Sentenza 22 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2019, n. 22446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22446 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/10/2018 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
./sentite le conclusioni del PG
STEFANO TOCCI
3-tPG concuep.er1lannullamento con rinvio della Riltimaza impugnata. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento in data 25.9.2018 con il quale il G.I.P. della sede aveva applicato a SA PP la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio in danno di CA PP e per quello connesso in materia di armi.
1.1. L'organo del riesame, in base alla piena convergenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testimoni oculari dell'accaduto, ricostruiva i fatti come segue. La sera del 4.9.2018, dinanzi all'abitazione del CA, sita al piano terra di un edificio ubicato in Catania, alla via Zuccarelli, oltre alla persona offesa erano presenti la di lui moglie RI NC, la cognata RI RI, AN AN (un'amica di famiglia) e SA AZ, quest'ultima figlia dell'indagato ed ex compagna di RA NT, figliastro del CA. In tale contesto familiare, nasceva una discussione nell'ambito della quale la AN accusava SA AZ di aver tradito il compagno RA NT, in atto detenuto, e, all'esito, si allontanava per rintracciare SA PP. Poco dopo, la AN tornava sui luoghi, seguita da uno scooter condotto da CA LE e con a bordo SA PP, che, dapprima, aggrediva il CA, colpendolo, e, in seguito, lo minacciava davanti a tutti, avvertendolo che sarebbe di lì a poco tornato con una pistola per ucciderlo. Trascorsi pochi minuti, SA, sempre a bordo dello scooter condotto dallo CA, faceva ritorno sui luoghi armato di un oggetto contundente (spranga o bastone), con cui tentava nuovamente di aggredire il CA. Non riuscendo nel proprio intento per la pronta reazione della vittima, ancora una volta l'indagato, dinanzi ai presenti, minacciava la persona offesa di morte, per poi allontanarsi con lo scooter. Nel frattempo, il CA, intimorito da tali minacce, faceva rincasare la sua famiglia e, mentre la moglie stava chiudendo le imposte, nuovamente sopraggiungevano CA e SA, il quale, senza nemmeno scendere dal veicolo, esplodeva, con la pistola impugnata, otto colpi in direzione della porta dell'abitazione del CA, due dei quali ad altezza d'uomo (1,20 e 1,57 metri), che si conficcavano nelle imposte prontamente chiuse da RI NC, senza riuscire a penetrarle, mentre gli altri sei colpi venivano esplosi a un'altezza variabile fra 1,97 e 2,43 metri, infrangendo il vetro montato sull'infisso di alluminio soprastante la porta dell'abitazione.
1.2. In sede d'interrogatorio di garanzia, SA ammetteva di aver sparato, precisando, tuttavia, che era sua intenzione solo quella di minacciare e spaventare la famiglia del CA, sapendo che la porta dell'abitazione colpita era blindata.
1.3. Il Tribunale disattendeva la prospettazione difensiva, secondo la quale mancavano, nella specie, indici sintomatici della volontà omicida, ravvisandosi, di contro, elementi indicativi i/( della mera intenzione intimidatoria dell'indagato o, comunque, di un dolo eventuale, incompatibile con il tentativo. I Giudici del riesame, in particolare, evidenziavano come l'idoneità della condotta posta in essere dal SA risultasse inequivocabilmente dall'utilizzo di un'arma da sparo perfettamente funzionante e dall'esplosione di almeno due colpi ad altezza d'uomo, circostanza che escludeva la verosimiglianza della tesi difensiva dell'intenzione unicamente intimidatoria. Rimarcava il Tribunale catanese che la porta dell'abitazione del CA non era affatto blindata, trattandosi di una semplice imposta in ferro che il SA, nel momento in cui aveva esploso i colpi d'arma da fuoco, non poteva sapere che avrebbe resistito alla penetrazione dei proiettili. Inoltre, l'infisso in ferro non era completamente chiuso, ma presentava delle feritoie tra una barra e l'altra, per cui solo per una mera casualità i colpi non erano penetrati all'interno dei locali, dove avrebbero potuto attingere uno dei presenti e, soprattutto, RI NC, che aveva chiuso l'imposta un istante prima che il SA iniziasse a sparare e che, quindi, si trovava ancora in prossimità dell'imposta stessa. Quanto all'univocità della condotta, al dato dei colpi sparati ad altezza d'uomo si aggiungeva l'evidenza di una progressione criminosa inequivocabile, accompagnata, tra l'altro, da plurime manifestazioni verbali da parte del SA di voler prendere una pistola e uccidere la famiglia del CA. Né tale conclusione, ad avviso del Tribunale, poteva ritenersi smentita, come assunto dalla difesa, sol perché l'indagato avesse platealmente dichiarato le proprie imminenti intenzioni, non ravvisandosi affatto in ciò la volontà del predetto di avvertire gli astanti, così inducendoli a nascondersi, bensì, più semplicemente, la carenza di autocontrollo di un soggetto che, obnubilato dalla rabbia e pieno di rancore, manifestava a tutti il suo proposito mentre si accingeva a realizzarlo. Le svolte considerazioni impedivano di accedere alla tesi difensiva dell'aver agito con dolo eventuale.
1.4. Quanto alle esigenze cautelari, l'organo del riesame apprezzava la gravità del fatto e la gratuità dell'agire dell'indagato quali indici sintomatici di elevatissima pericolosità sociale, tale da giustificare un concreto ed elevato rischio di recidiva. Andava, inoltre, rilevato che la pistola utilizzata per compiere il delitto non era stata rinvenuta, né consegnata, per cui, permanendo, tra l'altro, motivi di astio nei confronti della famiglia CA, il pericolo di recidiva doveva ritenersi anche attuale. Indice di una personalità allarmante era, infine, il pregresso giudiziario del SA, pluripregiudicato per furti, detenzione e cessione di stupefacenti, e, soprattutto, per detenzione e porto illegale di armi, nonché per evasione.
