Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2349
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Sentenza 7 marzo 2025

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Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un attore contro una società assicuratrice e una società convenuta contumace, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente occorso il 3 dicembre 2009. L'attore, fermo al di fuori del proprio veicolo con la mano appoggiata allo sportello sinistro aperto, veniva investito da un autocarro di proprietà della convenuta, riportando un trauma da schiacciamento alla mano sinistra con amputazione del primo dito. L'attore ha dedotto una invalidità temporanea totale di 30 giorni, parziale al 50% per 60 giorni, un danno biologico permanente del 20%, oltre a danni non patrimoniali e patrimoniali per perdita di chance e spese mediche. La compagnia assicuratrice convenuta ha eccepito preliminarmente l'improponibilità della domanda per irrituale invio della diffida stragiudiziale e mancato espletamento della visita medico-legale, la prescrizione del diritto al risarcimento e la mancata prova della legittimazione delle parti, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa dell'attore, autorizzando la chiamata in giudizio dell'ente erogatore di somme per l'infortunio in itinere. Quest'ultimo si è costituito per esercitare azione di rivalsa e diretta nei confronti dei responsabili civili e dell'assicurazione.

Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia assicuratrice, ritenendo l'attore aver formulato la richiesta di risarcimento nel rispetto delle norme vigenti e che la mancata sottoposizione a visita medico-legale non avesse impedito all'assicuratore la stima del danno. Ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione, dato il susseguirsi di richieste di risarcimento idonee a interrompere il termine, e ha accertato la legittimazione delle parti. Esclusa l'efficacia riflessa del giudicato esterno invocato dalla convenuta, il Tribunale ha accertato la storicità del sinistro e ha formulato un giudizio di corresponsabilità dei soggetti coinvolti, attribuendo una pari concorso di colpa. L'attore è stato ritenuto responsabile per aver tenuto la portiera aperta sul lato della carreggiata, violando l'art. 157 del Codice della Strada, mentre il conducente dell'autocarro è stato ritenuto responsabile per non aver evitato l'impatto con la portiera aperta. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, è stato riconosciuto il danno biologico quantificato in euro 61.003,00 per invalidità permanente al 19%, oltre a periodi di invalidità temporanea, ma è stato negato il risarcimento per danno morale per mancata prova. È stata riconosciuta la personalizzazione del danno biologico nella misura del 30% per la maggior usura e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa, portando il danno biologico personalizzato a euro 79.303,90, che, ridotto del 50% per concorso di colpa, ammonta a euro 42.670,70. Sono stati rigettati i danni patrimoniali da incapacità lavorativa specifica e da perdita di chance per mancata prova della contrazione di reddito e incertezza sullo svolgimento dell'attività lavorativa. È stato liquidato un danno differenziale pari a euro 12.169,20, oltre interessi, e spese mediche per euro 108,00. In accoglimento della domanda di surroga dell'ente erogatore, i convenuti sono stati condannati al pagamento di euro 30.501,50, oltre rivalutazione e interessi. Le spese di CTU sono state poste a carico dei convenuti, mentre le spese di lite sono state compensate nella misura del 50% tra attore e convenuti, con condanna dei convenuti al pagamento del restante 50% in favore della parte attrice e condanna della convenuta assicuratrice al pagamento delle spese in favore del terzo chiamato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2349
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 2349
    Data del deposito : 7 marzo 2025

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