.02.2022, ha dichiarato che il “… era vicino la macchina e stava
[...] Pt_1
posando lo zaino;
con la mano sinistra manteneva lo sportello, mentre con la destra metteva lo zaino in macchina. È sopraggiunto un furgone Fiat bianco che con il cassone ha urtato lo sportello prendendo anche la mano e la faccia di ”), ( era andato a posare lo zaino nella sua macchina, Per_1 Parte_3 Pt_1 parcheggiata sul lato destro della strada in un punto dove non c'era divieto di sosta;
ho visto che mentre poggiava lo zaino aveva la portiera aperta che manteneva con la mano sinistra ed in quel momento è sopraggiunto un camion bianco che l'ha urtato sulla mano, sbattendo anche contro la portiera” -v. verbale dell'udienza del 15.02.2022), (“… ho visto il che in piedi sul lato strada ed era Testimone_1 Pt_1 piegato in avanti all'interno dell'auto e con una mano manteneva lo sportello anteriore sinistro. È passato un veicolo Iveco Daily che con la sua parte posteriore destra ha schiacciato la mano del che manteneva lo Pt_1 sportello” -v. verbale dell'udienza del 23.05.2023) e , teste di parte convenuta (“Mentre Testimone_2
passavamo lungo la strada ho visto un ragazzo che si trovava alla nostra destra vicino la sua auto in piedi vicino allo sportello che mi sembra fosse mezzo aperto” -v. verbale dell'udienza del 23.05.2023).
Alla luce della dinamica emersa all'esito dell'istruttoria deve quindi ritenersi che l'evento dannoso sia stato cagionato tanto dalla condotta del conducente dell'autocarro investitore (che non ha fatto il possibile per evitare l'impatto con la portiera dell'auto aperta), quanto dalla condotta dello stesso che (in violazione dell'art. Pt_1
157 del codice della strada -“È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”) ha tenuto la portiera aperta dal lato della carreggiata dedicato al transito veicolare ed ha invaso parte della corsia di marcia, così intralciando la regolare circolazione dei veicoli.
pagina 5 di 14 Le considerazioni che precedono inducono a ritenere sussistente una pari corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
2.3. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. 21 marzo
2022, n. 9006; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851), il danno non patrimoniale costituisce categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) del danno biologico (cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) e del danno morale (costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale). Ciò implica che entrambe le componenti debbano formare oggetto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice del merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice, in definitiva, sulla scorta dell'articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, deve accertare concretamente (e non solo in via astratta) l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale depositata il 14.01.2024, espletata sulla base dell'attività di valutazione e di osservazione del danneggiato, nonché dell'esame della documentazione medica ritualmente prodotta, di modo che le conclusioni della relazione del c.t.u. (esaustive, congruamente motivate e non specificamente criticate dalle parti), possono fondare le determinazioni di questo Tribunale. In particolare, secondo quanto si legge nella richiamata relazione, in seguito all'infortunio l'attore ha riportato l'“amputazione del pollice sinistro”, dalla quale sono esitati i seguenti postumi: “Perdita dell'opposizione che caratterizza il genere umano, la riduzione della forza di presa e la perdita di destrezza della mano sinistra. Va inoltre considerata la sintomatologia soggettiva riferita dal p., che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza dell'arto superiore sinistro” (pag. 5 dell'elaborato).
Confermata la compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate (p. 5 perizia), il consulente ha poi quantificato gli esiti permanenti del sinistro in misura pari al 19% ed ha determinato il periodo di invalidità temporanea totale per giorni 30, oltre ad una invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 30 ed una invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 30.
Alcuna somma può, invece, essere riconosciuta a titolo di danno morale attesa la mancata prova del medesimo danno (prova che non può essere offerta mediante la pur richiesta c.t.U. – la quale, in assenza di conferma delle pagina 6 di 14 allegazioni a riguardo svolte dalla parte, non potrebbe che risultare esplorativa) il cui riconoscimento, come osservato, richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova da parte dell'attore (di recente, si veda Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n. 7892, secondo la quale “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella”).
Il risarcimento del danno biologico subito da , in applicazione dei criteri fissati dalle tabelle Parte_1
elaborate dal Tribunale di Milano attualmente in vigore, utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, va quindi quantificato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
euro 61.003,00 per danno biologico risarcibile con percentuale di invalidità al 19%;
euro 3.450,00 per il periodo di ITT per gg. 30;
euro 1.725,00 per il periodo di ITP al valore medio del 50% per gg. 30;
euro 862,50 per il periodo di ITP al valore medio del 25% per gg. 30.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 20218,
n. 7513; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass., sez.
3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto da pagina 7 di 14 Cass., S. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
L'attore, nel prospettare che il proprio lavoro è divenuto, in conseguenza della lesione, maggiormente usurante e più doloroso, ha dedotto la ricorrenza della c. d. “cenestesi lavorativa”, ossia della “compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che costringe il soggetto leso a subire una maggiore usura nello svolgere la sua attività lavorativa” (Cass., sez. 3, sent. 26 giugno 2019, n. 17042) la quale consiste, appunto, “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in via omnicomprensiva come danno alla salute, potendo il giudice che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto » (Cass. Sez. 3, n. 17411 del 28/06/2019 e
Cass. Sez. 6 - 3, n. 12572 del 22/05/2018).
Nel caso di specie, in considerazione della limitata capacità lavorativa del danneggiato (riconosciuta dall' , CP_5
oltre che dal fiduciario dell'assicurazione in occasione della visita medico legale svolta in corso di causa e dal c.t.U. in sede di chiarimenti resi all'udienza del 25.10.2024) e dell'attività di manovale svolta, deve ritenersi sussistente la dedotta maggior usura e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa sì che il danno biologico come precedentemente quantificato va incrementato nella misura del 30%.
In definitiva, in ragione della personalizzazione, a titolo di danno biologico deve essere riconosciuta la complessiva somma di euro 85.341,40 (risultante dalla somma di euro 79.303,90 per danno biologico personalizzato e degli importi -sopra indicati- spettanti per invalidità temporanea) che, avuto riguardo al pari concorso di colpa, va ridotta ad euro 42.670,70.
2.4. Con riferimento ai danni patrimoniali occorre osservare quanto segue.
2.4.1. Come noto, un medesimo illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona può determinare tanto una incapacità lavorativa generica quanto una incapacità lavorativa specifica. Tali voci (ascrivibili al genus della lesione della capacità lavorativa) possono anche concorrere (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 12 settembre 2000, n.
