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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AT EL EL, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sommatino - Piazza Vittoria 93019 Sommatino CL
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3595 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 02/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 3595 del 06/12/2024 – Prot. 0014523/18-12-2014 per omesso/parziale/tardivo versamento
1 dell'imposta municipale IMU anno 2019, emesso dal Comune di Sommatino e notificato in data 04/03/2025 (All. 1). Per tale causale il Comune ha intimato il pagamento di € 61,00 relativamente all'immobile sito in Sommatino, Piazza Vittorio Emanuele n. 3, identificato al Foglio 11, particella 481, sub 12 e 18, categoria A/03.
La ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché l'immobile apparteneva alla sig.ra Nominativo_2, deceduta il 22/01/2010, come da visura storica prodotta (All. 2), e nei cui confronti ha rinunciato all'eredità con dichiarazione del 18/02/2015 resa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Volontaria Giurisdizione (All. 3).
La contribuente ha pure evidenziato il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'Ente, nonostante la precedente comunicazione della rinuncia all'eredità già trasmessa in data 20/11/2015 e l'istanza di annullamento del 19/03/2025 (All. 5).
La ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, e nel merito l'annullamento dell'avviso per difetto di legittimazione passiva, nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre che alle spese di lite, con eventuale compensazione in via subordinata.
Il Comune di Sommatino, ritualmente chiamato in giudizio in data 2.5.2025 non si è costituito.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito il difetto di legittimazione passiva alla luce della rinuncia all'eredità della sig.ra Nominativo_2 e ha richiamato la precedente comunicazione del 2015 con cui il Comune aveva già annullato un avviso IMU relativo all'anno 2013 per il medesimo immobile (All. 4).
La causa è stata trattata all'udienza del 26 gennaio 2026 e, a conclusione della discussione, è stata posta in decisione.
Rileva il Giudice che il ricorso è fondato in quanto non sussiste il presupposto impositivo per difetto di legittimazione passiva. La ricorrente, come dimostrato dalla documentazione in atti, ha rinunciato all'eredità della sig.ra Nominativo_2 proprietaria dell'immobile sito in Sommatino, Piazza Vittorio Emanuele n. 3, identificato al Foglio 11, particella 481, sub 12 e 18, categoria A/03, oggetto dell'impugnato avviso di accertamento.
La Corte, in composizione monocratica, può conoscere anche la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 c.p.c. proposta dalla ricorrente (sulla questione Cassazione civile sez. un., 03/06/2013, n.13899).
Nel caso di specie, però, non si ravvisano i presupposti per accogliere la suddetta domanda perché manca il presupposto di tale responsabilità che è costituito dall'aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Secondo costante giurisprudenza a cui questo Giudice intende aderire «in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute,
2 ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere». (ex plurimis Cass. Sez. I, Sentenza n. 3464 del 09/02/2017).
La contumacia del Comune, come la mancata risposta all'istanza di autotutela, ad avviso di questo giudicante, costituiscono una forma di grave e colpevole negligenza nel governo della cosa pubblica, atteso che la ricorrente ha ricevuto diversi avvisi di accertamento. Ma anche se la negligenza può consistere anche all'inerzia, la fattispecie di cui all'art.96 c.p.c. presuppone un “agere”, una condotta processuale dovuta a colpa grave o dolo e non in una omissione.
Per tali motivi deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, tenuto conto delle tariffe per il 1° scaglione.
