Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
composto dai SIg.ri Magistrati
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1374/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, (C.F. ), nato ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
E
, (C.F. ), nata ad [...], il [...] Parte_2 C.F._2
Ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Faraci ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Alcamo (Tp), nella via Florio n. 31, giusta procura in atti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: come da ricorso e note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositati telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
divorzio ex artt. 473bis 49) e 51) c.p.c.
I coniugi hanno, a tal fine, rappresentato: - di aver contratto matrimonio concordatario in data
30.07.2016, in Alcamo (Tp), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Alcamo al n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2016; - che, dall'unione coniugale, è nato un figlio, , in data 25.09.2018; - che i coniugi hanno fissato la Per_1 residenza del proprio nucleo familiare in Alcamo, alla via Agate, n. 17 presso l'abitazione in loro comproprietà; - che il SI. svolge la professione di infermiere, mentre la SI.ra Parte_1
è una dipendente privata presso uno studio legale;
- che è venuta meno l'affectio Parte_2
coniugalis.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto, in primo luogo, di dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni: “1) SULL'AFFIDAMENTO ED IL DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE.
I coniugi concordano per l'affidamento condiviso del minore , con collocazione dello Per_1
stesso presso la madre nella casa coniugale sita in Alcamo alla via Agata, n. 17. Le parti concordano, stante la variabilità dei turn lavorativi del SI. , che quest'ultimo Parte_1
potrà esercitare il proprio diritto di visita – in linea di massima e compatibilmente anche con i propri turni di reperibilità lavorativa – nei pomeriggi nei quali lo stesso è libero dall'impiego lavorativo, dopo la scuola, ed anche nelle mattine (nelle quali non v'è scuola) qualora libero dall'impegno lavorativo. Inoltre, il SI. avrà diritto a tenere con Parte_1
sé, compreso il pernottamento, il minore anche due week end al mese (ed ovvero dal Per_1
sabato mattino sino alla domenica sera), alternati o comunque da concordarsi in base ai predetti impegni lavorativi dello stesso. Per quel che concerne le festività, religiose o laiche, vigerà il principio dell'alternanza, con ampia facoltà delle parti - di comune accordo - di organizzare la gestione del minore sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi. Durante il periodo estivo, anche in concomitanza con il periodo di ferie lavorative del SI. , quest'ultimo avrà diritto a tenere con sé il minore anche per Parte_1 Per_1
giorni 7 consecutivi, salvo diverso accordo;
2) SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO IN CAPO AL MINORE ALESSIO. Le parti concordano il riconoscimento di un diritto al mantenimento in favore del minore , Per_1
elargito dal SI. alla SI.ra , nella misura di € 350,00 mensili, oltre la Parte_1 Parte_2
rivalutazione Istat. Quando il minore avrà raggiunto la minore età, sarà facoltà del Per_1 SI. versare il mantenimento direttamente su di un conto corrente personale del Parte_1
figlio. Per quel che concerne le spese straordinarie, si pattuisce che ciascuno dei coniugi ne risponderà nella misura del 50% facendo uso e applicazione, a tal fine, del protocollo vigente dinanzi a codesto Tribunale e/o comunque quello del Tribunale di Roma del 14 dicembre
2017, da intendersi parte integrante del presente accordo. Si pattuisce che l'obbligo al mantenimento avrà decorrenza dal mese successivo all'emissione del provvedimento giudiziale di separazione;
3) MANTENIMENTO DEI CONIUGI. Stante l'autonomia ed indipendenza economica di ciascuno, i coniugi reciprocamente rinunciano a vantare, ciascuno nei confronti dell'altro, qualsivoglia mantenimento. Ed invero, il SI. percepisce uno stipendio medio Parte_1
mensile di circa € 1.800,00 (variabile in aumento in caso di lavoro straordinario) mentre la SI.ra percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.400,00. La SI.ra Parte_2
, inoltre, e mediante il presente accordo dichiara, altresì, di rinunciare, oggi e Parte_2
per sempre, a qualsivoglia mantenimento personale nei confronti del SI. ; Parte_1
4) SULLA CASA CONIUGALE DELLE PARTI. Le parti, per quanto concerne la casa coniugale, concordano anche quanto segue. Fermo restando l'assegnazione della stessa alla SI.ra , quest'ultima – altresì e a seguito dell'emissione del decreto di omologa – Parte_2
mediante il presente accordo si impegna e si obbliga ad acquistare la quota parte del SI.
[...]
entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di separazione consensuale. Si Pt_1
specifica che la compravendita avrà ad oggetto quanto segue: la SI.ra Parte_2 acquisterà la quota parte dell'appartamento di via Agate, n. 17 di cui è titolare il SI.
[...]
il quale riceverà come parte della controprestazione la cessione della quota parte Pt_1
del garage di pertinenza dell'immobile in esame, di cui è titolare la SI.ra (e al Parte_2 cui rogito di acquisto si rimanda anche in riferimento all'identificazione al catasto dei predetti immobili), oltre all'accollo del mutuo acceso da ambo le parti e funzionale, illo tempore, a finanziare l'acquisto dell'immobile. Le spese notarili in esame saranno a totale carico della SI.ra ; Parte_2
5) IN ORDINE AL MUTUO FONDIARIO ACCESO DAI CONIUGI. I coniugi, al fine di acquistare al tempo l'abitazione coniugale, hanno acceso in data 18 luglio 2013 un mutuo fondiario con la Banca Intesa San Paolo, della durata di anni 20 per un totale complessivo di € 91.944,58, con iniziale rata mensile di € 622,13. Successivamente, e più precisamente il Contr 16 marzo 2015, il suddetto mutuo è stato surrogato presso il , con una riduzione della rata mensile ad €458,48. Allo stato attuale, e come da piano di ammortamento in atti, la scadenza del mutuo è prevista con l'ultima mensile del 30 settembre 2033. I coniugi, anche in relazione a quanto pattuito al superiore punto, concordano che, una volta emessa la pronuncia giudiziale sulla separazione e posta in essere l'operazione di compravendita reciproca di cui sopra, il residuo mutuo fondiario sarà interamente accollato, sino alla sua estinzione, dalla SI.ra , anche – come detto – a parziale controprestazione per Parte_2
l'acquisto della quota parte dell'abitazione ceduta dal SI. . Nell'ipotesi in cui Parte_1
l'operazione di accollo del mutuo residuo non potesse concretizzarsi, per causa non imputabile alle parti, con il presente accordo la SI.ra si impegna e si obbliga a Parte_2
sostenere l'intero importo delle rate residue dello stesso, dal mese successivo a quello in cui verrà emessa la pronuncia sulla separazione dei coniugi e sino alla sua estinzione, liberando pertanto il SI. dal relativo obbligo di pagamento;
Parte_1
6) SULL'ASSEGNO UNICO. Allo stato attuale l'assegno unico è ripartito nella misura del
50% per ciascun coniuge. Con l'emissione della pronuncia di separazione, e per il futuro,
l'assegno unico sarà interamente incamerato dalla SI.ra ; Parte_2
7) SULLA RIMANENTE GESTIONE DEGLI ALTRI BENI O TITOLARITA' DEI CONIUGI.
Le parti concordano inoltre quanto segue. Per quanto concerne gli arredamenti ed i corredi insistenti nell'abitazione coniugale, viene pattuito che rimarranno nella disponibilità della SI.ra , che di fatto ne diverrà unica proprietaria al momento dell'acquisto della Parte_2
quota parte della casa ed al netto degli effetti propriamente personali del SI. , ove Parte_1
alla data attuale ancora ivi insistenti, che quest'ultimo avrà titolo e ragione di prelevare e portate via con sé. I coniugi sono rispettivamente proprietari, ciascuno e come da libretti di circolazione in atti, di un'auto che rimarrà nella rispettiva titolarità. I coniugi hanno acceso, nel tempo, diversi conti correnti. Pattuiscono che ciascuno rimarrà titolare delle giacenze ivi insistenti nei conti personalmente intestai. Per quanto, invece, riguarda i due conti Contr cointestati, uno presso il ove è canalizzato il mutuo, ed un altro presso la
[...]
si concorda che verranno chiusi, compatibilmente con le operazioni di cessione CP_2
immobile ed accollo mutuo, e le giacenze ivi insistenti verranno incamerate come segue: il
Contr SI. potrà prelevare e trattenere per sé la giacenza del conto mentre la SI.ra Parte_1
avrà pari titolo per il conto Parte_2 CP_2 Decorsi, poi, i termini di legge, i ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “- autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, - dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; - ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del
[...] Parte_2
dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alcamo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
***
Ciò posto, limitando l'oggetto del presente giudizio alla domanda di separazione personale, va senz'altro accolta la domanda spiegata dai ricorrenti, dovendosi dichiarare la separazione dei coniugi, essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sul quale deve fondarsi il rapporto coniugale, tanto da potersi escludere, quanto meno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico, sicché possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale, e prendendo atto della volontà negoziale manifestata.
Da ultimo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato ad [...], il [...] Parte_1
e nata ad [...], il [...], matrimonio celebrato in Alcamo Parte_2
(Tp) il 30.07.2016, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alcamo al n. 94, parte
2, serie A, dell'anno 2016, alle condizioni di cui in parte motiva ed indicate nel ricorso depositato il 14.10.2024;
- nulla sulle spese;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore onde provvedere agli adempimenti necessari alla pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio tra le parti, come da separata ordinanza;
Così deciso in Trapani nella camera di conSIlio del Tribunale, il 13.2.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Federica Emanuela Lipari Michele Ruvolo