12022), dovendo tuttavia tenersi presente che la capacità lavorativa generica definisce la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto (e la relativa riduzione è definita come “la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” -Cass., sez. lav., sent. 9 marzo 2001,
n. 3519) e che la capacità lavorativa specifica, invece, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito dallo stesso prodotto (tra le altre, Cass., sez. 3, sent.
15 gennaio 2001, n. 500; Cass., sez. 3, sent. 12 settembre 2000, n. 12022). Tale ultimo danno deve essere allegato pagina 8 di 14 e necessariamente provato nell'an e nel quantum (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 22 maggio 2014, n. 11361), essendo necessario che il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso danneggiato abbia subito una contrazione dei redditi dopo il fatto lesivo.
In presenza di postumi, il danno da lucro cessante correlato alla previsione di riduzione della capacità lavorativa è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il grado di invalidità determinato dai postumi permanenti e valutabili ai fini del danno biologico alla persona non si riflette, per sé solo, necessariamente, in una eguale riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e di guadagno con l'ulteriore conseguenza che essa non comporta automaticamente un danno patrimoniale derivante dalla perdita parziale di futuri guadagni (Cass., sez. 6-3, sent. 10 luglio 2015, n. 14517).
Ebbene, occorre rilevare che l'attore ha allegato e provato (cfr. buste paga prodotte sub doc. 16) di svolgere all'epoca del sinistro l'attività di manovale (precisamente di piastrellista), la cui retribuzione annua viene indicata in euro 19.096,12 nella documentazione prodotta in corso di causa (cfr attestazione del 25.01.2019 CP_5 CP_5
depositata in data 15.11.2019).
L'attore ha tuttavia omesso di allegare (e provare) la contrazione di reddito che avrebbe subito a causa della dedotta incapacità lavorativa. Lo stesso ha, a ben vedere, reso allegazioni (non supportate da alcun elemento) che risultano contrastanti già solo in ordine all'effettivo -successivo- svolgimento di attività lavorativa. Al capo 31 dell'atto di citazione ed alla pagina 4 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. si legge, infatti, che il lavorava ancora nel campo edile (senza peraltro che sia stata allegata -prima ancora che Pt_1
provata- l'entità della retribuzione percepita), mentre dalla prima pagina della relazione del c.t.U. e dagli scritti conclusionali depositati emerge uno stato di disoccupazione dell'attore (senza che tale circostanza sia stata tuttavia provata e senza che neppure sussista allegazione in ordine alla conseguenza di tale assunto stato di disoccupazione alle lesioni subite a fronte del sinistro).
Tali circostanze precludono l'adozione di statuizione di condanna per lesione della capacità lavorativa specifica.
Infatti, con riferimento a tale danno, la possibilità di avvalersi di presunzioni semplici deve essere limitata alla prova relativa all'an dell'esistenza del danno, risultando il danneggiato pur sempre onerato della prova della contrazione dei propri redditi “non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare”
(Cass., sez. 3, ord. 15 giugno 2018, n. 15737; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 22 maggio 2014, n. 11361), tale non essendo, di norma, il danno alla capacità lavorativa specifica subito da una vittima che continui a pagina 9 di 14 lavorare e produrre reddito, potendo la medesima vittima dimostrare agevolmente l'entità della riduzione del reddito (Cass, sez. 3, ord. 30 settembre 2019, n. 24209).
Nel caso di specie, la mancata produzione di documentazione dalla quale possa esser desunta una diminuzione reddituale e, prima ancora, la stessa incertezza in ordine allo svolgimento di attività lavorativa (senza peraltro che lo stato di disoccupazione -genericamente prospettato- sia riconducibile alle riportate lesioni), precludono, in parte qua, l'accoglimento della domanda.
2.4.2. Dal danno da incapacità lavorativa specifica va distinto il danno patrimoniale da perdita di chance (che, pure, il ha chiesto di vedersi liquidato) derivante dall'impossibilità per l'infortunato di attendere anche a Pt_1
lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (comunque confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali) ed idonei alla produzione di fonti di reddito;
danno che attiene alla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 15 settembre 2023, n.
26641).
Il danno patrimoniale futuro da perdita di chance lavorative postula la preesistenza nella sfera del danneggiato di un quid favorevole di conseguire un determinato bene su cui abbia inciso, sfavorevolmente, il comportamento illecito altrui (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 11 ottobre 2019, n. 28993). L'accoglimento della relativa domanda risarcitoria esige la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità (non di mera potenzialità) l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
pregiudizio a fronte del quale è dato ravvisare un danno risarcibile non già futuro, ma “certo ed attuale in proiezione futura” rappresentato dalla perdita di una favorevole occasione di prestare un altro e diverso lavoro confacente alle proprie attitudini e condizioni ed idoneo alla produzione di reddito (tra le altre, Cass., sez. 3, ord.
8 luglio 2020, n. 14246; Cass., sez. 3, sent. 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass., sez. 3, sent. 13 luglio 2011, n.
15385). Il danneggiato ha dunque l'onere di provare la concreta sussistenza dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita.
Ebbene, come già osservato, il ha dedotto di continuare a svolgere attività lavorativa nel campo edile e Pt_1
non ha allegato (e provato) quali attività lavorative rientranti nell'ambito delle proprie inclinazioni ed aspirazioni gli sarebbero state precluse (neppure avendo precisato le attitudini e capacità professionali acquisite). In mancanza di tali elementi non è possibile pervenire ad un giudizio di “inidoneità attitudinale o ambientale” del danneggiato rispetto ai lavori allo stesso consentiti dalla conservata capacità lavorativa generica.
Anche la domanda qui esaminata deve, quindi, essere rigettata.
2.5. È pacifico tra le parti (e documentalmente provato) che, a seguito del sinistro oggetto di causa, l'attore percepisce una rendita dall' ; trattamento per effetto del quale, al 25.01.2019, risultano erogati, CP_5
complessivamente, euro 124.694,24 (cfr. attestazione del 25.01.2019 del Dirigente sede di Napoli, CP_5 CP_5
pagina 10 di 14 depositata dalla in data 15.11.2019), comprensivi di euro 42.450,71 per indennizzo per danno Controparte_2
biologico, e di euro 45.375,84 a titolo di danno patrimoniale.
