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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 21/01/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6292/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento degli avvisi di acccertamento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – Anni 2018/2023 – n. 112401564667, notificato in data 23 dicembre 2024, per un importo di € 2.457,68 riferito a all'immobile categoria C/6, distinto in catasto al Dati_Catastali_1
, sito in Indirizzo_1, pertinenza abitazione principale, e cioè dell' immobile di categoria A/3, distinto in catasto al Dati_Catastali_2 categoria catastale A/3, sito in Indirizzo_2. Chiede la ricorrente l'annullamento dell'atto eccependone la nullità e/o illegittimità per carenza di legittimazione perché è stato oggetto di tassazione e regolare pagamento della TA.RI da sempre, a riprova allega l'ultimo bollettino relativo all'anno 2024 inviato dall'AMA che riporta la superficie assoggettabile di mq
111 che ricomprende la consistenza totale dei due immobili (67+ 44 mq). Aggiunge che è errato la qualificazione del Box in immobile di tipologia commerciale soggetto a tariffa non domestica ed è indicata una metratura (39 mq) inferiore rispetto a quanto indicato nel calcolo della TARI. Ricorda che il BOX è stato acquistato con lo stesso atto con cui fu acquistato nel 2002 l'immobile di Indirizzo_2. Rappresenta di aver inviato richiesta di annullamento in autotutela al comune di Roma Capitale, però rimasta inevasa.
Si costituto il comune di Roma capitale chiedendo il rigetto del ricorso perché dagli atti allegati non si evince il pagamento della TA.RI dell'immobile accertato quale pertinenza dell'immobile di Indirizzo_2
.
All' odierna pubblica udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Infatti dalla documentazione allegata, in particolare dal bollettino di pagamento della TA.RI del 2024, Codice
Utenza n.0001035288 si rileva che la tassa è stata calcolata su mq 111 che è pari ai 67 mq dell'appartamento
+ mq 44 del box. Quindi la TA.RI è stata correttamente pagata per i periodi indicati secondo i bollettini inviati dal comune stesso e come rilavabile dall'estratto pagamenti AMA, da cui si ricava il pagamento anche per gli anni pregressi al 2024.
Di regola, secondo quanto riportato su internet, un immobile in Cat. A/3 (abitazione economica) con 5,5 vani, come quello in discussione, è una stima e le dimensioni in mq variano, ma in genere 5,5 vani si aggirano tra i 60 e gli 80 mq, considerando che ogni vano principale (camera, soggiorno) vale circa 10-15 mq, mentre accessori come bagni e corridoi valgono 1/3 di vano. Quindi è corretto quanto dichiarato da parte ricorrente che mq 111 corrispondono all'abitazione principale e al box come pertinenza dello stesso.
Per tali motivi il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Roma lì,
15/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6292/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564667 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento degli avvisi di acccertamento
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – Anni 2018/2023 – n. 112401564667, notificato in data 23 dicembre 2024, per un importo di € 2.457,68 riferito a all'immobile categoria C/6, distinto in catasto al Dati_Catastali_1
, sito in Indirizzo_1, pertinenza abitazione principale, e cioè dell' immobile di categoria A/3, distinto in catasto al Dati_Catastali_2 categoria catastale A/3, sito in Indirizzo_2. Chiede la ricorrente l'annullamento dell'atto eccependone la nullità e/o illegittimità per carenza di legittimazione perché è stato oggetto di tassazione e regolare pagamento della TA.RI da sempre, a riprova allega l'ultimo bollettino relativo all'anno 2024 inviato dall'AMA che riporta la superficie assoggettabile di mq
111 che ricomprende la consistenza totale dei due immobili (67+ 44 mq). Aggiunge che è errato la qualificazione del Box in immobile di tipologia commerciale soggetto a tariffa non domestica ed è indicata una metratura (39 mq) inferiore rispetto a quanto indicato nel calcolo della TARI. Ricorda che il BOX è stato acquistato con lo stesso atto con cui fu acquistato nel 2002 l'immobile di Indirizzo_2. Rappresenta di aver inviato richiesta di annullamento in autotutela al comune di Roma Capitale, però rimasta inevasa.
Si costituto il comune di Roma capitale chiedendo il rigetto del ricorso perché dagli atti allegati non si evince il pagamento della TA.RI dell'immobile accertato quale pertinenza dell'immobile di Indirizzo_2
.
All' odierna pubblica udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Infatti dalla documentazione allegata, in particolare dal bollettino di pagamento della TA.RI del 2024, Codice
Utenza n.0001035288 si rileva che la tassa è stata calcolata su mq 111 che è pari ai 67 mq dell'appartamento
+ mq 44 del box. Quindi la TA.RI è stata correttamente pagata per i periodi indicati secondo i bollettini inviati dal comune stesso e come rilavabile dall'estratto pagamenti AMA, da cui si ricava il pagamento anche per gli anni pregressi al 2024.
Di regola, secondo quanto riportato su internet, un immobile in Cat. A/3 (abitazione economica) con 5,5 vani, come quello in discussione, è una stima e le dimensioni in mq variano, ma in genere 5,5 vani si aggirano tra i 60 e gli 80 mq, considerando che ogni vano principale (camera, soggiorno) vale circa 10-15 mq, mentre accessori come bagni e corridoi valgono 1/3 di vano. Quindi è corretto quanto dichiarato da parte ricorrente che mq 111 corrispondono all'abitazione principale e al box come pertinenza dello stesso.
Per tali motivi il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Roma lì,
15/01/2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis