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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1687/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NO DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1687/2024 R.G.
TRA
e , rapp.ti e difesi come da mandato in atti dagli Avv.ti GIOFFREDA Parte_1 Parte_2
SS e;
Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
DE GIORGI ANNA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione in appello, e hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 5601/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 5.06.2023, pubblicata in data 4.09.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di contestazione nn.
RU12982, RU12981 e C70345 emessi dalla Polizia Locale del . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il , il quale ha concluso per il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 12.06.2025, il Tribunale ha invitato le parti ad affrontare la questione attinente alla tempestività dell'appello.
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile perché tardivo.
1 Preliminarmente, occorre una precisazione in ordine alla scelta del rito e, più nel dettaglio, alla forma dell'atto introduttivo.
Come noto, il giudizio di opposizione ad ordinanze ingiunzioni, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al c.d. rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di iscrizione a ruolo del fascicolo, a mezzo di deposito telematico (così Cass. civ. Sez. VI
- 2 Ord., 02/08/2017, n. 19298 e da ultimo Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 04/05/2018) 05-07-2018, n.
17666 con specifico riferimento ai giudizi in tema di verbali per infrazioni al codice della strada).
È altrettanto consolidato il principio per cui il giudizio di appello si introduceva con citazione sino all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 150 del 2011.
In proposito, il Giudice di legittimità, a Sez. Un., ha chiarito che “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
1 settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 c.p.c. e segg.” (Cass. Sez. Un., Sentenza n.
2907 del 10/02/2014).
La stessa decisione aveva peraltro affermato che “L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte” (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584).
Dovendo necessariamente valere lo stesso criterio per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, con citazione anziché con ricorso,
è dato pacifico quello per cui nel termine di impugnazione si debba eseguire la notificazione e anche l'iscrizione a ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di
2 appello (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21387 del 15/09/2017; conf., Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017, Rv. 645152).
Orbene, atteso che nel caso in esame la decisione impugnata è stata pubblicata in data 4.09.2023,
l'ultimo giorno utile per il deposito dei rispettivi atti introduttivi dell'appello era il 4.03.2024.
Sul punto, non colgono nel segno le argomentazioni addotte da parte appellante nelle note autorizzate e depositate in data 1.07.2025.
Parte appellante, nel dettaglio, ha dedotto che in data 11.09.2025 è stata comunicata la pubblicazione della minuta di sentenza, per tale intendendosi “la prima stesura di una sentenza, sottoscritta da uno o più giudici e consegnata alla cancelleria, che provvede alla redazione in forma originale della sentenza”. Aggiungendo poi che “la notifica della minuta di sentenza si riferisce all'atto con cui una copia della sentenza, nella sua forma non definitiva, viene comunicata alle parti coinvolte nel processo. Questa notifica non equivale alla notifica della sentenza definitiva, che fa decorrere i termini per l'impugnazione, ma serve a rendere le parti consapevoli dell'esistenza della decisione giudiziaria. Di talchè in occasione della ricezione del su detto biglietto di cancelleria si è approfondito ed i giorni successivi a quell'11 settembre 2023 ovvero in data 12 e/o 13 settembre
2023, si è appreso in cancelleria dell'esistenza anche della sentenza definitiva che seppur risulta essere pubblicata in data 4.09.2023 prima di allora non si era avuta alcuna comunicazione in merito”
(cfr. pp.
1-2 delle note autorizzate).
Siffatte argomentazioni non paiono persuasive. Sul tema, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato in maniera chiara come “Ai fini della decorrenza del termine per proporre appello ex art. 327 cod. proc. civ., la pubblicazione della sentenza, identificata dal momento dell'apposizione del numero identificativo da parte della cancelleria, è determinante, indipendentemente dal fatto che la sentenza sia stata depositata in formato telematico o cartaceo. La conoscibilità effettiva della sentenza non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 02/03/2025, n. 5503).
In altri termini, il fatto che la conoscenza effettiva del contenuto della decisione si sia concretizzato solo nei giorni 12-13 settembre, allorquando la parte si è recata in cancelleria, è elemento neutro e non dirimente ai fini dell'esatta individuazione del dies a quo del termine per impugnare, rilevando,
a tal fine, solo da data di pubblicazione della decisione, che nella specie è il 4.09.2023.
3 In altri termini, atteso che entro la data del 4.03.2024 doveva essere iscritto a ruolo l'atto di citazione, va ritenuto che l'appello non sia stato iscritto tempestivamente, stante la data di deposito del gravame (12.03.2024).
In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, tenuto conto che l'odierno giudizio di appello è stato introdotto oltre il termine di sei mesi, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio si è definito in rito, sulla scorta di una eccezione di tardività sollevata d'ufficio dal Tribunale.
Attesa la declaratoria di inammissibilità dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa NO DO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
5601/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 5.06.2023, pubblicata in data 4.09.2023, ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Compensa le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 9.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa NO DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa NO DO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 1687/2024 R.G.