Pertanto, nel caso di specie l'attore ha diritto a vedersi corrisposto il solo danno c. d. “differenziale”, pari alla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l'indennizzo erogato dall' . CP_5
Occorre precisare al riguardo che il danno biologico indennizzato dall' è esclusivamente il danno alla CP_5
salute in senso stretto, con esclusione delle c. d. “componenti dinamiche” del danno biologico (le conseguenze pregiudizievoli - anche di tipo morale - che il danno ha sulla singola persona); pertanto, il danno spettante al lavoratore in sede civilistica come danno differenziale non si limita a quello riguardante il diverso apprezzamento oggettivo della lesione nei due sistemi di valutazione ( e responsabilità civile), ma si estende a tutto ciò CP_5
che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al
5%, il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico. Conseguentemente, il giudice di merito deve procedere al confronto del danno civilistico liquidato con l'indennizzo erogato dall' CP_5
secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione -pur unitaria- di danno non patrimoniale. Quindi dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico devono essere espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente CP_5
(Cass., sez. 3, sent. 23 giugno 2021, n.17967; Cass., sez. lav., sent. 2 aprile 2019, n. 9112).
Nella specie, dagli atti di causa, risulta che l'attore ha percepito dall' , a titolo di indennizzo per danno CP_5
biologico, la somma di euro 42.450,71. Di conseguenza, poiché il danno da invalidità permanente (danno biologico) risarcibile al danneggiato è, per quanto detto, pari ad euro 30.501,50 (somma al netto della personalizzazione e del concorso di colpa riconosciuto nella misura del 50%), quanto corrisposto dall' CP_5
copre per intero il danno in concreto risarcibile.
Occorre invece riconoscere all'attore il risarcimento sia del danno da invalidità temporanea pari ad euro 3.018,75
(50% di euro 6.037,50), che della componente soggettiva del danno biologico pari ad euro 9.150,45 (50% di euro18.300,90).
Il danno differenziale liquidabile ammonta pertanto ad euro 12.169,20.
Tale importo, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del cd. “lucro cessante” consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto allo stesso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent.
17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con pagina 11 di 14 l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (03.12.2009) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
2.6. deve essere altresì condannata al pagamento della somma di euro 108,00 (pari Controparte_2
al 50% di euro 216,00), oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal fatto (09.12.2009) al saldo, per spese mediche sostenute dall'attore, documentate e ritenute congrue dal c.t.u.
3. Quanto alla domanda di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile civile e del suo CP_5 assicuratore, occorre preliminarmente precisare che ha inteso esercitare sia l'azione generale di cui all'art. CP_5
1916 c.c., che quella speciale prevista dall'art. 142 cod. ass.
Benché siano diversi i presupposti delle due domande (la surrogazione ex art. 1916 c.c. esige l'avvenuto pagamento dell'indennità, la surrogazione dell'assicuratore sociale ex art. 142 cod. ass., invece, ne prescinde), si tratta di rimedi tra loro compatibili.
Ciò premesso, risulta incontroverso ed è documentalmente provato che alla data del 25.01.2019, l'Istituto assicuratore ha erogato al la complessiva somma di euro 124.694,24 (cfr. la già richiamata attestazione Pt_1
depositata il 15.11.2019). CP_5
Ebbene, presupposto della surrogazione è il pagamento ed essa deve avvenire nei limiti del solutum, atteso che il surrogante si surroga solo nel credito che ha indennizzato e nella misura in cui ha pagato. Ancora, il terzo responsabile è tenuto nei limiti del danno effettivamente causato alla vittima secondo le regole del diritto civile
(v., tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 18 ottobre 2019, n. 26647 secondo la quale “l'azione ex art. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv. incontra sempre due limiti oggettivi: l'assicuratore non può pretendere più di quello che ha pagato al beneficiario e non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia cagionato alla vittima secondo le regole del diritto civile”).
In ragione degli esposti principi, i convenuti in solido sono tenuti al pagamento nei confronti dell' della CP_5
somma di euro 30.501,50 riconosciuta in questa sede all'attore a titolo di danno biologico.
Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai richiamati principi enunciati da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma devalutata, sulla base degli indici Istat, al momento del fatto illecito (03.12.2009), rivalutata, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
pagina 12 di 14 Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
5. In assenza di apposita istanza di liquidazione da parte del consulente, le spese di c.t.U. sono riconosciute nella misura provvisoriamente stabilita nel provvedimento in data 19.09.2023 e sono poste, in via integrale ed in solido, a carico dei convenuti.
6. Per quanto concerne il regime delle spese stragiudiziali e processuali, tanto l'accertamento della colpa concorrente delle parti nella produzione del sinistro, quanto il rigetto di numerose voci di danno pur richieste consentono di ritenere integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca che, stante l'art. 92, co. 2, c.p.c., giustifica la compensazione parziale delle spese di lite tra la parte attrice e le parti convenute nella misura del 50%. Il residuo 50% (relativamente tanto all'attività giudiziale, quanto all'attività stragiudiziale -la liquidazione nella richiamata misura si giustifica anche in considerazione dell'attività effettivamente svolta- ed all'attivazione della negoziazione assistita) è invece liquidato come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al tribunale di valore sino ad euro 52.000,00, con attribuzione a favore della Parte_4
Le spese di lite tra la convenuta compagnia ed il terzo chiamato seguono la soccombenza della prima e CP_5
sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal d. m. 147/2022, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva in ragione della attività effettivamente svolta dalla chiamata in causa nel corso del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante Controparte_4
p. t.;
2) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t. ed in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante p. t., al pagamento, in solido, in favore di , della somma di Parte_1
euro 12.169,20 all'attualità, quale danno differenziale, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna altresì i convenuti al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della somma di euro 108,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 29.04.2017 al saldo;
4) in accoglimento della domanda di surroga proposta dall' , condanna CP_5 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t. ed in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante p. t., in solido, al pagamento, in favore di , in persona del legale CP_5
rappresentante p. t., della somma di euro 30.501,50, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
pagina 13 di 14 5) pone le spese di c.t.U., come liquidate con provvedimento in data 19.9.2023, in via definitiva, a carico di in persona del legale rappresentante p. t. ed Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., in solido;
Controparte_2
