Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2139/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 10/08/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PROIETTI LAURA;
(ROMA (RM), 08/09/1978), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PROIETTI LAURA;
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2021, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
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2) I figli ed continueranno ad essere affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare ubicata in Roma, in Viale dei Salesiani n. 43, con ampio diritto di visita del padre, previo accordo con l'altro coniuge e nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi dei minori;
3) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle scelte scolastiche, morali e sociali, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione e i loro bisogni;
4) Entrambi i genitori continueranno ad impegnarsi per far crescere i figli in un clima sereno ed equilibrato, favorendo il loro iter di crescita personale;
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé ed quando vorrà, previo Per_1 Per_2
accordo con la madre, e tenendo conto del preminente interesse degli stessi e delle loro esigenze. In mancanza di accordo, i minori trascorreranno con il padre dei periodi di tempo determinati secondo il seguente calendario:
- 1° e 3° settimana del mese: dal lunedì pomeriggio all'uscita di scuola fino al martedì alle ore 21:00, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre. Dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 19:00 quando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre;
- 2° e 4° settimana del mese: dal mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola, fino al venerdì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola;
- Per ciò che concerne le vacanze estive, il padre potrà prendere i figli con sé, per un periodo di 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto, anche non consecutivi, previo accordo con la madre entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
- Per ciò che concerne le vacanze natalizie, ed trascorreranno il 24 Per_1 Per_2
dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio con la madre;
il padre li terrà con sé dalle ore
9:00 del 25 dicembre, alle ore 21:00 del 26 dicembre, con pernotto presso la casa paterna, e il 6 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 21:00, momento in cui il padre li riporterà a casa della madre, il tutto ad anni alterni;
2 - Per ciò che concerne le vacanze pasquali, i minori trascorreranno la Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, il tutto ad anni alterni;
- Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli in occasione del proprio compleanno e di quello dei nonni, e di trascorrere un eguale periodo di tempo con ed in occasione del compleanno dei bambini. Questo avverrà a Per_1 Per_2
prescindere dal giorno in cui i compleanni cadranno, con recupero del giorno perso nell'ipotesi in cui cadano in un giorno spettante all'altro genitore;
Qualora uno dei due genitori intendesse far trascorrere ai minori una vacanza fuori la città di residenza, è tenuto ad informare l'altro genitore, fornendo contemporaneamente un indirizzo e un recapito, di modo che quegli possa contattare i propri figli;
- Per le altre festività religiose e no, i piccoli ed li trascorreranno ad Per_1 Per_2
anni alterni con il padre e con la madre;
6) -Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per il CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno), rivalutato ogni anno secondo la variazione ISTAT. Il mantenimento dovrà essere versato nelle mani della moglie in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
7) Il signor contribuirà per il 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive e CP_1
ricreative dei figli, previamente concordate, secondo il noto protocollo di intesa del
Tribunale di Roma del 17.2.2014;
8) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche nei riguardi dei figli ed ” Per_1 Per_2
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 10/05/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche)
e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2139/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
10/05/2009 in Roma tra OMA (RM), Parte_1
10/08/1981) e OMA (RM), 08/09/1978) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00167, Parte 2, Serie A01, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
La Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
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