Poichè obbligare una contribuente ad agire in giudizio - nonostante le richieste di autotutela - per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, può comportare un danno erariale per le spese processuali che derivano all'Amministrazione soccombente, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Sommatino alla refusione delle spese di lite sostenute dal Ricorrente_1 che vengono liquidate nella complessiva somma di € 463,00, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per quanto di competenza. Caltanissetta 26 gennaio 2026
Il Giudice Angela Latorre
3
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AT EL EL, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 673/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Sommatino - Piazza Vittoria 93019 Sommatino CL
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3595 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 02/05/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 3595 del 06/12/2024 – Prot. 0014523/18-12-2014 per omesso/parziale/tardivo versamento
1 dell'imposta municipale IMU anno 2019, emesso dal Comune di Sommatino e notificato in data 04/03/2025 (All. 1). Per tale causale il Comune ha intimato il pagamento di € 61,00 relativamente all'immobile sito in Sommatino, Piazza Vittorio Emanuele n. 3, identificato al Foglio 11, particella 481, sub 12 e 18, categoria A/03.
La ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, poiché l'immobile apparteneva alla sig.ra Nominativo_2, deceduta il 22/01/2010, come da visura storica prodotta (All. 2), e nei cui confronti ha rinunciato all'eredità con dichiarazione del 18/02/2015 resa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, Sezione Volontaria Giurisdizione (All. 3).
La contribuente ha pure evidenziato il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'Ente, nonostante la precedente comunicazione della rinuncia all'eredità già trasmessa in data 20/11/2015 e l'istanza di annullamento del 19/03/2025 (All. 5).
La ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, e nel merito l'annullamento dell'avviso per difetto di legittimazione passiva, nonché la condanna della resistente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., oltre che alle spese di lite, con eventuale compensazione in via subordinata.
Il Comune di Sommatino, ritualmente chiamato in giudizio in data 2.5.2025 non si è costituito.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito il difetto di legittimazione passiva alla luce della rinuncia all'eredità della sig.ra Nominativo_2 e ha richiamato la precedente comunicazione del 2015 con cui il Comune aveva già annullato un avviso IMU relativo all'anno 2013 per il medesimo immobile (All. 4).
La causa è stata trattata all'udienza del 26 gennaio 2026 e, a conclusione della discussione, è stata posta in decisione.
Rileva il Giudice che il ricorso è fondato in quanto non sussiste il presupposto impositivo per difetto di legittimazione passiva. La ricorrente, come dimostrato dalla documentazione in atti, ha rinunciato all'eredità della sig.ra Nominativo_2 proprietaria dell'immobile sito in Sommatino, Piazza Vittorio Emanuele n. 3, identificato al Foglio 11, particella 481, sub 12 e 18, categoria A/03, oggetto dell'impugnato avviso di accertamento.
La Corte, in composizione monocratica, può conoscere anche la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art 96 c.p.c. proposta dalla ricorrente (sulla questione Cassazione civile sez. un., 03/06/2013, n.13899).
Nel caso di specie, però, non si ravvisano i presupposti per accogliere la suddetta domanda perché manca il presupposto di tale responsabilità che è costituito dall'aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Secondo costante giurisprudenza a cui questo Giudice intende aderire «in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute,
2 ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere». (ex plurimis Cass. Sez. I, Sentenza n. 3464 del 09/02/2017).
La contumacia del Comune, come la mancata risposta all'istanza di autotutela, ad avviso di questo giudicante, costituiscono una forma di grave e colpevole negligenza nel governo della cosa pubblica, atteso che la ricorrente ha ricevuto diversi avvisi di accertamento. Ma anche se la negligenza può consistere anche all'inerzia, la fattispecie di cui all'art.96 c.p.c. presuppone un “agere”, una condotta processuale dovuta a colpa grave o dolo e non in una omissione.
Per tali motivi deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, tenuto conto delle tariffe per il 1° scaglione.
Poichè obbligare una contribuente ad agire in giudizio - nonostante le richieste di autotutela - per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, può comportare un danno erariale per le spese processuali che derivano all'Amministrazione soccombente, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Sommatino alla refusione delle spese di lite sostenute dal Ricorrente_1 che vengono liquidate nella complessiva somma di € 463,00, oltre spese forfettarie, CU versato ed accessori ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per quanto di competenza. Caltanissetta 26 gennaio 2026
Il Giudice Angela Latorre
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