6) condanna in persona del legale rappresentante p. t. ed Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in solido, in Controparte_2
favore della distrattaria, in persona del legale Parte_4
rappresentante p. t., del 50% dei compensi per l'attività stragiudiziale e del 50% delle spese per l'attività giudiziale;
50% che si liquida in euro 330,00 per esborsi e, per compensi, complessivamente, nella somma di euro 5.281,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
7) compensa nella restante misura del 50% le spese di lite tra l'attore ed i convenuti;
8) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_2
favore di , in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida CP_5
in euro 2.905,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23129/2016 R.G. avente ad oggetto: lesione personale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Giglio Parte_1 C.F._1
( ) e dalla AF La TA (C.F. e P.IVA , C.F._2 Controparte_1 P.IVA_1
presso la sede della quale, in Pomigliano d'Arco (NA), via Felice Terracciano n. 165, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E in persona del procuratore , rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3
dall'avv. Umberto Annunziata ), elettivamente domiciliata in Napoli, via M. da C.F._3
Caravaggio n. 45, presso lo studio dell'avv. Marcello Esposito
CONVENUTA
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
( ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Del Sarto ( ), presso lo C.F._4
studio della quale, in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro, è elettivamente domiciliato
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23.12.2024. ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 23.12.2024. Controparte_2
pagina 1 di 14 non ha depositato note per la trattazione scritta in funzione dell'udienza per la precisazione delle CP_5
conclusioni e deve intendersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto di condannare (già al Parte_1 Controparte_2 Controparte_6
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente occorsogli in data 03.12.2009. L'attore ha, in particolare, dedotto che alle ore 17:30 circa di tale giorno, mentre si trovava fermo al di fuori del veicolo Y10 targato
UD744570 (di proprietà di ) “con la mano appoggiata allo sportello sinistro aperto, in procinto Controparte_7 di riporre il proprio zainetto all'interno dell'abitacolo”, veniva investito dall'autocarro Fiat Iveco Daily targato
AB798PJ, di proprietà della ed assicurato con la Controparte_4 Controparte_6
(ora , il quale “schiacciava la mano dell'istante tra la portiera ed il cassone del camion”.
[...] Controparte_2
Il ha dedotto di aver subito, in conseguenza del sinistro, un “Trauma da schiacciamento mano sinistra Pt_1 con amputazione del I dito” (secondo quanto risultante dal referto redatto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ove, nell'immediatezza dei fatti, è stato trasportato), nonché (alla luce di quanto valutato da proprio consulente) una invalidità temporanea totale di 30 giorni, temporanea parziale al 50% di 60 giorni, oltre ad un danno biologico permanente del 20% (da riconoscersi a titolo di danno differenziale, in considerazione della rendita mensile percepita dall' in conseguenza dell'infortunio in CP_5
itinere subito), oltre ulteriori danni non patrimoniali (danno estetico da riconoscersi anche ai fini della personalizzazione del danno) e patrimoniali (per perdita di chance e di guadagno, nonché per spese mediche sostenute). Tanto premesso, il , deducendo la responsabilità esclusiva della convenuta ha Pt_1 CP_4
chiesto la condanna della (già al risarcimento di tutti i Controparte_2 Controparte_6
danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre spese legali relative alla fase stragiudiziale e giudiziale.
eccepite preliminarmente l'improponibilità della domanda (per l'irrituale invio Controparte_2
della diffida stragiudiziale, nonché per il mancato espletamento della visita medico-legale presso fiduciario della compagnia), la prescrizione del diritto al risarcimento (atteso che tra la data del sinistro e quella -13.4.2016- dell'unico atto di costituzione in mora sono decorsi più di cinque anni), nonchè la mancata prova della legittimazione delle parti, ha chiesto il rigetto della domanda (dovendo, tra l'altro, almeno in parte imputarsi la causazione dell'incidente alla condotta dello stesso attore -come accertato, in relazione al medesimo sinistro, dal
Giudice di Pace di Marigliano con sentenza passata in giudicato) ed ha chiesto (in tal senso essendo stata autorizzata) di chiamare in giudizio l' , ente che ha già provveduto all'erogazione di somme per CP_5
l'infortunio in itinere occorso all'attore.
pagina 2 di 14 L' si è costituito in giudizio al fine di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili civili, CP_5 nonché azione diretta nei confronti dell'Assicurazione (art. 142 codice delle assicurazioni), chiedendo il pagamento della somma di euro 106.227,28 corrisposta al danneggiato.
sebbene ritualmente citata in giudizio, non si è costituita e deve, pertanto, essere dichiarata CP_4
contumace.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti, il giudizio
è stato interrotto a seguito del decesso del difensore dell'attore, avv. AF La TA, e successivamente riassunto dalla medesima parte attrice. Espletata l'istruttoria orale e la c.t.u. medico legale, all'udienza del
02.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo al fine di convocare a chiarimenti il consulente;
resi i richiesti chiarimenti all'udienza del 25.10.2024, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con provvedimento del 30.12.2024 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
2.1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla parte convenuta.
2.1.1. L'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall'assicurazione è infondata, avendo l'attore formulato richiesta di risarcimento nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 (si vedano, in particolare, la raccomandata a.r. del 13.01.2010 - con allegati modello CID e referto di pronto soccorso - e le ulteriori richieste -inoltrate anche a mezzo pec- inviate alla medesima compagnia assicuratrice del veicolo investitore -docc.
3-10 di cui al foliario-, nonchè, da ultimo, l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a mezzo raccomandata a/r del 18.03.2016 - doc. 2 di parte attrice).
2.1.2. Con riferimento alla prospettata, mancata sottoposizione del a visita medico-legale, deve Pt_1 precisarsi che l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148, d. lgs. n. 209/2005 presuppone un comportamento del danneggiato che renda del tutto impossibile per l'assicuratore la stima del danno e, quindi, la formulazione della propria offerta (rendendosi, pertanto, il giudizio ineludibile); un comportamento del danneggiato, in definitiva, rilevante e contrario alla buona fede (non a caso, anche di recente, la Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. “è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta” -Cass., sez. 3, sent. 9 novembre 2022, n. 32919).
Quanto al caso concreto, la mancata sottoposizione a visita medica del danneggiato non ha precluso la formulazione di un'offerta da parte della compagnia assicuratrice non potendo non valorizzarsi la documentazione trasmessa alla medesima compagnia dall'attore, le ripetute missive inviate sin dal 2010 (cui, solo in data 14.9.2012, ha fatto seguito l'invito a visita medica), l'assenza di richieste integrative da parte pagina 3 di 14 dell'assicurazione a fronte della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore e dell'invito alla negoziazione assistita da quest'ultimo formulato.
In definitiva, la mancata formulazione di un'offerta non può ritenersi conseguenza della lacunosità degli elementi di stima forniti dal danneggiato (e la circostanza è confermata dal fatto che l'odierna convenuta non ha formulato alcuna offerta anche dopo la visita dell'attore presso fiduciario della compagnia avvenuta -sia pur in pendenza di giudizio- in data 13.05.2019 -cfr. relazione di parte depositata telematicamente il 18.11.2019).
2.1.3. Quanto alla legittimazione delle parti, la proprietà, al momento del sinistro, del veicolo FIAT Iveco targato
AB798PJ in capo alla convenuta contumace risulta provata dal certificato PRA prodotto dall'attore all'atto della costituzione in giudizio (doc. 20), mentre la sussistenza del contratto di assicurazione di tale veicolo con risulta confermata dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta (doc. 7 di Controparte_2
parte convenuta).
2.1.4. Anche l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata essendo in proposito sufficiente osservare come, a fronte del sinistro (verificatosi il 3.12.2009) e della notificazione dell'atto di citazione in data 19.7.2016, richieste di risarcimento (idonee ad interrompere la prescrizione) siano state formulate in data 13.1.2010, 01.10.2010,
29.04.2011, 27.03.2012, 12.09.2012, 22.03.2014, 28.07.2014 e 31.05.2016 (docc.
3-10 di parte attrice) ed in data
21.3.2016 sia stato ricevuto l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita (doc. 2).
2.2. Con riferimento all'accertamento dei fatti oggetto di causa occorre osservare quanto segue.
2.2.1. Preliminarmente va esclusa l'efficacia riflessa del giudicato esterno invocata dalla convenuta con riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Marigliano n. 640/2015 (confermata in appello dalla sentenza -non gravata- del Tribunale di Nola n. 607/2016) emessa a conclusione del giudizio (relativo al medesimo stesso sinistro) radicato da (proprietaria del veicolo Y10 targato UD744570) nei confronti dei medesimi odierni Controparte_7 convenuti, non sussistendo l'identità di parti tra il presente ed il precedente processo (al quale il non ha Pt_1
partecipato) e stante altresì la diversità di petitum tra i due giudizi.
2.2.1. Tanto detto, indubbia la storicità del sinistro (si vedano le dichiarazioni dei testi e il referto del P.S.), deve formularsi un giudizio di corresponsabilità dei soggetti coinvolti nello stesso, avendo entrambi concorso alla produzione del fatto lesivo.
Occorre al riguardo premettere che nel caso di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, co. 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 4 aprile 2019, n. 9353; Cass., sez. 3, sent. 5 dicembre 2011, n. 26004). In particolare, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si pagina 4 di 14 sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass., sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479; Cass., sez. 3, sent. 4 novembre
2014, n. 23431); conseguentemente, l'infrazione, ancorchè grave, non dispensa il giudice dal verificare pure il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass., sez. 3, sent. 15 gennaio 2003, n. 477).
Ebbene, le risultanze istruttorie consentono di ritenere che sia l'attore, sia il conducente del veicolo investitore abbiano tenuto una condotta imprudente ed in contrasto con le norme del codice della strada. Non possono, in particolare, ritenersi rispettate le regole di prudenza poste dall'art. 141 del codice della strada tenuto conto che, secondo quanto riferito dai testi, il era vicino al veicolo Y10 targato UD744570 con la portiera aperta al Pt_1 momento del passaggio dell'autocarro investitore il quale, tenuto conto della presenza dell'attore sulla carreggiata, avrebbe dovuto adottare le manovre necessarie ad evitare l'investimento. In questo senso depongono le dichiarazioni dei testi (credibili in quanto conformi, precise e compatibili con le lesioni riportate) Parte_2
(il quale, all'udienza del 15.02.2022, ha dichiarato che il “… era vicino la macchina e stava
[...] Pt_1
posando lo zaino;
con la mano sinistra manteneva lo sportello, mentre con la destra metteva lo zaino in macchina. È sopraggiunto un furgone Fiat bianco che con il cassone ha urtato lo sportello prendendo anche la mano e la faccia di ”), ( era andato a posare lo zaino nella sua macchina, Per_1 Parte_3 Pt_1 parcheggiata sul lato destro della strada in un punto dove non c'era divieto di sosta;
ho visto che mentre poggiava lo zaino aveva la portiera aperta che manteneva con la mano sinistra ed in quel momento è sopraggiunto un camion bianco che l'ha urtato sulla mano, sbattendo anche contro la portiera” -v. verbale dell'udienza del 15.02.2022), (“… ho visto il che in piedi sul lato strada ed era Testimone_1 Pt_1 piegato in avanti all'interno dell'auto e con una mano manteneva lo sportello anteriore sinistro. È passato un veicolo Iveco Daily che con la sua parte posteriore destra ha schiacciato la mano del che manteneva lo Pt_1 sportello” -v. verbale dell'udienza del 23.05.2023) e , teste di parte convenuta (“Mentre Testimone_2
passavamo lungo la strada ho visto un ragazzo che si trovava alla nostra destra vicino la sua auto in piedi vicino allo sportello che mi sembra fosse mezzo aperto” -v. verbale dell'udienza del 23.05.2023).
Alla luce della dinamica emersa all'esito dell'istruttoria deve quindi ritenersi che l'evento dannoso sia stato cagionato tanto dalla condotta del conducente dell'autocarro investitore (che non ha fatto il possibile per evitare l'impatto con la portiera dell'auto aperta), quanto dalla condotta dello stesso che (in violazione dell'art. Pt_1
157 del codice della strada -“È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”) ha tenuto la portiera aperta dal lato della carreggiata dedicato al transito veicolare ed ha invaso parte della corsia di marcia, così intralciando la regolare circolazione dei veicoli.
pagina 5 di 14 Le considerazioni che precedono inducono a ritenere sussistente una pari corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro.
2.3. Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale occorre osservare quanto segue.