1.4.1. La valutazione prognostica assolutamente sfavorevole in ordine al profilo personologico dell'indagato portava ad escludere misure meno afflittive della custodia in carcere, sia per l'inaffidabilità del predetto, sia per il carattere preclusivo discendente dalla precedente condanna infraquinquennale per evasione.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso SA PP, per il tramite del difensore, sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Con il motivo afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che si tratterà per primo per ragioni di ordine logico (mentre in ricorso si tratta per secondo), si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, nel ravvisare gli elementi oggettivo e soggettivo del tentato omicidio, non aveva in alcun modo tenuto in debita considerazione tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare: che i colpi di pistola erano stati rivolti a una porta e non diretti alle persone che si trovavano all'interno della casa;
che le porte erano due, l'una in ferro con le feritoie tra una barra e l'altra, raffigurata nelle foto nn. 9, 11 e 12, assolutamente non presa in considerazione nel provvedimento, di natura blindata, di cui alla foto n. 10. Tutti tali elementi concorrevano a rendere inequivocabilmente impossibile il reato contestato per l'inidoneità dell'azione a produrre l'evento. In ogni caso, il Tribunale non aveva spiegato le ragioni per le quali, in base agli elementi accertati, il dolo che aveva guidato l'azione del ricorrente non potesse essere qualificato come dolo eventuale - e non alternativo - incompatibile con il delitto tentato.
2.2. Vengono, poi, denunciati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e al decorso del tempo dai fatti. L'ordinanza impugnata si era limitata ad evidenziare "la gravità del fatto e i motivi di astio nei confronti della famiglia CA", non ritenendo di attribuire valenza favorevole al tempo trascorso dal reato (ventitre giorni) sul rilievo illogico che l'indagato fosse consapevole della pendenza di indagini e perciò si fosse astenuto dal compiere ulteriori azioni violente. Non era stato, assolto, dal Tribunale, lo specifico onere motivazionale sul tema dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ravvisate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Occorre premettere che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente il dolo "diretto", rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo "intenzionale" inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (tra molte, Sez. 5, n. 23618 dell'11/4/2016, Ganapini, Rv. 266915 - 01). E' una forma di dolo diretto anche il dolo "alternativo", che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta: in quanto ascrivibile alla categoria del dolo "diretto", anche il dolo "alternativo" è, pertanto, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01; Sez. 1, n. 9663 del 3/10/2013, dep. 27/2/2014, Nardelli, Rv. 259465 - 01). Diversamente dal dolo "diretto" (anche nella forma del dolo "alternativo"), non è compatibile con il delitto tentato il dolo "eventuale", che sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle (Sez. U, n. 3571 del 14/2/1996, Mele, Rv. 204167 - 01; v. anche Sez. 6, n. 14342 del 20/3/2012, R., Rv. 252565 - 01). Secondo la tradizione ormai consolidata di questa Corte, il dolo eventuale non é configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi (Sez. 1, n. 25114 del 31/3/2010, Vismara, Rv. 247707 - 01; Sez. 1, n. 44995 del 14/11/2007, Strimaitis, Rv. 238705 - 01; Sez. 1, n. 5849 del 18/1/2006, Taddei, Rv. 234069 - 01).
3. Il Tribunale del riesame ha escluso, nel caso di specie, troppo precipitosamente la configurabilità del dolo eventuale, valorizzando, in modo pressoché esclusivo, la circostanza che il SA avesse sparato due colpi ad altezza d'uomo, senza, tuttavia, approfondire, sul piano oggettivo, il dato della superabilità o meno dell'ostacolo, frapposto tra agente e vittima, costituito da una porta con imposta in ferro munita di feritoie (la distanza fra le quali non viene neppure precisata), e, sul piano soggettivo, ed in stretta correlazione con esso, il dato della proiezione dell'elemento psicologico sotteso all'azione così ostacolata. In particolare, nell'osservare, a pag. 4 del provvedimento, che l'indagato, nel momento in cui esplodeva i colpi d'arma da fuoco, "non poteva affatto sapere che (la porta, n.d.e.) avrebbe resistito alla penetrazione dei proiettili", il Giudice de libertate ha introdotto un elemento di incertezza e, quindi, di aleatorietà nel contesto fattuale in cui risultava inscritta l'azione aggressiva, che, coerentemente, avrebbe, poi, dovuto ricondurre alla tipologia di elemento psicologico ad esso più consona, mentre, con un salto logico, ha ritenuto di poter superare siffatta componente di dubbio valorizzando, a sostegno del dolo diretto, unicamente la circostanza di avere il SA esploso "dei colpi.. .ad altezza d'uomo". La conclusione cui è pervenuto il Tribunale etneo, tuttavia, è manchevole del necessario approfondimento del profilo psicologico realmente sotteso all'azione delittuosa posta in essere nel quadro degli elementi acquisiti al processo, e della sua configurabilità con il delitto tentato, sicché si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale del riesame perché provveda a sanare le lacune motivazionali evidenziate nel rispetto dei principi prima ricordati sull'elemento psicologico del delitto tentato. Restano assorbite le censure sulle esigenze cautelari.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 'Roma, li s -2 2 MAG. 2019 •••.• w•pwealik Seguono le disposizioni accessorie di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per il riesame di Catania. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'a