TRA
e , rapp.ti e difesi come da mandato in atti dagli Avv.ti GIOFFREDA Parte_1 Parte_2
SS e;
Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
in persona del p.t., rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. Controparte_1 CP_2
DE GIORGI ANNA;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione in appello, e hanno proposto impugnazione Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 5601/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lecce il 5.06.2023, pubblicata in data 4.09.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso i verbali di contestazione nn.
RU12982, RU12981 e C70345 emessi dalla Polizia Locale del . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il , il quale ha concluso per il Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 12.06.2025, il Tribunale ha invitato le parti ad affrontare la questione attinente alla tempestività dell'appello.
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile perché tardivo.
1 Preliminarmente, occorre una precisazione in ordine alla scelta del rito e, più nel dettaglio, alla forma dell'atto introduttivo.
Come noto, il giudizio di opposizione ad ordinanze ingiunzioni, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al c.d. rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di iscrizione a ruolo del fascicolo, a mezzo di deposito telematico (così Cass. civ. Sez. VI
- 2 Ord., 02/08/2017, n. 19298 e da ultimo Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 04/05/2018) 05-07-2018, n.
17666 con specifico riferimento ai giudizi in tema di verbali per infrazioni al codice della strada).
È altrettanto consolidato il principio per cui il giudizio di appello si introduceva con citazione sino all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 150 del 2011.
In proposito, il Giudice di legittimità, a Sez. Un., ha chiarito che “Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.
1 settembre 2011, n. 150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 c.p.c. e segg.” (Cass. Sez. Un., Sentenza n.
2907 del 10/02/2014).
La stessa decisione aveva peraltro affermato che “L'appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte” (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2907 del 10/02/2014, Rv. 629584).
Dovendo necessariamente valere lo stesso criterio per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, con citazione anziché con ricorso,
è dato pacifico quello per cui nel termine di impugnazione si debba eseguire la notificazione e anche l'iscrizione a ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di
2 appello (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21387 del 15/09/2017; conf., Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017, Rv. 645152).
Orbene, atteso che nel caso in esame la decisione impugnata è stata pubblicata in data 4.09.2023,
l'ultimo giorno utile per il deposito dei rispettivi atti introduttivi dell'appello era il 4.03.2024.
Sul punto, non colgono nel segno le argomentazioni addotte da parte appellante nelle note autorizzate e depositate in data 1.07.2025.
Parte appellante, nel dettaglio, ha dedotto che in data 11.09.2025 è stata comunicata la pubblicazione della minuta di sentenza, per tale intendendosi “la prima stesura di una sentenza, sottoscritta da uno o più giudici e consegnata alla cancelleria, che provvede alla redazione in forma originale della sentenza”. Aggiungendo poi che “la notifica della minuta di sentenza si riferisce all'atto con cui una copia della sentenza, nella sua forma non definitiva, viene comunicata alle parti coinvolte nel processo. Questa notifica non equivale alla notifica della sentenza definitiva, che fa decorrere i termini per l'impugnazione, ma serve a rendere le parti consapevoli dell'esistenza della decisione giudiziaria. Di talchè in occasione della ricezione del su detto biglietto di cancelleria si è approfondito ed i giorni successivi a quell'11 settembre 2023 ovvero in data 12 e/o 13 settembre
2023, si è appreso in cancelleria dell'esistenza anche della sentenza definitiva che seppur risulta essere pubblicata in data 4.09.2023 prima di allora non si era avuta alcuna comunicazione in merito”
(cfr. pp.
1-2 delle note autorizzate).
Siffatte argomentazioni non paiono persuasive. Sul tema, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato in maniera chiara come “Ai fini della decorrenza del termine per proporre appello ex art. 327 cod. proc. civ., la pubblicazione della sentenza, identificata dal momento dell'apposizione del numero identificativo da parte della cancelleria, è determinante, indipendentemente dal fatto che la sentenza sia stata depositata in formato telematico o cartaceo. La conoscibilità effettiva della sentenza non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 02/03/2025, n. 5503).
In altri termini, il fatto che la conoscenza effettiva del contenuto della decisione si sia concretizzato solo nei giorni 12-13 settembre, allorquando la parte si è recata in cancelleria, è elemento neutro e non dirimente ai fini dell'esatta individuazione del dies a quo del termine per impugnare, rilevando,
a tal fine, solo da data di pubblicazione della decisione, che nella specie è il 4.09.2023.
3 In altri termini, atteso che entro la data del 4.03.2024 doveva essere iscritto a ruolo l'atto di citazione, va ritenuto che l'appello non sia stato iscritto tempestivamente, stante la data di deposito del gravame (12.03.2024).
In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, tenuto conto che l'odierno giudizio di appello è stato introdotto oltre il termine di sei mesi, lo stesso va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono compensate, tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio si è definito in rito, sulla scorta di una eccezione di tardività sollevata d'ufficio dal Tribunale.
Attesa la declaratoria di inammissibilità dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa NO DO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
5601/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 5.06.2023, pubblicata in data 4.09.2023, ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello;
b) Compensa le spese di lite;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Lecce, 9.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa NO DO
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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