2.3.1. Secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, ord. 21 marzo
2022, n. 9006; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, sent. 9 giugno 2015, n. 11851), il danno non patrimoniale costituisce categoria giuridicamente unitaria che comprende le due voci (fenomenologicamente distinte) del danno biologico (cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato) e del danno morale (costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico-legale). Ciò implica che entrambe le componenti debbano formare oggetto di specifica e distinta domanda, nonché di adeguata allegazione e di sufficiente prova, sicché il giudice del merito, per determinare il corrispondente risarcimento, deve tener conto di tutte le conseguenze che abbiano peggiorato la precedente situazione del danneggiato e che siano derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, senza però incorrere in inammissibili duplicazioni, che potrebbero discendere dall'attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. Il giudice, in definitiva, sulla scorta dell'articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, deve accertare concretamente (e non solo in via astratta) l'entità specifica del danno, avvalendosi a tal fine di tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Nel caso di specie, il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti, nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale depositata il 14.01.2024, espletata sulla base dell'attività di valutazione e di osservazione del danneggiato, nonché dell'esame della documentazione medica ritualmente prodotta, di modo che le conclusioni della relazione del c.t.u. (esaustive, congruamente motivate e non specificamente criticate dalle parti), possono fondare le determinazioni di questo Tribunale. In particolare, secondo quanto si legge nella richiamata relazione, in seguito all'infortunio l'attore ha riportato l'“amputazione del pollice sinistro”, dalla quale sono esitati i seguenti postumi: “Perdita dell'opposizione che caratterizza il genere umano, la riduzione della forza di presa e la perdita di destrezza della mano sinistra. Va inoltre considerata la sintomatologia soggettiva riferita dal p., che accusa un dolore metereopatico, facile stancabilità accompagnata da sensazione di pesantezza dell'arto superiore sinistro” (pag. 5 dell'elaborato).
Confermata la compatibilità tra l'evento e le lesioni riportate (p. 5 perizia), il consulente ha poi quantificato gli esiti permanenti del sinistro in misura pari al 19% ed ha determinato il periodo di invalidità temporanea totale per giorni 30, oltre ad una invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 30 ed una invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 30.
Alcuna somma può, invece, essere riconosciuta a titolo di danno morale attesa la mancata prova del medesimo danno (prova che non può essere offerta mediante la pur richiesta c.t.U. – la quale, in assenza di conferma delle pagina 6 di 14 allegazioni a riguardo svolte dalla parte, non potrebbe che risultare esplorativa) il cui riconoscimento, come osservato, richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova da parte dell'attore (di recente, si veda Cass., sez. 3, ord. 22 marzo 2024, n. 7892, secondo la quale “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella”).
Il risarcimento del danno biologico subito da , in applicazione dei criteri fissati dalle tabelle Parte_1
elaborate dal Tribunale di Milano attualmente in vigore, utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, va quindi quantificato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
euro 61.003,00 per danno biologico risarcibile con percentuale di invalidità al 19%;
euro 3.450,00 per il periodo di ITT per gg. 30;
euro 1.725,00 per il periodo di ITP al valore medio del 50% per gg. 30;
euro 862,50 per il periodo di ITP al valore medio del 25% per gg. 30.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 7 novembre 2014, n. 23778; Cass., sez. 3, ord. 27 marzo 20218,
n. 7513; Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2018, n. 23469; Cass., sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27482; Cass., sez.
3, sent. 11 novembre 2019, n. 28988). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto da pagina 7 di 14 Cass., S. U., sent. 11 novembre 2008, n. 26972), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass., sez. 3, sent. 18 novembre 2014, n. 24471).
L'attore, nel prospettare che il proprio lavoro è divenuto, in conseguenza della lesione, maggiormente usurante e più doloroso, ha dedotto la ricorrenza della c. d. “cenestesi lavorativa”, ossia della “compromissione biologica dell'essenza dell'individuo che costringe il soggetto leso a subire una maggiore usura nello svolgere la sua attività lavorativa” (Cass., sez. 3, sent. 26 giugno 2019, n. 17042) la quale consiste, appunto, “nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, che si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in via omnicomprensiva come danno alla salute, potendo il giudice che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto » (Cass. Sez. 3, n. 17411 del 28/06/2019 e
Cass. Sez. 6 - 3, n. 12572 del 22/05/2018).
Nel caso di specie, in considerazione della limitata capacità lavorativa del danneggiato (riconosciuta dall' , CP_5
oltre che dal fiduciario dell'assicurazione in occasione della visita medico legale svolta in corso di causa e dal c.t.U. in sede di chiarimenti resi all'udienza del 25.10.2024) e dell'attività di manovale svolta, deve ritenersi sussistente la dedotta maggior usura e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa sì che il danno biologico come precedentemente quantificato va incrementato nella misura del 30%.
In definitiva, in ragione della personalizzazione, a titolo di danno biologico deve essere riconosciuta la complessiva somma di euro 85.341,40 (risultante dalla somma di euro 79.303,90 per danno biologico personalizzato e degli importi -sopra indicati- spettanti per invalidità temporanea) che, avuto riguardo al pari concorso di colpa, va ridotta ad euro 42.670,70.
2.4. Con riferimento ai danni patrimoniali occorre osservare quanto segue.
2.4.1. Come noto, un medesimo illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona può determinare tanto una incapacità lavorativa generica quanto una incapacità lavorativa specifica. Tali voci (ascrivibili al genus della lesione della capacità lavorativa) possono anche concorrere (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 12 settembre 2000, n.
12022), dovendo tuttavia tenersi presente che la capacità lavorativa generica definisce la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto (e la relativa riduzione è definita come “la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” -Cass., sez. lav., sent. 9 marzo 2001,
n. 3519) e che la capacità lavorativa specifica, invece, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito dallo stesso prodotto (tra le altre, Cass., sez. 3, sent.
15 gennaio 2001, n. 500; Cass., sez. 3, sent. 12 settembre 2000, n. 12022). Tale ultimo danno deve essere allegato pagina 8 di 14 e necessariamente provato nell'an e nel quantum (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 22 maggio 2014, n. 11361), essendo necessario che il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso danneggiato abbia subito una contrazione dei redditi dopo il fatto lesivo.
In presenza di postumi, il danno da lucro cessante correlato alla previsione di riduzione della capacità lavorativa è configurabile in quanto sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il grado di invalidità determinato dai postumi permanenti e valutabili ai fini del danno biologico alla persona non si riflette, per sé solo, necessariamente, in una eguale riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e di guadagno con l'ulteriore conseguenza che essa non comporta automaticamente un danno patrimoniale derivante dalla perdita parziale di futuri guadagni (Cass., sez. 6-3, sent. 10 luglio 2015, n. 14517).
Ebbene, occorre rilevare che l'attore ha allegato e provato (cfr. buste paga prodotte sub doc. 16) di svolgere all'epoca del sinistro l'attività di manovale (precisamente di piastrellista), la cui retribuzione annua viene indicata in euro 19.096,12 nella documentazione prodotta in corso di causa (cfr attestazione del 25.01.2019 CP_5 CP_5
depositata in data 15.11.2019).
L'attore ha tuttavia omesso di allegare (e provare) la contrazione di reddito che avrebbe subito a causa della dedotta incapacità lavorativa. Lo stesso ha, a ben vedere, reso allegazioni (non supportate da alcun elemento) che risultano contrastanti già solo in ordine all'effettivo -successivo- svolgimento di attività lavorativa. Al capo 31 dell'atto di citazione ed alla pagina 4 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. si legge, infatti, che il lavorava ancora nel campo edile (senza peraltro che sia stata allegata -prima ancora che Pt_1
provata- l'entità della retribuzione percepita), mentre dalla prima pagina della relazione del c.t.U. e dagli scritti conclusionali depositati emerge uno stato di disoccupazione dell'attore (senza che tale circostanza sia stata tuttavia provata e senza che neppure sussista allegazione in ordine alla conseguenza di tale assunto stato di disoccupazione alle lesioni subite a fronte del sinistro).
Tali circostanze precludono l'adozione di statuizione di condanna per lesione della capacità lavorativa specifica.
Infatti, con riferimento a tale danno, la possibilità di avvalersi di presunzioni semplici deve essere limitata alla prova relativa all'an dell'esistenza del danno, risultando il danneggiato pur sempre onerato della prova della contrazione dei propri redditi “non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare”
(Cass., sez. 3, ord. 15 giugno 2018, n. 15737; conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 22 maggio 2014, n. 11361), tale non essendo, di norma, il danno alla capacità lavorativa specifica subito da una vittima che continui a pagina 9 di 14 lavorare e produrre reddito, potendo la medesima vittima dimostrare agevolmente l'entità della riduzione del reddito (Cass, sez. 3, ord. 30 settembre 2019, n. 24209).
Nel caso di specie, la mancata produzione di documentazione dalla quale possa esser desunta una diminuzione reddituale e, prima ancora, la stessa incertezza in ordine allo svolgimento di attività lavorativa (senza peraltro che lo stato di disoccupazione -genericamente prospettato- sia riconducibile alle riportate lesioni), precludono, in parte qua, l'accoglimento della domanda.
2.4.2. Dal danno da incapacità lavorativa specifica va distinto il danno patrimoniale da perdita di chance (che, pure, il ha chiesto di vedersi liquidato) derivante dall'impossibilità per l'infortunato di attendere anche a Pt_1
lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (comunque confacenti alle proprie attitudini e condizioni personali ed ambientali) ed idonei alla produzione di fonti di reddito;
danno che attiene alla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 15 settembre 2023, n.
26641).
Il danno patrimoniale futuro da perdita di chance lavorative postula la preesistenza nella sfera del danneggiato di un quid favorevole di conseguire un determinato bene su cui abbia inciso, sfavorevolmente, il comportamento illecito altrui (tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 11 ottobre 2019, n. 28993). L'accoglimento della relativa domanda risarcitoria esige la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità (non di mera potenzialità) l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
pregiudizio a fronte del quale è dato ravvisare un danno risarcibile non già futuro, ma “certo ed attuale in proiezione futura” rappresentato dalla perdita di una favorevole occasione di prestare un altro e diverso lavoro confacente alle proprie attitudini e condizioni ed idoneo alla produzione di reddito (tra le altre, Cass., sez. 3, ord.
8 luglio 2020, n. 14246; Cass., sez. 3, sent. 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass., sez. 3, sent. 13 luglio 2011, n.
15385). Il danneggiato ha dunque l'onere di provare la concreta sussistenza dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita.
Ebbene, come già osservato, il ha dedotto di continuare a svolgere attività lavorativa nel campo edile e Pt_1
non ha allegato (e provato) quali attività lavorative rientranti nell'ambito delle proprie inclinazioni ed aspirazioni gli sarebbero state precluse (neppure avendo precisato le attitudini e capacità professionali acquisite). In mancanza di tali elementi non è possibile pervenire ad un giudizio di “inidoneità attitudinale o ambientale” del danneggiato rispetto ai lavori allo stesso consentiti dalla conservata capacità lavorativa generica.
Anche la domanda qui esaminata deve, quindi, essere rigettata.
2.5. È pacifico tra le parti (e documentalmente provato) che, a seguito del sinistro oggetto di causa, l'attore percepisce una rendita dall' ; trattamento per effetto del quale, al 25.01.2019, risultano erogati, CP_5
complessivamente, euro 124.694,24 (cfr. attestazione del 25.01.2019 del Dirigente sede di Napoli, CP_5 CP_5
pagina 10 di 14 depositata dalla in data 15.11.2019), comprensivi di euro 42.450,71 per indennizzo per danno Controparte_2
biologico, e di euro 45.375,84 a titolo di danno patrimoniale.
Pertanto, nel caso di specie l'attore ha diritto a vedersi corrisposto il solo danno c. d. “differenziale”, pari alla differenza tra il risarcimento astrattamente spettante sulla base dei principi civilistici e l'indennizzo erogato dall' . CP_5
Occorre precisare al riguardo che il danno biologico indennizzato dall' è esclusivamente il danno alla CP_5
salute in senso stretto, con esclusione delle c. d. “componenti dinamiche” del danno biologico (le conseguenze pregiudizievoli - anche di tipo morale - che il danno ha sulla singola persona); pertanto, il danno spettante al lavoratore in sede civilistica come danno differenziale non si limita a quello riguardante il diverso apprezzamento oggettivo della lesione nei due sistemi di valutazione ( e responsabilità civile), ma si estende a tutto ciò CP_5
che non è compreso nella copertura assicurativa, e cioè il danno biologico temporaneo, il danno biologico fino al
5%, il danno morale e tutta la componente strettamente soggettiva del danno biologico. Conseguentemente, il giudice di merito deve procedere al confronto del danno civilistico liquidato con l'indennizzo erogato dall' CP_5
secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione -pur unitaria- di danno non patrimoniale. Quindi dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico devono essere espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente CP_5
(Cass., sez. 3, sent. 23 giugno 2021, n.17967; Cass., sez. lav., sent. 2 aprile 2019, n. 9112).
Nella specie, dagli atti di causa, risulta che l'attore ha percepito dall' , a titolo di indennizzo per danno CP_5
biologico, la somma di euro 42.450,71. Di conseguenza, poiché il danno da invalidità permanente (danno biologico) risarcibile al danneggiato è, per quanto detto, pari ad euro 30.501,50 (somma al netto della personalizzazione e del concorso di colpa riconosciuto nella misura del 50%), quanto corrisposto dall' CP_5
copre per intero il danno in concreto risarcibile.
Occorre invece riconoscere all'attore il risarcimento sia del danno da invalidità temporanea pari ad euro 3.018,75
(50% di euro 6.037,50), che della componente soggettiva del danno biologico pari ad euro 9.150,45 (50% di euro18.300,90).
Il danno differenziale liquidabile ammonta pertanto ad euro 12.169,20.
Tale importo, costituendo debito di valore, va poi maggiorato del cd. “lucro cessante” consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto allo stesso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua del principio affermato da Cass., S. U., sent.
17 febbraio 1995, n. 1712, mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, con pagina 11 di 14 l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat. Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (03.12.2009) ed una successiva rivalutazione, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
2.6. deve essere altresì condannata al pagamento della somma di euro 108,00 (pari Controparte_2
al 50% di euro 216,00), oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal fatto (09.12.2009) al saldo, per spese mediche sostenute dall'attore, documentate e ritenute congrue dal c.t.u.
3. Quanto alla domanda di surrogazione proposta dall' nei confronti del responsabile civile e del suo CP_5 assicuratore, occorre preliminarmente precisare che ha inteso esercitare sia l'azione generale di cui all'art. CP_5
1916 c.c., che quella speciale prevista dall'art. 142 cod. ass.
Benché siano diversi i presupposti delle due domande (la surrogazione ex art. 1916 c.c. esige l'avvenuto pagamento dell'indennità, la surrogazione dell'assicuratore sociale ex art. 142 cod. ass., invece, ne prescinde), si tratta di rimedi tra loro compatibili.
Ciò premesso, risulta incontroverso ed è documentalmente provato che alla data del 25.01.2019, l'Istituto assicuratore ha erogato al la complessiva somma di euro 124.694,24 (cfr. la già richiamata attestazione Pt_1
depositata il 15.11.2019). CP_5
Ebbene, presupposto della surrogazione è il pagamento ed essa deve avvenire nei limiti del solutum, atteso che il surrogante si surroga solo nel credito che ha indennizzato e nella misura in cui ha pagato. Ancora, il terzo responsabile è tenuto nei limiti del danno effettivamente causato alla vittima secondo le regole del diritto civile
(v., tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. 18 ottobre 2019, n. 26647 secondo la quale “l'azione ex art. 1916 c.c. e 142 cod. ass. priv. incontra sempre due limiti oggettivi: l'assicuratore non può pretendere più di quello che ha pagato al beneficiario e non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia cagionato alla vittima secondo le regole del diritto civile”).
In ragione degli esposti principi, i convenuti in solido sono tenuti al pagamento nei confronti dell' della CP_5
somma di euro 30.501,50 riconosciuta in questa sede all'attore a titolo di danno biologico.
Sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai richiamati principi enunciati da Cass., S. U., sent. 17 febbraio 1995, n. 1712, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma devalutata, sulla base degli indici Istat, al momento del fatto illecito (03.12.2009), rivalutata, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità; sulle somme così risultanti devono poi essere calcolati, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
pagina 12 di 14 Dalla presente pronuncia al saldo sono poi dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
5. In assenza di apposita istanza di liquidazione da parte del consulente, le spese di c.t.U. sono riconosciute nella misura provvisoriamente stabilita nel provvedimento in data 19.09.2023 e sono poste, in via integrale ed in solido, a carico dei convenuti.
6. Per quanto concerne il regime delle spese stragiudiziali e processuali, tanto l'accertamento della colpa concorrente delle parti nella produzione del sinistro, quanto il rigetto di numerose voci di danno pur richieste consentono di ritenere integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca che, stante l'art. 92, co. 2, c.p.c., giustifica la compensazione parziale delle spese di lite tra la parte attrice e le parti convenute nella misura del 50%. Il residuo 50% (relativamente tanto all'attività giudiziale, quanto all'attività stragiudiziale -la liquidazione nella richiamata misura si giustifica anche in considerazione dell'attività effettivamente svolta- ed all'attivazione della negoziazione assistita) è invece liquidato come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al tribunale di valore sino ad euro 52.000,00, con attribuzione a favore della Parte_4
Le spese di lite tra la convenuta compagnia ed il terzo chiamato seguono la soccombenza della prima e CP_5
sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà previsti dal d. m. 147/2022, limitatamente alle fasi di studio ed introduttiva in ragione della attività effettivamente svolta dalla chiamata in causa nel corso del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di in persona del legale rappresentante Controparte_4
p. t.;
2) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t. ed in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante p. t., al pagamento, in solido, in favore di , della somma di Parte_1
euro 12.169,20 all'attualità, quale danno differenziale, oltre interessi come in motivazione;
3) condanna altresì i convenuti al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della somma di euro 108,00, oltre interessi ex art. 1284, co. 1, c.c. dal 29.04.2017 al saldo;
4) in accoglimento della domanda di surroga proposta dall' , condanna CP_5 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t. ed in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante p. t., in solido, al pagamento, in favore di , in persona del legale CP_5
rappresentante p. t., della somma di euro 30.501,50, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
pagina 13 di 14 5) pone le spese di c.t.U., come liquidate con provvedimento in data 19.9.2023, in via definitiva, a carico di in persona del legale rappresentante p. t. ed Controparte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p. t., in solido;
Controparte_2
6) condanna in persona del legale rappresentante p. t. ed Controparte_4
in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in solido, in Controparte_2
favore della distrattaria, in persona del legale Parte_4
rappresentante p. t., del 50% dei compensi per l'attività stragiudiziale e del 50% delle spese per l'attività giudiziale;
50% che si liquida in euro 330,00 per esborsi e, per compensi, complessivamente, nella somma di euro 5.281,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
7) compensa nella restante misura del 50% le spese di lite tra l'attore ed i convenuti;
8) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in Controparte_2
favore di , in persona del legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida CP_5
in euro 2.905,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 6 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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